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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1725/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1725/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
21/05/2025 da:
nata a [...] il [...], (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari, via Cavour 59 presso lo studio dell'Avv. Anastasia Fara (C.F.: C.F._2
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
[...]
e nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in Sassari, via Risorgimento 21 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Satta (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 21.05.25, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori del minore nato a [...] in data [...], di non
[...] Persona_1 essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione pagina 1 di 4 sentimentale more uxorio ormai cessata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“A) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) La residenza abituale del minore sarà presso l'abitazione della SI.ra , in Sassari Parte_1
Oriani n. 25;
C) Diritto di Visita
1) Il signor potrà tenere con se il piccolo nel corso della settimana il martedì ed Parte_2 Per_1 il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (20:30 nel periodo estivo) in tali giornate sarà la madre ad accompagnarlo presso l'abitazione del per poi andare a riprenderlo, almeno fino a quando il Pt_2 signor non acquisterà una nuova auto;
Pt_2
2) Nei fine settimana secondo il regime dell'alternanza potrà prenderlo dal sabato dalle ore 12:00 fino alle ore 20:00 e la domenica dalle 10 fino alle 20:00, salvo che il minore per la notte non richieda espressamente di voler andare dal padre. Sarà sempre la madre ad accompagnare e riprendere Per_1
Il signor si impegna attivamente al reperimento di un mezzo di trasporto e da tale momento sarà Pt_2 quest'ultimo ad andare a prendere il minore e poi riaccompagnarlo dalla madre;
3) Per le festività, sempre secondo il regime dell'alternanza a decorrere dal Natale 2025 il signor potrà tenere con se il piccolo dal 22.12.2025 alle ore 12:00 al 24.12.2025 e dal 2 al 4 Pt_2 Per_1 gennaio 2026 mentre starà con la mamma dal 25.12.2025 dalle ore 10:30 fino al 01.01.2026 e dal 5 al
6 gennaio 2026. Con riferimento al periodo delle festività Pasquali starà con la signora il Pt_1 giorno di Pasqua e con il signor il lunedì dell'Angelo, di anno in anno alternato;
Pt_2
4) Per quanto riguarda il periodo estivo, sempre in ragione della tenera età del minore e della patologia della quale è affetto, il bimbo starà consecutivamente con il padre per almeno 2 giorni, per un totale di 15 (quindici ) giorni estivi, che dovranno essere comunicati entro 48 ore prima, resta inteso che in tali periodi sarà sempre garantito il contatto telefonico.
Qualora per qualsiasi ragione uno dei genitori non potrà tenere con se il minore secondo le modalità sopra indicate ne dovrà essere dato un preavviso di almeno 48 ore prima ciò anche nel caso in cui uno dei genitori non potrà tenere con se il minore figlio.
pagina 2 di 4 5) Spese di Mantenimento
6) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il padre si farà carico di corrispondere in favore della SI.ra la somma di € 300 mensili entro il 15 di ogni mese alle coordinate bancarie già Pt_1 note, le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo il Protocollo del NF . L'importo dell'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre (100%).
7) In caso di impossibilità di uno dei due genitori o in caso di malattia del bambino, gli orari ed il giorno indicati potranno essere variati previo accordo telefonico. I genitori garantiranno al figlio la conservazione di un rapporto costante, equilibrato ed assiduo anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel tempo di permanenza del minore presso l'altro genitore, saranno comunque garantiti contati telefonici e/o telematici con l'altro genitore. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili il genitore che dovrebbe prendere in custodia il minore non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero – in ipotesi di impossibilità di entrambi – potranno essere delegati i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonni, e/o zii ovvero baby sitter o altra persona di comune fiducia che i genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente.
8) Il signor si obbliga fin da ora in ragione della patologia del minore figlio a seguire Parte_2 il percorso “Parent Traning” a sostegno dei genitori per la gestione comportamentale del minore percorso che già viene seguito dalla signora Per_1 Pt_1
9) La signora si impegna a comunicare al signor l'estratto conto di in merito Pt_1 Pt_2 Per_1 alla indennità/pensione percepita dallo stesso.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in Persona_1 quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1725/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
21/05/2025 da:
nata a [...] il [...], (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari, via Cavour 59 presso lo studio dell'Avv. Anastasia Fara (C.F.: C.F._2
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
[...]
e nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in Sassari, via Risorgimento 21 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Satta (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 21.05.25, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori del minore nato a [...] in data [...], di non
[...] Persona_1 essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione pagina 1 di 4 sentimentale more uxorio ormai cessata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“A) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) La residenza abituale del minore sarà presso l'abitazione della SI.ra , in Sassari Parte_1
Oriani n. 25;
C) Diritto di Visita
1) Il signor potrà tenere con se il piccolo nel corso della settimana il martedì ed Parte_2 Per_1 il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (20:30 nel periodo estivo) in tali giornate sarà la madre ad accompagnarlo presso l'abitazione del per poi andare a riprenderlo, almeno fino a quando il Pt_2 signor non acquisterà una nuova auto;
Pt_2
2) Nei fine settimana secondo il regime dell'alternanza potrà prenderlo dal sabato dalle ore 12:00 fino alle ore 20:00 e la domenica dalle 10 fino alle 20:00, salvo che il minore per la notte non richieda espressamente di voler andare dal padre. Sarà sempre la madre ad accompagnare e riprendere Per_1
Il signor si impegna attivamente al reperimento di un mezzo di trasporto e da tale momento sarà Pt_2 quest'ultimo ad andare a prendere il minore e poi riaccompagnarlo dalla madre;
3) Per le festività, sempre secondo il regime dell'alternanza a decorrere dal Natale 2025 il signor potrà tenere con se il piccolo dal 22.12.2025 alle ore 12:00 al 24.12.2025 e dal 2 al 4 Pt_2 Per_1 gennaio 2026 mentre starà con la mamma dal 25.12.2025 dalle ore 10:30 fino al 01.01.2026 e dal 5 al
6 gennaio 2026. Con riferimento al periodo delle festività Pasquali starà con la signora il Pt_1 giorno di Pasqua e con il signor il lunedì dell'Angelo, di anno in anno alternato;
Pt_2
4) Per quanto riguarda il periodo estivo, sempre in ragione della tenera età del minore e della patologia della quale è affetto, il bimbo starà consecutivamente con il padre per almeno 2 giorni, per un totale di 15 (quindici ) giorni estivi, che dovranno essere comunicati entro 48 ore prima, resta inteso che in tali periodi sarà sempre garantito il contatto telefonico.
Qualora per qualsiasi ragione uno dei genitori non potrà tenere con se il minore secondo le modalità sopra indicate ne dovrà essere dato un preavviso di almeno 48 ore prima ciò anche nel caso in cui uno dei genitori non potrà tenere con se il minore figlio.
pagina 2 di 4 5) Spese di Mantenimento
6) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il padre si farà carico di corrispondere in favore della SI.ra la somma di € 300 mensili entro il 15 di ogni mese alle coordinate bancarie già Pt_1 note, le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo il Protocollo del NF . L'importo dell'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre (100%).
7) In caso di impossibilità di uno dei due genitori o in caso di malattia del bambino, gli orari ed il giorno indicati potranno essere variati previo accordo telefonico. I genitori garantiranno al figlio la conservazione di un rapporto costante, equilibrato ed assiduo anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel tempo di permanenza del minore presso l'altro genitore, saranno comunque garantiti contati telefonici e/o telematici con l'altro genitore. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili il genitore che dovrebbe prendere in custodia il minore non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero – in ipotesi di impossibilità di entrambi – potranno essere delegati i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonni, e/o zii ovvero baby sitter o altra persona di comune fiducia che i genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente.
8) Il signor si obbliga fin da ora in ragione della patologia del minore figlio a seguire Parte_2 il percorso “Parent Traning” a sostegno dei genitori per la gestione comportamentale del minore percorso che già viene seguito dalla signora Per_1 Pt_1
9) La signora si impegna a comunicare al signor l'estratto conto di in merito Pt_1 Pt_2 Per_1 alla indennità/pensione percepita dallo stesso.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni sopra indicate e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in Persona_1 quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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