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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Caciolli
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato il 27/5/2025, i Sig.ri e Parte_1 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale, deducendo: Parte_2
- di aver contratto matrimonio in data 2/9/2012 a Valea Seaca Iasi (Romania), in regime patrimoniale di “comunione degli acquisti”, atto trascritto nei registri dello stato civile romeni al n. CG 199644,
(doc. 1, fascicolo ricorrenti);
1 - dalla loro unione sono nati i figli (5/2/2015) e (8/1/2017), entrambi Persona_1 Persona_2 minorenni e non economicamente autosufficienti (doc. 2);
- i ricorrenti risiedono stabilmente nel territorio italiano sin dall'anno 2009, avendo avuto la loro ultima residenza comune presso l'abitazione sita in Montopoli Val D'Arno (PI), via Matteotti n. 50
(doc. 3);
- nel corso della convivenza, è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale e determinando una situazione di crisi coniugale non più sanabile.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio in base alla normativa romena del c.d. “divorzio lampo”, che non prevede la previa separazione tra i coniugi, applicabile in Italia in base “alla normativa di diritto internazionale privato dettata dalla Legge
218/1995” (cfr. p. 3, ricorso), alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e comunicandosi tempestivamente per iscritto i loro cambiamenti di residenza ed indirizzo;
- L'abitazione familiare sita in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Matteotti n. 50, piano terra, (iscritta al catasto Fabbricati del comune di Montopoli Val D'Arno al foglio n. 4, particella 81 sub. 20, 191 sub 2 e 573 sub.1, categoria A/2 classe 2° consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 84, rendita catastale € 300,97=) Sarà assegnata alla madre, Signora ed ivi saranno Parte_1 collocati e domiciliati entrambi i figli minori;
- Il sig. si impegnerà a spostare il proprio indirizzo di residenza ed attualmente Parte_2 sta cercando un immobile nella zona attuale di residenza per poter aiutare e dare il massimo supporto ai figli.
- Gli importi degli affitti percepiti dagli immobili concessi in locazione saranno integralmente percepiti dalla signora per permettere a quest'ultima di poter provvedere al Parte_1 pagamento del canone / rata mensile del canone afferente l'abitazione di residenza.
- L'assegno familiare continuerà ad essere integralmente percepito dalla signora Parte_1
.
[...]
- I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 domiciliazione e collocazione dei medesimi presso la madre e presso l'attuale abitazione familiare;
- In merito all'organizzazione quotidiana e straordinaria della vita dei figli, viene depositato il piano genitoriale come previsto e di seguito si riportano gli accordi dei genitori odierni istanti:
1. Disporre il diritto di visita del padre mediante un incontro settimanale, nel giorno che di volta in volta lo stesso sarà libero dal lavoro, previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino al dopo
2 cena nonché un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 19:00 della domenica successiva;
2. Resta inteso che, previo accordo con la madre, il padre quando gli impegni lavorativi lo permetteranno potrà aiutare la madre portando i figli alle attività sportive o agli incontri di logopedia o alle attività di doposcuola.
3. Durante le festività natalizie – da concordare preventivamente tra i genitori – il padre potrà tenere con sé i figli per 4 (quattro) giorni consecutivi comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale oppure il giorno di Capodanno (per semplificazione dal corrente anno 2025 il giorno di Natale e lo trascorreranno con la madre ed il giorno di Capodanno con il Per_1 Per_2 padre e viceversa l'anno successivo);
4.Durante le festività di Pasqua comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo, il padre potrà tenere con sé i figli n. 3 (tre) giorni e viceversa la madre;
5.Durante le vacanze estive, il padre terrà presso di sé i figli per un periodo di 15 (quindici ) giorni anche consecutivi alternativamente nel mese di luglio oppure nel mese di agosto e così la madre.
Detto periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
6. Il padre verserà, in favore dei figli e un contributo al mantenimento Persona_2 Persona_1 pari all'importo di € 250,00= mensili ciascuno e dunque complessivamente € 500,00= mensili. Tale somma, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge, dovrà essere versata sul conto corrente della signora tramite bonifico bancario entro e Parte_1 non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese;
7. I coniugi contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli.
Per l'individuazione delle spese straordinarie, si rinvia alle linee guida dettate dal Consiglio
Nazionale Forense del 14/07/2017 elaborate con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore e trasmesse a tutti gli Ordini degli Avvocati in data 29/11/2017, e secondo le quali, sono considerate spese straordinarie, e quindi extra assegno da sostenere nella misura del 50% fra ciascun genitore, senza necessità di preventivo accordo fra i medesimi, quelle derivanti da: acquisto libri scolastici di testo, visite sanitarie urgenti, medicinali, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private) cure oculistiche, ortodontiche e sanitarie presso SSN, in difetto di accordo sulla terapia con professionista privato;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Saranno ripartite a metà fra i genitori, ma necessiteranno invece del preventivo accordo fra gli stessi le spese per rette ed iscrizione presso scuole private, ripetizioni, prescuola, doposcuola, gite scolastiche, viaggi studio, soggiorno
3 vacanze trascorsi autonomamente senza i genitori, corsi di lingua, conseguimento della patente presso autoscuola privata, spese di acquisto del mezzo di trasporto, spese di acquisto del computer, tablet e cellulare, spese sportive con la relativa attrezzatura, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, termali non effettuate tramite SSN. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, pec, messaggio whatsapp ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori procederanno, al termine di ciascun mese di riferimento, alla compensazione, totale o parziale, delle spese sopra descritte e sostenute da ciascuno di essi, previa esibizione di regolari scontrini, ricevute o documenti equipollenti comprovanti le spese sostenute.
Per quelle eventuali spese che non siano documentabili da ricevute e/o scontrini, ciascun genitore deve informare l'altro delle suddette spese prima di sostenerle e quest'ultimo, in caso di accettazione, si impegna a restituire la propria quota parte. Il rimborso avverrà entro il 15 del mese successivo.
8. Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento, pertanto gli stessi dichiarano di non avere nulla a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altra;
9. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei propri passaporti”.
2. L'udienza di comparizione del 10/9/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte_1
e è fondata e merita accoglimento. Parte_2
4.1. Preliminarmente, giova rammentare che il matrimonio contratto in Romania, ancorché non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, “è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 L. n. 218 del 1995 e dell'art.
19 L. n. 396 del 2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa” (cfr. Trib. Ancona n. 345/2025).
4.2. Sussiste poi la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
4 Quanto alla legge applicabile, l'art. 5, para. 1, lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede la possibilità dei coniugi di designare di comune accordo, anche nel corso del procedimento (art. 5, para.
3), la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo quale legge applicabile alle parti.
Nella specie, entrambi i ricorrenti, pur risiedendo stabilmente in Italia da diversi anni, sono cittadini romeni, con conseguente applicabilità nei loro confronti della legge romena dagli stessi invocata e, segnatamente, dell'art. 373 del Codul Civil romeno, che disciplina il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso.
Del resto, l'orientamento dominante in giurisprudenza è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (Cass. civ. n. 16978/2006; Trib. Siena n. 424/2022).
4.3. Ancora, sussiste la giurisdizione italiana in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, in forza del disposto di cui all'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi” (Cass. civ. n. 30646/2011; CGUE n. 479/2015; Cass. Sez. Un. n.
27091/2017).
Quanto alla legge applicabile, si rileva come, fermo il disposto dell'art. 36 della L. n. 218/1995 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della legge citata, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata ad opera della L. n.
101/2015, che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore (Cass. Sez. Un. n. 1310/2017).
Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore e, pertanto, nella fattispecie concreta – poiché i minori risiedono in Italia – risulta applicabile la legge italiana.
Si osserva, infine, che la legge italiana troverebbe comunque applicazione anche in forza dell'art. 36- bis della L. n. 218/1995, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, a norma del quale, “nonostante il
5 richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”. Si tratta, infatti, di una norma di applicazione necessaria, che impone di applicare inderogabilmente i principi del diritto italiano nella materia della responsabilità genitoriale e degli obblighi, di entrambi i genitori, di mantenimento dei figli. Tale disposizione trova la propria ratio nei casi in cui – in forza del carattere universale del rinvio – la legge straniera astrattamente applicabile potrebbe essere quella di Paesi meno sensibili ai principi fondamentali in materia di famiglia, che informano le legislazioni degli Stati dell'Unione Europea (Trib. Belluno, 27/10/2016).
Inoltre, la competenza a decidere in materia di responsabilità genitoriale comporta l'attrazione anche della domanda relativa al mantenimento della prole minorenne, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche in ordine a tale istanza (CGUE, sentenza n. 479/2015). A ciò si aggiunga che, sempre con riferimento alle domande di mantenimento, trova applicazione la legge italiana, in virtù di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, il quale rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che individua come criterio determinante il luogo di residenza abituale della prole minorenne, nella specie situato in Italia.
4.4. Venendo al merito del ricorso, sussistono le condizioni previste dall'art. 373 c.c. romeno per disporre lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti, ed in particolare quelle di cui alla lettera a) della medesima disposizione, che stabilisce che il divorzio può essere pronunciato: “a) su accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi o di uno dei coniugi con l'accordo dell'altro coniuge”.
Considerato che le parti hanno presentato domanda congiunta di divorzio, dichiarando espressamente il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità oggettiva di ricostruire la convivenza familiare, deve ritenersi accertata la loro volontà chiara, univoca e consapevole di porre fine al rapporto coniugale;
ne consegue che il divorzio può essere pronunciato ai sensi dell'art. 373, lett. a), c.c. romeno, trattandosi di ipotesi di scioglimento del matrimonio per mutuo consenso tra i coniugi.
4.5. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 2/9/2012 a Valea Seaca Iasi (Romania), atto trascritto nei Parte_2 registri dello stato civile romeni al n. CG 199644;
- dispone che:
▪ i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e comunicandosi tempestivamente per iscritto i loro cambiamenti di residenza ed indirizzo;
▪ l'abitazione familiare sita in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Matteotti n. 50, piano terra,
(iscritta al catasto Fabbricati del comune di Montopoli Val D'Arno al foglio n. 4, particella 81 sub. 20, 191 sub 2 e 573 sub.1, categoria A/2 classe 2° consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 84, rendita catastale € 300,97) sarà assegnata a Parte_1
e ivi saranno collocati e domiciliati entrambi i figli minori;
[...]
- dispone l'affidamento congiunto a entrambi i genitori dei figli e con Persona_1 Persona_2 domiciliazione e collocazione prevalente dei medesimi presso la madre e presso l'attuale abitazione familiare;
- dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato come segue:
▪ un incontro settimanale, nel giorno in cui il padre sarà libero dal lavoro, previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino al dopo cena nonché un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 19:00 della domenica successiva;
▪ previo accordo con la madre, il padre quando gli impegni lavorativi lo permetteranno potrà aiutare la madre portando i figli alle attività sportive o agli incontri di logopedia o alle attività di doposcuola;
▪ durante le festività natalizie – da concordare preventivamente tra i genitori – il padre potrà tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale oppure il giorno di Capodanno (per semplificazione dal corrente anno
2025 il giorno di Natale e lo trascorreranno con la madre ed il giorno di Per_1 Per_2
Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo);
▪ durante le festività di Pasqua comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di
Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo, il padre potrà tenere con sé i figli tre giorni e viceversa la madre;
▪ durante le vacanze estive, il padre terrà presso di sé i figli per un periodo di quindici giorni anche consecutivi alternativamente nel mese di luglio oppure nel mese di agosto e così la
7 madre;
detto periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di versare, in favore dei figli Parte_2 Persona_2
e , un contributo al mantenimento pari all'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per Persona_1 ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge e che dovrà essere versata sul conto corrente della madre tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% fra i genitori, spese da individuarsi mediante rinvio alle linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense del 14/7/2017 elaborate con la
Commissione Famiglia e le associazioni del settore e trasmesse a tutti gli Ordini degli Avvocati in data 29/11/2017, secondo cui:
▪ sono considerate spese straordinarie, e quindi extra assegno da sostenere nella misura del 50% fra ciascun genitore, senza necessità di preventivo accordo fra i medesimi, quelle derivanti da: acquisto libri scolastici di testo, visite sanitarie urgenti, medicinali, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private) cure oculistiche, ortodontiche e sanitarie presso SSN, in difetto di accordo sulla terapia con professionista privato;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
▪ saranno ripartite a metà fra i genitori, ma necessiteranno invece del preventivo accordo fra gli stessi le spese per rette ed iscrizione presso scuole private, ripetizioni, prescuola, doposcuola, gite scolastiche, viaggi studio, soggiorno vacanze trascorsi autonomamente senza i genitori, corsi di lingua, conseguimento della patente presso autoscuola privata, spese di acquisto del mezzo di trasporto, spese di acquisto del computer, tablet e cellulare, spese sportive con la relativa attrezzatura, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, termali non effettuate tramite SSN.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, pec, messaggio whatsapp ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori procederanno, al termine di ciascun mese di riferimento, alla compensazione, totale o parziale, delle spese sopra descritte e sostenute da ciascuno di essi, previa esibizione di regolari scontrini, ricevute o documenti equipollenti comprovanti le spese sostenute. Per quelle eventuali spese che non siano documentabili da ricevute e/o scontrini, ciascun genitore deve informare l'altro delle suddette spese prima di sostenerle e
8 quest'ultimo, in caso di accettazione, si impegna a restituire la propria quota parte. Il rimborso avverrà entro il 15 del mese successivo;
- dispone che l'assegno familiare sarà integralmente percepito da Parte_1
;
[...]
- dà atto che:
▪ si impegnerà a spostare il proprio indirizzo di residenza ed Parte_2 attualmente sta cercando un immobile nella zona attuale di residenza per poter aiutare e dare il massimo supporto ai figli;
▪ gli importi degli affitti percepiti dagli immobili concessi in locazione saranno integralmente percepiti da per permettere a quest'ultima di Parte_1 poter provvedere al pagamento del canone/rata mensile del canone afferente all'abitazione di residenza;
▪ i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei propri passaporti;
▪ ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento, pertanto gli stessi dichiarano di non avere nulla a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altra;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 13/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Caciolli
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato il 27/5/2025, i Sig.ri e Parte_1 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale, deducendo: Parte_2
- di aver contratto matrimonio in data 2/9/2012 a Valea Seaca Iasi (Romania), in regime patrimoniale di “comunione degli acquisti”, atto trascritto nei registri dello stato civile romeni al n. CG 199644,
(doc. 1, fascicolo ricorrenti);
1 - dalla loro unione sono nati i figli (5/2/2015) e (8/1/2017), entrambi Persona_1 Persona_2 minorenni e non economicamente autosufficienti (doc. 2);
- i ricorrenti risiedono stabilmente nel territorio italiano sin dall'anno 2009, avendo avuto la loro ultima residenza comune presso l'abitazione sita in Montopoli Val D'Arno (PI), via Matteotti n. 50
(doc. 3);
- nel corso della convivenza, è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale e determinando una situazione di crisi coniugale non più sanabile.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio in base alla normativa romena del c.d. “divorzio lampo”, che non prevede la previa separazione tra i coniugi, applicabile in Italia in base “alla normativa di diritto internazionale privato dettata dalla Legge
218/1995” (cfr. p. 3, ricorso), alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e comunicandosi tempestivamente per iscritto i loro cambiamenti di residenza ed indirizzo;
- L'abitazione familiare sita in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Matteotti n. 50, piano terra, (iscritta al catasto Fabbricati del comune di Montopoli Val D'Arno al foglio n. 4, particella 81 sub. 20, 191 sub 2 e 573 sub.1, categoria A/2 classe 2° consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 84, rendita catastale € 300,97=) Sarà assegnata alla madre, Signora ed ivi saranno Parte_1 collocati e domiciliati entrambi i figli minori;
- Il sig. si impegnerà a spostare il proprio indirizzo di residenza ed attualmente Parte_2 sta cercando un immobile nella zona attuale di residenza per poter aiutare e dare il massimo supporto ai figli.
- Gli importi degli affitti percepiti dagli immobili concessi in locazione saranno integralmente percepiti dalla signora per permettere a quest'ultima di poter provvedere al Parte_1 pagamento del canone / rata mensile del canone afferente l'abitazione di residenza.
- L'assegno familiare continuerà ad essere integralmente percepito dalla signora Parte_1
.
[...]
- I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 domiciliazione e collocazione dei medesimi presso la madre e presso l'attuale abitazione familiare;
- In merito all'organizzazione quotidiana e straordinaria della vita dei figli, viene depositato il piano genitoriale come previsto e di seguito si riportano gli accordi dei genitori odierni istanti:
1. Disporre il diritto di visita del padre mediante un incontro settimanale, nel giorno che di volta in volta lo stesso sarà libero dal lavoro, previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino al dopo
2 cena nonché un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 19:00 della domenica successiva;
2. Resta inteso che, previo accordo con la madre, il padre quando gli impegni lavorativi lo permetteranno potrà aiutare la madre portando i figli alle attività sportive o agli incontri di logopedia o alle attività di doposcuola.
3. Durante le festività natalizie – da concordare preventivamente tra i genitori – il padre potrà tenere con sé i figli per 4 (quattro) giorni consecutivi comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale oppure il giorno di Capodanno (per semplificazione dal corrente anno 2025 il giorno di Natale e lo trascorreranno con la madre ed il giorno di Capodanno con il Per_1 Per_2 padre e viceversa l'anno successivo);
4.Durante le festività di Pasqua comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo, il padre potrà tenere con sé i figli n. 3 (tre) giorni e viceversa la madre;
5.Durante le vacanze estive, il padre terrà presso di sé i figli per un periodo di 15 (quindici ) giorni anche consecutivi alternativamente nel mese di luglio oppure nel mese di agosto e così la madre.
Detto periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
6. Il padre verserà, in favore dei figli e un contributo al mantenimento Persona_2 Persona_1 pari all'importo di € 250,00= mensili ciascuno e dunque complessivamente € 500,00= mensili. Tale somma, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge, dovrà essere versata sul conto corrente della signora tramite bonifico bancario entro e Parte_1 non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese;
7. I coniugi contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli.
Per l'individuazione delle spese straordinarie, si rinvia alle linee guida dettate dal Consiglio
Nazionale Forense del 14/07/2017 elaborate con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore e trasmesse a tutti gli Ordini degli Avvocati in data 29/11/2017, e secondo le quali, sono considerate spese straordinarie, e quindi extra assegno da sostenere nella misura del 50% fra ciascun genitore, senza necessità di preventivo accordo fra i medesimi, quelle derivanti da: acquisto libri scolastici di testo, visite sanitarie urgenti, medicinali, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private) cure oculistiche, ortodontiche e sanitarie presso SSN, in difetto di accordo sulla terapia con professionista privato;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Saranno ripartite a metà fra i genitori, ma necessiteranno invece del preventivo accordo fra gli stessi le spese per rette ed iscrizione presso scuole private, ripetizioni, prescuola, doposcuola, gite scolastiche, viaggi studio, soggiorno
3 vacanze trascorsi autonomamente senza i genitori, corsi di lingua, conseguimento della patente presso autoscuola privata, spese di acquisto del mezzo di trasporto, spese di acquisto del computer, tablet e cellulare, spese sportive con la relativa attrezzatura, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, termali non effettuate tramite SSN. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, pec, messaggio whatsapp ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori procederanno, al termine di ciascun mese di riferimento, alla compensazione, totale o parziale, delle spese sopra descritte e sostenute da ciascuno di essi, previa esibizione di regolari scontrini, ricevute o documenti equipollenti comprovanti le spese sostenute.
Per quelle eventuali spese che non siano documentabili da ricevute e/o scontrini, ciascun genitore deve informare l'altro delle suddette spese prima di sostenerle e quest'ultimo, in caso di accettazione, si impegna a restituire la propria quota parte. Il rimborso avverrà entro il 15 del mese successivo.
8. Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento, pertanto gli stessi dichiarano di non avere nulla a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altra;
9. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei propri passaporti”.
2. L'udienza di comparizione del 10/9/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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4. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte_1
e è fondata e merita accoglimento. Parte_2
4.1. Preliminarmente, giova rammentare che il matrimonio contratto in Romania, ancorché non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, “è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 L. n. 218 del 1995 e dell'art.
19 L. n. 396 del 2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa” (cfr. Trib. Ancona n. 345/2025).
4.2. Sussiste poi la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
4 Quanto alla legge applicabile, l'art. 5, para. 1, lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede la possibilità dei coniugi di designare di comune accordo, anche nel corso del procedimento (art. 5, para.
3), la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo quale legge applicabile alle parti.
Nella specie, entrambi i ricorrenti, pur risiedendo stabilmente in Italia da diversi anni, sono cittadini romeni, con conseguente applicabilità nei loro confronti della legge romena dagli stessi invocata e, segnatamente, dell'art. 373 del Codul Civil romeno, che disciplina il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso.
Del resto, l'orientamento dominante in giurisprudenza è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (Cass. civ. n. 16978/2006; Trib. Siena n. 424/2022).
4.3. Ancora, sussiste la giurisdizione italiana in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, in forza del disposto di cui all'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi” (Cass. civ. n. 30646/2011; CGUE n. 479/2015; Cass. Sez. Un. n.
27091/2017).
Quanto alla legge applicabile, si rileva come, fermo il disposto dell'art. 36 della L. n. 218/1995 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della legge citata, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata ad opera della L. n.
101/2015, che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore (Cass. Sez. Un. n. 1310/2017).
Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore e, pertanto, nella fattispecie concreta – poiché i minori risiedono in Italia – risulta applicabile la legge italiana.
Si osserva, infine, che la legge italiana troverebbe comunque applicazione anche in forza dell'art. 36- bis della L. n. 218/1995, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, a norma del quale, “nonostante il
5 richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”. Si tratta, infatti, di una norma di applicazione necessaria, che impone di applicare inderogabilmente i principi del diritto italiano nella materia della responsabilità genitoriale e degli obblighi, di entrambi i genitori, di mantenimento dei figli. Tale disposizione trova la propria ratio nei casi in cui – in forza del carattere universale del rinvio – la legge straniera astrattamente applicabile potrebbe essere quella di Paesi meno sensibili ai principi fondamentali in materia di famiglia, che informano le legislazioni degli Stati dell'Unione Europea (Trib. Belluno, 27/10/2016).
Inoltre, la competenza a decidere in materia di responsabilità genitoriale comporta l'attrazione anche della domanda relativa al mantenimento della prole minorenne, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche in ordine a tale istanza (CGUE, sentenza n. 479/2015). A ciò si aggiunga che, sempre con riferimento alle domande di mantenimento, trova applicazione la legge italiana, in virtù di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, il quale rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che individua come criterio determinante il luogo di residenza abituale della prole minorenne, nella specie situato in Italia.
4.4. Venendo al merito del ricorso, sussistono le condizioni previste dall'art. 373 c.c. romeno per disporre lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti, ed in particolare quelle di cui alla lettera a) della medesima disposizione, che stabilisce che il divorzio può essere pronunciato: “a) su accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi o di uno dei coniugi con l'accordo dell'altro coniuge”.
Considerato che le parti hanno presentato domanda congiunta di divorzio, dichiarando espressamente il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità oggettiva di ricostruire la convivenza familiare, deve ritenersi accertata la loro volontà chiara, univoca e consapevole di porre fine al rapporto coniugale;
ne consegue che il divorzio può essere pronunciato ai sensi dell'art. 373, lett. a), c.c. romeno, trattandosi di ipotesi di scioglimento del matrimonio per mutuo consenso tra i coniugi.
4.5. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 2/9/2012 a Valea Seaca Iasi (Romania), atto trascritto nei Parte_2 registri dello stato civile romeni al n. CG 199644;
- dispone che:
▪ i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e comunicandosi tempestivamente per iscritto i loro cambiamenti di residenza ed indirizzo;
▪ l'abitazione familiare sita in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Matteotti n. 50, piano terra,
(iscritta al catasto Fabbricati del comune di Montopoli Val D'Arno al foglio n. 4, particella 81 sub. 20, 191 sub 2 e 573 sub.1, categoria A/2 classe 2° consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 84, rendita catastale € 300,97) sarà assegnata a Parte_1
e ivi saranno collocati e domiciliati entrambi i figli minori;
[...]
- dispone l'affidamento congiunto a entrambi i genitori dei figli e con Persona_1 Persona_2 domiciliazione e collocazione prevalente dei medesimi presso la madre e presso l'attuale abitazione familiare;
- dispone che il diritto di visita del padre sia disciplinato come segue:
▪ un incontro settimanale, nel giorno in cui il padre sarà libero dal lavoro, previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino al dopo cena nonché un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 19:00 della domenica successiva;
▪ previo accordo con la madre, il padre quando gli impegni lavorativi lo permetteranno potrà aiutare la madre portando i figli alle attività sportive o agli incontri di logopedia o alle attività di doposcuola;
▪ durante le festività natalizie – da concordare preventivamente tra i genitori – il padre potrà tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale oppure il giorno di Capodanno (per semplificazione dal corrente anno
2025 il giorno di Natale e lo trascorreranno con la madre ed il giorno di Per_1 Per_2
Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo);
▪ durante le festività di Pasqua comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di
Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo, il padre potrà tenere con sé i figli tre giorni e viceversa la madre;
▪ durante le vacanze estive, il padre terrà presso di sé i figli per un periodo di quindici giorni anche consecutivi alternativamente nel mese di luglio oppure nel mese di agosto e così la
7 madre;
detto periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di versare, in favore dei figli Parte_2 Persona_2
e , un contributo al mantenimento pari all'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per Persona_1 ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge e che dovrà essere versata sul conto corrente della madre tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% fra i genitori, spese da individuarsi mediante rinvio alle linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense del 14/7/2017 elaborate con la
Commissione Famiglia e le associazioni del settore e trasmesse a tutti gli Ordini degli Avvocati in data 29/11/2017, secondo cui:
▪ sono considerate spese straordinarie, e quindi extra assegno da sostenere nella misura del 50% fra ciascun genitore, senza necessità di preventivo accordo fra i medesimi, quelle derivanti da: acquisto libri scolastici di testo, visite sanitarie urgenti, medicinali, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private) cure oculistiche, ortodontiche e sanitarie presso SSN, in difetto di accordo sulla terapia con professionista privato;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
▪ saranno ripartite a metà fra i genitori, ma necessiteranno invece del preventivo accordo fra gli stessi le spese per rette ed iscrizione presso scuole private, ripetizioni, prescuola, doposcuola, gite scolastiche, viaggi studio, soggiorno vacanze trascorsi autonomamente senza i genitori, corsi di lingua, conseguimento della patente presso autoscuola privata, spese di acquisto del mezzo di trasporto, spese di acquisto del computer, tablet e cellulare, spese sportive con la relativa attrezzatura, spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, termali non effettuate tramite SSN.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, pec, messaggio whatsapp ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori procederanno, al termine di ciascun mese di riferimento, alla compensazione, totale o parziale, delle spese sopra descritte e sostenute da ciascuno di essi, previa esibizione di regolari scontrini, ricevute o documenti equipollenti comprovanti le spese sostenute. Per quelle eventuali spese che non siano documentabili da ricevute e/o scontrini, ciascun genitore deve informare l'altro delle suddette spese prima di sostenerle e
8 quest'ultimo, in caso di accettazione, si impegna a restituire la propria quota parte. Il rimborso avverrà entro il 15 del mese successivo;
- dispone che l'assegno familiare sarà integralmente percepito da Parte_1
;
[...]
- dà atto che:
▪ si impegnerà a spostare il proprio indirizzo di residenza ed Parte_2 attualmente sta cercando un immobile nella zona attuale di residenza per poter aiutare e dare il massimo supporto ai figli;
▪ gli importi degli affitti percepiti dagli immobili concessi in locazione saranno integralmente percepiti da per permettere a quest'ultima di Parte_1 poter provvedere al pagamento del canone/rata mensile del canone afferente all'abitazione di residenza;
▪ i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei propri passaporti;
▪ ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento, pertanto gli stessi dichiarano di non avere nulla a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altra;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 13/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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