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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 997/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 997/2025 R.G.A.C. (già 9729/2024 r.g.a.c.).,
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli al c/so Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell'Avv.
FU ER (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 procura in atti
ATTORE
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio C.F._3 [...]
(c.f.: ), Parte_2 Parte_3 C.F._4 Pt_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._5 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Minturno alla via E. Tarantelli-loc. San C.F._6
presso lo studio dell'Avv. DI FANTE MARIA (c.f.: ), CP_3 C.F._7 dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procure in atti
CONVENUTI
Oggetto: azione di rilascio immobile
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il premesso di aver Parte_1 acquistato con determina dirigenziale n. 1506 del 9.11.20212 n. 4 alloggi al primo piano, con relativi box al piano seminterrato e posto auto al piano terra in al Corso Italia n. Parte_1
245, nell'ambito degli interventi di E.R.P. ex D. Lgs. 159/2007, deduceva di aver concesso in locazione in data 1.10.2013, quale alloggio temporaneo, per la durata di un anno, a Pt_3
in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno del
[...] Controparte_2 figlio e Parte_2 Controparte_1 Parte_4 Parte_2
l'appartamento sito in , al Corso Italia 245, primo piano, int. 6, riportato in catasto al Parte_1 foglio 2, p.lla 1755, sub 49, cat. A/2, 5 vani, cl. 2, oltre al box auto, al piano seminterrato int.
4, di mq. 25, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 1755, sub 9 cat. C/6 in uno al posto auto, al piano terra n. 17, di mq. 12, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 1755, sub 88, cat. C/6, per un canone mensile di € 265,07. Esponeva che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni, ammontanti annualmente ad € 3.180,84, per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024, per un totale complessivo di € 22.256,88, oltre interessi, e che a nulla erano valse la racc.ta A.R. del 8.6.2023, l'ordinanza di sgombero n. 93 del 23.9.2016 e la nota comunale del 28.11.2022.
Intimava, pertanto, ai convenuti sfratto per morosità, citandoli per la convalida;
in caso di opposizione, chiedeva emettersi ordinanza provvisoria di rilascio;
nel merito, chiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e morosità grave e persistente, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio , , Parte_3 Controparte_1 Parte_4 Pt_2
e in proprio e n.q. di amministratrice di sostegno di
[...] Controparte_2 Pt_2
, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e deducendo l'infondatezza della
[...] domanda.
In fatto esponevano che: nel 2010, si erano collocati al quarto posto della graduatoria di assegnazione di due alloggi popolari;
nelle more, a seguito delle rinunce degli altri aventi diritto, il nucleo familiare di , era divenuto il primo in graduatoria e che, Parte_3 nonostante ciò, l'immobile loro assegnato risultava occupato sine titolo; , Parte_3 appartenendo a particolari categorie sociali, nel 2013 - decorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria senza che il NE provvedesse a liberare l'immobile assegnato - presentava una richiesta di inserimento per qualsiasi tipo di intervento abitativo adottato per
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fronteggiare l'impellente esigenza abitativa;
nel 2013, con determinazione dirigenziale n. 987 del 12.9.2013 e per la durata di un solo anno, il NE di assegnava ai convenuti, Parte_1 in via temporanea, l'alloggio sito in , al Corso Italia 245, primo piano, int. 6, in Parte_1 catasto al foglio 2, p.lla 1755, sub 49, oltre al box auto, al piano seminterrato int. 4 di mq. 25, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 1755, sub 9, cat. C/6, e al posto auto al piano terra n. 17, di mq. 12, in catasto al foglio 2, p.lla 1755, sub 88, cat. C/6; il predetto contratto veniva registrato al n. 7709/3 in data 29.12.2013 per la durata di un solo anno;
in data 10.2.2015 con nota n. 1747 il NE di notificava ai convenuti il provvedimento di decadenza Parte_1 dell'assegnazione alloggio temporaneo - c.d. alloggio parcheggio - stante la necessità di ottenere la disponibilità dell'immobile per destinarlo ad altre famiglie, nell'ambito degli interventi di cui al programma straordinario di edilizia residenziale per coloro che si trovano in particolari categorie sociali e ingiungeva, dunque, il rilascio dell'immobile entro 60 giorni dalla ricezione del suddetto provvedimento;
con ordinanza n. 93 del 23.9.2016 il NE di ordinava lo sgombero coatto dell'alloggio temporaneo sito in in corso Parte_1 Parte_1
Italia n.245 interno 6 per occupazione con titolo scaduto;
avverso tale ordinanza, con nota prot. 16651/2016, il unitamente al nucleo familiare avanzava istanza di riesame in Pt_2 autotutela, sulla quale l'ufficio preposto non si pronunciava e, pertanto, con nota prot. del
2553/2017 presentava nuovamente istanza di sospensione dello Parte_3 sgombero coatto atteso che al figlio già percettore di indennità di Parte_2 accompagnamento, veniva diagnosticata dall'ospedale pediatrico Pausillipon patologia per la quale necessitava di cure salva-vita, rappresentando, inoltre, la mancanza di altri alloggi o di parenti che potessero ospitarli;
il comune di , con provvedimento n. 34 del Parte_1
13.4.2018, sospendeva l'ordinanza dirigenziale n.93/2016 “fino a tutto il periodo necessario per le cure mediche salvavita del figlio”; risultava affetto da Sindrome di Parte_2
Down, ipertiroidismo, asma bronchiale, leucemia linfatica acuta, problemi neurologici, oculistici, renali, allergia agli acari della polvere, presentava gravi problemi cardiaci ed era invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
nonostante la predetta sospensione, notificata alle parti in data 14.9.2022, il NE di provvedeva Parte_1 nuovamente a notificare l'ordinanza di sgombero coatto dell'alloggio temporaneo;
stante la gravità delle condizioni in cui versava il nucleo familiare, i convenuti presentavano dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord ricorso d'urgenza ex art.700 c.p.c. (R.G.11850/2022) chiedendo che venisse dichiarata la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza dirigenziale n. 93 del 23.9.2016 e della nota nr. 789/2022, con conseguente disapplicazione delle stesse e che venissero adottati i
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provvedimenti d'urgenza ritenuti idonei ad impedire pregiudizio ai diritti fondamentali;
il
Giudice, sospendeva inaudita altera parte l'esecuzione dell'ordinanza e all'esito del Giudizio
R.G. 11850/2022, accoglieva la domanda e a conferma del decreto ordinava la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza dirigenziale n. 93/2016.
In punto di diritto, i convenuti rilevavano che il contratto di locazione intercorso tra le parti, per volontà del comune di , non era stato registrato e precisavano che in relazione Parte_1 all'immobile de quo veniva registrato un solo contratto di locazione al n. 7709/3 in data
29.12.2013, per la durata di un solo anno e quindi con scadenza nel 2024, senza possibilità di rinnovo.
Eccepivano, poi, l'inammissibilità della domanda per violazione de principio del ne bis in idem, atteso che la questione oggetto del presente procedimento era già stata oggetto del giudizio instaurato innanzi il Tribunale di Napoli Nord al n. R.G. 11850/2022 , e deducevano la fondatezza dell'opposizione, basata su prova scritta e su certezza dei fatti ex art. 665 c.p.c. ed invocavano lo stato di necessità, con riguardo alle condizioni di salute di Pt_2
, il quale doveva periodicamente sottoporsi a cure salvavita.
[...]
I convenuti eccepivano, inoltre, la violazione dell'art. 8 della CEDU per la tutela delle persone fragili e precisavano che la protezione prevista da tale disposizione era stata estesa anche alla tutela della conservazione della disponibilità dell'alloggio occupato a fronte di una procedura di sfratto. Assumevano che nei casi di sfratto o di sgombero di immobili pubblici, gravava sull'autorità amministrativa l'obbligo di valutare la composizione e le condizioni del nucleo familiare, la possibilità di accedere a un alloggio alternativo con propri mezzi ovvero la disponibilità di un'offerta pubblica nonché evitare trattamenti inumani, anche nei casi in cui l'espulsione fosse conforme al diritto. A tal proposito ribadivano che la famiglia Pt_2 stava utilizzando l'immobile de quo non avendo la disponibilità di un alloggio alternativo e non essendo stato ancora concesso l'utilizzo dell'immobile loro assegnato nel 2010.
Contestavano, pertanto, il comportamento assunto dal in quanto in Parte_1 contrasto col diritto dei convenuti ad avere un'abitazione adeguata alle proprie esigenze di vita e con le esigenze di cura e di salute di . Parte_2
Da ultimo eccepivano la contraddittorietà del comportamento assunto dal Parte_1
che, pur avendo sospeso con provvedimento n. 34 del 13.4.2018, l'ordinanza
[...] dirigenziale n. 93/2016 “fino a tutto il periodo necessario per le cure mediche salvavita del figlio” aveva poi azionato la procedura di sfratto.
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I convenuti deducevano, infine, di avere diritto al risarcimento danni subiti e subendi per la colpevole e omissiva condotta dell'ente per la mancata assegnazione dell'immobile, al nucleo familiare risultato primo in graduatoria dal 2010.
In subordine, contestavano l'ammontare dei canoni, richiesti.
Con ordinanza del 5.2.2025, il Giudice, rilevato che il procedimento di sfratto per morosità risultava fondato su un contratto di locazione stipulato con decorrenza dal 1.10.2013 e per la durata improrogabile di un anno per la finalità cd. di “alloggio parcheggio”, senza dunque configurabilità di tacito rinnovo sicché doveva ritenersi che il rapporto di locazione fosse già cessato da tempo, malgrado la continuazione della occupazione da parte degli intimati, e considerato che la intervenuta cessazione della locazione incideva sui presupposti della procedura di sfratto per morosità attivata, oltre ad integrare i gravi motivi ostativi anche alla emissione della richiesta ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di discussione concedendo alla parti termine per integrazione dei rispettivi atti.
Nella memoria integrativa depositata dal , l'ente comunale rilevava che Parte_1 la morosità dedotta non era stata contestata dai convenuti. Assumeva che il contratto di fitto era stato registrato al n. 7709/3 e precisava che lo stesso aveva scadenza annuale al 30.9.2014 senza possibilità di rinnovo. Chiedeva, pertanto, il rilascio dell'appartamento con box seminterrato e posto auto siccome occupato sine titulo. Assumeva poi che il richiamo al giudicato cautelare e alla violazione del principio del ne bis in idem sollevato da controparte era inconferente atteso che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord atteneva esclusivamente all'illegittimo esercizio da parte della P.A. degli strumenti di autotutela autoritativa.
Rappresentava, inoltre, che il provvedimento n. 34 del 13.4.2018 di sospensione dell'ordinanza dirigenziale n. 93/2016 aveva carattere provvisorio ad efficacia limitata nel tempo non esistendo una sospensione ad infinitum. Richiamava poi l'art. 21 quater, comma 2,
L. 241/1990 secondo il quale “la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento” e precisava che ai sensi del successivo art. 21 nonies, comma 1 della stessa legge, poteva essere esercitato entro “un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi”.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, ove ritenuto ancora in essere, dichiarare risolto il contratto inter partes per morosità grave e persistente e, per l'effetto, condannare gli intimati all'immediato rilascio degli immobili ut supra indicati nel termine che la S.V. I. vorrà fissare;
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2) ancora in via preliminare, ove mai ritenga tali immobili occupati senza titolo dagli intimati, essendo ormai cessato da tempo e non prorogato, neppure tacitamente per carenza dell'atto scritto, ogni rapporto tra le parti, condanni gli intimati all'immediato rilascio di tali immobili, liberi e vuoti di persone e cose, in quanto detenuti sine titulo;
3) in via subordinata, dichiarare cessata la locazione inter partes alla scadenza del
30/09/2014 e/o, comunque, a qualsiasi altra scadenza, che la S.V.I. riterrà applicabile nella specie, non intendendo il NE in ogni caso rinnovare e/o prorogare oltre il rapporto locativo inter partes;
4) in ogni caso e comunque condannare gli intimati al pagamento, in solido fra loro, della complessiva somma di € 22.256,88, oltre interessi, a titolo di canoni locativi e/o di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., nonché ai sensi dell'art. 2041 c.c. per indebito arricchimento, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
5) rigettare tutte le avverse richieste siccome inammissibili ed infondate, non potendo la P.A. essere condannata ad un facere da parte del G.O.;
6) rigettare l'avversa richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi, siccome inammissibile, infondata e comunque non provata;
7) in via estremamente gradata, in caso di accoglimento della stessa e salvo gravame, compensare eventuali somme ritenute dovute con i controcrediti vantati dalla P.A. a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., nonché a titolo di indebito arricchimento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
8) con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.”
Nella memoria integrativa depositata in data 23.5.2025, i convenuti ribadivano il contenuto dei propri atti, insistevano nelle già sollevate eccezioni e deducevano, altresì,
l'inammissibilità delle domande nuove proposte dal nella memoria Parte_1 integrativa nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 32 r.d. n. 1165 del 28 aprile 1938. Assumevano poi che il provvedimento n. 34 del 13.04.2018 di sospensione dell'ordinanza dirigenziale n. 93/2016 non era stato oggetto di modifica e/o di revoca ex art. 21 quinques L.241/90 ..
Concludevano chiedendo:
In via preliminare:
a. Accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande nuove introdotte da controparte come evidenziato innanzi;
b. Pronunciare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione dell'art 32 del R.D. n. 1165 del 28 aprile 1938 ;
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c. Accertare l'insussistenza di un contratto di locazione tra le parti e di conseguenza l'omessa registrazione e per l'effetto dichiarare invalida la procedura di sfratto.
d. Dichiarare la domanda attorea improcedibile in virtù del principio del ne bis in idem, essendo il caso de quo già oggetto di giudicato.
In via Principale:
e. Accogliere l'opposizione sia all'intimazione di sfratto per morosità sia alla sua convalida e respingere le domande sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto. Per
l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; Accertare e dichiarare
l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di rilascio non impugnabile
f. Accertare e dichiarare il diritto dei Ricorrenti all'assegnazione dell'immobile oggetto del provvedimento di rilascio, o comunque ad abitarlo, fino all'esito dell'istruttoria volta al riconoscimento dei Ricorrenti ad ottenere assegnazione di casa popolare;
g. Accertare e dichiarare la mancata assegnazione dell'immobile di cui la famiglia Pt_2 risulta prima in graduatoria, dal lontano 2010 e- per l'effetto condannare il Parte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non (danno esistenziale) subendi e subiti
[...] dagli odierni convenuti da quantificarsi in via equitativa in € 200.000,00 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di Giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del fatto al saldo;
h. Accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di rilascio non impugnabile”.
In subordine:
i. Accertato e dichiarato il diritto all' assegnazione della casa popolare a cui avevano diritto dal 2010, ridurre la somma del canone di locazione- e la somma del presunto credito vantato dall'ente- alle tabelle di quantificazione del canone degli alloggi di edilizia residenziale e non
a quelli richiesti per i cd. Alloggi parcheggio.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.”
All'udienza del 5.6.2025, fissata a trattazione scritta, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato che il NE di ha avanzato una domanda di Parte_1 risoluzione per inadempimento e di rilascio di immobile introdotta come sfratto per morosità irritualmente atteso che - come già rilevato nell'ordinanza del 5.2.2025 - il contratto di locazione di “alloggio parcheggio” prodotto in atti, registrato all'Agenzia delle Entrate in data
29.10.2013, risulta essere stato stipulato “a far data dal 1/10/2013 per la durata
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improrogabile di 1 anno” (v. art. 1, contratto di locazione dell'alloggio e R.P. allegato al fascicolo di parte attrice).
Il contenuto della clausola de qua non lascia adito a dubbi circa la durata del contratto, che risulta, pertanto, cessato alla data del 30.9.2014 senza possibilità di rinnovo. A fronte di tale previsione la continuazione di fatto della detenzione da parte del conduttore non assume alcuna valenza in termini di rinnovazione del contratto nè di proroga dello stesso stante l'inconfigurabilità di un comportamento concludente della p.a. incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta. La volontà della P.A. di obbligarsi non può, infatti, desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, con la conseguenza che, nei confronti della stessa P.A., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni. La domanda di risoluzione pertanto è inammissibile stante l'avvenuta cessazione del contratto di locazione già alla data del 30.9.2014.
Può tuttavia essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile comunque avanzata dal
. Ed invero trattasi di domanda autonoma (di restituzione), rispetto alla Parte_1 precedente e connessa domanda di risoluzione per inadempimento, che può trovare accoglimento nel perdurare della detenzione senza titolo dei convenuti a seguito della cessazione della locazione alla scadenza contrattuale. Difatti, i convenuti come in precedenza esposto, dalla data di scadenza contrattuale detengono senza titolo i cespiti oggetto di causa e conseguentemente vanno condannai al relativo rilascio in favore del NE .
A nulla rilevano poi le eccezioni formulate dalla controparte. In particolare, l'eccezione di mancata registrazione del contratto e di nullità della procedura di sfratto e l'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 32 r.d. n. 1165 del 28 aprile 1938 risultano integralmente assorbite nella pronuncia di cui sopra per le motivazioni già esposte.
In ordine alla violazione divieto del principio del ne bis in idem per essersi formato un asserito giudicato cautelare sull'ordinanza di sgombero n. 93/2016, giova osservare che tale eccezione non appare pertinente in quanto la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel procedimento rubricato al n. R.G. 11850/22, attiene esclusivamente all'illegittimo esercizio da parte della P.A. degli strumenti di autotutela autoritativa. Neppure è rilevante il richiamo all'art. 8 della CEDU per la tutela delle persone fragili, atteso che i convenuti, pur avendo avuto a disposizione un notevole lasso di tempo per reperire una nuova sistemazione e, considerate le intervenute sospensioni dell'ordinanza dirigenziale n. 93/2016, non si sono
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attivati in tal senso e sono rimasti inerti. Gli stessi hanno, invero, rappresentato di essere in attesa, in quanto aggiudicatari, dell'assegnazione di un alloggio popolare dal 2010. Hanno, dunque, richiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione dell'immobile oggetto del provvedimento di rilascio, o comunque ad abitarlo, fino all'esito dell'istruttoria volta al riconoscimento dei medesimi ad ottenere assegnazione della casa popolare. Hanno, pertanto, avanzato una richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non (danno esistenziale) subendi e subiti derivanti dalla colpevole e omissiva condotta dell'ente comunale.
Orbene, anche a prescindere dal rilievo sul riparto di giurisdizione tra il Giudice amministrativo per le procedure preordinate e strumentali all'assegnazione degli alloggi di e.r.p. in quanto queste sono connotate dall'esercizio di poteri discrezionali finalizzati al conseguimento d'interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo degli aspiranti all'assegnazione, e la giurisdizione del Giudice ordinario solo per le posizioni soggettive scaturenti dal rapporto conseguente all'atto di assegnazione dell'alloggio che si configurano di diritto soggettivo, in ogni caso non vi è prova al riguardo dei presupposti invocati dai convenuti. Essi infatti nulla hanno provato con riferimento alla dedotta aggiudicazione degli alloggi popolari e pur avendo dichiarato più volte di essersi collocati dapprima al quarto posto e poi al primo della graduatoria di assegnazione degli alloggi popolari, alcuna documentazione hanno offerto a sostegno delle spiegate affermazioni e delle consequenziali richieste, nè risulta allegata agli atti del giudizio la richiamata graduatoria di assegnazione. Anche i danni risultano genericamente dedotti e privi di qualsiasi supporto probatorio .
Nel memoria integrativa del 12.5.2025 il ha, infine, richiesto anche il Parte_1 pagamento di una somma a titolo di canoni locativi e/o di indennità di occupazione quantificata in € 22.256,88, oltre interessi.
Tale domanda va dichiarata inammissibile in quanto domanda nuova. Infatti, l'ente comunale ha originariamente avanzato nell'atto di citazione solo una domanda di risoluzione per inadempimento e morosità e di rilascio degli immobili, introdotta irritualmente con sfratto per morosità non sussistendo da tempo un valido contratto di locazione.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento per convalida di sfratto,
l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una
“causa petendi” diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità
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di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. 17955/2021
Cass. n. 21242/2006). Pertanto, in tale ultima ipotesi, sono pienamente ammissibili le nuove domande formulate dall'attore atteso che il “thema decidendum” risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte (cfr Cass. 4771/2019).
Non altrettanto, invece, può dirsi nel caso di specie, ove il giudizio è stato erroneamente introdotto con intimazione di sfratto pur non essendoci alla base un valido titolo contrattuale.
Nel caso in esame, il mutamento del rito consente, infatti, solo di recuperare l'atto introduttivo quale domanda ordinaria di rilascio e non permette alla parte un ampliamento di tale domanda né l'introduzione di domande nuove.
Secondo la interpretazione pacifica della Suprema Corte (Cass. 11960/2010) la domanda nuova ricorre quando gli elementi dedotti nel corso del giudizio comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, quindi, della causa petendi modificando, attraverso l'introduzione di una pretesa, diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere con l'atto introduttivo, l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, oppure introducendo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su di un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.
La domanda di condanna per i canoni non corrisposti non rappresenta un ampliamento della domanda originaria di rilascio bensì una domanda nuova e pertanto inammissibile nel presente giudizio.
Tenuto conto del tenore della decisione le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta dal nei confronti di Parte_1 Pt_3
, e in
[...] Controparte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_2 proprio e n.q. di amministratrice di sostegno di , così provvede: Parte_2
- accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dall'attore e, per l'effetto, condanna
[...]
e Parte_3 Controparte_1 Parte_4 Parte_2 CP_2
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in proprio e n.q. di amministratrice di sostegno di a rilasciare CP_2 Parte_2
l'appartamento sito in , al Corso Italia 245, primo piano, int. 6, riportato in catasto al Parte_1 foglio 2, p.lla 1755, sub 49, cat. A/2, 5 vani, cl. 2, oltre al box auto, al piano seminterrato int.
4, di mq. 25, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 1755, sub 9 cat. C/6 in uno al posto auto, al piano terra n. 17, di mq. 12, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 1755, sub 88, cat. C/6;
- dichiara inammissibile la domanda di pagamento dei canoni/ indennità di occupazione avanzata dal NE;
- rigetta le domande dei convenuti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 24.10.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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