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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 753/2022 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 6/2/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione
(ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.15;
- che, alle ore 10.45, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 6/2/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 753, Ruolo Generale
dell'anno 2022, all'udienza del 6/2/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Christian Gecele, in forza di procura speciale in atti;
attore
E
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso l'avv. S. Di Stefani, in forza di procura speciale in atti;
convenuto
OGGETTO: RISACIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore (Senatore della Repubblica, Parte_1 [...]
, Vicepresidente del del Controparte_2 Controparte_3
), evocato in giudizio allegava: CP_4 Controparte_1
“(…) Il convenuto è un personaggio televisivo, ex rugbista e cuoco italiano, noto in quest'ultima veste come conduttore di svariate trasmissioni televisive con lo pseudonimo di Chef IO. Solo per citarne alcune: “IO alla ricerca del gusto perduto” andata in onda sul canale
NOVE di Discovery Channel;
andata in onda su Parte_2
DMAX; “Unto e bisunto” in onda dal su DMAX “il ricco e il povero”; il “re della griglia” “rugby social club” trasmesse sempre su DMAX (doc. 0). Il convenuto partecipa a numerosi festival, incontri;
presentazioni di film,
Pagina 3 Dott. Renato Buzi trasmissioni radiofoniche ecc (sempre doc. 0). Il sig. IO è anche particolarmente attivo sui social, è titolare dei seguenti profili:
Facebook: https://www.facebook.com/rubiochef/ con ca 800.000 followers;
Twitter: https://twitter.com/rubio_chef con ca. 170.000 followers;
Instagram: https://www.instagram.com/rubiochef/ con 735.000 followers. Da diversi anni, il convenuto ha attuato una vera e propria campagna diffamatoria/denigratoria nei confronti dell'attore, con svariati post ed interventi (sulla stampa e sui mezzi televisivi) caratterizzati da insulti e offese di vario genere. Si riproducono, di seguito, alcuni dei suddetti post (con riserva di integrazione) (…)”.
In particolare, all'esito della costituzione del convenuto, a pag.
2-7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a confutazione della avversa tesi, il citante precisava:
“(…) Inspiegabilmente controparte definisce “incomprensibile” il contenuto della citazione (pag. 5). Tutti i documenti prodotti sono correttamente associati ai post censurati nell'atto introduttivo (si veda ad es. il doc. 2, citato ex adverso che è correttamente associato al post richiamato a pagina 3 della citazione: “non sei un coglione (o meglio si...”; stesso dicasi per tutti gli altri); Il fatto che, in calce ai documenti, prodotti siano riportati i dati identificativi dei post successivamente censurati non induce ad alcuna confusione essendo chiara e nitida l'oggetto delle doglianze attoree. Tanto è vero che, nel prosieguo della comparsa di costituzione, il convenuto prende, seppur infondatamente, analitica posizione sui post/tweet oggetto di causa! Sui singoli post commentati ex adverso, con la più ampia riserva di prendere analitica e più approfondita posizione nella sede processuale a ciò deputata, si deduce quanto segue:
- citazione pag. 5 doc. 4: controparte nella propria disamina difensiva dimentica non solo di aver invitato l'attore a tornare sui banchi di scuola ma di aver precisato “magari studiandolo diventi meno stronzo”; il convenuto non critica i messaggi diseducativi diffusi dall'attore in tema di immigrazione e tolleranza, ma molto più semplicemente banalmente oltre al termine “disonorevole” apostrofa l'attore quale “stronzo”; altro che critica!
Pagina 4 Dott. Renato Buzi - Citazione pag. 9 doc. 8: il convenuto nel post in commento non formula una critica politica sui rischi che l'attore avrebbe fatto correre alle nostre forze armate;
al contrario, in termini dispregiativi e dileggiativi il signor qualifica l'attore “più falso de Giuda” CP_1 aggiungendo “fai schifo sapendo di fare schifo ma non avendo dignità alcuna te ne fotti di fare schifo e continui imperterrito a fare schifo”.
E forse questa critica politica?
- Citazione pag. 8 doc. 7: il titolo di un film di viene Pt_3 maldestramente citato da controparte, non avendo alcuna attinenza né inerenza all'oggetto dell'asserita critica;
in aggiunta, si sottolinea che ancora una volta il convenuto dimentica che oltre al termine
” (associato, guarda caso, a @matteosalvini) di aver detto Persona_1 all'attore: “volevo ricordarti che mentre tu continui a fare il coglione sui social (…)”.
- Citazione pag. 16 doc. 15: Non capisci un cazzo non equivale a dire
“non capisci nulla”; a prescindere da ciò si ricorda controparte che nel post ha dileggiato l'attore scrivendo “non vali un cazzo insomma e non perdi occasione per dimostrarlo. Dell'Italia e degli italiani non ti interessa nulla perché vuoi solo giocare al risiko dei subumani”.
Terminologia che non riteniamo rientri nei confini della lecita critica.
- citazione pag. 6 doc. 5: A parte il fatto che nell'affermazione dell'attore non vi è alcuna discriminazione religiosa, ancora una volta non si ritiene che i termini razzista fascista qualunquista populista e terrorista, si collochino nell'alveo del continenza espressiva (come anche il termine “Sega”);
- citazione pag. 11 doc. 10: Il convenuto (tralasciando il termine
” (associato, guarda caso, a @matteosalvini) già sopra Persona_1 esaminato) non si limita ad invitare l'attore a fare i bagagli ed andarsene ma gli “suggerisce” di portarsi via “pure quel sorcio de lumorisi” “e spendetevi i soldi che ve sete messi al Tes_1 pizzo”; non si tratta all'evidenza di una critica, ancorché scurrile, ma dell'accusa di aver preso il “pizzo”;
- Citazione pag. 13 doc 12: l'asserita incoerenza dell'attore non rileva,
a differenza dei termini utilizzati dal convenuto “e quindi un cazzo”
“dignità non pervenuta Sega”;
Pagina 5 Dott. Renato Buzi - citazione pag. 12 doc 11: La censura attorea non riguarda tanto il termine patetico bensì il fatto che sia stato qualificato quale
“bambacione viziato” e “subumano” (ma su questo è convenuto ovviamente glissa)
- citazione pag 10 doc 9 Le polemiche suscitate dalle posizioni assunte dall'attore non rilevano e non giustificano il fatto di avere scritto
“ invece è il re dei miei coglioni”: Pt_1
- citazione pag 15 doc 14 Il termine non è un refuso di lotta ma è Per_2 stato utilizzato ancora una volta per schernire l'attore associandolo ad una persona schifosa e meschina;
- citazione pag 4 doc 3: “uomo di merda “fai schifo” “infame” non sono
“toni popolari” per criticare l'asserito opportunismo politico dell'attore;
- citazione pag 7 doc 6: “Riempire la cloaca che chiama bocca” “che pezzo di merda è costui” non è certamente critica politica di sensibilizzazione del cittadino verso le minoranze e le parti sociali più esposte ai rischi e alle sofferenze. L'attore non condanna “l'altruismo come una diffamazione” bensì l'utilizzo nei suoi confronti dei termini di cui sopra;
- citazione pag 14 doc 13 ancora una volta il titolo di un vecchio film di non c'entra nulla e l'utilizzo del termine “caro il Controparte_5 mio coglionazzi” è offensivo ed ingiustificabile a prescindere dal “senso civico” della parte politica contrapposta a quella dell'attore; del pari offensivo e diffamatorio è aver “fatto proprio” (nonché condiviso ed enfatizzato) quanto scritto da altro utente che ha definito l'attore “uso a strusciarsi ubriaco alle cubiste” “frequentatore di ultras spacciatori”
“blasfemo sfruttatore di Madonne e rosari”, circostanze false e screditanti.
- citazione pag 2 doc 1: Vale quanto detto sopra:
- citazione pag 3 doc 2: La polemica sulle arance nordafricane non c'entra; quello che rileva è il fatto che l'attore sia stato additato come un “coglione” (finanche di più di quanto la gente pensi) che dice
“stronzate”;
- citazione pag 21 doc 20: Il convenuto non evidenzia l'aspetto
“grottesco” di un messaggio facebook dell'attore ma scrive: “taci cane”.
Pagina 6 Dott. Renato Buzi - Citazione pag 20 doc 19 Il convenuto non si limita a citare “tra virgolette” alcune delle ultime parole di ma aggiunge Per_3
“ è morto per gli stronzi come te e per i messaggi di merda come Per_4 quelli della @LegaSalvini. VERGOGNA”.
- Citazione pag 19 doc 18: Il fatto che (ammesso e non concesso che sia vero) il convenuto da anni difenda i diritti del popolo palestinese non rileva e non giustifica la frase “quindi io pago le tasse per te che supporti l'apartheid, la pulizia etnica, le bombe sui civili, i droni assassini, l'occupazione? rispondi cane”
- citazione pag 18 doc 17 Il post non è un commento in tono grottesco a meno che non si ritenga tale additare qualcuno con l'epiteto: “cane”;
- citazione pag 17 doc 16: il post non è una critica alle idee dell'attore sulla tematica della legittima difesa dal momento che il signor ho scritto “i ragazzi di sono morti per colpa tua CP_1 Per_5
e della schifosa propaganda sulla legittima difesa che CP_6 porti avanti in maniera scellerata. Tu e i tuoi amici della lobby delle armi dovreste marcire in galera e chiedere perdono alle famiglie vittime
MERDE” (…)”.
Concludeva per la “(…) condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore, da liquidarsi in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione (…)”.
Come anticipato, si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa petizione, invocando il diritto di critica politica;
difesa, questa, ribadita anche nelle conclusionali: “(…) Con i propri tweet il sig. ha esercitato il proprio diritto di critica e, in Controparte_1 alcuni casi, di satira politica nei confronti dell'attore, per le sue iniziative e idee (…)” (v. pag. 3 comparsa conclusionale, depositata il
31/1/2025 dal convenuto).
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
Pagina 7 Dott. Renato Buzi In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
La domanda attrice è fondata e va pertanto accolta.
Attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle
Pagina 8 Dott. Renato Buzi modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022), al fine di disattendere la tesi del convenuto, è sufficiente richiamare quanto già riportato in narrativa dal citante, aggiungendo quanto replicato dall'attore medesimo a pag.
1-2 della stessa memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “(…) Le allegazioni alle pagg. 2/4 della comparsa di risposta esonerano dall'onere probatorio l'attore poiché è lo
(stesso) convenuto ad affermare (quindi senza tema di smentita) di avere un' elevata notorietà (la notorietà del diffamante costituisce, come noto, uno dei parametri per la quantificazione del risarcimento del danno). Per il resto il convenuto prende posizione (con argomenti infondati) solo su alcuni dei gravi interventi diffamatori oggetto di causa, per di più riportando i tweet/post in modo parziale ed incompleto nonché travisandone, non solo il senso ma anche il loro tenore letterale.
Si rileva altresì l'infondatezza e la pretestuosità dell'eccezione formulata a pagina 4 in merito a talune delle produzioni attoree
(riguardanti non le diffamazione perpetrate bensì il loro eco mediatico); in questa fase, ci limitiamo ad osservare, da un lato, che, in merito ad alcuni di detti documenti, l'attore prende (seppure infondatamente) posizione e, difendendosi nel merito, non disconosce la paternità dei tweet/post, e, dall'altro, che gli articoli riproducono dei tweet e post pacificamente riconducibili al convenuto (come emergente dalla lettura complessiva della comparsa di costituzione). La critica politica, in funzione di scriminante, richiamata ex adverso, viene erroneamente (ed incautamente) invocata: quello che l'attore censura è proprio il superamento dei limiti della predetta scriminante e non certamente che “…
l'uomo pubblico” non ossa essere “esposto… a forme di critica anche dure”. In altri termini, l'attore non ha mai posto in dubbio il diritto del convenuto (né di chiunque altro), su questioni di rilievo pubblico, alla denuncia e all'approfondimento critico. Proprio sul fondamento di consolidati principi giurisprudenziali, si ribadisce che il diritto di critica, anche politica, non è illimitato, soggiacendo a dei limiti che nella specie sono stati platealmente e scientemente violati e disattesi, risultando “calpestato” il basilare precetto della correttezza formale imposta dall'esigenza (ricordiamo a controparte…) anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona
Pagina 9 Dott. Renato Buzi umana. Ove tali limiti, come nella specie, siano travalicati, non con un
“linguaggio colorito” ma con l'attribuzione all'attore di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, l'esimente in parola, all'evidenza, non opera (…)”.
Ritiene questo Giudice che interventi, tweet e post oggetto di causa, pubblicati dal convenuto a mezzo Internet sui ridetti profili social, debbano ritenersi lesivi del diritto all'onore e alla reputazione del
, in quanto in essi vengono ribadite e reiterate espressioni Pt_1 offensive e denigratorie, cogliendo ripetutamente l'occasione per esporre al pubblico sue personali riflessioni, in cui, tra l'altro, giustifica e conferma la piana validità del suo precedente operato.
Più volte, dunque, vengono attribuiti al fatti rappresentati come Pt_1 veri ma in realtà del tutto privi di ogni certezza storica.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito infatti che “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. 25420/2017; v. anche Cass. 19204/2023, Cass. 21892/2023).
Preme inoltre evidenziare che, nel caso in esame, più stringente deve essere il controllo sulla verità storica dei fatti riferiti, poiché, nella fattispecie, non si ravvisa alcun spettacolo satirico destinato a divertire e al tempo stesso far riflettere il pubblico (“castigat ridendo mores”, secondo il noto motto latino), quanto piuttosto l'espressione del pensiero del , che, in un contesto dotato di amplissima diffusività CP_1 quale quello prescelto dal convenuto, ha attribuito al fatti Pt_1 inequivocabilmente offensivi dell'onore e reputazione dello stesso (v. doc.
0-34 e 37-49 dell'attore; comparsa conclusionale depositata il
31/1/2025 dall'attore).
La diffusione a terzi delle frasi oltraggiose proferite dal è poi CP_1 ampiamente comprovata dalla sopra citata pubblicazione dei messaggi sui
Pagina 10 Dott. Renato Buzi portali già indicati e dall'elevato numero di visualizzazioni sopra richiamate (v. doc. 36 dell'attore).
Per tali motivi la domanda è meritevole di accoglimento, ravvisandosi la falsità delle notizie fornite, espresse in modo da ingenerare convincimenti distanti dalla realtà e reiteratamente lesivi dell'onore e reputazione del citante.
Quanto alla prova del danno, occorre richiamare i principi affermati dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 11 novembre 2008,
n. 26972, che ha ricondotto nell'ambito della categoria dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico, in base al combinato disposto degli art. 2043 e 2059 c.c., riconoscendo il diritto al risarcimento qualora il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, in quanto tali oggetto di tutela costituzionale.
Deve, inoltre, evidenziarsi che è ormai un principio consolidato, dopo le sentenze della Cass. Sez. Un. del 2008, che anche i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra cui quello dell'onore e della reputazione, devono essere allegati e provati.
Tanto vale, in particolare, per il cosiddetto “danno–evento”, e cioè per la effettiva lesione del bene tutelato, rimanendo la prova dell'entità dei danni–conseguenza (economica) necessariamente rimessa, per le lesioni di beni non patrimoniali, alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Nella specie, deve ritenersi fornita per presunzioni la prova del danno- evento (lesione dell'onore e della reputazione), essendo oggettivo il discredito dato dalle dichiarazioni rese dal nei confronti CP_1 dell'attore, reiteratamente descritta con gli epiteti sopra specificati.
Il danno-conseguenza deve, poi, essere liquidato con criterio equitativo, tenendo conto della gravità dei fatti e della qualità e diffusione ad essi dati.
In particolare, quanto a tali ultimi aspetti, deve tenersi conto della estrema diffusività delle dichiarazioni offensive, scaricabili in qualsiasi momento da Internet da parte di un numero indeterminato di soggetti, e della notorietà oltre che del ruolo pubblico rivestito dal
Pagina 11 Dott. CP_7 , il quale al tempo delle pubblicazioni dei messaggi era (ed è
[...] tuttora) parlamentare, e che attualmente ricopre la carica di Ministro e
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
In conclusione, tenuto conto della gravità del fatto, della reiterazione della condotta (posta in essere con modalità dotate di intrinseca elevata diffusività), della carica pubblica e del ruolo istituzionale e professionale ricoperto dalla persona diffamata (v. Cass. 8248/2024 e
Cass. 18217/2023), dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (v. cit. Cass. 8248/2024), trattandosi di diffamazione di elevata gravità, si stima equo liquidare il danno non patrimoniale in misura pari ad € 31.000,00, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91, comma
1, c.p.c. e si liquidano, in favore dell'attore, applicato il valore mediano tra i parametri tariffari mini e medi, in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore CP_1 per la pubblicazione, a mezzo Internet, degli interventi, post e tweet oggetto di causa da parte del convenuto sui rispettivi profili social
(Facebook: https://www.facebook.com/rubiochef. Twitter: https://twitter.com/rubio_chef. Instagram: https://www.instagram.com/rubiochef), e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 31.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'attore, in € 5.712,50 per compenso ed € 600,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Velletri, 6/2/2025 Il Giudice
Pagina 12 Dott. Renato Buzi dott. Renato Buzi
Pagina 13 Dott. Renato Buzi