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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 06 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2970/2018 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Mauro, giusta procura in Parte_1
atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Tatiana Priolo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
, ALLA Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...]
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTI
OGGETTO: illegittimità contratti a termine
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.06.2018, riassumeva il Parte_1
giudizio iscritto al n. 2444/2015 R.G., assumendo che con ricorso depositato in data
04.05.2015 aveva esposto:
1 - di aver stipulato plurimi e reiterati contratti a termine con l' Controparte_1
e di aver provveduto alla loro impugnazione nel termine previsto dall'art. 32
[...]
della l. n. 183/2010;
- che i citati accordi violavano la disciplina prevista dal d. lgs. n. 368/2001, sia sotto il profilo della sussistenza delle ragioni legittimanti l'apposizione del termine e del limite massimo previsto per i rapporti a termine;
- di aver diritto alla conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, con corresponsione dell'indennità di legge o, in via subordinata, al risarcimento del danno, nonché al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati.
Riferiva che si era costituita in giudizio la sola eccependo che era stato CP_5
stipulato con essa un solo contratto a tempo determinato per un periodo di sei mesi a far data dal 17 agosto 2013 e prorogato per ulteriori sei mesi e che tutti gli altri incarichi erano stati conferiti dalla NT
.
[...]
Esponeva che la e l'Assessorato alla non si Controparte_2 Controparte_4
erano costituiti in giudizio e che con sentenza n. 852/2016 il Giudice del Lavoro aveva accertato l'illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto con la
[...]
dal 02.05.2008 al 28.10.2008 e condannato la al NT Controparte_2 risarcimento del danno pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigettando per il resto il ricorso.
Rilevava che avverso detta sentenza veniva proposto appello dalla e Controparte_2 dall' e che con sentenza n. 444/2018 la Corte d'Appello Controparte_7 dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio all'
[...]
e alla rimettendo la causa al Controparte_8 Controparte_2
primo giudice e concedendo termine di tre mesi alle parti per riassumerlo.
Tanto premesso, con il ricorso in riassunzione chiedeva:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare illegittima la sequenza/reiterazione dei contratti di lavoro a termine;
accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a termine e dichiarare la nullità di tutte le clausole del termine illegittimamente apposte nei contratti di lavoro stipulati tra le parti;
accertare e dichiarare il diritto a vedersi convertire il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo contratto anche in applicazione dei criteri sanciti dall'art. 5 comma 4-bis del d.lgs. 368/2001, con la conseguente immissione in servizio;
accertare e dichiarare il diritto a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato e, conseguentemente, condannare la a CP_2
2 reinserirla in servizio nello stesso posto di lavoro, per lo svolgimento delle medesime mansioni svolte durante la vigenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato impugnato;
in subordine condannare gli Enti convenuti al pagamento di un indennizzo e/o risarcimento del danno, anche in base all'art. 36, comma VI
d.lgs. n. 165/2001; ancora in subordine, qualora il Giudicante ritenesse più corretto applicare i principi e criteri stabiliti dalla L. 183/2010, condannare gli Enti resistenti a un risarcimento e/o indennizzo per la violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, pari ad un indennità omnicomprensiva da
2,5 a 12 mensilità; sempre in via gradata, condannare comunque l'Amministrazione resistente a pagare una somma a titolo di risarcimento danni anche per la perdita di chance, per le lesioni all'integrità psicofisica connessa allo stato di stress, per i danni all'immagine e alla vita di relazione a seguito della mancata stabilizzazione;
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento integrale della piena anzianità di servizio maturata in regime di precariato e contestuale adeguamento economico, con ogni diritto connesso, compreso gli scatti di anzianità, il conseguente adeguamento delle differenze retributive, nonché il riconoscimento e l'adeguamento della posizione contributiva, assicurativa e previdenziale;
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento delle mensilità non fruite a causa di contratti illegittimamente stipulati e, conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive di pertinenza, oltre il risarcimento di tutti i diritti connessi, anche ai fini della ricostruzione della carriera;
con vittoria di spese da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 15 aprile 2019 si costituivano in giudizio la
[...]
e l' eccependo CP_2 Controparte_8
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva.
Eccepivano poi la decadenza del ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010, non essendo stati impugnati i contratti a termine.
Nel merito rilevava che la domanda di conversione del rapporto era infondata ai sensi della previsione di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001, a norma del quale il danno non può sussistere in re ipsa.
Osservava che gli enti aventi natura di I.P.A.B. sono enti autonomi, dotati di personalità giuridica, sottoposti al controllo di legittimità da parte del competente Assessorato ai sensi della L.R. n. 19/2005, ma non enti regionali.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3 3. Con memoria depositata in data 13 maggio 2019 si costituiva in giudizio l' CP_5
richiamando le difese svolte nel precedente giudizio, deducendo:
[...]
- che la ricorrente aveva stipulato con essa esponente solo un solo contratto a tempo determinato per un periodo di sei mesi a far data dal 17 agosto 2013 prorogato per ulteriori mesi sei giusta delibera n° 194/CS del 11.02.2014 e che tutti gli altri incarichi erano stati conferiti dalla NT NT
[...]
- che nel servizio sanitario nazionale vigeva l'assoluto divieto di copertura dei posti organici nelle more della rideterminazione della rete ospedaliera e, conseguentemente, degli assetti organizzativi delle aziende sanitarie;
- che erano esclusi dall'applicazione del decreto lgs. n. 368/2001 i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo, compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- che vigeva il divieto di stabilizzazione nel pubblico impiego;
- che i contratti sottoscritti con la ricorrente rispettavano la disciplina di legge e che, conseguentemente, anche la richiesta risarcitoria era infondata.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
4. L'udienza del 6 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di legittimazione passiva delle
Amministrazioni resistenti.
In merito alla natura delle AB può richiamarsi una pronuncia del Tribunale di Palermo del
31 ottobre 2018 secondo cui le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (AB) sono enti di diritto pubblico, istituite in virtù della L. 6972/1890, con la finalità di prestare assistenza ai più poveri o provvedere all'educazione, istruzione, avviamento a qualche professione, arte o mestiere o, in qualsiasi altro modo, al miglioramento morale ed economico. Svolgono attività di assistenza agli anziani, agli handicappati, ai minori ed altre categorie deboli, curano la formazione e la educazione, gestendo ospedali, brefotrofi, ospizi, ricoveri, collegi, asili ed altro ancora. Le sono presenti nel territorio regionale in numero considerevole, esse operano sotto il controllo e la vigilanza delle regioni, e sono soggetti alle norme di diritto amministrativo e amministrati da un Consiglio di
Amministrazione e dal Presidente. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nel perseguire i propri fini non si avvalgono soltanto degli strumenti di diritto amministrativo
4 (es. deliberazioni, certificazioni, attestazioni, determinazioni, ecc.), ma possono utilizzare anche i mezzi giuridici che regolano i rapporti fra soggetti privati: i negozi di diritto privato (es. compravendita, locazione, mutuo, appalto, deposito, conto corrente, ecc.). Esse nascono con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d. legge Crispi), che ebbe l'obiettivo fondamentale di trasformare coattivamente le opere pie operanti sul territorio nazionale in enti pubblici, imponendo di conseguenza una uniformità dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema di controlli statali;
con la L. 12.2.1968, n.132, furono sottratte alla disciplina pubblica le istituzioni sorte per iniziativa privata al fine di prestare assistenza ospedaliera, determinando così la separazione tra le attività assistenziali e quelle sanitarie. I successivi interventi normativi nella materia hanno avuto come denominatore comune quello di procedere ad un riordino del settore e, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale 7 marzo 1988, n.396 -che dichiarò l'incostituzionalità dell'art.1 della legge Crispi nella parte in cui imponeva la natura pubblica a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza per contrasto con il principio della libertà dell'assistenza privata enunciato dall'art.38, Cost.- quello di consentire alle predette istituzioni, ove regionali o infraregionali, di conservare la qualità di enti privati, anziché pubblici (cfr., ad esempio, il
D.P.C.M. 16 febbraio 1990). Su questo tracciato si colloca anche la L. 8 novembre 2000,
n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali", la quale ha inserito le AB tra i soggetti chiamati ad intervenire nella gestione dei servizi sociali. In particolare, l'art.10, rubricato "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e collocato nel Capo II che disciplina "Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", delega il Governo ad emanare norme finalizzate al riordino della disciplina delle AB , nel cui ambito venga prevista la trasformazione della loro forma giuridica, fissandone i principi generali e rimettendo allo stesso la definizione delle modalità dell'inserimento delle nella programmazione regionale del sistema integrato dei servizi. L'art.30, L. ult. cit. dispone infine l'abrogazione della legge Crispi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, da emanarsi ai sensi del precedente articolo 10. Il Governo ha ottemperato agli obblighi previsti dalla L.n.328/2000 cit. con l'emanazione del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante il "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1000 n. 328". In generale, il D.Lgs. cit. dispone una nuova disciplina delle IPAB trasformate e riordinate in aziende pubbliche di servizi (Capo II) o in persone giuridiche di diritto privato (Capo III). Il Capo IV del D.Lgs. cit. rimette alle
Regioni l'incentivazione delle fusioni di più istituzioni, al fine di "potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al
5 presente decreto" (art.19, primo comma) e la disciplina di forme semplificate di fusioni
"allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione" (art.19, secondo comma). All'art.21,
D.Lgs. cit., recante una "Disposizione transitoria", in particolare, si riafferma l'abrogazione della L. n.6972/1890 alla data di entrata in vigore del decreto stesso, precisandosi che: "Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo". Allo scopo di evitare il verificarsi di momenti di assenza di copertura CP_ normativa, dunque, fino alla conclusione delle operazioni di trasformazione delle , alle medesime istituzioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti che non contrastino con i principi della libertà dell'assistenza e della legge n.328/2000. Con la l.r. 9 maggio 1986, n.22 il legislatore regionale ha provveduto al "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", dettando al Titolo V "Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)" concernenti la privatizzazione delle IPAB
(art.30). in particolare lungi dal volere affidare la gestione e il controllo della materia ai comuni, all'art.12 dispone che La in conformità ai principi di cui al titolo I, svolge CP_2
nella materia di cui alla presente legge attività di programmazione, coordinamento, controllo, assistenza tecnica ed incentivazione finanziaria. Mentre ai comuni è demandata soltanto una funzione di vigilanza in materia di affidamento dei minori (art. 9). Infine, con
D.P.Reg. 4 novembre 2002 sono state dettate "Linee-guida per l'attuazione del piano socio- sanitario della Regione", in cui si dà atto che la piena attuazione della legge n.328/2000, nel quadro di una più ampia ridefinizione del sistema dei servizi socio-sanitari della
Regione, necessita di interventi legislativi che riguarderanno, tra l'altro, una "legge di riordino delle AB" (v. punto 4.1). Al punto 4.10 viene poi stabilito che "Il riordino delle
II.PP.AA.BB. viene disciplinato dal decreto legislativo n.207/2001, in considerazione dell'art.10 della legge n.328/2000" e vengono, in particolare, richiamati i principi della trasformazione in aziende di servizi e della possibilità di fusione. Alla luce di quanto su esposto, dal momento che il più complesso processo di riordino disciplinato dalla nuova normativa statale non ha avuto ancora esito, per la regolamentazione della fattispecie in esame non può farsi capo al D.Lgs. n.207/2001, estrapolando dalle medesime singole disposizioni che, invero, fanno parte di un più ampio disegno organico di riorganizzazione
CP_ delle , attraverso la loro trasformazione in aziende di servizi. Soccorre, dunque, per il caso in esame, il meccanismo di ultrattività parziale della normativa previgente approntato dal legislatore all'art.21, D.Lgs. n.207/2001 per il "periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni", nel quale "seguitano" ad applicarsi le disposizioni previgenti di
6 cui alla L. n.6972/1890, purchè non in contrasto con i nuovi principi generali di cui alla legge delega”.
In tale contesto, la qualificazione della datrice di lavoro come Ente pubblico, al di là della qualificazione della normativa primaria applicabile, è confermata dal decreto Assessoriale
Reg. n. 665 del 1987, che qualifica espressamente la Casa di ospitalità “Collereale e asili d'infanzia” come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
6. Va altresì respinta l'eccezione di decadenza per mancata impugnazione del contratto a termine, avendo provveduto la ricorrente a impugnare tempestivamente l'ultimo contratto sottoscritto con l' di con raccomandata del Controparte_1 CP_1
Cont 16.08.2014 inoltrata all' e alla . Controparte_2
7. Dichiarata l'infondatezza delle eccezioni preliminari, nel merito si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 852/16 tra le medesime parti, che si condivide.
La ricorrente, come da certificazione n. 18828 del 10/09/2014, ha sottoscritto un primo contratto con l' di con qualifica di ausiliario Controparte_1 CP_1
specializzato presso il P.O. di Patti, dal 17/08/2013 per sei mesi, rapporto che è stato prorogato, per ulteriori sei mesi, in forza di un successivo accordo, a far data dal
17702/2014.
La medesima, in precedenza, aveva prestato servizio, con qualifica di ausiliario A1, a tempo pieno per trentasei ore settimanali, alle dipendenze della NT
” in forza dei seguenti contratti a tempo determinato: dal 18/06/2002 al
[...]
14/12/2002, dal 14/04/2003 al 10/10/2003, dal 01/04/2004 al 27/09/2004; dal 01/06/2005 al 27/11/2005; dal 01/07/2006 al 27/12/2006; dal 02/05/2007 al 28/10/2007; dal
02/05/2008 al 28/10/2008; dal 02/01/2009 al 30/06/2009; dal 02/01/2010 al 30/06/2010; dal 01/01/2011 al 15/07/2011 e dal 16/02/2012 al 29/08/2012.
Nel merito l'apposizione del termine ai contratti stipulati con la casa di Ospitalità
” risulta illegittima, mentre alcun profilo di illegittimità emerge in merito ai CP_6 rapporti stipulati con l' di ed il ricorso è fondato nei Controparte_1 CP_1
limiti indicati.
La disciplina dei contratti a termine trova regolamentazione nel D.Lgs n. 368/2001, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/70/Ce del 28 giugno 1999 ed all'accordo quadro in materia di contratto a termine sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello europeo Ceep, Unice, Ces, di data 18 marzo 1999. L'art. 1 del
D.Lgs. cit., nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2014, convertito nella l. n. 78/2014, applicabile ratione temporis, indica nel contratto a tempo indeterminato la regola, affermando l'eccezionalità della stipula del contratto a termine,
7 consentita per far fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, che possono essere discrezionalmente determinate dal datore di lavoro, mentre, qualora il contratto, unitamente all'eventuale proroga, non superi i dodici mesi, non è richiesta la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
E' consentita la proroga, per una sola volta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 368/2001, purché richiesta da ragioni oggettive e riguardi la stessa attività lavorativa per cui il contratto è stato stipulato a tempo determinato ed il termine complessivo non superi i tre anni. L'onere della prova sulla sussistenza delle ragioni che giustifichino la proroga del termine sta in capo al datore di lavoro.
La portata della disciplina ora citata va definita in modo conforme alla disciplina del diritto comunitario, secondo l'interpretazione ad essa data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea alla direttiva dell'UE, eventualmente disapplicando le parti ad esso non conformi.
Va ritenuto che le ragioni, alla base dell'apposizione del termine al contratto, vanno espressamente e specificamente indicate nel contratto sottoscritto tra le parti, al fine di consentire un puntuale controllo, anche giudiziale, sulla sussistenza e veridicità delle ragioni giustificatrici dedotte e sul nesso di causalità tra esse e l'assunzione a termine.
Tale interpretazione appare conforme, non solo al dettato legislativo, ma anche all'ispirazione comunitaria da cui lo stesso deriva ( cfr direttiva n. 99/70 e, in particolare, i principi di cui ai punti 6) e 7) delle considerazioni generali: “
6. i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento.
7. l'utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato basati su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi”) ed alla clausola di non regresso (clausola 8 par. 3 “l'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso”).
Sul punto la Corte di Giustizia ha interpretato la normativa dell'UE ritenendo che l'accordo quadro impone agli Stati membri, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una fra le seguenti misure, attinenti, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi.
E in merito l'art. 1 del D.Lgs n. 368/2001, appare conforme, prevedendo espressamente che l'apposizione del termine sia ammessa “ a fronte di ragioni di carattere tecnico,
8 produttivo, organizzativo o sostitutivo” : ne deriva che in assenza di tali ragioni o qualora le ragioni siano generiche o non collegate causalmente con la stipula del termine, il contratto debba essere stipulato a tempo indeterminato.
Le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, peraltro, pur essendo evidentemente individuabili dal datore di lavoro, che solo sopporta il rischio dell'impresa, devono essere effettivamente tali e, dunque, devono essere collegate ad una necessità obiettiva e concretamente verificabile.
Nel caso di specie i contratti stipulati con la casa di ospitalità ” risultano CP_6
illegittimi per superamento del termine di trentasei mesi.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato dalla ricorrente con la casa di Ospitalità ” dal 02/05/2008 al 28/10/2008. CP_6
Risultano conformi, invece, alla normativa richiamata i rapporti di lavoro stipulati con l' di trattandosi di un primo rapporto di durata Controparte_1 CP_1
semestrale, cui è seguita una sola proroga di durata semestrale.
Va altresì evidenziato che, ai sensi dell'art. 10, comma 4-ter del d. lgs. n. 368/2001 “Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis))”.
Ritenuta la non conformità alla normativa sul contratto a termine degli accordi stipulati dalle parti, occorre altresì rilevare che il rapporto lavorativo è intercorso con una Pubblica
Amministrazione.
La casa di ospitalità “Collereale” avente natura di va qualificata come organismo CP_6
di diritto pubblico, alla luce della sussistenza dei seguenti elementi: la personalità giuridica, il carattere non industriale o commerciale dei bisogni di interesse generale perseguiti, il prevalente finanziamento pubblico ovvero il controllo da parte dei pubblici poteri della regione . CP_2
Occorre, quindi, avere riguardo anche a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ed in particolare alla norma di cui all'art. 36 che, dopo aver previsto la possibilità di forme flessibili per l' assunzione di personale, dispone che “ I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato” in applicazione delle leggi in materia.
9 Al capo 2 prevede poi “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave “.
Orbene, come si evince dalla lettura della norma, fermo restando il divieto di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, viene demandata alla contrattazione collettiva l'individuazione dei casi in cui è possibile procedere con l'assunzione a tempo determinato.
Accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto, va indagato il profilo delle conseguenze sanzionatorie applicabili alla vicenda in esame.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interpretando l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e la direttiva 70/1999/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha ritenuto contraria al diritto dell'UE una normativa nazionale che, in ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto al risarcimento del danno sofferto, con esclusione di qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, qualora il diritto al risarcimento sia subordinato all'obbligo di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione";
Premesso che l'accertamento della nullità del termine, comporta la nullità parziale del contratto nella parte in cui è stato apposto il termine, va valutato se possa darsi luogo alla conversione del contratto a tempo determinato, in accordo a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 5 del D. Lgs. n. 368/2001.
Alla questione va sicuramente data risposta negativa, escludendo il rimedio della conversione, posto che, nella disciplina del pubblico impiego privatizzato, vige una norma speciale, l'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che non può ritenersi abrogata dalla successiva disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, secondo il principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, in materia di antinomia tra fonti di pari grado, poiché la legge speciale anteriore cede a quella posteriore generale
10 soltanto in caso di abrogazione espressa oppure di contrasto, tale da renderne giuridicamente impossibile la coesistenza.
Secondo il citato art. 36, V comma, del D. Lgs. n. 165/2001, come sopra meglio esposto, dalla violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può derivare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferme responsabilità e sanzioni ed il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Tale previsione è stata ritenuta conforme alla Costituzione, poiché la conversione del contratto a tempo indeterminato violerebbe il disposto costituzionale di cui all'art. 97, IV comma
Cost. che sancisce il principio del concorso pubblico per l'instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, eccetto i casi stabiliti dalla legge, a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, I comma, Cost. (Corte Cost. n. 89/2003).
Anche l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alla direttiva in esame è nel senso che non è stabilito un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato e che, per esser conforme all'ordinamento comunitario, lo Stato membro deve prevedere un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Analizzando la questione sotto il profilo risarcitorio, non può applicarsi per analogia l'art. 18 della l. n. 300/1970, che presuppone la sussistenza la reintegrazione nel posto di lavoro, vicenda che esula dalla presente controversia, ma risulta applicabile l'indennità prevista dall'art. 32, V comma, della l. n. 183/2010, che presuppone una situazione di conversione del contratto a tempo determinato, sia pur potenziale.
I criteri per la quantificazione dell'indennità vanno reperiti per analogia in quelli previsti dall'art. 8 della l. n. 604/1966, che identifica il numero di lavoratori occupati, le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti.
Tale entità risarcitoria può ritenersi conforme al diritto dell'Unione Europea, che prevede che, qualora vi sia il divieto assoluto, nel settore pubblico, di operare la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, vanno introdotte misure risarcitorie, che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro e non devono essere
11 meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).
Sotto il profilo dell'onere probatorio sul danno patito, sicuramente non risulta conforme al principio di effettività l'unica forma di tutela prevista dall'ordinamento interno - risarcimento del danno sofferto - perché, per un lavoratore del settore pubblico, sarebbe impossibile fornire le prove, richieste al fine di ottenere un siffatto risarcimento del danno, della perdita di opportunità di lavoro e quella del conseguente lucro cessante.
Deve ritenersi applicabile la nozione di danno comunitario, il cui risarcimento dev'essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro, reputandosi che il lavoratore può limitarsi a provare l'illegittima stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze formali, senza riscontro nella situazione fattuale, allegando elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una situazione di abusivo ricorso ai contratti a termine in suo danno, senza dover dar la prova di un danno effettivamente subito.
Sulla quantificazione del danno si dovrà, peraltro, tener conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione, nonché del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, estensibile all'adempimento degli specifici obblighi di comportamento stabiliti dalla legge a carico della pubblica amministrazione, anche in ambito contrattuale, fondati sull'art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di espresse previsioni di legge.
Sul punto parte ricorrente ha indicato tutta una serie di indici rivelatori dell'utilizzo abusivo del contratto a termine, da cui deriva certamente un danno, dimostrato dagli indici forniti dallo stesso, che si ritiene equo quantificare in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, in relazione alla durata ed al numero dei contratti a termine sottoscritti, nonché alle dimensioni del datore di lavoro ed al comportamento e condizioni delle parti, a cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi legali, a decorrere dalla scadenza del primo contratto ritenuto CP_9
illegittimo – quello con scadenza al 28/10/2008-, da considerarsi quale momento in cui è sorto l'illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a favore del lavoratore.
12 La domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata risulta generica, in quanto la parte non ha dedotto il titolo a fondamento e, comunque, appare infondata, alla luce della diversità tra il rapporto di lavoro della ricorrente e quello dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della ma, considerato il parziale accoglimento della domanda appare Controparte_2
equo compensarle per metà e liquidare la rimanente parte come in dispositivo ex D.M.
55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori tariffari medi. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Marco Di Mauro, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Va, invece, disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti del presente giudizio, cui non è imputabile alcun comportamento illegittimo.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso in Parte_1
riassunzione depositato in data 12.06.2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto dalla ricorrente con la Casa di Ospitalità ” dal 02/05/2008 CP_6
al 28/10/2008;
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento del Controparte_2 danno, in favore di parte ricorrente, pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ed agli interessi legali sulla CP_9 somma progressivamente rivalutata, a decorrere dal 28/10/2008 all'effettivo saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, alla rifusione di Controparte_2
metà delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che si liquidano- già ridotte- in complessivi € 2.694,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A., operandone la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del difensore anticipatario avv.to Marco Di Mauro;
- compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 07.05.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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