Articolo 33 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 32Articolo 34
Versione
5 dicembre 1975
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Versione
23 dicembre 1986
Art. 33. ((Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti e' ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attivita'))
Entrata in vigore il 23 dicembre 1986
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