TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2024, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4446/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4446/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e domiciliata in Montecorvino Pugliano (S n.16, presso lo studio dell'avv. Antonello Bassano, dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], C.F.: elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Pasubio n.28, presso lo studio degli avv.ti Sandro Amato e Giuseppina Esposito, dai quali e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con maggio 2004 nel CP_1
Comune di Pontecagnano AI (SA) e c ione coniugale sono nati due figli, (28.04.2005) e (29.09.2016), ha chiesto pronunciarsi la Per_1 Per_2 sepa e personale dal Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e con separata ordinanza ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti. In data 11 novembre 2024, la causa e stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita della sua prosecuzione per la definizione delle ulteriori domande. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessita di proseguire il procedimento per la definizione delle ulteriori domande. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(SA) il 23.03.1983, C.F.: , nato a [...] CodiceFiscale_1 CP_1
l'11.02.1982, C.F.: ha tto matrimonio CodiceFiscale_2 concordatario cele ntecagnano AI (SA) in data 1° maggio 2004; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano AI (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2004, Atto n. 8, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1); c) spese al definitivo;
d) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4446/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e domiciliata in Montecorvino Pugliano (S n.16, presso lo studio dell'avv. Antonello Bassano, dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], C.F.: elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Pasubio n.28, presso lo studio degli avv.ti Sandro Amato e Giuseppina Esposito, dai quali e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con maggio 2004 nel CP_1
Comune di Pontecagnano AI (SA) e c ione coniugale sono nati due figli, (28.04.2005) e (29.09.2016), ha chiesto pronunciarsi la Per_1 Per_2 sepa e personale dal Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e con separata ordinanza ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti. In data 11 novembre 2024, la causa e stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita della sua prosecuzione per la definizione delle ulteriori domande. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessita di proseguire il procedimento per la definizione delle ulteriori domande. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(SA) il 23.03.1983, C.F.: , nato a [...] CodiceFiscale_1 CP_1
l'11.02.1982, C.F.: ha tto matrimonio CodiceFiscale_2 concordatario cele ntecagnano AI (SA) in data 1° maggio 2004; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano AI (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2004, Atto n. 8, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1); c) spese al definitivo;
d) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi