Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/1968, n. 896
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Sentenza 21 marzo 1968

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In un contratto preliminare di vendita la clausola che subordini la conclusione del contratto definitivo all'accertamento della disponibilita e liberta del fondo si pone come condizione sospensiva (cosiddetta impropria), dal cui avveramento dipende l'efficacia del negozio.*

La garanzia per difetto di qualita prevista dall'art. 1497 cod.civ. presuppone un contratto di vendita e non un semplice preliminare.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/1968, n. 896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 896
    Data del deposito : 21 marzo 1968

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