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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10172/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo studio dell'avv. Rudi Parte_1
Caldesi, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore pt., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pancani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: a.: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito dedotto risulta non provato, e privo dei requisiti di certezza e liquidità, e per l'effetto; b.: dichiarare che nulla è dovuto dal sig. , per avere già saldato il debito indicato e per tutte le ragioni descritte;
c.: Parte_1 in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Parte opposta: in via istruttoria, dichiarare inammissibile la prova per interrogatorio formale di cui all'atto di citazione in opposizione;
nel merito, respingere l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 19 giugno 2024 il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n. 1835/24 (r.g. n. 4400/2024) in forza del quale si intimava a , in qualità di socio accomandatario Parte_1 della TE BI s.a.s. di CI ME, di pagare alla liquidazione giudiziale
[...] la somma di € 84.448,25, oltre ulteriori interessi e spese, in relazione al mancato Controparte_1
1 pagamento di fatture commerciali relative a lavori edili eseguiti in subappalto presso cantieri dove operava TE BI s.a.s. di , nel corso del 2018. Parte_1
Avverso tale decreto ha proposto tempestiva opposizione il , deducendo di aver già adempiuto Pt_1 il credito azionato dalla curatela, con pagamenti effettuati in contanti ed allegando, a sostegno delle proprie affermazioni, le fatture azionate in monitorio corredate con la dicitura “pagato” e sottoscrizione del rappresentante legale della all'epoca ancora in bonis, Parte_2 nonché un blocco note indicante la dazione di alcuni acconti in contanti.
Si costituiva in giudizio la curatela evidenziando in primo luogo che l'eccezione di pagamento sollevata dall'attore opponente comportava la mancata contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato in monitorio;
ed in secondo luogo l'inopponibilità delle quietanze di pagamento rilasciate dall'imprenditore in bonis alla liquidazione giudiziale, terza rispetto al fallito;
inoltre, le quietanze risultavano prive di data certa.
Evidenziava, infine, che i pagamenti sarebbero stati effettuati oltre il limite previsto per i pagamenti in contanti, all'epoca pari a € 3.000,00, da intendersi comunque riferito al valore complessivo della transazione e non delle singole rate di pagamento.
Sulla scorta di una istruttoria documentale il Tribunale, a seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., tratteneva in decisione la causa all'udienza del 10 settembre 2025, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
****
L'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
È innanzitutto pacifica, in quanto non contestata ed anzi implicitamente ammessa, l'esistenza del rapporto contrattuale ed i relativi termini, nonché che abbia regolarmente Controparte_1 eseguito i lavori di cui alle fatture azionate in sede monitoria.
L'attore in opposizione eccepisce infatti soltanto l'avvenuto pagamento, che sarebbe avvenuto in contanti, delle fatture azionate ed allega a comprova le medesime fatture con la dicitura “pagato” scritta a mano, con sottoscrizione che sarebbe riconducibile al rappresentante legale
[...]
. Controparte_1 Parte_3
Premesso che, come noto, è a questo punto onere incombente sul debitore provare il pagamento, quale fatto estintivo del debito, occorre dunque verificare l'opponibilità della quietanza sottoscritta dal debitore poi fallito alla liquidazione giudiziale.
Ed, a questo riguardo, la risposta non può che essere negativa, innanzitutto perché le quietanze non hanno data certa anteriore al fallimento.
In secondo luogo, se è vero che la quietanza comporta il riconoscimento del pagamento e costituisce, fra le parti, confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, e dunque piena prova di uno specifico pagamento a fronte di un determinato titolo è anche vero, come prevede sempre l'art. 2735 c.c., che se invece essa è fatta a un terzo è liberamente apprezzata dal giudice.
2 E nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha appunto l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c. ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo atteso che il curatore, pur ponendosi nell'esercizio del diritto del fallito nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Cass. civ., 19/10/2017 n. 24690).
In merito alla documentazione probatoria del pagamento prodotta in giudizio vi sarebbe innanzitutto da notare che le sigle apposte in calce alle fatture depositate non sono neppure facilmente comprensibili, e confrontabili con il nome del rappresentante legale della Controparte_1
Nei documenti allegati sub 19-24, parte attrice produce inoltre pagine di un blocco note dove sono segnate le date dei pagamenti di alcune fra le fatture con in calce il timbro della Controparte_1 ed una sigla in corrispondenza del timbro sociale, con riferimento alla quale pure non vi sono
[...] neppure elementi per dedurne la riconducibilità al titolare della visto tra l'altro Controparte_1 che è palesemente diversa rispetto a quella apposta in calce alle fatture.
Parte opponente ha invero formulato richiesta di interrogatorio formale del rappresentante legale della evidentemente allo scopo di supplire a quanto sopra, ma tale Controparte_1 richiesta è inammissibile perché il non è parte del giudizio, rivestendo la qualifica di soggetto CP_1 terzo rispetto alla curatela fallimentare (co. 1 dell'art. 143 del codice della crisi: “sulle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale va in giudizio il curatore”).
Neppure la richiesta potrebbe, in ipotesi, essere intesa in termini di richiesta di prova testimoniale, poiché il fallito sarebbe incapace di testimoniare nei giudizi aventi ad oggetto i propri rapporti patrimoniali, di cui non può più disporre.
Non potrebbe, inoltre, valere in termini di presunzione al fine di ritenere provati i pagamenti il fatto che due fatture (n. 10 e n. 28) non siano state azionate da parte del fallimento, in quanto quest'ultimo ha chiarito di non averle azionate non in quanto ritenute pagate per contanti, ma in quanto non reperite nella contabilità del fallito.
L'unico elemento presuntivo dell'avvenuto pagamento sarebbe dunque rappresentato dal fatto che le fatture non siano state azionate in giudizio dalla società opposta (non è infatti noto se vi siano state richieste stragiudiziali di pagamento), per diversi anni dopo la loro emissione e, dunque, l'esecuzione dei lavori. Si tratta tuttavia di un elemento debole, trattandosi non certo di una evenienza rara e potendo ciò essere avvenuto per le più diverse ragioni.
E ciò soprattutto a fronte del fatto che sussistono anche elementi presuntivi di segno contrario.
Basti pensare alle dedotte modalità di pagamento, essendo oggi del tutto anormale (specialmente nella prassi commerciale e nel caso di specie si discute di rapporti tra imprenditori) ricorrere in maniera sistematica a pagamenti in contanti, soprattutto per importi di un certo rilievo quali sono quelli di cui si discute nel caso di specie.
3 Senza contare le sanzioni amministrative che presidiano le limitazioni all'uso del contante. L'opponente deduce infatti il pagamento delle fatture azionate in contanti con importi che vanno anche al di sopra di quanto previsto dal d. lgs. 231 del 2007. Ma a parte il fatto che ciò non è dimostrato, comunque il limite dei pagamenti in contanti ivi previsto comprende anche i pagamenti frazionati di somme sopra soglia: l'art. 49, d. lgs. cit. prevede che “il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”. Il avrebbe dunque Pt_1 posto in essere, ripetutamente, pagamenti illeciti.
La parte opposta ha inoltre precisato che nelle scritture contabili della società in liquidazione giudiziale non sono presenti annotazioni di sorta dei pagamenti che parte attrice asserisce aver effettuato.
Anomala, e non corrispondente all'id quod plerumque accidit, appare infine la stessa condotta tenuta dalla parte in sede stragiudiziale. Dopo aver ricevuto la diffida di pagamento (doc. 7), in cui erano indicati numeri, data ed importi delle fatture, essa si è infatti limitata a richiedere copia delle fatture, che tuttavia ha dimostrato di possedere tanto che la prodotte in giudizio, e che dunque era ben in grado di identificare già dalla diffida. Anche dopo aver ricevuto la copia delle fatture la parte non ha, neanche a quel punto, opposto e documentato alla curatela di averle pagate, in sede stragiudiziale, restando invece silente fino alla notificazione del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria e della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1835/24 (Tribunale di Firenze - r.g. n. 4400/2024);
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre Parte_1
r.s.g, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Firenze, 4/10/2025
Il giudice dott. Enrico D'alfonso
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