Articolo 3 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92
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Art. 3. Registro degli operatori compro oro 1. L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro e' subordinata al possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi di cui all' articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e relative norme esecutive.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche' l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.
3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E' considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.
4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
e) le modalita' d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' competenti e alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) l'entita' e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonche' le modalita' e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione ((all'OAM)) , ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 , che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro. Per tali operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito ((dall'OAM)) , al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione.
7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7 , e restano altresi' ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Entrata in vigore il 17 gennaio 2025
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