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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 36988 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 09/01/2025 innanzi al giudice dott. ssa Lucia De Bernardin sono comparsi per appellante l'avv. Francesco Pala, per l'avv. Simona Carnicelli in CP_1
sost. avv. Cuaggio e per capitale l'avv. Aurora Francesca Sitzia. CP_2
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13.37, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36988 /2023
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), domiciliato in VIA SENECA 46 00136 C.F._1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. PALA FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, CP_3 P.IVA_1 CP_4
domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. SITZIA AURORA FRANCESCA;
APPELLATA
E (C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., domiciliata in Albignasego (PD), via Giorgione 9;
rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Quaggio del Foro di Padova;
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 29.03.2020 l'odierna appellante ha proposto opposizione ex art.6 d.lgs.150/2011 avverso la cartella di pagamento n.0972020001063575100 deducendone l'illegittimità in quanto l'atto ad essa presupposto, ossia l'ordinanza ingiunzione del prefetto di n.91170045314 (a sua CP_2
volta fondata sull'accertamento di violazione n.15170036450), non sarebbe stato correttamente notificato;
rilevato che -in particolare- nell'opposizione è stata lamentata l'erroneità della notifica in quanto:
i. Nel ricorso al prefetto ex artt.203-204 cod. strada avverso l'accertamento di violazione n.15170036450 essa odierna opponente aveva eletto domicilio presso il difensore, avv. Francesco Pala;
ii. L'ordinanza ingiunzione n.91170045314 che aveva definito il citato procedimento innanzi al Prefetto era stata notificata ad essa appellante e non al difensore;
rilevato che -con sentenza n. 1149/2023- il giudice di pace di ha rigettato CP_2
l'opposizione proposta con la seguente motivazione: rilevato che l'appello è fondato sul seguente motivo: “Illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 141 comma 2
c.p.c. e all'art. 24 Cost.” e ciò in quanto: “la notifica del provvedimento decisorio
(l'ordinanza ingiunzione) del procedimento stesso, dovevano essere effettuate esclusivamente presso il domicilio indicato in atti, sotto pena di nullità. Nel caso di specie a modesto parere di questa difesa, il suddetto obbligo di legge risulta ancor più
stringente, per il semplice fatto che l'elezione di domicilio oltre ad essere espressamente indicata in epigrafe, ed in procura, viene ribadita e “sottolineata” al termine del ricorso amministrativo, nella parte in cui si legge: “..l'istante, che con il presente atto chiede di voler ricevere presso il domicilio del proprio procuratore legale nominato le eventuali controdeduzioni, nonché ogni altro provvedimento relativo al procedimento de quo”;
ritenuto di condividere l'impostazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “ in mancanza di una norma che attribuisca alla domiciliazione, effettuata dal preteso responsabile nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, effetti per il successivo procedimento contenzioso e, dunque nel silenzio della legge in proposito,
non è in alcun modo possibile sostenere una simile estensione di effetti. Non è, dunque,
possibile argomentare una valenza ai sensi dell'art. 170 della domiciliazione fatta nella fase amministrativa, in ragione di una previsione di una sua estensione al successivo eventuale processo. Estensione che, al contrario, l'avvalorerebbe. Ne segue che la domiciliazione fatta nel procedimento in fase amministrativa ha valore solo come tale e, quindi, per esso. Ne consegue che come fattispecie di domiciliazione essa va ricondotta solo alla norma generale sull'elezione di domicilio, quella dell'art. 141
c.p.c.. p.
3.1.1. Aggirare il dato della mancata previsione della detta estensione osservando lapidariamente che "quello in esame sarebbe un procedimento contenzioso", come ha fatto il Tribunale, è un'operazione assolutamente priva di base normativa per l'assorbente ragione che il processo in tema di sanzioni amministrative secondo la citata legge è costruito come processo di impugnazione di un atto amministrativo qual è l'ordinanza-ingiunzione, che è manifestazione di un caso di giurisdizione esclusiva (anche su interessi legittimi) dell ai sensi dell'art. 113 CP_6
Cost., u.c., e dunque come processo oppositivo. Come tale il processo nasce e la giurisdizione comincia con il ricorso in opposizione. Anteriormente vi è solo un procedimento di carattere amministrativo, sebbene a contenuto c.d. giustiziale, ma ad esso non possono applicarsi i principi in tema di notificazione alla parte costituita tramite difensore nel processo. Il Tribunale ha, dunque, errato nel postularlo. p.3.1.2.
Nè il suo avviso trova giustificazione in Cass. n. 16882 del 2006, che ha richiamato in modo del tutto anodino, ma concerne fattispecie in alcun modo apparentabile a quella di cui è processo, atteso che si trattava di ipotesi di notifica dell'ordinanza ingiunzione nulla non perchè eseguita presso un domicilio eletto nel procedimento amministrativo,
bensì perchè eseguita in un luogo non costituente la residenza dell'GI (ma in cui l'atto era stato consegnato alla sua madre), in situazione nella quale alla P.A. la sua residenza risultava per averla egli indicata nel ricorso amministrativo: nella specie la
Corte ha ritenuto, peraltro, che la nullità fosse rimasta irrilevante in quanto l'GI aveva proposto tempestiva opposizione. p.
3.1.3. Ne segue che deve affermarsi che la fattispecie dell'elezione di domicilio in sede di memoria depositata ai sensi della L. n.
689 del 1981, art. 18, comma 1, non può in alcun modo essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 170 c.p.c., ma deve essere ricondotta all'ambito dell'art. 141
c.p.c., e, quindi, il domicilio eletto rappresenta, conforme a tale norma, solo un luogo possibile di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. p.
3.2. Peraltro, proprio tale riconduzione dell'elezione di domicilio nel procedimento giustiziale che precede l'emanazione dell'ordinanza all'art. 141 c.p.c., non può considerarsi nella specie irrilevante, come pretenderebbe il Essa costituisce certamente, una volta CP_7
effettuata, un dato che la P.A. deve tenere presente nel procedere alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, le cui forme sono determinate innanzitutto per relationem dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 4, il quale rinvia all'art. 14 della legge, e,
quindi, dal sesto comma, che prevede la possibilità di ricorrere alla notificazione a mezzo posta. Ora, il quarto comma dell'art. 14 (che si occupa della notificazione della contestazione della violazione nell'ambito del procedimento amministrativo), nel suo secondo inciso, dopo che nel primo ha disposto l'applicazione delle disposizioni vigenti, prevede che la P.A. possa in ogni caso procedere alla notificazione, sebbene anche tramite un suo funzionario (e, dunque senza ricorrere all'ufficiale giudiziario),
nelle forme previste dal codice di procedura civile. Ebbene, qualora nell'ambito del procedimento amministrativo il preteso responsabile abbia eletto domicilio, come nella specie, tra le forme di notificazione previste dal codice di procedura civile per il tramite dell'art. 14 rientra certamente, quale forma di notificazione facoltativa possibile, per non essere esistente, secondo il testo dell'art. 141 c.p.c., un caso di domiciliazione vincolante ed obbligatoria all'effetto della notificazione, proprio quella al domicilio eletto. Essa anzi assume anche un certo tendenziale carattere preferenziale alla stregua di un agire della P.A. improntato a trasparenza, lealtà e imparzialità, dato che il responsabile ha certamente manifestato una preferenza per interloquire con la stessa P.A.. p.
3.3. Tale connotazione, peraltro, non giustifica, però, una sua obbligatorietà, come s'è già detto” (Cassazione civile sez. VI, 05/09/2014,
n.18812);
ritenuto che non vale ad inficiare la condivisibilità delle considerazioni innanzi espresse quanto dedotto da parte appellante secondo cui sarebbe vincolante ex art.141
co.2 cpc l'elezione di domicilio contenuta nel contratto di mandato professionale;
ritenuto, infatti, che la disposizione da ultimo citata va interpretata nel senso che l'elezione di domicilio contenuta nel contratto vincola i soggetti contraenti;
ritenuto -invece- che per i soggetti estranei al contratto rimangono validi le regole ordinarie relative all'elezione di domicilio e al luogo di esecuzione della notifica;
ritenuto che -parimenti- non osta alla conclusione che precede la circostanza per cui nella procura sarebbe stata sottolineata l'elezione di domicilio, trattandosi di mera questio facti non atta a impingere sulle considerazioni in punto di diritto innanzi espresse;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività processuale svolta nel presente procedimento in cui non vi è stata attività istruttoria, nonché dell'identità di questione in punto di diritto già oggetto del procedimento di primo grado;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: RIGETTA l'appello;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in favore di ciascuna euro 1.400,00 per compensi, oltre accessori previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario di legge, distraendosi il compenso per AD in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)