Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12965/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/11/2024
da e Parte_1 Parte_2
[...]
entrambi con il proc. e dom. avv. LUGLI NICOLO'
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 12/08/2005 in;
CP_1
22/06/2012), minorenne;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età della figlia , al Tribunale è preclusa Per_1 qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento della ragazza, nonché diritto di visita del genitore non collocatario;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 12/08/2005 in , alle
[...] CP_1 seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando entrambi i figli non avranno compiuto i 18 anni. Per_ 2) Dispone che il figlio rimanga affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Dà atto che ciascun genitore si è impegnato a educare i figli nel rispetto e nell'affetto per Per_ l'altro, ciascuno promuovendo in e buoni e significativi rapporti con l'altro e con Per_1 gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 3) Dà atto che il figlio sarà prevalentemente collocato e avrà residenza, anche anagrafica, presso il padre, assieme alla sorella . Per_1
4) Dispone che la madre, in considerazione dell'età avanzata del figlio e della distanza Per_ geografica, tenga con sé il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo con il padre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dello stesso.
Dispone che durante il periodo delle festività scolastiche Pasquali il figlio trascorra con la madre un periodo di 3 (tre) giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie 7 giorni consecutivi, periodo concordato previamente tra le parti con almeno un mese di anticipo, con l'intesa dell'alternanza annuale dei giorni di festa principali.
Dispone che durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, la madre trascorra con il figlio n. 15 giorni, consecutivi, in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano a comunicarsi le località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con il figlio.
5) Dispone che il sig. continui a farsi interamente Parte_1 carico del mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, sia per le spese ordinarie che per le spese straordinarie.
6) Dà atto che l'assegno unico universale lo percepirà il Sig. nella misura del 100%. Pt_1
7) Dà atto che entrambi coniugi dichiarano di avere mezzi propri, più che adeguati, a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale.
8) Dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, anche discendente direttamente e/o indirettamente dalla loro convivenza, dal rapporto matrimoniale e dalla comunione legale dei beni anche de residuo, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.
9) Dà atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
10) Dà atto che le parti prestano, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, acquiescenza alla presente sentenza di separazione, di conseguenza impegnandosi a non impugnare la sentenza stessa.
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo Udine, lì 20/03/2025
Il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini