Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2025 -1772
CORTE DI APPELLO di ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONE E IMMIGRAZIONE
La Corte di Appello di Roma, in persona del Giudice monocratico dr. Marco Ulzega,
A prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025 letti gli atti del procedimento nei confronti di CP_1
Vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 01/04/2025 alle ore 11.03 , che è stata presentata dalla Questura di Roma, , Parte_1 ai sensi dell'art. 6 della legge 142/15; visto il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei confronti dello straniero prima indicato dal Prefetto di Modena il 21.2.2025;
Visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 14 TUI presso il CPR adottato emesso nei confronti dello straniero prima indicato dal Questore di Modena il 21.2.2025, notificato all'interessato il giorno stesso, alle ore 19.45; visto il verbale dell'udienza in data 24.2.2025 innanzi al GDP di Milano di convalida del citato decreto ex art. 14 TUI, da cui risultano, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni dello straniero: sono venuto in Italia nel 2007 per stare con la mia famiglia;
visto il decreto di convalida di detto trattenimento pronunciato in data 24.2.2025 dal Giudice di Pace di Milano;
Vista la volontà dello straniero di accedere alla protezione internazionale, manifestata in data 31.3.2025;
Visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-15 emesso in data 31.3.2025 dal Questore di Roma e notificato allo straniero in data 31.3.2025, alle ore 12.00, che motiva la restrizione considerando che:
1. Lo straniero è socialmente pericoloso in ragione dei reati commessi;
2. Sussiste il pericolo di fuga perché è privo di una stabile dimora;
3. La domanda di protezione internazionale è pretestuosa
Visti gli altri documenti depositati dalla Questura:
• Certificato medico
• Foglio dattiloscopico
• Posizione giuridica
• Nulla osta
Udita l'intervista dello straniero, svoltasi all'udienza odierna, in cui il richiedente ha riferito che: è arrivato in Italia nel 2007 per ricongiungimento familiare, in quanto tutta la sua famiglia vive in Italia: padre, madre (nel frattempo
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tutti i familiari hanno acquisito la cittadinanza italiana;
ha frequentato le scuole superiori a Modena, conseguendo un'abilitazione professionale come montatore meccanico;
ha lavorato per un periodo in un'impresa di climatizzatori;
ha un figlio avuto da una donna in Italia, da cui si è separato cinque anni fa;
a seguito di dissidi con la famiglia, ha lasciato la casa familiare ed è andato ad abitare con un amico a Modena;
è tossicodipendente e assume una terapia a base di metadone, per cui era seguito presso il SERD di Modena;
ha subito dei periodi di carcerazione conseguenti a reati commessi per procurarsi da mangiare.
Vista la documentazione depositata dalla difesa e le deduzioni rese a verbale: lo straniero ha diritto al soggiorno perché la sua vita è radicata in Italia;
non è socialmente pericoloso.
Rilevato che l'audizione è stata compiuta senza l'ausilio di un interprete
Ritiene che
Che, quanto alla pericolosità sociale dello straniero, questi, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cognizione del Giudice deve avere ad oggetto l'effettiva esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art 1 del D.lvo n. 159/2011, tenendo conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). Ebbene, si deve considerare che il trattenuto, come risulta dall'elenco delle condanne che gli sono state inflitte, indicate nel decreto di espulsione del Prefetto di Modena del 21.2.2025, ha commesso due furti aggravati e una rapina impropria, oltre ad alcuni contravvenzioni di cui all'art. 6, comma 3 del TUI (ommessa esibizione documento di identificazione); i reati contro il patrimonio sono stati commessi fino al mese di gennaio 2023; per questi reati lo straniero ha espiato dei consistenti periodi di carcerazione: dal 14.7.2017 al 12.8.2018, con 90 gg. di liberazione anticipata;
dal 30.5.2023 al 24.11.2023; infine dal 7.5.2024 al 16.10 2024, per un totale di circa due anni di privazione della libertà personale. Quando è stato trattenuto ex art. 14 TUI e inserito nel CPR era libero. Si deve pertanto ritenere che l'espiazione delle pene e il tempo trascorso dalla consumazione dell'ultimo delitto abbiano esercitato un effetto deterrente sul prevenuto. A ciò si deve aggiungere che, come da lui riferito, ha commesso i reati in condizione di tossicodipendenza, mentre adesso si trova in fase di remissione, seguendo una terapia al metadone presso il SERD di Modena.
Per quanto attiene il rischio fuga, nemmeno si motiva in alcun modo in ordine alla necessità del trattenimento per determinare gli elementi su cui si basa la domanda e sull'effettivo rischio di fuga che l'art 13 comma 4 bis del d.lvo n. 286/1998 esige che venga accertato caso per caso, limitandosi il provvedimento a riprodurre il testo della norma senza alcun riferimento al caso concreto: considerati i legami familiari
2 stabili del trattenuto, è inverosimile che possa sottrarsi agli accertamenti della Commissione territoriale.
Infine, per quanto attiene la strumentalità domanda, la circostanza che sia stata proposta quando era già in corso il trattenimento non può in alcun modo farne presumere di per sé la strumentalità, non essendo un criterio riferibile al singolo individuo e alle ragioni della sua domanda (cfr Cass n. 12592/23). Si tratta di un soggetto che è residente in Italia dal 2007, che parla perfettamente l'italiano, e che ha in Italia tutti i suoi legami familiari stabili. La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, in base all'art. 7, comma 4, del TUI , è possibile soltanto a seguito di un bilanciamento tra le esigenze di tutela della vita familiare e quelle di salvaguardia della sicurezza, che possono essere compromesse da un soggetto che commette gravi reati. Tale bilanciamento, nel caso in esame, non appare correttamente compiuto, perché a fronte della commissione di reati c.d. “di strada”, lo straniero ha solidissimi legami familiari nel nostro paese e nessun legame in quello di origine, per cui il rimpatrio sarebbe all'evidenza del tutto contrario al diritto al rispetto della vita privata e familiare, riconosciuto e tutelato dall'art. 8 della CEDU. La domanda di protezione internazionale appare dunque tutt'altro che strumentale, avendo egli più che verosimilmente diritto ad ottenere un titolo di soggiorno.
P.Q.M.
Non convalida il trattenimento di , nel C.P.R. di Ponte Galeria e CP_1 ne dispone la immediata liberazione manda alla cancelleria e alla Questura per quanto di rispettiva di competenza. Roma, 2 aprile 2025 alle ore 10:29 Il Giudice
Marco Ulzega
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