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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2024, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3968/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio contenzioso, riservata in decisione all'udienza del 05.11.2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO MARIA, presso cui è elettivamente Parte_1
domiciliato;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv.to ALLOCCA MARIA, presso cui è elettivamente Controparte_1
domiciliata;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti come da accordo raggiunto all'udienza del 05.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 10/06/2000 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 13769/2021 del 27/05/2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei patti di separazione non essendo mutate le condizioni economiche dei coniugi e condannando alle spese controparte per non aver aderito alla domanda di divorzio congiunto.
Si costituiva in data 03.10.2024 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva la condanna alle spese del ricorrente per l'infondatezza di quanto dedotto.
All'udienza di prima comparizione del 05.11.2024 i difensori dichiaravano che le parti non avevano figli e non avanzavano alcuna richiesta economica. Pertanto, chiedevano la pronuncia del divorzio con compensazione delle spese di lite.
Il giudice, rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 10.06.2000 (atto n.
48, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898
e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3968/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio contenzioso, riservata in decisione all'udienza del 05.11.2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to AMATO MARIA, presso cui è elettivamente Parte_1
domiciliato;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv.to ALLOCCA MARIA, presso cui è elettivamente Controparte_1
domiciliata;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti come da accordo raggiunto all'udienza del 05.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 10/06/2000 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 13769/2021 del 27/05/2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei patti di separazione non essendo mutate le condizioni economiche dei coniugi e condannando alle spese controparte per non aver aderito alla domanda di divorzio congiunto.
Si costituiva in data 03.10.2024 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva la condanna alle spese del ricorrente per l'infondatezza di quanto dedotto.
All'udienza di prima comparizione del 05.11.2024 i difensori dichiaravano che le parti non avevano figli e non avanzavano alcuna richiesta economica. Pertanto, chiedevano la pronuncia del divorzio con compensazione delle spese di lite.
Il giudice, rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 10.06.2000 (atto n.
48, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898
e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio