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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 630/2011
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente relatore
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di conSIlio telematica del 10/2/2025, letti gli artt. 187, 189, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 630 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Leonetti e l'avv. Maria Bianca Parrelli
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. POGGI Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA MARIA
-parte convenuta-
e
( ), in giudizio con l'avv. Emanuele Caimi e l'avv. Claudia CP_2 P.IVA_1
Sambiagio
-parte convenuta-
1 e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Maria Controparte_3 C.F._3
Bianca Parrelli
-intervenuto -
OGGETTO: Mutuo, restituzione somme, arricchimento senza causa
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“In via principale
1) Accertare e dichiarare che la SI.ra tra il luglio 2005 e il febbraio 2006 Parte_1 ha consegnato a mani del dott. la somma di € 126.000,00 attraverso n. 4 assegni CP_1 bancari e precisamente: assegno postale n. 5066538199-08 emesso in data 27.9.2005 per
l'importo di € 39.000,00 all'ordine di assegno postale n. 5182525229 emesso CP_2 in data 22.11.2005 per l'importo di € 38.000,00 all'ordine della assegno CP_2 postale n. 5066538140-01 emesso in data 27.7.2005 per l'importo di € 10.000,00 all'ordine del dott. , poi girato alla assegno postale n. 518252528-08 Controparte_1 CP_2 non trasferibile emesso in data 28.2.2006 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine del dott.
, somme che venivano prestate al dt. a titolo di mutuo Controparte_1 Controparte_1 per l'acquisto di un immobile in Arzachena di proprietà dell'impresa costruttrice CP_2
[...]
2) Accertare e dichiarare quindi che tra la SI.ra e il dott. Parte_1 Controparte_1 con la consegna della predetta somma di € 126.000,00 si è concluso un contratto reale di mutuo dal quale nasce per legge l'obbligo di restituzione della predetta somma di €
126.000,00;
3) Condannare conseguentemente il dott. a restituire l'importo di € Controparte_1
126.000,00 maggiorato di interessi e rivalutazione alla SI.ra . Parte_1
In via subordinata:
1) accertare e dichiarare che la SI.ra ha pagato l'importo di € 126.000,00 ad Parte_1 appannaggio esclusivo della in persona del suo l.r.p.t. della quale non era in CP_2 alcun modo debitrice e, pertanto, ha diritto di ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. alla luce dell'indubbio vantaggio economico ricevuto dal dott. che attraverso il predetto importo di € 126.000,00 ha acquistato un Controparte_1 immobile in Arzachena;
2) condannare, conseguentemente, in accoglimento della espressa domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. il dottor all'indennizzo dovuto per l'arricchimento Controparte_1 senza causa diretto a reintegrare la diminuzione patrimoniale sopportata dalla SI.ra
indennizzo da liquidarsi tenendo conto della sopravvenuta svalutazione Parte_1 monetaria e sulla somma così accertata procedere a liquidare gli interessi legali con
2 decorrenza dalla proposizione della domanda al soddisfo.
In via di estremo subordine
Accertare e dichiarare che la SInora avendo pagato l'importo di € Parte_1
126.000,00 ad appannaggio esclusivo della in persona del suo legale CP_2 rappresentante p.t. della quale non era in alcun modo debitrice, alla luce dell'indubbio vantaggio economico ricevuto dalla ha diritto di ottenere la condanna della CP_2 predetta in persona del legale rappresentante p..t. autonomamente e in via CP_2 solidale con il dott. , all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento da Controparte_1 liquidarsi sempre nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
- per parte convenuta CP_1
“
1. Quanto alla domanda attorea principale, dichiarare insussistente il contratto di mutuo;
per gli effetti dichiarare insussistente ogni diritto di restituzione in capo all'attrice nei confronti del dott.
CP_1
2. quanto alle domande subordinate di arricchimento ingiustificato, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3. condannare parte attrice al risarcimento dei danni a favore del convenuto per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta congrua dal Giudice;
4. vittoria di spese e competenze di giudizio”.
- per parte convenuta CP_2
“in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_2 ed in relazione a tutte le domande svolte dall'attrice SI.ra
[...] Parte_1
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 20141 c.c. svolta dalla Sig.ra in accoglimento delle argomentazioni svolte in narrativa. Pt_1
Nel merito: rigettare tutte le domande svolte dalla Sig.ra in quanto infondate ed in diritto. Pt_1
In ogni caso: condannare il dott. a mantenere indenne la da Controparte_1 CP_2 qualsivoglia pretesa e/o pagamento, risarcimento, ecc. venisse condannata a corrispondere in favore dell'attrice”.
- per parte intervenuta : Controparte_4
“IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare e dichiarare che la SI.ra ha consegnato al dott. la somma di Parte_1 CP_1
€ 126.000,00 mediante i quattro assegni postali prodotti in giudizio - n. 5066538199-08 in data
27.09.2005 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine della n. 5182525229-11 emesso in CP_2 data 22.11.2005 per l'importo di € 38.000,00 all'ordine della n. 5066538140-01 CP_2 emesso in data 27.7.2005 per l'importo di € 10.000,00 all'ordine del dott. , Controparte_1 girato alla n. 5182525278-08 emesso in data 28.02.2006 per l'importo di € 39.000,00 CP_2 all'ordine del dott. - e che detta somma veniva concessa dalla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
3 al dott. a titolo di mutuo per l'acquisto di un immobile sito in Arzachena, di proprietà di CP_1
CP_2
2) Accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed il dott. con la consegna della Pt_1 CP_1 somma di € 126.000,00 si è concluso un contratto di mutuo.
3) Conseguentemente condannare il dott. a restituire l'importo di € 126.000,00 Controparte_1
a parte attrice, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
IN VIA SUBORDINATA
1) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare che la SI.ra ha pagato l'importo di € 126.000,00 in favore della della quale non Parte_1 CP_2 era in alcun modo debitrice e, pertanto, condannare il dott. al pagamento dell'indennizzo CP_1 per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. alla luce del vantaggio economico ricevuto dal dott. che attraverso il predetto importo di € 126.000,00 ha acquistato un immobile in CP_1
Arzachena.
2) Condannare il dott. all'indennizzo ex art. 2041 c.c., con interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria dalla proposizione della domanda al soddisfo.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra proposte, accertare e dichiarare che parte attrice, con il pagamento dell'importo di € 126.000,00 in favore della della quale non CP_2 era debitrice, ha diritto ad ottenere la condanna della società stessa, in via esclusiva o in via solidale con il dott. all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, da liquidarsi nella CP_1 minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa
e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne si sia stato impoverito.
Con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e formulando le conclusioni sopra richiamate. Controparte_1 CP_2
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
che nel luglio 2005 era stata contattata da per ottenere il prestito di una Controparte_1 somma di denaro a titolo di mutuo per l'acquisto di un appartamento in corso di costruzione da parte di in Arzachena;
CP_2 che, dati gli ottimi rapporti esistenti con il aveva accolto la detta richiesta e aveva CP_1 consegnato nelle di lui mani n. 4 assegni dell'importo totale di € 126.000,00 (assegno postale n.
5066538140-01 emesso in data 27.7.2005 per l'importo di € 10.000,00 all'ordine di CP_1
girato alla assegno postale n. 5182525278-08 non trasferibile emesso in data
[...] CP_2
28.02.2006 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine di assegno postale n. Controparte_1
4 5066538199-08 in data 27.09.2005 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine della CP_2 assegno postale n. 5182525229-11 emesso in data 22.11.2005 per l'importo di € 38.000,00 all'ordine della;
CP_2 che il grazie a tale prestito, aveva concluso l'operazione immobiliare avente ad
CP_1 oggetto l'acquisito di un immobile in Arzachena e si era impegnato alla restituzione della somma ottenuta in prestito; che il non aveva mai restituito la somma di € 126.000,00 e negava di averla ricevuta;
CP_1 che con il era intercorso un contratto reale di mutuo conclusosi con la consegna della
CP_1 somma, dal quale era scaturito il conseguente obbligo di restituzione;
che, in ogni caso, era interesse dell'attrice agire anche per accertare l'indebito arricchimento senza causa percepito dal con conseguente condanna al pagamento dell'indennizzo ex art.
CP_1
2014 c.c..
All'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, si è costituito Controparte_1 tempestivamente in giudizio, a sua volta formulando le conclusioni sopra riportate.
Il convenuto ha, fra l'altro, allegato e dedotto: che nessun contratto di mutuo era stato stipulato con la che nessun credito questa Pt_1 vantava nei suoi confronti;
che gli assegni erano stati dalla ati in restituzione di precedenti prestiti di denaro Pt_1 da lui effettuati nei confronti della prime;
che aveva iniziato a curare gli interessi della a partire dal 1999, a pochi anni di Pt_1 distanza dal fallimento della medesima (sentenza del 25/1/1994 del Tribunale di Tempio Pausania;
concordato fallimentare omologato dichiarato adempiuto il 16/4/2002; riabilitazione ottenuta il
13/1/2004); che la veva dovuto far fronte a numerosi debiti nei confronti di diversi creditori, Pt_1 tra cui la Banca CIS con la quale in data 19/12/2000 aveva stipulato atto di consolidamento del debito per 280 milioni di lire;
che, stante la grave esposizione debitoria, la era impossibilitata ad eseguire Pt_1 prestiti;
che negli anni 2005-2006 non aveva alcuna necessità di prestiti, in quanto i suoi redditi dal
2003 al 2007 erano consistenti;
che tra il 1999 e il 2003 aveva consegnato alla la somma di € 130.000,00 in Pt_1 contanti in diverse tranches per permetterle di fronteggiare le varie esposizioni debitorie;
che in data 15/5/2003 la veva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava Pt_1 di aver ricevuto dal la somma contante complessiva di € 130.000,00, obbligandosi a CP_1 restituirla non appena avesse avuto la disponibilità; che nel 2005-2006 la veva venduto un immobile per l'importo di € 1.800.000,00 Pt_1
e a partire dalla seconda metà del 2005 aveva iniziato a restituire al le somme CP_1 precedentemente percepite;
che la somma di € 126.000,00 era stata dalla restituita dalla con i 4 assegni dalla Pt_1
5 medesima indicati nell'atto di citazione, mentre la rimanente somma di € 4.000,00 era stata da lei restituita in contanti in data 21/11/2006 presso il ristorante Montenero in Priatu;
che l'acquisto da parte del dell'immobile indicato dall'attrice era stato eseguito con il CP_1 denaro restituito dalla mediante versamento diretto di parte del denaro da quest'ultima Pt_1 alla per soli motivi fiscali. CP_2
Si è costituita in giudizio anche a sua volta osservando: CP_2
che nel 2005 era stata contattata da per l'acquisto di un immobile ad uso Controparte_1 ufficio;
che, a seguito di conclusione di contratto preliminare, in data 27/7/2005 il aveva CP_1 consegnato un acconto di € 10.000,00, con conseguente emissione di ricevuta;
che in data 29/9/2005 aveva emesso la fattura n. 13 per l'importo di € 48.800,00;
che in data 16/11/20055 aveva ricevuto ulteriore acconto dal che aveva anche CP_1 indicato il nome dell'intestatario definitivo in LE SERVIZI s.r.l., di € 45.600,00 con conseguente emissione della fattura n. 18/2005;
che il 1/9/2006 aveva emesso in favore di LE SERVIZI s.r.l. altra fattura di € 15.000,00 quale ulteriore acconto sul prezzo pattuito;
che il 18/2/2008 LE SERVIZI s.r.l. aveva corrisposto un ulteriore acconto di €
30.000,00, con rilascio della fattura n. 2/08; che con atto a firma del notaio del 18/12/2008, aveva trasferito a Per_1 CP_2
LE SERVIZI s.r.l. l'immobile uso ufficio sopra indicato, al prezzo totale di € 282.000,00 oltre IVA, pagato in parte con gli acconti versati nel corso degli anni e in parte mediante accollo alla LE SERVIZI s.r.l. di parte (€ 145.475,00) del mutuo a suo tempo concesso a CP_2
nonché con ulteriori versamenti concordati di € 15.520,00 da effettuarsi entro il 14/1/2009 e di
[...]
€ 15.000,00 da effettuarsi entro il 30/4/2011; che era estranea ai rapporti intercorsi tra e CP_2 Controparte_1 Parte_1
[...]
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la prima memoria istruttoria la parte attrice ha contestato la riconducibilità a sé stessa della scrittura datata 15/5/2003 prodotta dal convenuto in all. 1 alla comparsa di costituzione e di risposta, proponendo conseguente CP_1 querela di falso.
Disposta ed eseguita CTU grafica sulla scrittura in questione, la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e mediante interrogatorio formale e prova per testi, è pervenuta all'udienza del 18/5/2017 in cui, ritenuta matura, il Giudice procedente ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In data 3/12/2021 si è costituito in giudizio in qualità di erede Controparte_4 testamentaria universale della (nel frattempo) defunta (deceduta in Arzachena Parte_1 il 24/2/2021, come da certificato di morte allegato alla comparsa), facendo proprie le difese, le domande e le eccezioni già proposte dalla de cuius.
A seguito di innumerevoli rinvii, la causa è stata poi assunta in decisione sulla base delle
6 conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tuttavia, con ordinanza del 24/10/2024 questo Giudice, rilevato che, a fronte della proposizione da parte dell'attrice di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. Parte_1 avverso la scrittura privata del 15/5/2003 prodotta da parte convenuta in all. 1 all'atto di CP_1 citazione e della successiva autorizzazione alla proposizione della querela (v. verbale dell'udienza del 29/3/2012), non risultava eseguita comunicazione alcuna al Pubblico Ministero, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la trasmissione degli atti di causa al P.M. ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c. sulla querela di falso indicata.
In data 24/10/2024 gli atti sono stati trasmessi al P.M. che alcuna considerazione ha fatto pervenire al riguardo.
All'udienza del 5/2/2025 i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 8/2/2025 il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Va preliminarmente ricordato che la proposizione di querela di falso contro scrittura privata non riconosciuta (nella fattispecie parte attrice l'ha proposta in via incidentale in relazione alla scrittura privata del 15/5/2003, prodotta dalla parte convenuta in all. 1 alla Controparte_1 comparsa di costituzione e di risposta, apparentemente riconducibile a è stata Parte_1 ritenuta ammissibile dal giudice (all'epoca) procedente.
L'istruttoria espletata ha confermato la fondatezza in fatto della tesi dell'odierna attrice, la quale ha in più occasioni affermato di non aver mai sottoscritto il documento in questione e che trattavasi di caso di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco (v. verbale udienza del
15/12/2011 “Si disconosce integralmente il contenuto della suddetta produzione in quanto trattasi di foglio sottoscritto in bianco e successivamente abusivamente riempito”).
Invero l'espletata CTU, mediante diffuso, alacre e certosino lavoro eseguito dall'ausiliario
Prof. ed all'esito di approfonditi esami, anche strumentali, dal medesimo Persona_2 compiuti sul documento in contestazione, ha accertato che “L'apposizione della firma
[...]
è avvenuta antecedentemente alla produzione del testo a stampa”. Pt_1
A fronte di ciò, del tutto irrilevanti e pretestuose si palesano le eccezioni, offerte dal anche in sede di comparsa conclusionale, tendenti a dimostrare la nullità della CTU per CP_1 non perfetta formulazione dei quesiti sottoposti all'esame del consulente. Invero, accanto ed oltre una infelice formulazione del quesito sottoposto al consulente, di per sé certamente non inficiante l'elaborato peritale versato in atti a firma del Prof. non si rileva alcuna criticità nello Per_2 stesso. Al contrario, la consulenza d'ufficio, per il grado di approfondimento strumentale eseguito e per le logicità e condivisibilità delle considerazioni contenute, appare perfettamente rispondente al quesito sottoposto e abbondantemente motivata e convincente in ordine alle conclusioni raggiunte.
Così come, a fronte di tale dato tecnico, inattendibili si rivelano le deposizioni rese dai testi
7 e (v. verbali delle udienze del 20/11/2014 e del 09/04/2015). Tes_1 Tes_2
Quanto alla disponibilità in capo al di fogli firmati in bianco dalla odierna attrice, CP_1 accanto ed oltre la deposizione resa dalla teste che ha confermato la circostanza (v. Tes_3 verbale udienza del 20/11/2014), essa appare alquanto verosimile sol che si consideri che - come affermato dalla attrice nell'atto introduttivo del giudizio, come confermato dal Parte_1 convenuto nella comparsa di costituzione e di risposta e come ribadito dalla medesima CP_1 attrice nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - tra i due esistevano “ottimi rapporti che nell'anno 2005 intratteneva e la legavano col dottor ” (v. atto di Controparte_1 citazione, pag. 1) ovvero un avviato rapporto di collaborazione professionale, mediante affidamento dall'attrice al delle “vicende fiscali” (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. CP_1
. CP_1
Pertanto, nel caso di specie, ricorrono sufficienti elementi per dichiarare la falsità, sub specie di illegittimo riempimento di foglio firmato in bianco, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226, comma secondo, c.p.c. e 537 c.p.p., del documento (dichiarazione di riconoscimento di debito) datato 15/5/2023 prodotto in all. 1 alla comparsa di costituzione e di risposta da
[...]
, con conseguente radicale inutilizzabilità dello stesso nell'ambito del presente CP_1 procedimento.
Nel merito e pur tuttavia, le domande formulate da e successivamente Parte_1 fatte proprie dall'intervenuto sono infondate e devono essere respinte. Controparte_4
L'espresso convincimento riposa sulle considerazioni che seguono.
Secondo il costante e solidificato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o, comunque, in diversa forma (es. bonifico bancario), di somme di denaro, la quale, in assenza di puntuale dimostrazione del relativo titolo, può avvenire per le ragioni più disparate.
In applicazione del principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., incombe in via esclusiva a carico dell'asserito creditore - nel caso di specie in capo all'attrice l'onere di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Pt_1
In altre altrettanto chiare parole, la parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuta, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Invero,
l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (v. ex multis, Tribunale Asti, 25/05/2020, n. 282;
8 Corte Appello Milano, sez. I, 25/02/2020, n. 642; Corte appello Salerno, 17/01/2020, n.55;
Tribunale Roma sez. XVII, 01/08/2019, n.15948; Tribunale Perugia, 01/07/2019, n.1045).
Sul punto anche la Suprema Corte è intervenuta, anche di recente, ribadendo il principio secondo cui “L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro. L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro” (v. ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n.180;
Cass. Civ.. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021).
Sul punto, tuttavia, la parte attrice è rimasta alquanto deficitaria dando pressochè per scontato che la dazione di denaro in favore del convenuto trovasse la causa in quella tipica del mutuo e, soprattutto, non fornendo di tale (solo) asserito contratto di mutuo gratuito alcuna idonea dimostrazione, nemmeno sotto forma di principio di prova.
Né sul punto è apparsa convincente ed attendibile la testimonianza offerta da Tes_4
(v. verbale udienza del 9/4/2015), la quale, in relazione alla asserita conclusione del contratto di mutuo tra le odierne parti, ha fornito riferimento temporali ampiamente non congruenti che, conseguentemente, inficiano l'attendibilità della relativa deposizione;
mentre nulla di rilevante sul punto hanno fornito i testi e (v. verbale udienza del Testimone_5 Testimone_6
20/11/2014 e del 18/5/2017).
Di qui il rigetto delle domande formulate in via principale dalla parte attrice sub 1), 2) e 3) di cui all'atto di citazione (conclusione di un contratto di mutuo tra le parti;
condanna del CP_1 alla restituzione della somma di € 126.000,00).
Con riferimento, poi, alle domande dalla medesima parte formula in via subordinata - azione di indebito arricchimento nei confronti di entrambi i convenuti e Controparte_1 CP_2
- ritiene il tribunale che la domanda formulata nei confronti di sia
[...] CP_2 inammissibile.
Accanto ed oltre i dubbi in ordine alla legittimazione passiva di circa CP_2
l'azione ex art. 2041 c.c. avanzata (anche) nei suoi confronti dalla fondati sulla Pt_1 circostanza fattuale che la detta società non è stata diretta destinataria dei versamenti eseguiti dalla attrice, bensì semplice girataria di alcuni assegni da quest'ultima consegnati al non CP_1 appare seriamente revocabile in dubbio l'estraneità della indicata società ai rapporti intercorrenti tra il e la CP_1 Pt_1
Partendo da tale presupposto, occorre richiamare il principio, più volte ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, secondo cui “l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria (v. Cass., 8/3/1980, n. 1552) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico: v., da ultimo,
9 Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro ( v. Cass., 9/6/1981, n. 3716;
Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087 ), come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa” ( v. Cass.,
22/10/2021, n. 29672; Cass., 16/12/1981, n. 6664).
In altri termini, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (sicché è ammissibile quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c (v. Cass., 22/10/2021, n. 29672).
Nel caso di specie in relazione alla posizione di accanto ed oltre il difetto di CP_2 residualità dell'azione nei di lei confronti introdotta, avendo l'attrice a disposizione azione contrattuale (e, poi, anche quella residuale) nei confronti del risulta altresì Controparte_1 carente il requisito dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento della solvens, in quanto lo spostamento patrimoniale prodottosi, seppur indirettamente, in favore di è stato CP_2 determinato da una situazione (compravendita immobiliare intercorsa tra la stessa ed il CP_1 completamente differente e del tutto indipendente da quella dedotta dalla parte attrice come intercorsa tra la stessa e il Controparte_1
Né, tra l'altro, per effetto dello spostamento di denaro originato dalla può Pt_1 ritenersi integrato nei confronti di un vero e proprio “arricchimento” in senso CP_2 tecnico giuridico, essendo emerso il dato pacifico dell'avvenuto trasferimento da parte di CP_2 di un immobile in favore di e, da ultimo, in favore di LE
[...] Controparte_1
SERVIZI s.r.l..
Di qui la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata in via subordinata sub 1) da nei confronti di nelle conclusioni di cui all'atto citazione. Parte_1 CP_2
Quanto, invece, alla posizione di non appare inopportuno ricordare Controparte_1
l'orientamento della Suprema Corte che, sempre in punto di onere della prova, ha stabilito l'ulteriore principio, applicabile anche al caso di specie, secondo cui “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (v. Cass. Civ., Sez. 2, 8/10/2021 n. 27372).
Orbene, nel caso che ci occupa, la parte convenuta ha dedotto, quale Controparte_1
10 causa (a suo dire) idonea a giustificare il di lui diritto a trattenere le somme ricevute dalla l'esistenza di un precedente contratto di mutuo intercorso con la stessa, nel Parte_1 quale lui figurava come mutuante e la come mutuataria, trovante la causa nelle non Pt_1 favorevoli condizioni economico-patrimoniali in cui la donna versava all'epoca.
Tuttavia, accanto ed oltre la radicale mancanza - analogamente a quanto emerso in relazione alle domande principali formulate dalla odierna attrice nei confronti del - di un principio CP_1 di prova in ordine alla conclusione di un (ulteriore e temporalmente antecedente) contratto di mutuo tra le parti, con conseguente applicazione, anche nei confronti del del medesimo principio CP_1 di cui alle sentenze sopra citate deponente per il mancato assolvimento del relativo onere della prova (v. Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n.180; Cass. Civ.. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del
22/11/2021, citate), il titolo dallo stesso dedotto ovvero la scrittura privata datata 15/5/2003 (v. doc.
1 allegato alla comparsa di costituzione si è ritenuto in questa sede non utilizzabile, di CP_1 esso essendo stata accertata e dichiarata la falsità.
Così stando i fatti, residua da valutate se, nel caso di specie, le circostanze del caso concreto e la natura dei rapporti intercorrenti tra il e la possano integrare giustificati CP_1 Pt_1 motivi per il trattenimento da parte del primo del denaro ricevuto dalla seconda.
Orbene, accanto e oltre alla incontestata sussistenza di (nebulosi e non specificati) rapporti di collaborazione professionale tra il e la dall'esame della documentazione CP_1 Pt_1 prodotta agli atti del giudizio, può ritenersi provato che la nel periodo antecedente alla Pt_1 dazione del denaro nei confronti del versasse in situazione di difficoltà economiche, tanto CP_1 da incorrere nel 1994 in una dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Tempio Pausania, poi seguita nel 1999 da una sentenza di concordato fallimentare omologato dalla medesima adempiuto in data 16.4.2002, ed infine dalla riabilitazione nel gennaio del 2004 (v. doc. 2 e 3 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta . CP_1
Dall'altro lato, le dichiarazioni dei redditi spontaneamente offerte dal Controparte_1 relative al periodo in cui si verificarono i fatti per cui è causa, comprovano una disponibilità patrimoniale del tutto differente rispetto alla prima e affatto deponente per la - da parte attrice, asserita - impellente necessità di liquidità di quest'ultimo che lo avrebbero indotto a chiedere un prestito alla attrice (v. all. 9 alla comparsa di costituzione e di risposta . CP_1
La circostanza, infine, che la dazione di denaro dalla l attraverso i 4 Pt_1 CP_1 assegni di cui si è fatto cenno, avvenne all'esito della conclusione da parte della i un Pt_1 importante ed incontestato affare immobiliare, autorizza a ritenere che la stessa possa aver approfittato della emersa disponibilità economica per restituire al somme di denaro CP_1 eventualmente allo stesso dovute per titoli non noti all'Ufficio.
La eccessiva incertezza delle ragioni retrostanti i criptici rapporti intercorsi tra la il affatto chiarita o ridotta dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti né Pt_1 CP_1 dalla istruttoria eseguita, non permette di ritenere assolto l'onere probatorio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte attrice avrebbe dovuto soddisfare.
Consegue il rigetto anche delle ulteriori domande dalla stessa articolate in via subordinata.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'intervenuto ex art. 110 c.p.c. esse si liquidano come da dispositivo, facendo Controparte_4 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 applicando i valori tra minimi e medi per tutte le fasi data la sufficiente semplicità della vicenda sottoposta all'esame del giudicante.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da alle quali Parte_1 ha aderito , così provvede: Controparte_4
1) DICHIARA la falsità del documento (dichiarazione a firma di del Parte_1
15/5/2003 allegato sub 1) alla comparsa di costituzione e di risposta di
[...]
; CP_1
2) RIGETTA le domande formulate in via principale nei confronti di Controparte_1
3) DICHIARA inammissibile la domanda formulata in via subordinata nei confronti di
CP_2
4) RIGETTA le ulteriori domande formulate in via subordinata nei confronti di CP_2
e di Controparte_1
5) CONDANNA in qualità di erede universale di CP_4 CP_4 Parte_1
, intervenuto nel giudizio ex art. 110 c.p.c., al rimborso, in favore di
[...] [...]
e di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per CP_1 CP_2 ciascuno dei convenuti in € 9.026,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 10/2/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Claudio Cozzella
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 630/2011
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente relatore
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di conSIlio telematica del 10/2/2025, letti gli artt. 187, 189, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 630 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Leonetti e l'avv. Maria Bianca Parrelli
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. POGGI Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA MARIA
-parte convenuta-
e
( ), in giudizio con l'avv. Emanuele Caimi e l'avv. Claudia CP_2 P.IVA_1
Sambiagio
-parte convenuta-
1 e
(C.F. , in giudizio con l'avv. Maria Controparte_3 C.F._3
Bianca Parrelli
-intervenuto -
OGGETTO: Mutuo, restituzione somme, arricchimento senza causa
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“In via principale
1) Accertare e dichiarare che la SI.ra tra il luglio 2005 e il febbraio 2006 Parte_1 ha consegnato a mani del dott. la somma di € 126.000,00 attraverso n. 4 assegni CP_1 bancari e precisamente: assegno postale n. 5066538199-08 emesso in data 27.9.2005 per
l'importo di € 39.000,00 all'ordine di assegno postale n. 5182525229 emesso CP_2 in data 22.11.2005 per l'importo di € 38.000,00 all'ordine della assegno CP_2 postale n. 5066538140-01 emesso in data 27.7.2005 per l'importo di € 10.000,00 all'ordine del dott. , poi girato alla assegno postale n. 518252528-08 Controparte_1 CP_2 non trasferibile emesso in data 28.2.2006 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine del dott.
, somme che venivano prestate al dt. a titolo di mutuo Controparte_1 Controparte_1 per l'acquisto di un immobile in Arzachena di proprietà dell'impresa costruttrice CP_2
[...]
2) Accertare e dichiarare quindi che tra la SI.ra e il dott. Parte_1 Controparte_1 con la consegna della predetta somma di € 126.000,00 si è concluso un contratto reale di mutuo dal quale nasce per legge l'obbligo di restituzione della predetta somma di €
126.000,00;
3) Condannare conseguentemente il dott. a restituire l'importo di € Controparte_1
126.000,00 maggiorato di interessi e rivalutazione alla SI.ra . Parte_1
In via subordinata:
1) accertare e dichiarare che la SI.ra ha pagato l'importo di € 126.000,00 ad Parte_1 appannaggio esclusivo della in persona del suo l.r.p.t. della quale non era in CP_2 alcun modo debitrice e, pertanto, ha diritto di ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. alla luce dell'indubbio vantaggio economico ricevuto dal dott. che attraverso il predetto importo di € 126.000,00 ha acquistato un Controparte_1 immobile in Arzachena;
2) condannare, conseguentemente, in accoglimento della espressa domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. il dottor all'indennizzo dovuto per l'arricchimento Controparte_1 senza causa diretto a reintegrare la diminuzione patrimoniale sopportata dalla SI.ra
indennizzo da liquidarsi tenendo conto della sopravvenuta svalutazione Parte_1 monetaria e sulla somma così accertata procedere a liquidare gli interessi legali con
2 decorrenza dalla proposizione della domanda al soddisfo.
In via di estremo subordine
Accertare e dichiarare che la SInora avendo pagato l'importo di € Parte_1
126.000,00 ad appannaggio esclusivo della in persona del suo legale CP_2 rappresentante p.t. della quale non era in alcun modo debitrice, alla luce dell'indubbio vantaggio economico ricevuto dalla ha diritto di ottenere la condanna della CP_2 predetta in persona del legale rappresentante p..t. autonomamente e in via CP_2 solidale con il dott. , all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento da Controparte_1 liquidarsi sempre nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
- per parte convenuta CP_1
“
1. Quanto alla domanda attorea principale, dichiarare insussistente il contratto di mutuo;
per gli effetti dichiarare insussistente ogni diritto di restituzione in capo all'attrice nei confronti del dott.
CP_1
2. quanto alle domande subordinate di arricchimento ingiustificato, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
3. condannare parte attrice al risarcimento dei danni a favore del convenuto per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta congrua dal Giudice;
4. vittoria di spese e competenze di giudizio”.
- per parte convenuta CP_2
“in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_2 ed in relazione a tutte le domande svolte dall'attrice SI.ra
[...] Parte_1
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 20141 c.c. svolta dalla Sig.ra in accoglimento delle argomentazioni svolte in narrativa. Pt_1
Nel merito: rigettare tutte le domande svolte dalla Sig.ra in quanto infondate ed in diritto. Pt_1
In ogni caso: condannare il dott. a mantenere indenne la da Controparte_1 CP_2 qualsivoglia pretesa e/o pagamento, risarcimento, ecc. venisse condannata a corrispondere in favore dell'attrice”.
- per parte intervenuta : Controparte_4
“IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare e dichiarare che la SI.ra ha consegnato al dott. la somma di Parte_1 CP_1
€ 126.000,00 mediante i quattro assegni postali prodotti in giudizio - n. 5066538199-08 in data
27.09.2005 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine della n. 5182525229-11 emesso in CP_2 data 22.11.2005 per l'importo di € 38.000,00 all'ordine della n. 5066538140-01 CP_2 emesso in data 27.7.2005 per l'importo di € 10.000,00 all'ordine del dott. , Controparte_1 girato alla n. 5182525278-08 emesso in data 28.02.2006 per l'importo di € 39.000,00 CP_2 all'ordine del dott. - e che detta somma veniva concessa dalla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
3 al dott. a titolo di mutuo per l'acquisto di un immobile sito in Arzachena, di proprietà di CP_1
CP_2
2) Accertare e dichiarare che tra la Sig.ra ed il dott. con la consegna della Pt_1 CP_1 somma di € 126.000,00 si è concluso un contratto di mutuo.
3) Conseguentemente condannare il dott. a restituire l'importo di € 126.000,00 Controparte_1
a parte attrice, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
IN VIA SUBORDINATA
1) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare che la SI.ra ha pagato l'importo di € 126.000,00 in favore della della quale non Parte_1 CP_2 era in alcun modo debitrice e, pertanto, condannare il dott. al pagamento dell'indennizzo CP_1 per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. alla luce del vantaggio economico ricevuto dal dott. che attraverso il predetto importo di € 126.000,00 ha acquistato un immobile in CP_1
Arzachena.
2) Condannare il dott. all'indennizzo ex art. 2041 c.c., con interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria dalla proposizione della domanda al soddisfo.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra proposte, accertare e dichiarare che parte attrice, con il pagamento dell'importo di € 126.000,00 in favore della della quale non CP_2 era debitrice, ha diritto ad ottenere la condanna della società stessa, in via esclusiva o in via solidale con il dott. all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, da liquidarsi nella CP_1 minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa
e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne si sia stato impoverito.
Con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e formulando le conclusioni sopra richiamate. Controparte_1 CP_2
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
che nel luglio 2005 era stata contattata da per ottenere il prestito di una Controparte_1 somma di denaro a titolo di mutuo per l'acquisto di un appartamento in corso di costruzione da parte di in Arzachena;
CP_2 che, dati gli ottimi rapporti esistenti con il aveva accolto la detta richiesta e aveva CP_1 consegnato nelle di lui mani n. 4 assegni dell'importo totale di € 126.000,00 (assegno postale n.
5066538140-01 emesso in data 27.7.2005 per l'importo di € 10.000,00 all'ordine di CP_1
girato alla assegno postale n. 5182525278-08 non trasferibile emesso in data
[...] CP_2
28.02.2006 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine di assegno postale n. Controparte_1
4 5066538199-08 in data 27.09.2005 per l'importo di € 39.000,00 all'ordine della CP_2 assegno postale n. 5182525229-11 emesso in data 22.11.2005 per l'importo di € 38.000,00 all'ordine della;
CP_2 che il grazie a tale prestito, aveva concluso l'operazione immobiliare avente ad
CP_1 oggetto l'acquisito di un immobile in Arzachena e si era impegnato alla restituzione della somma ottenuta in prestito; che il non aveva mai restituito la somma di € 126.000,00 e negava di averla ricevuta;
CP_1 che con il era intercorso un contratto reale di mutuo conclusosi con la consegna della
CP_1 somma, dal quale era scaturito il conseguente obbligo di restituzione;
che, in ogni caso, era interesse dell'attrice agire anche per accertare l'indebito arricchimento senza causa percepito dal con conseguente condanna al pagamento dell'indennizzo ex art.
CP_1
2014 c.c..
All'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, si è costituito Controparte_1 tempestivamente in giudizio, a sua volta formulando le conclusioni sopra riportate.
Il convenuto ha, fra l'altro, allegato e dedotto: che nessun contratto di mutuo era stato stipulato con la che nessun credito questa Pt_1 vantava nei suoi confronti;
che gli assegni erano stati dalla ati in restituzione di precedenti prestiti di denaro Pt_1 da lui effettuati nei confronti della prime;
che aveva iniziato a curare gli interessi della a partire dal 1999, a pochi anni di Pt_1 distanza dal fallimento della medesima (sentenza del 25/1/1994 del Tribunale di Tempio Pausania;
concordato fallimentare omologato dichiarato adempiuto il 16/4/2002; riabilitazione ottenuta il
13/1/2004); che la veva dovuto far fronte a numerosi debiti nei confronti di diversi creditori, Pt_1 tra cui la Banca CIS con la quale in data 19/12/2000 aveva stipulato atto di consolidamento del debito per 280 milioni di lire;
che, stante la grave esposizione debitoria, la era impossibilitata ad eseguire Pt_1 prestiti;
che negli anni 2005-2006 non aveva alcuna necessità di prestiti, in quanto i suoi redditi dal
2003 al 2007 erano consistenti;
che tra il 1999 e il 2003 aveva consegnato alla la somma di € 130.000,00 in Pt_1 contanti in diverse tranches per permetterle di fronteggiare le varie esposizioni debitorie;
che in data 15/5/2003 la veva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava Pt_1 di aver ricevuto dal la somma contante complessiva di € 130.000,00, obbligandosi a CP_1 restituirla non appena avesse avuto la disponibilità; che nel 2005-2006 la veva venduto un immobile per l'importo di € 1.800.000,00 Pt_1
e a partire dalla seconda metà del 2005 aveva iniziato a restituire al le somme CP_1 precedentemente percepite;
che la somma di € 126.000,00 era stata dalla restituita dalla con i 4 assegni dalla Pt_1
5 medesima indicati nell'atto di citazione, mentre la rimanente somma di € 4.000,00 era stata da lei restituita in contanti in data 21/11/2006 presso il ristorante Montenero in Priatu;
che l'acquisto da parte del dell'immobile indicato dall'attrice era stato eseguito con il CP_1 denaro restituito dalla mediante versamento diretto di parte del denaro da quest'ultima Pt_1 alla per soli motivi fiscali. CP_2
Si è costituita in giudizio anche a sua volta osservando: CP_2
che nel 2005 era stata contattata da per l'acquisto di un immobile ad uso Controparte_1 ufficio;
che, a seguito di conclusione di contratto preliminare, in data 27/7/2005 il aveva CP_1 consegnato un acconto di € 10.000,00, con conseguente emissione di ricevuta;
che in data 29/9/2005 aveva emesso la fattura n. 13 per l'importo di € 48.800,00;
che in data 16/11/20055 aveva ricevuto ulteriore acconto dal che aveva anche CP_1 indicato il nome dell'intestatario definitivo in LE SERVIZI s.r.l., di € 45.600,00 con conseguente emissione della fattura n. 18/2005;
che il 1/9/2006 aveva emesso in favore di LE SERVIZI s.r.l. altra fattura di € 15.000,00 quale ulteriore acconto sul prezzo pattuito;
che il 18/2/2008 LE SERVIZI s.r.l. aveva corrisposto un ulteriore acconto di €
30.000,00, con rilascio della fattura n. 2/08; che con atto a firma del notaio del 18/12/2008, aveva trasferito a Per_1 CP_2
LE SERVIZI s.r.l. l'immobile uso ufficio sopra indicato, al prezzo totale di € 282.000,00 oltre IVA, pagato in parte con gli acconti versati nel corso degli anni e in parte mediante accollo alla LE SERVIZI s.r.l. di parte (€ 145.475,00) del mutuo a suo tempo concesso a CP_2
nonché con ulteriori versamenti concordati di € 15.520,00 da effettuarsi entro il 14/1/2009 e di
[...]
€ 15.000,00 da effettuarsi entro il 30/4/2011; che era estranea ai rapporti intercorsi tra e CP_2 Controparte_1 Parte_1
[...]
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la prima memoria istruttoria la parte attrice ha contestato la riconducibilità a sé stessa della scrittura datata 15/5/2003 prodotta dal convenuto in all. 1 alla comparsa di costituzione e di risposta, proponendo conseguente CP_1 querela di falso.
Disposta ed eseguita CTU grafica sulla scrittura in questione, la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e mediante interrogatorio formale e prova per testi, è pervenuta all'udienza del 18/5/2017 in cui, ritenuta matura, il Giudice procedente ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In data 3/12/2021 si è costituito in giudizio in qualità di erede Controparte_4 testamentaria universale della (nel frattempo) defunta (deceduta in Arzachena Parte_1 il 24/2/2021, come da certificato di morte allegato alla comparsa), facendo proprie le difese, le domande e le eccezioni già proposte dalla de cuius.
A seguito di innumerevoli rinvii, la causa è stata poi assunta in decisione sulla base delle
6 conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tuttavia, con ordinanza del 24/10/2024 questo Giudice, rilevato che, a fronte della proposizione da parte dell'attrice di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. Parte_1 avverso la scrittura privata del 15/5/2003 prodotta da parte convenuta in all. 1 all'atto di CP_1 citazione e della successiva autorizzazione alla proposizione della querela (v. verbale dell'udienza del 29/3/2012), non risultava eseguita comunicazione alcuna al Pubblico Ministero, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la trasmissione degli atti di causa al P.M. ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c. sulla querela di falso indicata.
In data 24/10/2024 gli atti sono stati trasmessi al P.M. che alcuna considerazione ha fatto pervenire al riguardo.
All'udienza del 5/2/2025 i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 8/2/2025 il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Va preliminarmente ricordato che la proposizione di querela di falso contro scrittura privata non riconosciuta (nella fattispecie parte attrice l'ha proposta in via incidentale in relazione alla scrittura privata del 15/5/2003, prodotta dalla parte convenuta in all. 1 alla Controparte_1 comparsa di costituzione e di risposta, apparentemente riconducibile a è stata Parte_1 ritenuta ammissibile dal giudice (all'epoca) procedente.
L'istruttoria espletata ha confermato la fondatezza in fatto della tesi dell'odierna attrice, la quale ha in più occasioni affermato di non aver mai sottoscritto il documento in questione e che trattavasi di caso di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco (v. verbale udienza del
15/12/2011 “Si disconosce integralmente il contenuto della suddetta produzione in quanto trattasi di foglio sottoscritto in bianco e successivamente abusivamente riempito”).
Invero l'espletata CTU, mediante diffuso, alacre e certosino lavoro eseguito dall'ausiliario
Prof. ed all'esito di approfonditi esami, anche strumentali, dal medesimo Persona_2 compiuti sul documento in contestazione, ha accertato che “L'apposizione della firma
[...]
è avvenuta antecedentemente alla produzione del testo a stampa”. Pt_1
A fronte di ciò, del tutto irrilevanti e pretestuose si palesano le eccezioni, offerte dal anche in sede di comparsa conclusionale, tendenti a dimostrare la nullità della CTU per CP_1 non perfetta formulazione dei quesiti sottoposti all'esame del consulente. Invero, accanto ed oltre una infelice formulazione del quesito sottoposto al consulente, di per sé certamente non inficiante l'elaborato peritale versato in atti a firma del Prof. non si rileva alcuna criticità nello Per_2 stesso. Al contrario, la consulenza d'ufficio, per il grado di approfondimento strumentale eseguito e per le logicità e condivisibilità delle considerazioni contenute, appare perfettamente rispondente al quesito sottoposto e abbondantemente motivata e convincente in ordine alle conclusioni raggiunte.
Così come, a fronte di tale dato tecnico, inattendibili si rivelano le deposizioni rese dai testi
7 e (v. verbali delle udienze del 20/11/2014 e del 09/04/2015). Tes_1 Tes_2
Quanto alla disponibilità in capo al di fogli firmati in bianco dalla odierna attrice, CP_1 accanto ed oltre la deposizione resa dalla teste che ha confermato la circostanza (v. Tes_3 verbale udienza del 20/11/2014), essa appare alquanto verosimile sol che si consideri che - come affermato dalla attrice nell'atto introduttivo del giudizio, come confermato dal Parte_1 convenuto nella comparsa di costituzione e di risposta e come ribadito dalla medesima CP_1 attrice nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - tra i due esistevano “ottimi rapporti che nell'anno 2005 intratteneva e la legavano col dottor ” (v. atto di Controparte_1 citazione, pag. 1) ovvero un avviato rapporto di collaborazione professionale, mediante affidamento dall'attrice al delle “vicende fiscali” (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. CP_1
. CP_1
Pertanto, nel caso di specie, ricorrono sufficienti elementi per dichiarare la falsità, sub specie di illegittimo riempimento di foglio firmato in bianco, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 226, comma secondo, c.p.c. e 537 c.p.p., del documento (dichiarazione di riconoscimento di debito) datato 15/5/2023 prodotto in all. 1 alla comparsa di costituzione e di risposta da
[...]
, con conseguente radicale inutilizzabilità dello stesso nell'ambito del presente CP_1 procedimento.
Nel merito e pur tuttavia, le domande formulate da e successivamente Parte_1 fatte proprie dall'intervenuto sono infondate e devono essere respinte. Controparte_4
L'espresso convincimento riposa sulle considerazioni che seguono.
Secondo il costante e solidificato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o, comunque, in diversa forma (es. bonifico bancario), di somme di denaro, la quale, in assenza di puntuale dimostrazione del relativo titolo, può avvenire per le ragioni più disparate.
In applicazione del principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., incombe in via esclusiva a carico dell'asserito creditore - nel caso di specie in capo all'attrice l'onere di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. Pt_1
In altre altrettanto chiare parole, la parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuta, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Invero,
l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (v. ex multis, Tribunale Asti, 25/05/2020, n. 282;
8 Corte Appello Milano, sez. I, 25/02/2020, n. 642; Corte appello Salerno, 17/01/2020, n.55;
Tribunale Roma sez. XVII, 01/08/2019, n.15948; Tribunale Perugia, 01/07/2019, n.1045).
Sul punto anche la Suprema Corte è intervenuta, anche di recente, ribadendo il principio secondo cui “L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro. L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro” (v. ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n.180;
Cass. Civ.. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021).
Sul punto, tuttavia, la parte attrice è rimasta alquanto deficitaria dando pressochè per scontato che la dazione di denaro in favore del convenuto trovasse la causa in quella tipica del mutuo e, soprattutto, non fornendo di tale (solo) asserito contratto di mutuo gratuito alcuna idonea dimostrazione, nemmeno sotto forma di principio di prova.
Né sul punto è apparsa convincente ed attendibile la testimonianza offerta da Tes_4
(v. verbale udienza del 9/4/2015), la quale, in relazione alla asserita conclusione del contratto di mutuo tra le odierne parti, ha fornito riferimento temporali ampiamente non congruenti che, conseguentemente, inficiano l'attendibilità della relativa deposizione;
mentre nulla di rilevante sul punto hanno fornito i testi e (v. verbale udienza del Testimone_5 Testimone_6
20/11/2014 e del 18/5/2017).
Di qui il rigetto delle domande formulate in via principale dalla parte attrice sub 1), 2) e 3) di cui all'atto di citazione (conclusione di un contratto di mutuo tra le parti;
condanna del CP_1 alla restituzione della somma di € 126.000,00).
Con riferimento, poi, alle domande dalla medesima parte formula in via subordinata - azione di indebito arricchimento nei confronti di entrambi i convenuti e Controparte_1 CP_2
- ritiene il tribunale che la domanda formulata nei confronti di sia
[...] CP_2 inammissibile.
Accanto ed oltre i dubbi in ordine alla legittimazione passiva di circa CP_2
l'azione ex art. 2041 c.c. avanzata (anche) nei suoi confronti dalla fondati sulla Pt_1 circostanza fattuale che la detta società non è stata diretta destinataria dei versamenti eseguiti dalla attrice, bensì semplice girataria di alcuni assegni da quest'ultima consegnati al non CP_1 appare seriamente revocabile in dubbio l'estraneità della indicata società ai rapporti intercorrenti tra il e la CP_1 Pt_1
Partendo da tale presupposto, occorre richiamare il principio, più volte ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, secondo cui “l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria (v. Cass., 8/3/1980, n. 1552) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico: v., da ultimo,
9 Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro ( v. Cass., 9/6/1981, n. 3716;
Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087 ), come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa” ( v. Cass.,
22/10/2021, n. 29672; Cass., 16/12/1981, n. 6664).
In altri termini, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (sicché è ammissibile quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c (v. Cass., 22/10/2021, n. 29672).
Nel caso di specie in relazione alla posizione di accanto ed oltre il difetto di CP_2 residualità dell'azione nei di lei confronti introdotta, avendo l'attrice a disposizione azione contrattuale (e, poi, anche quella residuale) nei confronti del risulta altresì Controparte_1 carente il requisito dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento della solvens, in quanto lo spostamento patrimoniale prodottosi, seppur indirettamente, in favore di è stato CP_2 determinato da una situazione (compravendita immobiliare intercorsa tra la stessa ed il CP_1 completamente differente e del tutto indipendente da quella dedotta dalla parte attrice come intercorsa tra la stessa e il Controparte_1
Né, tra l'altro, per effetto dello spostamento di denaro originato dalla può Pt_1 ritenersi integrato nei confronti di un vero e proprio “arricchimento” in senso CP_2 tecnico giuridico, essendo emerso il dato pacifico dell'avvenuto trasferimento da parte di CP_2 di un immobile in favore di e, da ultimo, in favore di LE
[...] Controparte_1
SERVIZI s.r.l..
Di qui la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata in via subordinata sub 1) da nei confronti di nelle conclusioni di cui all'atto citazione. Parte_1 CP_2
Quanto, invece, alla posizione di non appare inopportuno ricordare Controparte_1
l'orientamento della Suprema Corte che, sempre in punto di onere della prova, ha stabilito l'ulteriore principio, applicabile anche al caso di specie, secondo cui “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (v. Cass. Civ., Sez. 2, 8/10/2021 n. 27372).
Orbene, nel caso che ci occupa, la parte convenuta ha dedotto, quale Controparte_1
10 causa (a suo dire) idonea a giustificare il di lui diritto a trattenere le somme ricevute dalla l'esistenza di un precedente contratto di mutuo intercorso con la stessa, nel Parte_1 quale lui figurava come mutuante e la come mutuataria, trovante la causa nelle non Pt_1 favorevoli condizioni economico-patrimoniali in cui la donna versava all'epoca.
Tuttavia, accanto ed oltre la radicale mancanza - analogamente a quanto emerso in relazione alle domande principali formulate dalla odierna attrice nei confronti del - di un principio CP_1 di prova in ordine alla conclusione di un (ulteriore e temporalmente antecedente) contratto di mutuo tra le parti, con conseguente applicazione, anche nei confronti del del medesimo principio CP_1 di cui alle sentenze sopra citate deponente per il mancato assolvimento del relativo onere della prova (v. Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n.180; Cass. Civ.. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del
22/11/2021, citate), il titolo dallo stesso dedotto ovvero la scrittura privata datata 15/5/2003 (v. doc.
1 allegato alla comparsa di costituzione si è ritenuto in questa sede non utilizzabile, di CP_1 esso essendo stata accertata e dichiarata la falsità.
Così stando i fatti, residua da valutate se, nel caso di specie, le circostanze del caso concreto e la natura dei rapporti intercorrenti tra il e la possano integrare giustificati CP_1 Pt_1 motivi per il trattenimento da parte del primo del denaro ricevuto dalla seconda.
Orbene, accanto e oltre alla incontestata sussistenza di (nebulosi e non specificati) rapporti di collaborazione professionale tra il e la dall'esame della documentazione CP_1 Pt_1 prodotta agli atti del giudizio, può ritenersi provato che la nel periodo antecedente alla Pt_1 dazione del denaro nei confronti del versasse in situazione di difficoltà economiche, tanto CP_1 da incorrere nel 1994 in una dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Tempio Pausania, poi seguita nel 1999 da una sentenza di concordato fallimentare omologato dalla medesima adempiuto in data 16.4.2002, ed infine dalla riabilitazione nel gennaio del 2004 (v. doc. 2 e 3 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta . CP_1
Dall'altro lato, le dichiarazioni dei redditi spontaneamente offerte dal Controparte_1 relative al periodo in cui si verificarono i fatti per cui è causa, comprovano una disponibilità patrimoniale del tutto differente rispetto alla prima e affatto deponente per la - da parte attrice, asserita - impellente necessità di liquidità di quest'ultimo che lo avrebbero indotto a chiedere un prestito alla attrice (v. all. 9 alla comparsa di costituzione e di risposta . CP_1
La circostanza, infine, che la dazione di denaro dalla l attraverso i 4 Pt_1 CP_1 assegni di cui si è fatto cenno, avvenne all'esito della conclusione da parte della i un Pt_1 importante ed incontestato affare immobiliare, autorizza a ritenere che la stessa possa aver approfittato della emersa disponibilità economica per restituire al somme di denaro CP_1 eventualmente allo stesso dovute per titoli non noti all'Ufficio.
La eccessiva incertezza delle ragioni retrostanti i criptici rapporti intercorsi tra la il affatto chiarita o ridotta dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti né Pt_1 CP_1 dalla istruttoria eseguita, non permette di ritenere assolto l'onere probatorio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte attrice avrebbe dovuto soddisfare.
Consegue il rigetto anche delle ulteriori domande dalla stessa articolate in via subordinata.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'intervenuto ex art. 110 c.p.c. esse si liquidano come da dispositivo, facendo Controparte_4 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 applicando i valori tra minimi e medi per tutte le fasi data la sufficiente semplicità della vicenda sottoposta all'esame del giudicante.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da alle quali Parte_1 ha aderito , così provvede: Controparte_4
1) DICHIARA la falsità del documento (dichiarazione a firma di del Parte_1
15/5/2003 allegato sub 1) alla comparsa di costituzione e di risposta di
[...]
; CP_1
2) RIGETTA le domande formulate in via principale nei confronti di Controparte_1
3) DICHIARA inammissibile la domanda formulata in via subordinata nei confronti di
CP_2
4) RIGETTA le ulteriori domande formulate in via subordinata nei confronti di CP_2
e di Controparte_1
5) CONDANNA in qualità di erede universale di CP_4 CP_4 Parte_1
, intervenuto nel giudizio ex art. 110 c.p.c., al rimborso, in favore di
[...] [...]
e di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per CP_1 CP_2 ciascuno dei convenuti in € 9.026,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 10/2/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Claudio Cozzella
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