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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 571/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi
, C.F nata il [...] a [...] C.F._1
CALTAGIRONE (CT) e residente a [...] (avv. Giovanna
Sellitto)
e
C.F , nato il [...] a [...]_2 C.F._2
Armerina (EN) e residente a [...] (avv. Giovanna
Sellitto)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 15.01.2000 a Aidone
(EN), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 1, Parte II, serie A, anno 2000;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Aidone (EN) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere se-parati e nel reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore in favore di entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lui in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore , di volta in volta, si troverà al momento Per_1 dell'assunzione della decisione;
- la casa familiare sita in via Zarabina n 16, Fosso Ghiaia- Ravenna, di proprietà esclusiva del coniuge , viene assegnata, con gli arredi e corredi, a quest'ultima che Parte_1
vi abiterà con il figlio;
il sig. si impegna a lasciare la predetta Parte_2
abita-zione, trasferendosi in altro alloggio sito in via Traversa Giuseppe Mazzini, 28, comune di Bagnacavallo (RA), entro il termine del 31.01.25, portando con sé i propri beni ed effetti personali. Quest'ultimo si impegna a trasferire la propria residenza nel predetto immobile, entro e non oltre la data del 15.02.25; - disporre la collocazione del minore presso la madre, nella casa familiare di cui al punto che precede;
- il sig. provvederà al mantenimento del figlio minore con un Parte_2 contributo mensile di € 300,00 omnia, corrisposto mediante bonifico bancario al conto della signora , alle coordinate iban già in suo possesso, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese;
somma che dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, dietro presentazione di ricevute di spesa, intendendosi per spese straordinarie quelle indicate nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare approvato dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna”, quali (a mero scopo esemplificativo e non esaustivo) le spese per l'istruzione, per lo svolgimento di attività sportive, le spese mediche, anche quelle non coperte dal Servizio Sanitario nazionale, le spese per le attività extrascolastiche di carattere ludico e tutte le altre spese che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50 % ciascuno.
Si precisa che le indicate spese straordinarie dovranno essere liquidate entro 1 mese dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi;
-i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune, di avere definito concordemente tra loro ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo neppure a titolo di mantenimento, fatti slavi gli accordi di cui al presente ricorso;
-disporre i tempi e le modalità di visita del padre con possibilità dello stesso di vedere e tenere con sé il figlio minore – previo accordo con la sig.ra - almeno 2 Parte_1
pomeriggi infra settimana - preferibilmente il lunedì e il giovedì - con possibilità di pernottamento, oltre due weekend alternati, da intendersi dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, con possibilità di pernottamento, sempre tenendo conto delle esigenze dei genitori e degli impegni scolastici e non del minore.
Le festività di Natale, da intendersi dal 24 al 30 Dicembre, Capodanno dal 30 Dicembre al 06
Gennaio ed una settimana per Pasqua, verranno trascorse dal minore con i singoli genitori, una volta con la madre ed una volta con il padre, a rotazione. Nell'anno in cui il figlio starà con il padre il 25 dicembre, trascorrerà con la madre la domenica di Pasqua e viceversa l'anno successivo. La stessa alternanza va prevista per tutte le altre festività. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere presso di sé il figlio, o portarla con sé in vacanza, per un periodo di due settimane, anche non continuative e di una settimana durante il periodo invernale o primaverile e, comunque, anche per un periodo maggiore, purché concordato direttamente con la madre;
- i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi.”
Così deciso in Ravenna il 11.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi