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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 42608/2024 promosso da
, nato in [...] il [...] (CUI 06OOKCA), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maria Visentin ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cunfida, n. 16, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale da parte del questore.
Conclusioni: per il solo ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2025.
Con ricorso depositato il 17.10.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 13.9.2024, notificato il 23.9.2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, visto il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Roma in data
25.7.2024.
L'amministrazione resistente si è costituita il 31.1.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 12.2.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al
Collegio per la decisione, previo deposito di note da parte del solo ricorrente.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il 17.10.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 23.9.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n.
20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame, secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato numerosi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav attestante rapporto lavorativo a tempo indeterminato quale addetto presso distributore di benzina decorrente dal 2.5.2024, con relative buste paga sino a gennaio 2025; contratto di lavoro quale lavapiatti decorrente dal
31.10.2023 al 30.11.2023; contratto di lavoro e comunicazione UniLav attestanti rapporto lavorativo nell'agricoltura decorrente dal 18.10.2023 al 31.10.2023; certificazione unica dei redditi del 2024 e comunicazioni UniLav attestanti contratti di lavoro a tempo determinato sempre quale addetto presso distributore di benzina, rispettivamente decorrenti dal 24.4.2023 al 31.12.2023 e dal 1.9.2022 al
31.8.2023; relative buste paga;
modulo di iscrizione presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli
Adulti di Roma per l'anno scolastico 2023/2024; dichiarazione di ospitalità presso abitazione di Sezze
(LT); 18 ricevute di rimesse di denaro inviate in Bangladesh.
Il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente abbia intrapreso un percorso di inserimento nel tessuto sociale del nuovo Paese molto proficuo, in particolare sotto il profilo lavorativo. Risulta in particolare che dal settembre 2022 egli svolga ininterrotta regolare attività lavorativa sul territorio nazionale, alternando diversi datori e settori di lavoro. Da maggio 2024 egli ha quindi avviato il rapporto di lavoro attualmente in corso, presso un distributore di carburante situato nella città di
Roma, in forza di contratto a tempo indeterminato. L'attività lavorativa del ricorrente mostra dunque la certa prospettiva di proseguire nel tempo, considerata la durata già indeterminata del rapporto tuttora in corso, nonché l'impegno che lo stesso ha dimostrato di aver costantemente profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa. La continuità dell'attività lavorativa gli ha garantito e tuttora gli garantisce una retribuzione stabile e gli consente di far fronte alle esigenze proprie e della famiglia lasciata in Bangladesh, che egli sostiene tramite regolari trasferimenti di denaro, come dimostrano le numerose ricevute di rimesse versate in atti. Il ricorrente sta inoltre studiando la lingua italiana (come dimostra l'iscrizione al CPIA di Roma, documentata in atti) e dispone di una sistemazione abitativa stabile, come provato dalla dichiarazione di ospitalità in atti.
Tutto ciò detto, risulta evidente come il ricorrente svolga ormai la propria intera vita privata in Italia in via stabile ed esclusiva, avendo intrapreso sul territorio nazionale un percorso professionale rapido e molto positivo. Il grande impegno che egli ha costantemente speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi in modo autonomo l'attuale sicurezza alloggiativa, lavorativa ed economica, che mostra la prospettiva di mantenersi e migliorare ulteriormente nel tempo, data la durata indeterminata del rapporto lavorativo di cui è già titolare.
Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8
CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008,
c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai Per_1 stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine in cui egli non disporrebbe di mezzi di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere bene alle proprie esigenze e a quella della propria famiglia in Bangladesh, e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 13.9.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] il [...] (CUI Parte_1
06OOKCA), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge
173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 42608/2024 promosso da
, nato in [...] il [...] (CUI 06OOKCA), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maria Visentin ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cunfida, n. 16, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale da parte del questore.
Conclusioni: per il solo ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2025.
Con ricorso depositato il 17.10.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 13.9.2024, notificato il 23.9.2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, visto il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Roma in data
25.7.2024.
L'amministrazione resistente si è costituita il 31.1.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 12.2.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al
Collegio per la decisione, previo deposito di note da parte del solo ricorrente.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il 17.10.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 23.9.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n.
20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame, secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato numerosi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare: comunicazione UniLav attestante rapporto lavorativo a tempo indeterminato quale addetto presso distributore di benzina decorrente dal 2.5.2024, con relative buste paga sino a gennaio 2025; contratto di lavoro quale lavapiatti decorrente dal
31.10.2023 al 30.11.2023; contratto di lavoro e comunicazione UniLav attestanti rapporto lavorativo nell'agricoltura decorrente dal 18.10.2023 al 31.10.2023; certificazione unica dei redditi del 2024 e comunicazioni UniLav attestanti contratti di lavoro a tempo determinato sempre quale addetto presso distributore di benzina, rispettivamente decorrenti dal 24.4.2023 al 31.12.2023 e dal 1.9.2022 al
31.8.2023; relative buste paga;
modulo di iscrizione presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli
Adulti di Roma per l'anno scolastico 2023/2024; dichiarazione di ospitalità presso abitazione di Sezze
(LT); 18 ricevute di rimesse di denaro inviate in Bangladesh.
Il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente abbia intrapreso un percorso di inserimento nel tessuto sociale del nuovo Paese molto proficuo, in particolare sotto il profilo lavorativo. Risulta in particolare che dal settembre 2022 egli svolga ininterrotta regolare attività lavorativa sul territorio nazionale, alternando diversi datori e settori di lavoro. Da maggio 2024 egli ha quindi avviato il rapporto di lavoro attualmente in corso, presso un distributore di carburante situato nella città di
Roma, in forza di contratto a tempo indeterminato. L'attività lavorativa del ricorrente mostra dunque la certa prospettiva di proseguire nel tempo, considerata la durata già indeterminata del rapporto tuttora in corso, nonché l'impegno che lo stesso ha dimostrato di aver costantemente profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa. La continuità dell'attività lavorativa gli ha garantito e tuttora gli garantisce una retribuzione stabile e gli consente di far fronte alle esigenze proprie e della famiglia lasciata in Bangladesh, che egli sostiene tramite regolari trasferimenti di denaro, come dimostrano le numerose ricevute di rimesse versate in atti. Il ricorrente sta inoltre studiando la lingua italiana (come dimostra l'iscrizione al CPIA di Roma, documentata in atti) e dispone di una sistemazione abitativa stabile, come provato dalla dichiarazione di ospitalità in atti.
Tutto ciò detto, risulta evidente come il ricorrente svolga ormai la propria intera vita privata in Italia in via stabile ed esclusiva, avendo intrapreso sul territorio nazionale un percorso professionale rapido e molto positivo. Il grande impegno che egli ha costantemente speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi in modo autonomo l'attuale sicurezza alloggiativa, lavorativa ed economica, che mostra la prospettiva di mantenersi e migliorare ulteriormente nel tempo, data la durata indeterminata del rapporto lavorativo di cui è già titolare.
Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8
CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008,
c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai Per_1 stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine in cui egli non disporrebbe di mezzi di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel nuovo Paese e gli consente di continuare a provvedere bene alle proprie esigenze e a quella della propria famiglia in Bangladesh, e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 13.9.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a , nato in [...] il [...] (CUI Parte_1
06OOKCA), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge
173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli