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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 130/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- attore in riassunzione - elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA, VIA SCHIAVONETTI n. 14, con il patrocinio dell'avv. MAIOLINO ANGELO, contro
, CP_1
(C.F. C.F._2
, CP_2
pagina 1 di 16 (C.F. ) C.F._3
Controparte_3
(C.F. ) C.F._4
Controparte_4
(C.F. ) C.F._5
, Controparte_5
(C.F. ) C.F._6
, Controparte_6
(C.F. C.F._7
- convenuti in riassunzione - elettivamente domiciliati in PADOVA, VIALE CODALUNGA n. 4/H, con il patrocinio degli avv.ti SANTINELLO SOFIA, SANTINELLO SANDRO e DALLA CORTE
VALENTINA.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 1057/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 15.3.19.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello:
1) Condannare i convenuti, in via solidale fra di loro, al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di Euro 256.333,24 oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, Pt_1
c.c. dal 21.5.2003 al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze in tutti i gradi e fasi del giudizio.
Conclusioni dei convenuti in riassunzione:
pagina 2 di 16 - respingersi l'appello ex adverso presentato in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della Sentenza n. 582/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa;
- con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e legittimità, oltre IVA e
CPA, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
A seguito di atto di citazione in opposizione promosso avanti al Tribunale di Belluno da e (cui succedevano nel corso del giudizio gli Parte_2 Parte_3
eredi e nei confronti di un decreto ingiuntivo ottenuto da CP_7 CP_1
per l'importo di € 268.038,14 – preteso in restituzione riguardo al Parte_1
maggior valore del corrispettivo di € 12.154.080,00 per l'acquisto di un Parte_4
fondo rustico con annessi immobili, nel presupposto che, diversamente da quanto stabilito in forza di una convenzione conclusa fra le parti contraenti la compravendita in data 21.5.03, invece di essersi dato corso al trasferimento in suo favore della complessiva superficie di mq. 922.994, misurata dal geom. , gli era stato CP_8
invece consegnato un appezzamento di misura minore, dovendosi sottrarre mq. 867 occupati da terzi e mq. 18.987 di proprietà del demanio, destinati a canali ed opere idrauliche – il giudice di prime cure, con la sentenza n. 582/2012, ha in gran parte accolto l'opposizione, revocando il provvedimento monitorio e condannando i venditori alla restituzione del solo importo di € 11.704,90 rigettando la domanda di € 256.333,24 svolta dall'acquirente in relazione alla restituzione della parte di prezzo afferente all'area asseritamente demaniale, nel presupposto che quest'ultima non fosse stata, in realtà, trasferita all'acquirente in forza compravendita.
2. Il giudizio d'appello
pagina 3 di 16 Promosso appello da parte del , questa Corte territoriale, con la sentenza n. Pt_1
1057/2019 emessa in data 15.3.19, confermava la decisione di primo grado osservando:
- che la CTU svolta in corso di causa aveva avuto modo di chiarire che la superficie oggetto della compravendita era già da intendersi al netto della superficie demaniale in questione, essendo la stessa al di fuori della perimetrazione del mappale,
- che, in ogni caso, i canali ubicati in loco erano da considerarsi esistenti e non nuovi, sicché, adottando il criterio di calcolo della superficie demaniale indicato in apposite note del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica Pedemontano, si giungeva parimenti a confermare la fondatezza dell'assunto dei venditori,
- che gli ulteriori vincoli gravanti sulla zona presentavano carattere amministrativo e non risultavano pertanto idonei a compromettere l'utilizzo agricolo dell'area.
3. Il giudizio di legittimità
Depositato quindi ricorso per cassazione, nell'ambito del quale il PE si doleva di tale ultima pronuncia osservando:
- con il primo motivo di impugnazione, che al punto 4) della convenzione sopra citata si era ben precisato che, per le superfici occupate da terzi o da acque pubbliche, era stato consentito ai venditori, entro sei mesi dalla stipula dell'atto, di verificare se l'occupazione dei vicini fosse temporanea e se alcuni dei tratti delle canalizzazioni pubbliche fossero in realtà rogge private, di loro piena proprietà, così da poter trasferire all'acquirente tutta l'area promessa in vendita, dal che ne discendeva doversi riconoscere il diritto alla restituzione della parte di prezzo relativa alle aree che non fossero eventualmente risultate libere da vincoli ed in piena proprietà degli alienanti, come poi accertato dalla CTU,
- con il secondo motivo, che appariva incongrua e contraddittoria la motivazione della pagina 4 di 16 sentenza d'appello lì ove, da un lato, affermava che la superficie complessiva oggetto della vendita era pari a mq. 922.944, già al netto della superficie demaniale di mq. 18.987, mentre, altro lato, sosteneva che quest'ultima era situata all'interno della perimetrazione del mappale, la Suprema Corte, con ordinanza n. 35970 del 27.12.23, ha accolto entrambi i motivi e rinviato la causa a questo ufficio rilevando che la pronuncia impugnata risultava sia intrinsecamente contraddittoria sia emessa in violazione del disposto dell'art. 1362 cc – che nell'interpretazione del contratto prescrive di attribuire rilevanza al senso letterale delle parole e di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti – giacché:
- da un lato, affermava che la superficie compravenduta, già al netto della superficie demaniale, era di mq. 922.994, mentre, subito dopo, precisava che in tale ultima misura era compresa l'area occupata da canali ed opere idrauliche,
- d'altro lato, ometteva di tenere presente, nell'interpretazione del contratto, che la clausola di cui al punto 4) risultava appunto finalizzata a verificare se all'acquirente fosse stata eventualmente trasferita una minor superficie di proprietà piena e libera da vincoli, con obbligo di restituzione, alla clausola 6), delle parte del prezzo eventualmente incassata in eccedenza, tanto che in sede di preliminare i promittenti venditori avevano consegnato ad un professionista di fiducia della controparte un assegno bancario dell'importo di € 268.038,14 affinché, in assenza di loro diverse comunicazioni (poi in concreto mai effettuate), provvedesse a consegnarlo al promissario acquirente.
4. Il giudizio di rinvio
A fronte della menzionata ordinanza della Corte di cassazione il ha quindi Pt_1
riassunto la causa avanti a questa Corte affermando risultare ormai inoppugnabile il suo pagina 5 di 16 diritto a vedersi rimborsata la somma di € 256.334,24, oltre interessi, stante la comune intenzione delle parti chiaramente espressa nella convenzione del 21.5.03 e volta a prevedere che l'area occupata da canali ed opere idrauliche non potesse essere assimilata ad una proprietà piena e libera da vincoli, con susseguente obbligo del venditore, che ne aveva già ricevuto il pagamento, di procedere al rimborso di tale quota del prezzo.
Costituitisi in giudizio nonché e CP_1 Controparte_6 Controparte_4
quali eredi di e e Controparte_3 Parte_2 CP_2 CP_5
quali eredi di , questi sostenevano, al contrario, che la clausola
[...] Persona_1
di cui al punto 4) della scrittura privata in oggetto fosse volta:
- a verificare se alcuni tratti indicati come superficie demaniale dal geom. CP_8
nell'ambito della superficie di mq. 18.987 non fossero, in realtà, demaniali,
- nonché, una volta accettata la misurazione della estensione complessiva del fondo in mq. 922.994, a chiarire se tutta ovvero una parte della superficie indicata dal geom.
quale demaniale fosse da intendersi nell'ambito della interpretazione del CP_8
preliminare come minor superficie di proprietà piena e libera da vincoli, affermando peraltro che l'area di mq. 18.987 risultava già estrapolata ab origine dalla superficie complessiva dei mappali compravenduti, sicché nessun obbligo restitutorio gravava sui medesimi e che, comunque effettuando i calcoli sulla base dei criteri indicati nelle note del Genio Civile n. 7014 del 30.7.03 e del Consorzio di Bonifica
Pedemontano Brenta n. 13109 del 14.11.03, si giungeva comunque ad escludere che fossero state vendute al aree gravata da demanialità. Pt_1
Mentre, in ogni caso, risultava del tutto ininfluente la circostanza:
- che i predetti terreni risultassero sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs.
pagina 6 di 16 n. 42/2004, poiché di per sé non tale da precludere la destinazione agricola del fondo,
- che parte delle aree in questione risultasse costituita da argini e rive alberate e non invece di superficie utile coltivabile., poiché nel preliminare ci si limitava a parlare di “superficie reale di proprietà”, necessariamente ricomprendente anche tali zone.
Sicché instavano per il rigetto delle avverse pretese.
5. I motivi della decisione
La domanda svolta dall'attore in riassunzione è infondata e va pertanto respinta.
Ed invero – una volta ricordato come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire, riguardo alla presente fattispecie, che, a mente del disposto dell'art. 1362 cc,
l'interpretazione del contratto deve essere compiuta attribuendo rilevanza al senso letterale delle parole ed indagando quale fosse stata la comune intenzione delle parti, precisando, in particolare, che la clausola di cui al punto 4) della convenzione del
21.5.03 risultava finalizzata a verificare se all'acquirente fosse stata eventualmente trasferita una minor superficie di proprietà piena e libera da vincoli, con obbligo di restituzione, in forza della successiva clausola 6), della parte del prezzo eventualmente incassata in eccedenza – vale osservare, sotto un primo profilo, come:
- nell'ambito del preliminare concluso in data 19.3.02 si precisasse,
o al punto a) delle premesse che il fondo compravenduto aveva una estensione complessiva di ha. 92, a. 74 e ca. 40,
o alla clausola 3), che, qualora dalla misurazione effettiva del fondo fosse risultata una superficie reale di proprietà superiore od inferiore rispetto a quella di cui sopra, il prezzo d'acquisto di € 12.524.080,00 sarebbe stato corrispondentemente aumentato o ridotto in proporzione alla maggiore o pagina 7 di 16 minor superficie compravenduta, con susseguenti oneri di un conguaglio da pagarsi a carico dell'acquirente ovvero di un rimborso da effettuarsi a cura degli alienanti,
o alla clausola 9), che le parti affidavano pertanto al geom. CP_8
l'incarico di effettuare le dovute misurazioni al fine di rilevare l'esatta consistenza del compendio,
- con proprio atto del 16.5.03 il geom. venisse quindi ad individuare la CP_8
superficie complessiva del fondo compravenduto in mq. 922.994, precisando che di essa facevano parte mq. 18.987 occupati da acque pubbliche e mq. 867 occupati da vicini, sicché la superficie utile era pari a mq. 903.140,
- con la successiva convenzione del 21.5.03 le parti contraenti:
o al punto 4) riconoscessero ed accettassero le misurazioni effettuate dal geom.
, CP_8
o al punto 4.1) prevedessero che la parte promittente venditrice avesse a disposizione sei mesi per verificare l'esattezza delle determinazioni compiute dal tecnico, allo spirare del quale termine era tenuta a comunicare se l'area occupata dai vicini, di mq. 867 e del valore di € 11.704,90, fosse da intendersi occupata a titolo definitivo e quindi da trasferire a terzi ovvero se risultasse libera,
o al punto 4.2) prevedessero che la parte promittente venditrice avesse a disposizione sei mesi per verificare l'esattezza delle misurazioni compiute dal tecnico, allo spirare del quale termine era tenuta a comunicare se l'area occupata da acque pubbliche, di mq. 18.987 e del valore di € 256.333,24, fosse da intendersi quale minor superficie di proprietà piena e libera da pagina 8 di 16 vincoli,
o al punto 6) disponessero che a garanzia degli obblighi assunti di restituire una parte del prezzo incassato in ragione di quanto previsto ai punti 4.1) e
4.2) la parte promittente venditrice provvedesse a mettere a disposizione di un professionista di fiducia della controparte un assegno bancario dell'importo di € 268.038,14 affinché, in assenza di loro diverse comunicazioni, lo consegnasse al promissario acquirente.
Il che ben vale a dimostrare che le parti si erano quindi accordate nel senso:
- di ritenere vincolanti per loro le misurazioni effettuate dal geom. , le CP_8
quali individuavano l'ampiezza del fondo compravenduto per € 12.524.080,00 in complessivi mq. 922.994, salvo per quanto riguardante le aree indicate siccome demaniali ovvero occupate da vicini,
- di prevedere la restituzione della parte di prezzo specificamente individuata in €
11.704,90, per i terreni occupati a titolo definitivo dai vicini ed in € 256.333,24 per l'area da considerarsi non in proprietà piena e comunque gravata da vincoli, qualora i promittenti venditori non avessero manifestato una qualsiasi contestazione in proposito entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione della convenzione del
21.5.03,
- tanto da aver addirittura già dato corso alla consegna a mani di un terzo di un assegno di pari importo da versarsi direttamente a mani del promissario acquirente qualora tale evento non si fosse verificato.
Sotto un secondo profilo merita, quindi, di essere sottolineato come i promittenti venditori, con comunicazione del 14.11.03 (doc. 9) esercitavano peraltro la facoltà di contestazione di cui sopra evidenziando che “f) il criterio di misurazione che ha
pagina 9 di 16 determinato in metri quadrati 18.987 la superficie occupata dalle acque … è stato quello di comprendere altresì gli argini che, ove presenti, fiancheggiano gli alvei dei canali nonché le rive alberate … (sicché) la superficie di mq. 18.987 … non è pertanto imputabile ad occupazione di acque pubbliche e perciò, per loro natura, demaniale”; bensì costituita dalla superficie degli argini e delle rive alberate dei canali entro cui scorrono le acque pubbliche”.
Mentre, sotto un terzo profilo, deve altresì notarsi:
- come la CTU svolta in primo grado abbia avuto modo di chiarire:
o che “l'area di totali mq. 18.897 è stata ricavata dal geom. come CP_8
somma di tutte quelle superfici … ricomprese tra il ciglio superiore destro ed il ciglio superiore sinistro per i canali incassati rispetto al piano campagna e dall'unghia inferiore dell'argine destro all'unghia inferiore del canale sinistro, per i canali arginati” (pag. 5),
o che tale calcolo era stato compiuto utilizzando “le indicazioni pervenutegli dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta e dalla Regione Veneto”, le quali peraltro facevano riferimento “a nuovi canali relativi ad aree da demanializzare” (pag. 5),
o che dalle note del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica Pedemontano
Brenta, “per quanto riguarda l'area dei corsi d'acqua demaniali esistenti”, si evince invece che l'area demaniale è quella evidenziata “nell'estratto di mappa catastale all'interno di quelle zone ricomprese tra due linee continue
e una freccia posizionata all'interno ed all'esterno, che indica la direzione dell'acqua” (pag. 5),
- come, in sede di chiarimenti, il CTU abbia poi ulteriormente avuto modo di pagina 10 di 16 precisare:
o che “con comunicazioni della Regione Veneto del 30/70/2003 e del
Consorzio di Bonifica del 14/11/2003, viene indicato che la superficie da considerare demaniale è unicamente quella disegnata nell'estratto di mappa catastale all'interno di due linee continue ed una freccia che indica la direzione dell'acqua” (pag. 2 chiarimenti CTU nonché doc. 11 e 13 fascicolo
I grado appellati),
o che “alla data del preliminare e della convenzione stipulati dalle parti in causa, i canali oggetto del contendere sono da considerare come esistenti, ai fini della loro demanialità, non essendoci alcun documento che indichi gli stessi o parte degli stessi come nuovi canali” (pag. 2 chiarimenti CTU),
o che “l'area non demaniale che può essere considerata però vincolata perché occupata da corsi d'acqua e opere idrauliche è sostanzialmente costituita dai totali mq. 18.987 già misurati dal geom. ” (pag. 3 chiarimenti CP_8
CTU),
o che, pertanto, considerando i canali come non esistenti, la superficie reale dei mappali è pari a mq. 922.994, dei quali mq. 18.987 costituiti da aree vincolate al loro interno, in quanto occupate da corsi d'acqua ed opere idrauliche (tabella pag. 4 chiarimenti CTU),
- come, d'altro canto, lo stesso attore in riassunzione non abbia mai contestato, nemmeno in primo grado, che i canali de quibus fossero esistenti al momento della conclusione del preliminare e del successivo atto di compravendita.
Tanto chiarito, ne consegue che l'area di mq. 18.987 è in parte costituita dalle vere e proprie acque dei canali, queste sole effettivamente demaniali, ed in parte dalle pagina 11 di 16 contermini zone arginali, queste invece sottoposte a vincolo idraulico.
Il che, sotto un primo profilo, dimostra come il calcolo compiuto dal geom. CP_8
fosse scorretto, poiché effettuato valendosi di criteri validi per i canali nuovi e non per quelli già esistenti, così da averlo condotto ad affermare che tutta l'area in questione risultava demaniale, avendo ritenuto tale anche quella occupata dagli argini.
Resta peraltro incontestabile, sotto un secondo profilo e sempre alla luce delle argomentazioni svolte dal CTU, che la medesima area di mq. 18.987, sebbene solo parzialmente demaniale, risulti peraltro interamente non libera poiché comunque vincolata dal punto di vista idraulico nelle zone arginali adiacenti alle acque, di per sé stesse demaniali, ciò che comporta in ogni caso l'accoglimento della domanda svolta dal PE, dal momento che risulta essergli stata trasferita una porzione di appezzamento, in parte direttamente demaniale (le acque vere e proprie) ed in parte comunque non libera (le aree arginali sottoposte a vincolo idraulico).
La quale area non rientra, pertanto, nella definizione di “proprietà piena e libera da vincoli”, assunta dalle parti quale presupposto per il trattenimento dell'intero prezzo versato dall'acquirente a mani degli alienanti.
Dovendosi quindi prevedere la restituzione in favore del PE dell'ulteriore importo di
€ 256.333,24, maggiorato degli interessi di legge:
- ex art. 1284 cc, primo comma, dalla data del dovuto al momento di instaurazione del giudizio di rinvio,
- ex art. 1284 cc, quarto comma, da tale ultima data al saldo effettivo.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della pagina 12 di 16 soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della opportunità di limitare ai valori minimi le spese del giudizio di rinvio, dal momento che in esso ci si è limitati a considerare nuovamente le medesime questioni già in precedenza ampiamente dibattute,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte convenuta in riassunzione ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in €
14.103,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 7.655,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 4.997,00 quanto al pagina 13 di 16 giudizio di rinvio, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Fase di studio Cassazione € 3.402,00
Fase introduttiva Cassazione € 2.478,00
Fase decisionale Cassazione € 1.775,00
Totale € 7.655,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 1.489,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 956,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 2.552,00
Totale € 4.997,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
pagina 14 di 16 giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 15 di 16 1) condanna CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e in solido fra loro, a restituire in favore di Controparte_5 Controparte_6
l'importo di € 256.334,24, maggiorato degli interessi di legge ex art. Parte_1
1284 cc, primo comma, dalla data del dovuto al momento di instaurazione del giudizio di rinvio ed ex art. 1284 cc, quarto comma, da tale ultima data al saldo effettivo;
2) condanna le parti convenute in riassunzione a rifondere solidalmente in favore di le spese processuali che liquida in € 14.103,00 quanto al giudizio di Parte_1
primo grado, in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 7.655,00
quanto al giudizio di legittimità ed in € 4.997,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU a carico dei convenuti in riassunzione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 16 di 16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 130/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- attore in riassunzione - elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA, VIA SCHIAVONETTI n. 14, con il patrocinio dell'avv. MAIOLINO ANGELO, contro
, CP_1
(C.F. C.F._2
, CP_2
pagina 1 di 16 (C.F. ) C.F._3
Controparte_3
(C.F. ) C.F._4
Controparte_4
(C.F. ) C.F._5
, Controparte_5
(C.F. ) C.F._6
, Controparte_6
(C.F. C.F._7
- convenuti in riassunzione - elettivamente domiciliati in PADOVA, VIALE CODALUNGA n. 4/H, con il patrocinio degli avv.ti SANTINELLO SOFIA, SANTINELLO SANDRO e DALLA CORTE
VALENTINA.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 1057/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 15.3.19.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello:
1) Condannare i convenuti, in via solidale fra di loro, al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di Euro 256.333,24 oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, Pt_1
c.c. dal 21.5.2003 al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze in tutti i gradi e fasi del giudizio.
Conclusioni dei convenuti in riassunzione:
pagina 2 di 16 - respingersi l'appello ex adverso presentato in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della Sentenza n. 582/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa;
- con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e legittimità, oltre IVA e
CPA, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
A seguito di atto di citazione in opposizione promosso avanti al Tribunale di Belluno da e (cui succedevano nel corso del giudizio gli Parte_2 Parte_3
eredi e nei confronti di un decreto ingiuntivo ottenuto da CP_7 CP_1
per l'importo di € 268.038,14 – preteso in restituzione riguardo al Parte_1
maggior valore del corrispettivo di € 12.154.080,00 per l'acquisto di un Parte_4
fondo rustico con annessi immobili, nel presupposto che, diversamente da quanto stabilito in forza di una convenzione conclusa fra le parti contraenti la compravendita in data 21.5.03, invece di essersi dato corso al trasferimento in suo favore della complessiva superficie di mq. 922.994, misurata dal geom. , gli era stato CP_8
invece consegnato un appezzamento di misura minore, dovendosi sottrarre mq. 867 occupati da terzi e mq. 18.987 di proprietà del demanio, destinati a canali ed opere idrauliche – il giudice di prime cure, con la sentenza n. 582/2012, ha in gran parte accolto l'opposizione, revocando il provvedimento monitorio e condannando i venditori alla restituzione del solo importo di € 11.704,90 rigettando la domanda di € 256.333,24 svolta dall'acquirente in relazione alla restituzione della parte di prezzo afferente all'area asseritamente demaniale, nel presupposto che quest'ultima non fosse stata, in realtà, trasferita all'acquirente in forza compravendita.
2. Il giudizio d'appello
pagina 3 di 16 Promosso appello da parte del , questa Corte territoriale, con la sentenza n. Pt_1
1057/2019 emessa in data 15.3.19, confermava la decisione di primo grado osservando:
- che la CTU svolta in corso di causa aveva avuto modo di chiarire che la superficie oggetto della compravendita era già da intendersi al netto della superficie demaniale in questione, essendo la stessa al di fuori della perimetrazione del mappale,
- che, in ogni caso, i canali ubicati in loco erano da considerarsi esistenti e non nuovi, sicché, adottando il criterio di calcolo della superficie demaniale indicato in apposite note del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica Pedemontano, si giungeva parimenti a confermare la fondatezza dell'assunto dei venditori,
- che gli ulteriori vincoli gravanti sulla zona presentavano carattere amministrativo e non risultavano pertanto idonei a compromettere l'utilizzo agricolo dell'area.
3. Il giudizio di legittimità
Depositato quindi ricorso per cassazione, nell'ambito del quale il PE si doleva di tale ultima pronuncia osservando:
- con il primo motivo di impugnazione, che al punto 4) della convenzione sopra citata si era ben precisato che, per le superfici occupate da terzi o da acque pubbliche, era stato consentito ai venditori, entro sei mesi dalla stipula dell'atto, di verificare se l'occupazione dei vicini fosse temporanea e se alcuni dei tratti delle canalizzazioni pubbliche fossero in realtà rogge private, di loro piena proprietà, così da poter trasferire all'acquirente tutta l'area promessa in vendita, dal che ne discendeva doversi riconoscere il diritto alla restituzione della parte di prezzo relativa alle aree che non fossero eventualmente risultate libere da vincoli ed in piena proprietà degli alienanti, come poi accertato dalla CTU,
- con il secondo motivo, che appariva incongrua e contraddittoria la motivazione della pagina 4 di 16 sentenza d'appello lì ove, da un lato, affermava che la superficie complessiva oggetto della vendita era pari a mq. 922.944, già al netto della superficie demaniale di mq. 18.987, mentre, altro lato, sosteneva che quest'ultima era situata all'interno della perimetrazione del mappale, la Suprema Corte, con ordinanza n. 35970 del 27.12.23, ha accolto entrambi i motivi e rinviato la causa a questo ufficio rilevando che la pronuncia impugnata risultava sia intrinsecamente contraddittoria sia emessa in violazione del disposto dell'art. 1362 cc – che nell'interpretazione del contratto prescrive di attribuire rilevanza al senso letterale delle parole e di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti – giacché:
- da un lato, affermava che la superficie compravenduta, già al netto della superficie demaniale, era di mq. 922.994, mentre, subito dopo, precisava che in tale ultima misura era compresa l'area occupata da canali ed opere idrauliche,
- d'altro lato, ometteva di tenere presente, nell'interpretazione del contratto, che la clausola di cui al punto 4) risultava appunto finalizzata a verificare se all'acquirente fosse stata eventualmente trasferita una minor superficie di proprietà piena e libera da vincoli, con obbligo di restituzione, alla clausola 6), delle parte del prezzo eventualmente incassata in eccedenza, tanto che in sede di preliminare i promittenti venditori avevano consegnato ad un professionista di fiducia della controparte un assegno bancario dell'importo di € 268.038,14 affinché, in assenza di loro diverse comunicazioni (poi in concreto mai effettuate), provvedesse a consegnarlo al promissario acquirente.
4. Il giudizio di rinvio
A fronte della menzionata ordinanza della Corte di cassazione il ha quindi Pt_1
riassunto la causa avanti a questa Corte affermando risultare ormai inoppugnabile il suo pagina 5 di 16 diritto a vedersi rimborsata la somma di € 256.334,24, oltre interessi, stante la comune intenzione delle parti chiaramente espressa nella convenzione del 21.5.03 e volta a prevedere che l'area occupata da canali ed opere idrauliche non potesse essere assimilata ad una proprietà piena e libera da vincoli, con susseguente obbligo del venditore, che ne aveva già ricevuto il pagamento, di procedere al rimborso di tale quota del prezzo.
Costituitisi in giudizio nonché e CP_1 Controparte_6 Controparte_4
quali eredi di e e Controparte_3 Parte_2 CP_2 CP_5
quali eredi di , questi sostenevano, al contrario, che la clausola
[...] Persona_1
di cui al punto 4) della scrittura privata in oggetto fosse volta:
- a verificare se alcuni tratti indicati come superficie demaniale dal geom. CP_8
nell'ambito della superficie di mq. 18.987 non fossero, in realtà, demaniali,
- nonché, una volta accettata la misurazione della estensione complessiva del fondo in mq. 922.994, a chiarire se tutta ovvero una parte della superficie indicata dal geom.
quale demaniale fosse da intendersi nell'ambito della interpretazione del CP_8
preliminare come minor superficie di proprietà piena e libera da vincoli, affermando peraltro che l'area di mq. 18.987 risultava già estrapolata ab origine dalla superficie complessiva dei mappali compravenduti, sicché nessun obbligo restitutorio gravava sui medesimi e che, comunque effettuando i calcoli sulla base dei criteri indicati nelle note del Genio Civile n. 7014 del 30.7.03 e del Consorzio di Bonifica
Pedemontano Brenta n. 13109 del 14.11.03, si giungeva comunque ad escludere che fossero state vendute al aree gravata da demanialità. Pt_1
Mentre, in ogni caso, risultava del tutto ininfluente la circostanza:
- che i predetti terreni risultassero sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs.
pagina 6 di 16 n. 42/2004, poiché di per sé non tale da precludere la destinazione agricola del fondo,
- che parte delle aree in questione risultasse costituita da argini e rive alberate e non invece di superficie utile coltivabile., poiché nel preliminare ci si limitava a parlare di “superficie reale di proprietà”, necessariamente ricomprendente anche tali zone.
Sicché instavano per il rigetto delle avverse pretese.
5. I motivi della decisione
La domanda svolta dall'attore in riassunzione è infondata e va pertanto respinta.
Ed invero – una volta ricordato come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire, riguardo alla presente fattispecie, che, a mente del disposto dell'art. 1362 cc,
l'interpretazione del contratto deve essere compiuta attribuendo rilevanza al senso letterale delle parole ed indagando quale fosse stata la comune intenzione delle parti, precisando, in particolare, che la clausola di cui al punto 4) della convenzione del
21.5.03 risultava finalizzata a verificare se all'acquirente fosse stata eventualmente trasferita una minor superficie di proprietà piena e libera da vincoli, con obbligo di restituzione, in forza della successiva clausola 6), della parte del prezzo eventualmente incassata in eccedenza – vale osservare, sotto un primo profilo, come:
- nell'ambito del preliminare concluso in data 19.3.02 si precisasse,
o al punto a) delle premesse che il fondo compravenduto aveva una estensione complessiva di ha. 92, a. 74 e ca. 40,
o alla clausola 3), che, qualora dalla misurazione effettiva del fondo fosse risultata una superficie reale di proprietà superiore od inferiore rispetto a quella di cui sopra, il prezzo d'acquisto di € 12.524.080,00 sarebbe stato corrispondentemente aumentato o ridotto in proporzione alla maggiore o pagina 7 di 16 minor superficie compravenduta, con susseguenti oneri di un conguaglio da pagarsi a carico dell'acquirente ovvero di un rimborso da effettuarsi a cura degli alienanti,
o alla clausola 9), che le parti affidavano pertanto al geom. CP_8
l'incarico di effettuare le dovute misurazioni al fine di rilevare l'esatta consistenza del compendio,
- con proprio atto del 16.5.03 il geom. venisse quindi ad individuare la CP_8
superficie complessiva del fondo compravenduto in mq. 922.994, precisando che di essa facevano parte mq. 18.987 occupati da acque pubbliche e mq. 867 occupati da vicini, sicché la superficie utile era pari a mq. 903.140,
- con la successiva convenzione del 21.5.03 le parti contraenti:
o al punto 4) riconoscessero ed accettassero le misurazioni effettuate dal geom.
, CP_8
o al punto 4.1) prevedessero che la parte promittente venditrice avesse a disposizione sei mesi per verificare l'esattezza delle determinazioni compiute dal tecnico, allo spirare del quale termine era tenuta a comunicare se l'area occupata dai vicini, di mq. 867 e del valore di € 11.704,90, fosse da intendersi occupata a titolo definitivo e quindi da trasferire a terzi ovvero se risultasse libera,
o al punto 4.2) prevedessero che la parte promittente venditrice avesse a disposizione sei mesi per verificare l'esattezza delle misurazioni compiute dal tecnico, allo spirare del quale termine era tenuta a comunicare se l'area occupata da acque pubbliche, di mq. 18.987 e del valore di € 256.333,24, fosse da intendersi quale minor superficie di proprietà piena e libera da pagina 8 di 16 vincoli,
o al punto 6) disponessero che a garanzia degli obblighi assunti di restituire una parte del prezzo incassato in ragione di quanto previsto ai punti 4.1) e
4.2) la parte promittente venditrice provvedesse a mettere a disposizione di un professionista di fiducia della controparte un assegno bancario dell'importo di € 268.038,14 affinché, in assenza di loro diverse comunicazioni, lo consegnasse al promissario acquirente.
Il che ben vale a dimostrare che le parti si erano quindi accordate nel senso:
- di ritenere vincolanti per loro le misurazioni effettuate dal geom. , le CP_8
quali individuavano l'ampiezza del fondo compravenduto per € 12.524.080,00 in complessivi mq. 922.994, salvo per quanto riguardante le aree indicate siccome demaniali ovvero occupate da vicini,
- di prevedere la restituzione della parte di prezzo specificamente individuata in €
11.704,90, per i terreni occupati a titolo definitivo dai vicini ed in € 256.333,24 per l'area da considerarsi non in proprietà piena e comunque gravata da vincoli, qualora i promittenti venditori non avessero manifestato una qualsiasi contestazione in proposito entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione della convenzione del
21.5.03,
- tanto da aver addirittura già dato corso alla consegna a mani di un terzo di un assegno di pari importo da versarsi direttamente a mani del promissario acquirente qualora tale evento non si fosse verificato.
Sotto un secondo profilo merita, quindi, di essere sottolineato come i promittenti venditori, con comunicazione del 14.11.03 (doc. 9) esercitavano peraltro la facoltà di contestazione di cui sopra evidenziando che “f) il criterio di misurazione che ha
pagina 9 di 16 determinato in metri quadrati 18.987 la superficie occupata dalle acque … è stato quello di comprendere altresì gli argini che, ove presenti, fiancheggiano gli alvei dei canali nonché le rive alberate … (sicché) la superficie di mq. 18.987 … non è pertanto imputabile ad occupazione di acque pubbliche e perciò, per loro natura, demaniale”; bensì costituita dalla superficie degli argini e delle rive alberate dei canali entro cui scorrono le acque pubbliche”.
Mentre, sotto un terzo profilo, deve altresì notarsi:
- come la CTU svolta in primo grado abbia avuto modo di chiarire:
o che “l'area di totali mq. 18.897 è stata ricavata dal geom. come CP_8
somma di tutte quelle superfici … ricomprese tra il ciglio superiore destro ed il ciglio superiore sinistro per i canali incassati rispetto al piano campagna e dall'unghia inferiore dell'argine destro all'unghia inferiore del canale sinistro, per i canali arginati” (pag. 5),
o che tale calcolo era stato compiuto utilizzando “le indicazioni pervenutegli dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta e dalla Regione Veneto”, le quali peraltro facevano riferimento “a nuovi canali relativi ad aree da demanializzare” (pag. 5),
o che dalle note del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica Pedemontano
Brenta, “per quanto riguarda l'area dei corsi d'acqua demaniali esistenti”, si evince invece che l'area demaniale è quella evidenziata “nell'estratto di mappa catastale all'interno di quelle zone ricomprese tra due linee continue
e una freccia posizionata all'interno ed all'esterno, che indica la direzione dell'acqua” (pag. 5),
- come, in sede di chiarimenti, il CTU abbia poi ulteriormente avuto modo di pagina 10 di 16 precisare:
o che “con comunicazioni della Regione Veneto del 30/70/2003 e del
Consorzio di Bonifica del 14/11/2003, viene indicato che la superficie da considerare demaniale è unicamente quella disegnata nell'estratto di mappa catastale all'interno di due linee continue ed una freccia che indica la direzione dell'acqua” (pag. 2 chiarimenti CTU nonché doc. 11 e 13 fascicolo
I grado appellati),
o che “alla data del preliminare e della convenzione stipulati dalle parti in causa, i canali oggetto del contendere sono da considerare come esistenti, ai fini della loro demanialità, non essendoci alcun documento che indichi gli stessi o parte degli stessi come nuovi canali” (pag. 2 chiarimenti CTU),
o che “l'area non demaniale che può essere considerata però vincolata perché occupata da corsi d'acqua e opere idrauliche è sostanzialmente costituita dai totali mq. 18.987 già misurati dal geom. ” (pag. 3 chiarimenti CP_8
CTU),
o che, pertanto, considerando i canali come non esistenti, la superficie reale dei mappali è pari a mq. 922.994, dei quali mq. 18.987 costituiti da aree vincolate al loro interno, in quanto occupate da corsi d'acqua ed opere idrauliche (tabella pag. 4 chiarimenti CTU),
- come, d'altro canto, lo stesso attore in riassunzione non abbia mai contestato, nemmeno in primo grado, che i canali de quibus fossero esistenti al momento della conclusione del preliminare e del successivo atto di compravendita.
Tanto chiarito, ne consegue che l'area di mq. 18.987 è in parte costituita dalle vere e proprie acque dei canali, queste sole effettivamente demaniali, ed in parte dalle pagina 11 di 16 contermini zone arginali, queste invece sottoposte a vincolo idraulico.
Il che, sotto un primo profilo, dimostra come il calcolo compiuto dal geom. CP_8
fosse scorretto, poiché effettuato valendosi di criteri validi per i canali nuovi e non per quelli già esistenti, così da averlo condotto ad affermare che tutta l'area in questione risultava demaniale, avendo ritenuto tale anche quella occupata dagli argini.
Resta peraltro incontestabile, sotto un secondo profilo e sempre alla luce delle argomentazioni svolte dal CTU, che la medesima area di mq. 18.987, sebbene solo parzialmente demaniale, risulti peraltro interamente non libera poiché comunque vincolata dal punto di vista idraulico nelle zone arginali adiacenti alle acque, di per sé stesse demaniali, ciò che comporta in ogni caso l'accoglimento della domanda svolta dal PE, dal momento che risulta essergli stata trasferita una porzione di appezzamento, in parte direttamente demaniale (le acque vere e proprie) ed in parte comunque non libera (le aree arginali sottoposte a vincolo idraulico).
La quale area non rientra, pertanto, nella definizione di “proprietà piena e libera da vincoli”, assunta dalle parti quale presupposto per il trattenimento dell'intero prezzo versato dall'acquirente a mani degli alienanti.
Dovendosi quindi prevedere la restituzione in favore del PE dell'ulteriore importo di
€ 256.333,24, maggiorato degli interessi di legge:
- ex art. 1284 cc, primo comma, dalla data del dovuto al momento di instaurazione del giudizio di rinvio,
- ex art. 1284 cc, quarto comma, da tale ultima data al saldo effettivo.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della pagina 12 di 16 soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della opportunità di limitare ai valori minimi le spese del giudizio di rinvio, dal momento che in esso ci si è limitati a considerare nuovamente le medesime questioni già in precedenza ampiamente dibattute,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte convenuta in riassunzione ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in €
14.103,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 7.655,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 4.997,00 quanto al pagina 13 di 16 giudizio di rinvio, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Fase di studio Cassazione € 3.402,00
Fase introduttiva Cassazione € 2.478,00
Fase decisionale Cassazione € 1.775,00
Totale € 7.655,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 1.489,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 956,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 2.552,00
Totale € 4.997,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
pagina 14 di 16 giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 15 di 16 1) condanna CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e in solido fra loro, a restituire in favore di Controparte_5 Controparte_6
l'importo di € 256.334,24, maggiorato degli interessi di legge ex art. Parte_1
1284 cc, primo comma, dalla data del dovuto al momento di instaurazione del giudizio di rinvio ed ex art. 1284 cc, quarto comma, da tale ultima data al saldo effettivo;
2) condanna le parti convenute in riassunzione a rifondere solidalmente in favore di le spese processuali che liquida in € 14.103,00 quanto al giudizio di Parte_1
primo grado, in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 7.655,00
quanto al giudizio di legittimità ed in € 4.997,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU a carico dei convenuti in riassunzione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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