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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
- sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 2 aprile
2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 21 febbraio 2018 al numero 1650 avente per oggetto una controversia in materia di usucapione
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti TE
allegata alla comparsa di costituzione del 12 dicembre 2019 dall' Avv.
Sebastiano Civita presso il cui studio ha eletto domicilio in Salerno alla via
Michele Conforti n.13
ATTRICE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 CP_10 CP_11
1 , , Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19
, , Controparte_12 Controparte_20 CP_21
,
[...] Controparte_22
CONVENUTI CONTUMACI
Lette le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 2 aprile 2025 –
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, il giudice ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21 febbraio 2018, , ha convenuto TE
in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 [...]
, , CP_13 CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_12 CP_20
, , al fine di: 1) accertare l'acquisto,
[...] Controparte_21 Controparte_22
a titolo di usucapione, dell'immobile sito in PI (Salerno) alla via
Tufani, individuato al catasto al foglio 52 e contrassegnato dalla particella 378,
sub 7; 2) ottenere l'ordine, rivolto al Conservatore dei registri immobiliari (ora
Agenzia del territorio) di trascrizione della sentenza.
In particolare, a fondamento delle proprie pretese, la parte attrice, citando i soli
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , ha Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
esposto che: 1) in data 30 ottobre 1985, con rogito del Notaio – Per_1
contrassegnato da numero di repertorio 19919, poi rettificato in 38143 -
2 aveva donato, “a titolo di anticipata successione in conto di Parte_2
legittima e per il supero della disponibile”, alle figlie e TE
tra gli altri beni, anche la propria abitazione identificata al Controparte_1
catasto alla partita 100162, foglio 52, particella 378, sub 8, sita in
PI alla via Tufani, immobile composto anche da un locale adibito a trattoria “con attigua piccola legnaia”; 3) l'immobile predetto le era stata attribuito per effetto dell'accordo divisionale;
4) la donante era anche titolare del diritto di comproprietà “di altro locale contiguo al locale adibito a trattoria
e donato alla figlia ”, costituente “una parte minore dell'intero TE
fabbricato” di cui era proprietaria “per la succitata donazione”; 5) il bene da ultimo citato - identificato al catasto al foglio 52, particella 378, sub 7,
inaccessibile con veicoli “perché sottoposto alla strada principale”- non ha costituito né l'oggetto della donazione né del testamento di;
Parte_2
6) aveva esercitato il possesso pacifico, esclusivo, pubblico, continuato e ininterrotto a immagine del diritto di proprietà sull'immobile sin dall'anno
1985; 7) alla morte della madre erano risultati comproprietari CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e;
5) dai registri immobiliari non
[...] Controparte_7 Controparte_8
erano risultate trascrizioni di domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali.
All'udienza dell'11 aprile 2019, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , già deceduta nel Controparte_8
1998, e la parte attrice ha provveduto a notificare in data 15 maggio 2019 l'atto di citazione, contenente le medesime deduzioni e domande, a , Controparte_9
, , , , CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_12
3 , , , CP_15 Controparte_19 Controparte_12 Controparte_20 CP_21
, asseriti comproprietari del bene di cui è stata
[...] Controparte_22
invocata l'usucapione.
Espletato vanamente il tentativo di mediazione in data 4 luglio 2019, dichiarata la contumacia dei convenuti e conclusasi la fase istruttoria, il processo, in data
6 luglio 2023, è stato assegnato allo scrivente e, quindi, differito per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sostituita l'udienza col deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, ritiene questo Tribunale che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà esclusiva dell'immobile identificato al foglio al foglio 52 del catasto del Comune di
PI (Salerno), contrassegnato dalla particella 378, sub. 7, esteso per ventisette metri quadrati (rendita catastale euro 280,28) non sia meritevole di accoglimento [si evidenzi che, dovendo essere la domanda disattesa per le ragioni di cui in prosieguo, il Tribunale è esentato dal valutare eventuali questioni processuali anche afferenti alla regolarità del contraddittorio e ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" (vedasi, più di recente,
Cass. n. 10839 del 2019 e i precedenti giurisprudenziali ivi indicati)].
Ed invero, l'odierna attrice non ha fornito puntuale dimostrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 c.c., secondo cui “la
proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
4 Ora, è noto che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio
dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
È noto che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
5 Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve,
infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità
del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire.
In particolare, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività
apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021, che richiama Cass. n. 23849 del
2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del 2002),
sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. n. 7894
del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del 29
ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068 del 1975 e
Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad
substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, essendo
6 invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova va anche soggiunto che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del
1972) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo statutum tempus.
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è
7 necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il
“corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n. 4436 del 1996, n. 4092 del 1992,
n. 1300 del 1980).
Tanto chiarito in punto di diritto, va osservato che l'attrice ha chiaramente affidato la propria domanda di accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sull'immobile al mezzo istruttorio della testimonianza.
Ora, siffatta prova ben può costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione
(Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia, giova rammentare che, in generale, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del 2011). Del resto,
l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul quale deve
8 riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il
capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una
dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione
del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il
giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (vedasi Cass. n. 20997 del
2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547 del 2009).
Priva di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha
posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato"
(senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (si confronti Cass.
n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può
riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale
9 deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n. 22720 del 2014).
Tanto chiarito, deve osservarsi che i capitoli di prova sono costruiti con l'evidente intento di ottenere valutazioni da parte dei testimoni e, peraltro, sono caratterizzati da evidente genericità (si veda sul punto Cass. n. 1294 del 2018)
in relazione al profilo della rappresentazione di quelle attività che, almeno secondo le intenzioni dell'attrice, dovrebbero suggerire il possesso uti dominus
dell'immobile [Vero che dal 1985 e comunque per oltre TE
vent'anni ha goduto del possesso del locale (…) in maniera pacifica,
indisturbata, continuativa, provvedendo alla manutenzione, riparazione,
ristrutturazione (con solai, intonaci, pavimentazione, ect), pulizia e custodia
dello stesso e che si mostra in foto”; “Vero che la Sig. ra TE
per oltre venti anni ha goduto del locale di cui alle foto, che si mostrano, n
maniera esclusiva e senza essere disturbata e senza dover rendere conto a
nessuno ed apparendo pubblicamente e pacificamente l'unica, vera ed
esclusiva proprietaria dello stesso”]
Interrogati su tali capitoli, i testimoni hanno espresso, chiaramente, un contributo dichiarativo del tutto irrilevante.
Essi, infatti, hanno, almeno in parte, espresso valutazioni circa il godimento pacifico e indisturbato del locale da parte dell'attrice [sul punto, è appena il caso di osservare che la prova testimoniale deve riguardare fatti obiettivi e specifici (Cass. n. 22254 del 2021), non potendo avere per oggetto il frutto di un'attività di giudizio e valutazione (Cass. n. 13693 del 2012), un convincimento soggettivo o un moto d'animo (Cass. n. 15802 del 2005)].
Per altro verso, i testimoni, sulla scorta dei capitoli innanzi trascritti, hanno rappresentato la circostanza della realizzazione di lavori di ristrutturazione
10 all'interno dell'immobile. A ben vedere, però, solo il testimone Tes_1
ha specificamente imputato l'esecuzione dei lavori in parola
[...]
all'attrice [invero, , sebbene abbia confermato la Testimone_2
realizzazione dei lavori, ha rappresentato d'ignorare l'autore degli stessi (“nel
corso degli anni il locale è stato oggetto di interventi d ristrutturazione ma non
sono in grado di dire da chi siano stati svolti”); dal canto suo, Testimone_3
ha solo riferito dell'esecuzione, “all'incirca nel 1980”, dei “lavori di
ristrutturazione che hanno interessato il locale in cui la signora
[...]
si trovava”]. Persona_2
Quanto riferito, però, non consente al Tribunale neppure di stabilire il tipo di lavoro edilizio svolto (la conferma del primo capitolo di prova testimoniale non permette di ricavare il dato della misura dei lavori edilizi e la conseguente incidenza degli stessi sullo stato dell'immobile) e, dunque, di svolgere un giudizio di tipo inferenziale.
Ciò posto, non potrebbe neppure annettersi rilevanza alle dichiarazioni espresse dai testimoni in ordine al profilo dell'attività di ristorazione esercitata dall'attrice. Le convergenti dichiarazioni espresse dai testimoni sul punto suggeriscono, infatti, (solo) la circostanza dell'esercizio di un'attività
d'impresa all'interno dell'immobile de quo vertitur da parte di TE
, circostanza che non risulta dotata d'indubbia valenza persuasiva circa
[...]
il possesso uti dominus dell'immobile stesso.
Detto altrimenti, il contributo narrativo dei testimoni non pare idoneo a dimostrare il compimento, da parte dell'attrice, di quegli atti idonei a rivelare,
inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare sulla res un'indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
11 In conclusione, la domanda di accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sull'immobile identificato al foglio 52 del catasto del Comune di
PI e contrassegnato dalla particella 378, sub. 7, esteso per ventisette metri quadrati, va rigettata.
La mancata costituzione dei convenuti preclude la regolamentazione delle spese di lite (si confronti Cass. n. 20869 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione proposta nell'interesse di;
TE
2) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite.
Salerno, 4 aprile 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
12