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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28566/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOGLISCI UGO e , elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO SANGIORGIO 18 20145
MILANO presso il difensore avv. LOGLISCI UGO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro codice fiscale e partita IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, - partita IVA , rappresentata, a sua volta, dallo Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.iva , elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_3 P.IVA_3 digitale dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. Email_1 C.F._2
, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F.
[...] [...]
), con indirizzo pec giusta procura generale alle liti C.F._3 Email_2
(Rep.38070 e Racc. 14435) in Notaio da Messina del 3 marzo 2021 ; Persona_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte opponente Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale, accertata la vessatorietà della clausola contenuta nei contratti bancari relativi all'indicazione del Tribunale di Milano quale foro esclusivo e comunque la violazione del foro inderogabile del consumatore, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto Il Decreto
Ingiuntivo N. 10941/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.05.2021, pubblicato in data 05.06.2021, nell'ambito del procedimento RG 9014/21poiché reso dal tribunale territorialmente incompetente essendo competente il Tribunale di Siena e per l'effetto disporne la revoca. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 6 In via subordinata, qualora il Giudice dovesse accogliere la richiesta avanzata in via gradata dalla parte opposta, finalizzata alla riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, condannare in ogni caso la società opposta alla refusione delle spese di lite del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale: rigettare integralmente le eccezioni e le domande tutte dell'attore/opponente, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n. 10941/2021 emesso il
10 maggio 2021 e depositato in Cancelleria il 5 giugno 2021, con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022];
n via del tutto subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto in via monitoria (unica eccezione sollevata dalla controparte), concedere termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Siena, dinanzi al quale l'odierna esponente domanderà l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito, previa riassunzione della causa dinanzi al Tribunale ritenuto competente: emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. esecutiva in danno dell'opponente Signor
[...] nato a [...] il [...], C.F. per il pagamento Parte_1 C.F._1 in favore della (società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1 costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in MA (RM – 00185), alla Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA
, numero REA RM-1541848, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta P.IVA_1 al numero 35460.5 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023), senza dilazione alcuna, della complessiva somma di € 539.818,51, oltre interessi di mora maturati e maturandi, da computarsi per ciascuna linea di credito al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del c.d. tasso soglia tempo per tempo vigente, a far data dal 27 aprile 2018 e sino al dì del soddisfo;
- accertare e dichiarare, in via principale ed ove occorra in via riconvenzionale, che la
[...]
(società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della legge n. Controparte_1
130 del 30 aprile 1999, con sede legale in MA (RM – 00185), alla Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , numero REA RM-1541848, P.IVA_1 capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al numero 35460.5 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023), è creditrice del Signor nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
– in virtù del contratto di “Apertura di credito in conto corrente con garanzia C.F._1 ipotecaria” a rogito Notaio del 10 febbraio 2003 rep. 90.386 e successiva Persona_2 rinegoziazione, nonché del contratto di “Apertura di credito ipotecaria in conto corrente” a rogito del
Notaio del 17 aprile 2007 rep. 38625 e successiva rinegoziazione – della complessiva Persona_3 somma di € 539.818,51 (di cui € 280.704,62 quale saldo della linea di credito utilizzata a valere sul conto corrente n. 3630 garantita dalla descritta ipoteca form. 229/2003 rinnovata alla formalità 5/2023 pagina 2 di 6 iscritta sui beni ivi indicati, ed € 259.113,89 quale saldo della linea di credito utilizzata a valere sul conto corrente n. 30161 garantita dalla descritta ipoteca form. 911/2007 iscritta sui beni ivi indicati), oltre interessi di mora maturati e maturandi, da computarsi per ciascuna linea di credito al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del c.d. tasso soglia tempo per tempo vigente, a far data dal 27 aprile 2018 e sino al dì del soddisfo, e conseguentemente condannare il Signor
[...] nato a [...] il [...], C.F. al pagamento Parte_1 C.F._1 della somma sopra indicata in favore della ferma la piena sussistenza, Controparte_1 validità ed efficacia delle ipoteche volontarie sopra descritte;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi a norma del D.M. n. 147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022].
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione notifico il 24.7.23 proponeva Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 10941/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.5.21 pubblicato in data 5.6.21; rilevava che in data 18 giugno 21 riceveva presso la sua residenza di Montalcino Siena la notificazione del decreto ingiuntivo n. 10941/21 con cui gli veniva ingiunto di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 539.818,51 oltre interessi convenzionali e spese;
che successivamente veniva notificato in data 28.2.22 sempre presso la sua residenza in Montalcino atto di pignoramento immobiliare relativo all'immobile sito nel Comune di di
La Salle (Aosta); che veniva incardinato il procedimento di esecuzione immobiliare n. 17/23 dinanzi al tribunale d'Aosta; che il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5 maggio 23 rilevava che a seguito delle sentenze CGUE 17 maggio 2022 cause c- 600/19, C 693/19, C831/19, C-725/19, C C-
869/19 la Corte di Cassazione sezioni unite con la sentenza n. 9479 del 6 Aprile 23 ha stabilito che il giudice dell'esecuzione in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole ha il dovere di controllare la presenza gli eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto;
considerato che
il decreto ingiuntivo è privo di una specifica motivazione sul carattere abusivo delle clausole assegnava termine alle parti per il deposito di memorie. Con successivo provvedimento del 10 giugno 23 il GE ritenuto che alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/23 non può allo stato disporsi l'ulteriore corso della procedura assegnava il termine di 40 giorni al debitore esecutato per proporre opposizione ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. per far accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole. proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 rilevando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del tribunale di Siena alla luce dell'abusività della clausola del foro esclusivo per le controversie giudiziarie. Rilevava che la ricorrente ha fondato la domanda sulla base di due contratti : apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulata per atto pubblico del 10 Febbraio 23 rinegoziato nel 2011; apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato per atto pubblico in data 17 Aprile 2007 rinegoziato nel
2011 incardinando però in modo errato il giudizio avanti al Tribunale di Milano sulla base dell'errata infondata presunzione che il abbia agito non quale consumatore bensì nell'ambito della Parte_1 propria attività imprenditoriale e professionale;
invero l'odierno ponente agiva in proprio assumendo la pagina 3 di 6 qualifica certa di consumatore ed essendo residente nel Comune di Montalcino il Tribunale di Milano non era competente a emettere il decreto ingiuntivo essendo invece competente il tribunale di Siena.
Pertanto, tenuto conto della recente giurisprudenza della SSUU n. 9479 del 6 Aprile 23, il giudice del monitorio, anche se tardivamente adito, deve svolgere il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 637 c.p.c. che impone la rilevabilità
d'ufficio dell'eventuale incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria. Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venga disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito accertata la vessatorietà della clausola contenuta nei contratti bancari relativi alle indicazioni del Tribunale di Milano quale foro esclusivo e comunque la violazione del foro inderogabile del consumatore dichiarare nullo e annullabile il decreto ingiuntivo opposto n. 10.941/21 emesso dal
Tribunale di Milano in data 10.5.21.
Si costituiva rilevando: che il decreto ingiuntivo notificato al debitore in data Controparte_4
18 giugno 21 non è stato opposto nel termine di rito e quindi dichiarato definitivamente esecutivo e in data 15 luglio 22 apposta formula esecutiva ex art. 475 c.p.c.; che i crediti azionato da Parte_1
in sede monitoria derivano dal mancato rimborso di quanto dovuto dal debitore in
[...] relazione: al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato per atto per atto pubblico in data 10 Febbraio 23 in forza del quale la banca originariamente ebbe ad accordare a un'apertura di credito fondiario di euro 260.000 utilizzabile direttamente tramite il Parte_1 conto corrente n. 3630 garantita da ipoteca volontarie iscritta in data 13 Febbraio 2003 a favore della banca;
contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente per atto pubblico in data 17 Aprile
2007 in forza dal quale la banca ebbe ad accordare a un'apertura di credito Parte_1 fondiario di euro 240.000 utilizzabile direttamente tramite il conto corrente 30161 garantito da ipoteca volontaria iscritta al 3 maggio 2007. All'esito della notifica dell'ingiunzione il debitore non ha provveduto al pagamento e a seguito di rituale precetto la creditrice ha provveduto a incardinare innanzi al tribunale d'Aosta la procedura esecutiva immobiliare RGE 17/23 nei confronti del debitore ingiunto nonché ai sensi dell'art. 602 c.p.c. nei confronti della signora Parte_1 [...]
al fine di escutere le predette garanzie ipotecarie gravanti sugli immobili siti nel Comune di Parte_2
La salle (Aosta) frazione Cheverel borgata chez Les Beaux;
a seguito del termine di giorni 40 concesso dal tribunale di Aosta ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Parte_1
Rilevava l'opposta che con riferimento alle aperture di credito sopra indicate l'esposizione debitoria complessiva di ammontava a euro 539.818,51; che in virtù di un contratto di Parte_1 gestione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto il 4 giugno 2018 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 58 TUB e degli artt. 1 4 e 7 leggi a 130/99 si Controparte_4
è resa cessionaria dei predetti crediti;
che l'opponente non poteva essere qualificato quale consumatore avendo egli agito nel contesto e per finalità di cui alla propria attività professionale/imprenditoriale ed essendo quindi valida ed efficace la clausola notarile di elezione del foro;
che l'architetto nel Parte_1 richiedere le aperture di credito ha agito per scopi direttamente correlati all'attività imprenditoriale e professionale svolta sia in proprio sia per il tramite delle società Montalcino Estate s.r.l. e Bulgarelli &
Cigada s.r.l. del quale è stato socio e ad ha avuto cariche di legale rappresentanza;
che le aperture di credito sono state richieste per scopi collegati all'attività imprenditoriale emerge dal fatto che il signor utilizzava le somme presenti sul conto corrente ipotecario per provvedere al pagamento degli Parte_1 stipendi dei dipendenti delle società sopra menzionate, nonché vi erano movimentazione di pagamenti e rimborsi spese erogati dal in nome per conto della società Montalcino Estate s.r.l. dal Parte_1 medesimo amministrata;
che le clausole dei contratti di apertura di credito non contengono clausole vessatorie prevedendo che la competenza del foro di Milano ex art. 28 cpc e al contempo che resti pagina 4 di 6 salvo il caso in cui un mutuatario rivesti la qualifica di consumatore. Rilevava altresì che le disposizioni del testo unico bancario in materia di credito ai consumatori non si applicano ai finanziamenti di importo superiore ai 75.000 € ne tantomeno ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
che pertanto sussisteva la competenza del Tribunale di Milano. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Il giudice disponeva la sospensione dell' esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Scambiate memorie tra le parti ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. precisate le conclusioni come in epigrafe trascritta, la causa veniva assunta in decisione all'udienza con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
L'opposizione tardivamente proposta secondo le indicazioni di SSUU 9479/23 è fondata e deve essere accolta.
Allega l'opponente la vessatorietà della clausola contenuta nei contratti bancari relativi alle indicazioni del Tribunale di Milano quale foro esclusivo e comunque la violazione del foro inderogabile del consumatore con conseguente nullità del decreto ingiuntivo in quanto messo dal
Tribunale di Milano incompetente per territorio.
L'opposta nega la qualità di consumatore in capo all'opponete all'atto della sottoscrizione delle aperture di credito di cui sopra rilevando che alcune con alcune rimesse del conto corrente l'opponente avrebbe provveduto a pagare gli stipendi di alcuni dipendenti o spese della società di cui è legale rappresentante.
Premesso che il tenore letterale del contratto non consente di desumere elementi da cui emerga la qualità di professionista del si rileva che le circostanze dedotte dall'opposta appaiono Parte_1 inidonee a provare che lo stesso abbia agito in tale qualità.
In particolare la circostanza che gli estratti conto trimestrali del conto corrente ipotecario evidenzino che in alcuni, limitati casi , le somme del conto siano state utilizzate per effettuare il pagamento di una dipendente delle società del o a rimborso dei costi sostenuti dalle stesse (una operazione nel Parte_1 2004 , l'altra nel 2007), evidenzia solamente la circostanza che l'opponente ha provveduto al pagamento del debito di un terzo, ma non è circostanza che consente di ritenere che il conto corrente fosse stato aperto a servizio delle esigenze di carattere professionale del medesimo.
L'opposta non ha adempiuto l'onere probatorio di cui risultava gravata;
avendo infatti la stessa contestato la qualità di consumatore dell'opponente, status che emerge dai documenti bancari sottoscritti e versati in atti dalle parti, avrebbe dovuto dimostrare che le aperture di credito fossero inquadrabili tra le manifestazioni tipiche della professione di architetto svolto dal o Parte_1 comunque fossero state da questi sottoscritto scopi connessi all'esercizio dell'attività in questo senso ( cfr anche Trib. Milano 22 Febbraio 2019 n. 1747) .
Ne consegue che difetta la prova che l'opponente abbia stipulato le aperture di credito in funzione della propria attività professionale, in assenza di tale prova il contratto deve ritenersi concluso nella qualità di consumatore (sentenza 20.1. 2005 Gruber c- 464/01).
Risultando pacifico in atti che risiede nel Comune di Montalcino ( SI), Doc Parte_1
11, ove peraltro la ricorrente ha notificato sia il decreto che l'atto di precetto deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il tribunale di Siena e per l'effetto dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 6 Priva di rilievo appare la circostanza che nella clausola contrattuale che individua Milano quale foro esclusivo sia fatta salva l'ipotesi in cui il correntista rivesta la qualifica di consumatore, atteso che parte opposta ha adito il foro di Milano proprio in virtù della parte della clausola che prevede il foro esclusivo, in violazione dell'art. 33 lett. u) del codice del consumo, norma in tema di competenza territoriale di rilievo primario a tutela del consumatore, come rilevato dalle SSUU nel caso dalle stesse esaminato, che trova protezione nelle forme previste dalla stessa sentenza con l'opposizione ex art. 650 c.p.c..
Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il tribunale di Siena e per l'effetto dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 10941/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.5.21 pubblicato in data 5 giugno 21;
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Milano per essere competente il tribunale di Siena e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 10941/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.5.21 pubblicato in data
5.6.21; condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro
7.000,00, oltre € 830 C.U., spese generali, oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Milano, 9 giugno 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28566/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOGLISCI UGO e , elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO SANGIORGIO 18 20145
MILANO presso il difensore avv. LOGLISCI UGO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro codice fiscale e partita IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, - partita IVA , rappresentata, a sua volta, dallo Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.iva , elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_3 P.IVA_3 digitale dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. Email_1 C.F._2
, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F.
[...] [...]
), con indirizzo pec giusta procura generale alle liti C.F._3 Email_2
(Rep.38070 e Racc. 14435) in Notaio da Messina del 3 marzo 2021 ; Persona_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte opponente Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale, accertata la vessatorietà della clausola contenuta nei contratti bancari relativi all'indicazione del Tribunale di Milano quale foro esclusivo e comunque la violazione del foro inderogabile del consumatore, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto Il Decreto
Ingiuntivo N. 10941/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.05.2021, pubblicato in data 05.06.2021, nell'ambito del procedimento RG 9014/21poiché reso dal tribunale territorialmente incompetente essendo competente il Tribunale di Siena e per l'effetto disporne la revoca. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 6 In via subordinata, qualora il Giudice dovesse accogliere la richiesta avanzata in via gradata dalla parte opposta, finalizzata alla riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, condannare in ogni caso la società opposta alla refusione delle spese di lite del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale: rigettare integralmente le eccezioni e le domande tutte dell'attore/opponente, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n. 10941/2021 emesso il
10 maggio 2021 e depositato in Cancelleria il 5 giugno 2021, con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022];
n via del tutto subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto in via monitoria (unica eccezione sollevata dalla controparte), concedere termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Siena, dinanzi al quale l'odierna esponente domanderà l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito, previa riassunzione della causa dinanzi al Tribunale ritenuto competente: emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. esecutiva in danno dell'opponente Signor
[...] nato a [...] il [...], C.F. per il pagamento Parte_1 C.F._1 in favore della (società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1 costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in MA (RM – 00185), alla Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA
, numero REA RM-1541848, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta P.IVA_1 al numero 35460.5 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023), senza dilazione alcuna, della complessiva somma di € 539.818,51, oltre interessi di mora maturati e maturandi, da computarsi per ciascuna linea di credito al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del c.d. tasso soglia tempo per tempo vigente, a far data dal 27 aprile 2018 e sino al dì del soddisfo;
- accertare e dichiarare, in via principale ed ove occorra in via riconvenzionale, che la
[...]
(società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della legge n. Controparte_1
130 del 30 aprile 1999, con sede legale in MA (RM – 00185), alla Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , numero REA RM-1541848, P.IVA_1 capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al numero 35460.5 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023), è creditrice del Signor nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
– in virtù del contratto di “Apertura di credito in conto corrente con garanzia C.F._1 ipotecaria” a rogito Notaio del 10 febbraio 2003 rep. 90.386 e successiva Persona_2 rinegoziazione, nonché del contratto di “Apertura di credito ipotecaria in conto corrente” a rogito del
Notaio del 17 aprile 2007 rep. 38625 e successiva rinegoziazione – della complessiva Persona_3 somma di € 539.818,51 (di cui € 280.704,62 quale saldo della linea di credito utilizzata a valere sul conto corrente n. 3630 garantita dalla descritta ipoteca form. 229/2003 rinnovata alla formalità 5/2023 pagina 2 di 6 iscritta sui beni ivi indicati, ed € 259.113,89 quale saldo della linea di credito utilizzata a valere sul conto corrente n. 30161 garantita dalla descritta ipoteca form. 911/2007 iscritta sui beni ivi indicati), oltre interessi di mora maturati e maturandi, da computarsi per ciascuna linea di credito al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del c.d. tasso soglia tempo per tempo vigente, a far data dal 27 aprile 2018 e sino al dì del soddisfo, e conseguentemente condannare il Signor
[...] nato a [...] il [...], C.F. al pagamento Parte_1 C.F._1 della somma sopra indicata in favore della ferma la piena sussistenza, Controparte_1 validità ed efficacia delle ipoteche volontarie sopra descritte;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi a norma del D.M. n. 147/2022 [“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08/10/2022].
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione notifico il 24.7.23 proponeva Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 10941/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.5.21 pubblicato in data 5.6.21; rilevava che in data 18 giugno 21 riceveva presso la sua residenza di Montalcino Siena la notificazione del decreto ingiuntivo n. 10941/21 con cui gli veniva ingiunto di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 539.818,51 oltre interessi convenzionali e spese;
che successivamente veniva notificato in data 28.2.22 sempre presso la sua residenza in Montalcino atto di pignoramento immobiliare relativo all'immobile sito nel Comune di di
La Salle (Aosta); che veniva incardinato il procedimento di esecuzione immobiliare n. 17/23 dinanzi al tribunale d'Aosta; che il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5 maggio 23 rilevava che a seguito delle sentenze CGUE 17 maggio 2022 cause c- 600/19, C 693/19, C831/19, C-725/19, C C-
869/19 la Corte di Cassazione sezioni unite con la sentenza n. 9479 del 6 Aprile 23 ha stabilito che il giudice dell'esecuzione in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole ha il dovere di controllare la presenza gli eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto;
considerato che
il decreto ingiuntivo è privo di una specifica motivazione sul carattere abusivo delle clausole assegnava termine alle parti per il deposito di memorie. Con successivo provvedimento del 10 giugno 23 il GE ritenuto che alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/23 non può allo stato disporsi l'ulteriore corso della procedura assegnava il termine di 40 giorni al debitore esecutato per proporre opposizione ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. per far accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole. proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 rilevando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del tribunale di Siena alla luce dell'abusività della clausola del foro esclusivo per le controversie giudiziarie. Rilevava che la ricorrente ha fondato la domanda sulla base di due contratti : apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulata per atto pubblico del 10 Febbraio 23 rinegoziato nel 2011; apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato per atto pubblico in data 17 Aprile 2007 rinegoziato nel
2011 incardinando però in modo errato il giudizio avanti al Tribunale di Milano sulla base dell'errata infondata presunzione che il abbia agito non quale consumatore bensì nell'ambito della Parte_1 propria attività imprenditoriale e professionale;
invero l'odierno ponente agiva in proprio assumendo la pagina 3 di 6 qualifica certa di consumatore ed essendo residente nel Comune di Montalcino il Tribunale di Milano non era competente a emettere il decreto ingiuntivo essendo invece competente il tribunale di Siena.
Pertanto, tenuto conto della recente giurisprudenza della SSUU n. 9479 del 6 Aprile 23, il giudice del monitorio, anche se tardivamente adito, deve svolgere il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 637 c.p.c. che impone la rilevabilità
d'ufficio dell'eventuale incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria. Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venga disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito accertata la vessatorietà della clausola contenuta nei contratti bancari relativi alle indicazioni del Tribunale di Milano quale foro esclusivo e comunque la violazione del foro inderogabile del consumatore dichiarare nullo e annullabile il decreto ingiuntivo opposto n. 10.941/21 emesso dal
Tribunale di Milano in data 10.5.21.
Si costituiva rilevando: che il decreto ingiuntivo notificato al debitore in data Controparte_4
18 giugno 21 non è stato opposto nel termine di rito e quindi dichiarato definitivamente esecutivo e in data 15 luglio 22 apposta formula esecutiva ex art. 475 c.p.c.; che i crediti azionato da Parte_1
in sede monitoria derivano dal mancato rimborso di quanto dovuto dal debitore in
[...] relazione: al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato per atto per atto pubblico in data 10 Febbraio 23 in forza del quale la banca originariamente ebbe ad accordare a un'apertura di credito fondiario di euro 260.000 utilizzabile direttamente tramite il Parte_1 conto corrente n. 3630 garantita da ipoteca volontarie iscritta in data 13 Febbraio 2003 a favore della banca;
contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente per atto pubblico in data 17 Aprile
2007 in forza dal quale la banca ebbe ad accordare a un'apertura di credito Parte_1 fondiario di euro 240.000 utilizzabile direttamente tramite il conto corrente 30161 garantito da ipoteca volontaria iscritta al 3 maggio 2007. All'esito della notifica dell'ingiunzione il debitore non ha provveduto al pagamento e a seguito di rituale precetto la creditrice ha provveduto a incardinare innanzi al tribunale d'Aosta la procedura esecutiva immobiliare RGE 17/23 nei confronti del debitore ingiunto nonché ai sensi dell'art. 602 c.p.c. nei confronti della signora Parte_1 [...]
al fine di escutere le predette garanzie ipotecarie gravanti sugli immobili siti nel Comune di Parte_2
La salle (Aosta) frazione Cheverel borgata chez Les Beaux;
a seguito del termine di giorni 40 concesso dal tribunale di Aosta ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Parte_1
Rilevava l'opposta che con riferimento alle aperture di credito sopra indicate l'esposizione debitoria complessiva di ammontava a euro 539.818,51; che in virtù di un contratto di Parte_1 gestione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto il 4 giugno 2018 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 58 TUB e degli artt. 1 4 e 7 leggi a 130/99 si Controparte_4
è resa cessionaria dei predetti crediti;
che l'opponente non poteva essere qualificato quale consumatore avendo egli agito nel contesto e per finalità di cui alla propria attività professionale/imprenditoriale ed essendo quindi valida ed efficace la clausola notarile di elezione del foro;
che l'architetto nel Parte_1 richiedere le aperture di credito ha agito per scopi direttamente correlati all'attività imprenditoriale e professionale svolta sia in proprio sia per il tramite delle società Montalcino Estate s.r.l. e Bulgarelli &
Cigada s.r.l. del quale è stato socio e ad ha avuto cariche di legale rappresentanza;
che le aperture di credito sono state richieste per scopi collegati all'attività imprenditoriale emerge dal fatto che il signor utilizzava le somme presenti sul conto corrente ipotecario per provvedere al pagamento degli Parte_1 stipendi dei dipendenti delle società sopra menzionate, nonché vi erano movimentazione di pagamenti e rimborsi spese erogati dal in nome per conto della società Montalcino Estate s.r.l. dal Parte_1 medesimo amministrata;
che le clausole dei contratti di apertura di credito non contengono clausole vessatorie prevedendo che la competenza del foro di Milano ex art. 28 cpc e al contempo che resti pagina 4 di 6 salvo il caso in cui un mutuatario rivesti la qualifica di consumatore. Rilevava altresì che le disposizioni del testo unico bancario in materia di credito ai consumatori non si applicano ai finanziamenti di importo superiore ai 75.000 € ne tantomeno ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
che pertanto sussisteva la competenza del Tribunale di Milano. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Il giudice disponeva la sospensione dell' esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Scambiate memorie tra le parti ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. precisate le conclusioni come in epigrafe trascritta, la causa veniva assunta in decisione all'udienza con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
L'opposizione tardivamente proposta secondo le indicazioni di SSUU 9479/23 è fondata e deve essere accolta.
Allega l'opponente la vessatorietà della clausola contenuta nei contratti bancari relativi alle indicazioni del Tribunale di Milano quale foro esclusivo e comunque la violazione del foro inderogabile del consumatore con conseguente nullità del decreto ingiuntivo in quanto messo dal
Tribunale di Milano incompetente per territorio.
L'opposta nega la qualità di consumatore in capo all'opponete all'atto della sottoscrizione delle aperture di credito di cui sopra rilevando che alcune con alcune rimesse del conto corrente l'opponente avrebbe provveduto a pagare gli stipendi di alcuni dipendenti o spese della società di cui è legale rappresentante.
Premesso che il tenore letterale del contratto non consente di desumere elementi da cui emerga la qualità di professionista del si rileva che le circostanze dedotte dall'opposta appaiono Parte_1 inidonee a provare che lo stesso abbia agito in tale qualità.
In particolare la circostanza che gli estratti conto trimestrali del conto corrente ipotecario evidenzino che in alcuni, limitati casi , le somme del conto siano state utilizzate per effettuare il pagamento di una dipendente delle società del o a rimborso dei costi sostenuti dalle stesse (una operazione nel Parte_1 2004 , l'altra nel 2007), evidenzia solamente la circostanza che l'opponente ha provveduto al pagamento del debito di un terzo, ma non è circostanza che consente di ritenere che il conto corrente fosse stato aperto a servizio delle esigenze di carattere professionale del medesimo.
L'opposta non ha adempiuto l'onere probatorio di cui risultava gravata;
avendo infatti la stessa contestato la qualità di consumatore dell'opponente, status che emerge dai documenti bancari sottoscritti e versati in atti dalle parti, avrebbe dovuto dimostrare che le aperture di credito fossero inquadrabili tra le manifestazioni tipiche della professione di architetto svolto dal o Parte_1 comunque fossero state da questi sottoscritto scopi connessi all'esercizio dell'attività in questo senso ( cfr anche Trib. Milano 22 Febbraio 2019 n. 1747) .
Ne consegue che difetta la prova che l'opponente abbia stipulato le aperture di credito in funzione della propria attività professionale, in assenza di tale prova il contratto deve ritenersi concluso nella qualità di consumatore (sentenza 20.1. 2005 Gruber c- 464/01).
Risultando pacifico in atti che risiede nel Comune di Montalcino ( SI), Doc Parte_1
11, ove peraltro la ricorrente ha notificato sia il decreto che l'atto di precetto deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il tribunale di Siena e per l'effetto dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 6 Priva di rilievo appare la circostanza che nella clausola contrattuale che individua Milano quale foro esclusivo sia fatta salva l'ipotesi in cui il correntista rivesta la qualifica di consumatore, atteso che parte opposta ha adito il foro di Milano proprio in virtù della parte della clausola che prevede il foro esclusivo, in violazione dell'art. 33 lett. u) del codice del consumo, norma in tema di competenza territoriale di rilievo primario a tutela del consumatore, come rilevato dalle SSUU nel caso dalle stesse esaminato, che trova protezione nelle forme previste dalla stessa sentenza con l'opposizione ex art. 650 c.p.c..
Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il tribunale di Siena e per l'effetto dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 10941/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.5.21 pubblicato in data 5 giugno 21;
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Milano per essere competente il tribunale di Siena e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 10941/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.5.21 pubblicato in data
5.6.21; condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro
7.000,00, oltre € 830 C.U., spese generali, oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Milano, 9 giugno 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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