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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10689 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Fausto
Basile ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41110 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2020 vertente
t r a Par Corso Francia società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_2
via Luigi Mancinelli, n. 65, presso lo studio dell'avv. Jacopo De Ponte che la rappresenta e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
e
in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1
, in qualità di legale rappresentante di Controparte_2 Parte_3
giusta procura del 27.03.2018 per atto notaio dott. Persona_1
n.56292 di Rep. – N. 4356 Serie 1/T, elettivamente domiciliata in Milano, via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberta Costanzo, che
1 la rappresenta e difende per mandato separato ex art. 10 D.P.R. n.
123/2001 allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “…revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o inesistente e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo 7793/2020 (R.G.N.
18083/2020) emesso in data 18.05.2020 dal Tribunale di Roma, G.I.
Dott. Cinque – siccome errato, ingiusto, illegittimo e lesivo dei diritti di
e comunque emesso in carenza dei requisiti e Parte_4 dei presupposti di legge per tutti i motivi sopra esposti – e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dalla ricorrente poiché del tutto destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto. […] In via subordinata, nel merito,
[…] accertare e stabilire proporzionalmente quanto parte opponente sia eventualmente condannata a pagare a , nei limiti di quanto, CP_1 effettivamente, addebitabile a , una volta appurati i Parte_4
consumi effettivi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede, altresì, di disporsi c.t.u. tecnico contabile sul corretto funzionamento del misuratore di energia intestato a Fit Corso Francia, con conseguente esame delle misurazioni effettuate e contabilizzate a carico di Fit Corso
Francia”. In sede di opposizione, in via istruttoria, chiedeva una c.t.u.
“contabile volta a determinare le modalità di calcolo e di rilevazione dei consumi effettivi dell'utenza”.
Per parte opposta:
2 “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: respingere
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 7793/2020 […] e per l'effetto condannare la soc. (P.IVA Parte_4 P.IVA_1
con sede in Roma […] a pagare l'importo di euro 67.059,83, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L.
231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il Controparte_1 servizio di somministrazione di energia elettrica e gas naturale, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare la Part soc. […] a pagare l'importo di euro 67.059,83, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2020,
[...]
(nel prosieguo, Parte_5
Par
“ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
7793/2020, emesso da questo Tribunale in data 18 maggio 2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
(nel prosieguo, “ ), della somma di € 67.059,83, oltre interessi CP_1 moratori di legge e spese della procedura monitoria, a titolo di
3 corrispettivo di fornitura di energia elettrica e gas naturale per il periodo compreso tra novembre 2016 e aprile 2019;
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che:
- l'inesattezza degli importi e dei consumi rilevati nella fattura n.
293733539 del 13.06.2018 era già stata oggetto di reclamo da parte Par dell'amministratore unico di nei confronti di in quanto i CP_1
consumi indicati in fattura (205928 Kw/h) non corrispondevano a quelli effettivi (95680 Kw/h). L'opponente aveva quindi già chiesto il ricalcolo delle somme dovute sulla base dei consumi rilevati in sede di reclamo del
13.08.2018;
- avrebbe violato la delibera ARG 202/09 di approvazione della CP_1
Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia e gas distribuito a mezzo rete urbana;
- non aveva fornito la prova della correttezza dei consumi ascritti a CP_1
Par
e dei relativi importi.
La soc. si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta dell'1.02.2021, deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, la società opposta ha sostenuto che:
- la gestione dell'attività di misura dell'erogazione di energia elettrica e gas naturale è di competenza dell'impresa di distribuzione;
- non rileva direttamente le misure dei consumi di Controparte_1
energia e gas naturale, non essendo proprietaria né gestore della rete di distribuzione, ma procede a inviare al cliente la fattura di conguaglio che ricalcola gli importi dovuti. In caso di ritardo o mancanza da parte dell'impresa distributrice, è autorizzata a emettere fattura in stima CP_1
e/o di conguaglio parziale, in base ai consumi storici e/o presunti;
4 - le fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo “sono state emesse sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete” e “si riferiscono a consumi reali e perciò relativi all'effettiva somministrazione di energia elettrica naturale erogata alla soc. opponente”, attesa “la piena corrispondenza dei consumi indicati nelle fatture de quibus alle letture reali comunicate dal Distributore Locale ad che ha, quindi, provveduto ad emettere le relative Controparte_1 fatture”;
- l'estratto autentico notarile delle scritture contabili e l'estratto conto delle predette fatture legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e nel giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria.
All'udienza del 02.02.2021, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 18.05.2021 per la decisione sull'ammissione delle eventuali istanze istruttorie.
Con ordinanza del 18.05.2021, a scioglimento della riserva formulata a tale udienza, il giudice, prima di decidere sulle istanze istruttorie, ha formulato alle parti una proposta conciliativa tenuto conto: a) dell'applicabilità alla fattispecie della presunzione semplice di veridicità della rilevazione dei consumi mediante contatore, da cui discende che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione (cfr. Cass,
10.02.2020, n. 3128; Cass. 6.05.2015, n. 8989); b) dell'accertamento effettuato da in data 6.03.2019, che attestava il regolare Parte_6
funzionamento del contatore, registrando, tuttavia, dei consumi apparentemente difformi da quelli contabilizzati da c) delle CP_1
Par pregresse contestazioni effettuate da con reclamo del 13.08.2018.
Pertanto, ai sensi dell'art. 185-bis, con l'ordinanza sopra richiamata, il giudice ha invitato le parti alla conciliazione, riconoscendo, in favore
5 della convenuta, la somma di euro 50.000,00, oltre a un contributo per le spese, da corrispondere eventualmente a rate e ha rinviato la causa all'udienza del 28.09.2021 per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa, che, dopo diversi tentativi, ha avuto esito negativo.
All'udienza del 18.01.2022 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
21.02.2023.
A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, ma all'esito di un più approfondito esame degli atti di causa, con ordinanza del 4.05.2023 il
Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio attesa la necessità di disporre una CTU contabile al fine di determinare l'esatta entità del credito eventualmente spettante a parte opposta.
Con ordinanza riservata del 22.06.2023, il giudice ha nominato CTU
l'ingegnere fissando l'udienza per il conferimento Persona_2 dell'incarico.
All'udienza del 12.12.2023, il CTU ha prestato il giuramento di rito e il giudice ha formulato i seguenti quesiti: Il CTU, esaminati i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti, determini l'entità del credito eventualmente spettante alla , tenendo conto, da un Controparte_1 lato delle tariffe applicabili al rapporto contrattuale come risultanti dalle fatture prodotte, dall'altro, dell'entità dei prelievi effettuati tra
l'1.11.2016 e il 6.3.2019, quest'ultima calcolata, alternativamente, sulla base del differenziale tra i dati di misura accertati nel verbale di verifica di (doc. 6 fascicolo opposta) e i dati di misura al 14.10.2016 Parte_6 indicati dalla società opponente nel proprio reclamo del 13.8.2018 ovvero sulla base dei soli dati accertati nel predetto verbale”. Ha quindi
6 assegnato i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e ha rinviato all'udienza 16.05.2024 per l'esame della relazione di CTU.
A tale udienza il giudice ha rinviato la causa al 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.06.2024 nessuno è comparso, con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 18.03.2025 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 18.03.2025, la causa, sulle conclusioni innanzi riportate,
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Par Con unico articolato motivo di opposizione, la ha contestato gli importi e i consumi relativi alla fattura n. 293733539 del 13.06.2018 - già oggetto di reclamo da parte sua - in base all'assunto che i consumi di energia in essa indicati (205928 Kw/h) non corrispondevano a quelli effettivi (95680 Kw/h) e a quelli rilevati dal distributore locale Pt_6 in sede di verifica del 6.03.2019, come da verbale allegato agli atti
[...]
di causa.
Par Dunque, le contestazioni di hanno riguardato soltanto l'ammontare delle somme dovute a per la somministrazione di energia elettrica, CP_1 mentre nulla è stato eccepito in relazione alla somministrazione di gas naturale, cui si riferiscono le altre fatture azionate da CP_1
Riguardo al contratto di somministrazione di energia elettrica dal quale scaturiscono le contestate pretese creditorie azionate da in CP_1
sede monitoria, va osservato che, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “nei contratti di
7 somministrazione di utenze in cui i consumi vengono contabilizzati mediante un contatore e le bollette sono emesse in base alle relative risultanze, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità. In caso di contestazioni da parte dell'utente, il gestore è tenuto a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra il dato fornito dal misuratore e quello riportato in bolletta, senza che possa ritenersi diversamente per il fatto che nel corso del rapporto l'utente non abbia richiesto un controllo del traffico, rispondendo tale richiesta ad altre finalità. Invero, nel caso di contestazioni mentre il somministrante è tenuto a provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n.
23699 del 22.11.2016; n. 2327 del 29.01.2019 e n. 10313 del
28.09.2004)” (Trib. Roma n. 10814/2019 e 8736/2019). Sul punto, si veda anche Cass., n. 19154 del 19.07.2018.
Dunque, in virtù della presunzione semplice di veridicità, l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento – come sempre gravante sul creditore che agisce in giudizio – deve essere assolto, laddove vi sia contestazione della fattura emessa, dimostrando con qualsiasi mezzo la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, ossia la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli reali accertabili appunto mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore.
8 Par Nel caso di specie, le contestazioni avanzate da in sede di opposizione hanno riguardato la sola somministrazione di energia elettrica e, in particolare, la fattura n. 293733539 del 13.06.2018, e sono state affiancate da una richiesta di consulenza tecnico-contabile dapprima volta solo a verificare “le modalità di calcolo e di rilevazione dei consumi effettivi dell'utenza” (vedi opposizione a decreto ingiuntivo), e, successivamente, anche il corretto funzionamento del contatore (cfr. memorie del 2021 ex art. 183, comma VI, nn. 1) e 2), c.p.c.).
Va innanzitutto sottolineata la contraddittorietà tra quanto sostenuto Par inizialmente da (vale a dire che i consumi rilevati dal contatore risultano inferiori rispetto a quelli indicati in fattura) e quanto successivamente dedotto (ovvero, lo stesso malfunzionamento del contatore), dal momento che delle due l'una: o sussiste una discrasia funzionale tra i minori consumi rilevati dal contatore e quelli maggiori indicati in fattura o il contatore non funziona correttamente e, quindi, non sono corretti neanche i dati indicati dallo stesso.
Ad ogni modo, tale contraddizione può ritenersi superata dal fatto, documentalmente provato, che il corretto funzionamento del contatore è stato oggetto di accertamento in occasione del sopralluogo effettuato dal distributore locale di energia elettrica in contraddittorio con Parte_6
l'amministratore unico della stessa (cfr. verbale del Parte_4
6.03.2019, avente data anteriore alla richiesta di consulenza tecnica volta a verificare il regolare funzionamento del gruppo di misura).
Ne consegue l'inammissibilità della richiesta - avanzata da parte opponente - di CTU finalizzata ad appurare il corretto funzionamento del Par misuratore di energia relativo all'utenza intestata a .
9 Con riferimento alla originaria contestazione, il CTU nominato in corso di causa, ing. a seguito di attento esame della Persona_2 documentazione in atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni che si condividono e alle quali in questa sede ci si riporta, ha confermato la “corrispondenza tra le letture richiamate da parte attrice nel reclamo con quelle rilevate dal distributore locale competente” per il periodo dall'1.11.2016 (non essendo disponibili dati antecedenti) al 9.08.2018 (pochi giorni prima del Par reclamo di del 13.08.2018).
Ciononostante, il CTU ha “accertato che tutte le fatture dell'utenza elettrica, almeno fino a marzo 2019, sono correttamente emesse in base al contratto e ai valori di energia attiva e potenza massima rilevati dal distributore locale (che sono coerenti con le autoletture di parte attrice e
i valori riportati nel verbale del 6 marzo)”, così quantificando il credito complessivo della società fornitrice in € 51.892,48 Iva inclusa.
Parte opponente – tramite il proprio CTP – ha contestato la bozza di relazione unicamente nel punto in cui il CTU avrebbe “trasceso il quesito posto dal giudice”, laddove aveva affermato che “non vi è alcuna ragione per non considerare corretta la somma complessivamente azionata nel fascicolo monitorio", dal momento che aveva formulato valutazioni sull'esattezza delle fatture relative alla fornitura di gas, sebbene gli fosse stata demandata la sola analisi delle fatture relative ai consumi di energia elettrica. La predetta contestazione è stata accolta dallo stesso CTU che nella relazione finale ha espunto la frase sopra indicata. Nessuna osservazione è stata invece avanzata da parte opponente con riguardo alla correttezza dei calcoli effettuati dal CTU in relazione alla congruità dei costi.
10 Considerato, pertanto, che: a) le fatture su cui si fonda la pretesa creditoria dell'opposto sono state indicate nel fascicolo monitorio e sono state allegate anche alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento di opposizione;
b) l'odierna opponente è stata posta nelle condizioni di contraddire su tutte le singole voci di credito ivi indicate;
c) le fatture relative alla somministrazione di gas naturale non sono state oggetto di specifica contestazione;
si può ritenere che il credito di CP_1
Par nei confronti di , per la somministrazione di energia elettrica sussista nell'an e nel quantum riconosciuto in sede di consulenza tecnica d'ufficio, in misura pari ad € 51.892,48.
A tale importo vanno poi sommati gli importi delle seguenti fatture relative alla somministrazione di gas naturale:
N. Fattura gas Data Importo
2946596251 8/08/2018 € 842,43
2952832959 7/09/2018 € 474,90
2959475056 6/10/2018 € 511,85
2966171129 9/11/2018 € 603,27
2973162576 8/12/2018 € 673,51
3003141860 12/01/2019 €1.160,22
3008520503 7/02/2019 € 362,03
3014988781 8/03/2019 € 796,17
11 Il totale delle 9 fatture sopra dettagliate è pari € 6.678,89, da sommare ad
€ 51.892,48 riconosciuti per la somministrazione dell'energia elettrica.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_4
va condannata al pagamento, in favore di della minor somma di € CP_1
58.571,37, oltre interessi moratori di legge (quindi ex d.lgs. n. 231/02 stante la natura delle parti del contratto) dalle scadenze delle singole fatture sino soddisfo.
L'esito del giudizio, caratterizzato da una soccombenza prevalente, consente compensare le spese di lite per un quinto e di porle a carico dell'opponente per i restanti quattro quinti, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente in misura di quattro quinti e a carico di parte opposta per il restante quinto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma - VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, sull'opposizione proposta dalla
[...]
nei confronti di Parte_7 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7793/2020, così provvede:
[...]
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna la
[...]
al Parte_7 pagamento, in favore della soc. della somma di € Controparte_1
12 58.571,37, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate in parte motiva;
3) compensa le spese di lite per un quinto e condanna la
[...]
alla refusione dei Parte_7
restanti quattro quinti in favore di che liquida Controparte_1 complessivamente in € 5.600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
4) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente in misura di quattro quinti e a carico di parte opposta per il restante quinto.
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Valeria CP_3
Apicella.
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3026906141 24/04/2019 €1.254,51
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Fausto
Basile ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41110 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2020 vertente
t r a Par Corso Francia società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_2
via Luigi Mancinelli, n. 65, presso lo studio dell'avv. Jacopo De Ponte che la rappresenta e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
e
in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_1
, in qualità di legale rappresentante di Controparte_2 Parte_3
giusta procura del 27.03.2018 per atto notaio dott. Persona_1
n.56292 di Rep. – N. 4356 Serie 1/T, elettivamente domiciliata in Milano, via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberta Costanzo, che
1 la rappresenta e difende per mandato separato ex art. 10 D.P.R. n.
123/2001 allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “…revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o inesistente e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo 7793/2020 (R.G.N.
18083/2020) emesso in data 18.05.2020 dal Tribunale di Roma, G.I.
Dott. Cinque – siccome errato, ingiusto, illegittimo e lesivo dei diritti di
e comunque emesso in carenza dei requisiti e Parte_4 dei presupposti di legge per tutti i motivi sopra esposti – e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dalla ricorrente poiché del tutto destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto. […] In via subordinata, nel merito,
[…] accertare e stabilire proporzionalmente quanto parte opponente sia eventualmente condannata a pagare a , nei limiti di quanto, CP_1 effettivamente, addebitabile a , una volta appurati i Parte_4
consumi effettivi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede, altresì, di disporsi c.t.u. tecnico contabile sul corretto funzionamento del misuratore di energia intestato a Fit Corso Francia, con conseguente esame delle misurazioni effettuate e contabilizzate a carico di Fit Corso
Francia”. In sede di opposizione, in via istruttoria, chiedeva una c.t.u.
“contabile volta a determinare le modalità di calcolo e di rilevazione dei consumi effettivi dell'utenza”.
Per parte opposta:
2 “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: respingere
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 7793/2020 […] e per l'effetto condannare la soc. (P.IVA Parte_4 P.IVA_1
con sede in Roma […] a pagare l'importo di euro 67.059,83, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L.
231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il Controparte_1 servizio di somministrazione di energia elettrica e gas naturale, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare la Part soc. […] a pagare l'importo di euro 67.059,83, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2020,
[...]
(nel prosieguo, Parte_5
Par
“ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
7793/2020, emesso da questo Tribunale in data 18 maggio 2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
(nel prosieguo, “ ), della somma di € 67.059,83, oltre interessi CP_1 moratori di legge e spese della procedura monitoria, a titolo di
3 corrispettivo di fornitura di energia elettrica e gas naturale per il periodo compreso tra novembre 2016 e aprile 2019;
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che:
- l'inesattezza degli importi e dei consumi rilevati nella fattura n.
293733539 del 13.06.2018 era già stata oggetto di reclamo da parte Par dell'amministratore unico di nei confronti di in quanto i CP_1
consumi indicati in fattura (205928 Kw/h) non corrispondevano a quelli effettivi (95680 Kw/h). L'opponente aveva quindi già chiesto il ricalcolo delle somme dovute sulla base dei consumi rilevati in sede di reclamo del
13.08.2018;
- avrebbe violato la delibera ARG 202/09 di approvazione della CP_1
Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia e gas distribuito a mezzo rete urbana;
- non aveva fornito la prova della correttezza dei consumi ascritti a CP_1
Par
e dei relativi importi.
La soc. si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta dell'1.02.2021, deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, la società opposta ha sostenuto che:
- la gestione dell'attività di misura dell'erogazione di energia elettrica e gas naturale è di competenza dell'impresa di distribuzione;
- non rileva direttamente le misure dei consumi di Controparte_1
energia e gas naturale, non essendo proprietaria né gestore della rete di distribuzione, ma procede a inviare al cliente la fattura di conguaglio che ricalcola gli importi dovuti. In caso di ritardo o mancanza da parte dell'impresa distributrice, è autorizzata a emettere fattura in stima CP_1
e/o di conguaglio parziale, in base ai consumi storici e/o presunti;
4 - le fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo “sono state emesse sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete” e “si riferiscono a consumi reali e perciò relativi all'effettiva somministrazione di energia elettrica naturale erogata alla soc. opponente”, attesa “la piena corrispondenza dei consumi indicati nelle fatture de quibus alle letture reali comunicate dal Distributore Locale ad che ha, quindi, provveduto ad emettere le relative Controparte_1 fatture”;
- l'estratto autentico notarile delle scritture contabili e l'estratto conto delle predette fatture legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e nel giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria.
All'udienza del 02.02.2021, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 18.05.2021 per la decisione sull'ammissione delle eventuali istanze istruttorie.
Con ordinanza del 18.05.2021, a scioglimento della riserva formulata a tale udienza, il giudice, prima di decidere sulle istanze istruttorie, ha formulato alle parti una proposta conciliativa tenuto conto: a) dell'applicabilità alla fattispecie della presunzione semplice di veridicità della rilevazione dei consumi mediante contatore, da cui discende che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione (cfr. Cass,
10.02.2020, n. 3128; Cass. 6.05.2015, n. 8989); b) dell'accertamento effettuato da in data 6.03.2019, che attestava il regolare Parte_6
funzionamento del contatore, registrando, tuttavia, dei consumi apparentemente difformi da quelli contabilizzati da c) delle CP_1
Par pregresse contestazioni effettuate da con reclamo del 13.08.2018.
Pertanto, ai sensi dell'art. 185-bis, con l'ordinanza sopra richiamata, il giudice ha invitato le parti alla conciliazione, riconoscendo, in favore
5 della convenuta, la somma di euro 50.000,00, oltre a un contributo per le spese, da corrispondere eventualmente a rate e ha rinviato la causa all'udienza del 28.09.2021 per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa, che, dopo diversi tentativi, ha avuto esito negativo.
All'udienza del 18.01.2022 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
21.02.2023.
A tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, ma all'esito di un più approfondito esame degli atti di causa, con ordinanza del 4.05.2023 il
Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio attesa la necessità di disporre una CTU contabile al fine di determinare l'esatta entità del credito eventualmente spettante a parte opposta.
Con ordinanza riservata del 22.06.2023, il giudice ha nominato CTU
l'ingegnere fissando l'udienza per il conferimento Persona_2 dell'incarico.
All'udienza del 12.12.2023, il CTU ha prestato il giuramento di rito e il giudice ha formulato i seguenti quesiti: Il CTU, esaminati i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti, determini l'entità del credito eventualmente spettante alla , tenendo conto, da un Controparte_1 lato delle tariffe applicabili al rapporto contrattuale come risultanti dalle fatture prodotte, dall'altro, dell'entità dei prelievi effettuati tra
l'1.11.2016 e il 6.3.2019, quest'ultima calcolata, alternativamente, sulla base del differenziale tra i dati di misura accertati nel verbale di verifica di (doc. 6 fascicolo opposta) e i dati di misura al 14.10.2016 Parte_6 indicati dalla società opponente nel proprio reclamo del 13.8.2018 ovvero sulla base dei soli dati accertati nel predetto verbale”. Ha quindi
6 assegnato i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e ha rinviato all'udienza 16.05.2024 per l'esame della relazione di CTU.
A tale udienza il giudice ha rinviato la causa al 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.06.2024 nessuno è comparso, con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 18.03.2025 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 18.03.2025, la causa, sulle conclusioni innanzi riportate,
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Par Con unico articolato motivo di opposizione, la ha contestato gli importi e i consumi relativi alla fattura n. 293733539 del 13.06.2018 - già oggetto di reclamo da parte sua - in base all'assunto che i consumi di energia in essa indicati (205928 Kw/h) non corrispondevano a quelli effettivi (95680 Kw/h) e a quelli rilevati dal distributore locale Pt_6 in sede di verifica del 6.03.2019, come da verbale allegato agli atti
[...]
di causa.
Par Dunque, le contestazioni di hanno riguardato soltanto l'ammontare delle somme dovute a per la somministrazione di energia elettrica, CP_1 mentre nulla è stato eccepito in relazione alla somministrazione di gas naturale, cui si riferiscono le altre fatture azionate da CP_1
Riguardo al contratto di somministrazione di energia elettrica dal quale scaturiscono le contestate pretese creditorie azionate da in CP_1
sede monitoria, va osservato che, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “nei contratti di
7 somministrazione di utenze in cui i consumi vengono contabilizzati mediante un contatore e le bollette sono emesse in base alle relative risultanze, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di veridicità. In caso di contestazioni da parte dell'utente, il gestore è tenuto a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra il dato fornito dal misuratore e quello riportato in bolletta, senza che possa ritenersi diversamente per il fatto che nel corso del rapporto l'utente non abbia richiesto un controllo del traffico, rispondendo tale richiesta ad altre finalità. Invero, nel caso di contestazioni mentre il somministrante è tenuto a provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n.
23699 del 22.11.2016; n. 2327 del 29.01.2019 e n. 10313 del
28.09.2004)” (Trib. Roma n. 10814/2019 e 8736/2019). Sul punto, si veda anche Cass., n. 19154 del 19.07.2018.
Dunque, in virtù della presunzione semplice di veridicità, l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento – come sempre gravante sul creditore che agisce in giudizio – deve essere assolto, laddove vi sia contestazione della fattura emessa, dimostrando con qualsiasi mezzo la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, ossia la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli reali accertabili appunto mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore.
8 Par Nel caso di specie, le contestazioni avanzate da in sede di opposizione hanno riguardato la sola somministrazione di energia elettrica e, in particolare, la fattura n. 293733539 del 13.06.2018, e sono state affiancate da una richiesta di consulenza tecnico-contabile dapprima volta solo a verificare “le modalità di calcolo e di rilevazione dei consumi effettivi dell'utenza” (vedi opposizione a decreto ingiuntivo), e, successivamente, anche il corretto funzionamento del contatore (cfr. memorie del 2021 ex art. 183, comma VI, nn. 1) e 2), c.p.c.).
Va innanzitutto sottolineata la contraddittorietà tra quanto sostenuto Par inizialmente da (vale a dire che i consumi rilevati dal contatore risultano inferiori rispetto a quelli indicati in fattura) e quanto successivamente dedotto (ovvero, lo stesso malfunzionamento del contatore), dal momento che delle due l'una: o sussiste una discrasia funzionale tra i minori consumi rilevati dal contatore e quelli maggiori indicati in fattura o il contatore non funziona correttamente e, quindi, non sono corretti neanche i dati indicati dallo stesso.
Ad ogni modo, tale contraddizione può ritenersi superata dal fatto, documentalmente provato, che il corretto funzionamento del contatore è stato oggetto di accertamento in occasione del sopralluogo effettuato dal distributore locale di energia elettrica in contraddittorio con Parte_6
l'amministratore unico della stessa (cfr. verbale del Parte_4
6.03.2019, avente data anteriore alla richiesta di consulenza tecnica volta a verificare il regolare funzionamento del gruppo di misura).
Ne consegue l'inammissibilità della richiesta - avanzata da parte opponente - di CTU finalizzata ad appurare il corretto funzionamento del Par misuratore di energia relativo all'utenza intestata a .
9 Con riferimento alla originaria contestazione, il CTU nominato in corso di causa, ing. a seguito di attento esame della Persona_2 documentazione in atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni che si condividono e alle quali in questa sede ci si riporta, ha confermato la “corrispondenza tra le letture richiamate da parte attrice nel reclamo con quelle rilevate dal distributore locale competente” per il periodo dall'1.11.2016 (non essendo disponibili dati antecedenti) al 9.08.2018 (pochi giorni prima del Par reclamo di del 13.08.2018).
Ciononostante, il CTU ha “accertato che tutte le fatture dell'utenza elettrica, almeno fino a marzo 2019, sono correttamente emesse in base al contratto e ai valori di energia attiva e potenza massima rilevati dal distributore locale (che sono coerenti con le autoletture di parte attrice e
i valori riportati nel verbale del 6 marzo)”, così quantificando il credito complessivo della società fornitrice in € 51.892,48 Iva inclusa.
Parte opponente – tramite il proprio CTP – ha contestato la bozza di relazione unicamente nel punto in cui il CTU avrebbe “trasceso il quesito posto dal giudice”, laddove aveva affermato che “non vi è alcuna ragione per non considerare corretta la somma complessivamente azionata nel fascicolo monitorio", dal momento che aveva formulato valutazioni sull'esattezza delle fatture relative alla fornitura di gas, sebbene gli fosse stata demandata la sola analisi delle fatture relative ai consumi di energia elettrica. La predetta contestazione è stata accolta dallo stesso CTU che nella relazione finale ha espunto la frase sopra indicata. Nessuna osservazione è stata invece avanzata da parte opponente con riguardo alla correttezza dei calcoli effettuati dal CTU in relazione alla congruità dei costi.
10 Considerato, pertanto, che: a) le fatture su cui si fonda la pretesa creditoria dell'opposto sono state indicate nel fascicolo monitorio e sono state allegate anche alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento di opposizione;
b) l'odierna opponente è stata posta nelle condizioni di contraddire su tutte le singole voci di credito ivi indicate;
c) le fatture relative alla somministrazione di gas naturale non sono state oggetto di specifica contestazione;
si può ritenere che il credito di CP_1
Par nei confronti di , per la somministrazione di energia elettrica sussista nell'an e nel quantum riconosciuto in sede di consulenza tecnica d'ufficio, in misura pari ad € 51.892,48.
A tale importo vanno poi sommati gli importi delle seguenti fatture relative alla somministrazione di gas naturale:
N. Fattura gas Data Importo
2946596251 8/08/2018 € 842,43
2952832959 7/09/2018 € 474,90
2959475056 6/10/2018 € 511,85
2966171129 9/11/2018 € 603,27
2973162576 8/12/2018 € 673,51
3003141860 12/01/2019 €1.160,22
3008520503 7/02/2019 € 362,03
3014988781 8/03/2019 € 796,17
11 Il totale delle 9 fatture sopra dettagliate è pari € 6.678,89, da sommare ad
€ 51.892,48 riconosciuti per la somministrazione dell'energia elettrica.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_4
va condannata al pagamento, in favore di della minor somma di € CP_1
58.571,37, oltre interessi moratori di legge (quindi ex d.lgs. n. 231/02 stante la natura delle parti del contratto) dalle scadenze delle singole fatture sino soddisfo.
L'esito del giudizio, caratterizzato da una soccombenza prevalente, consente compensare le spese di lite per un quinto e di porle a carico dell'opponente per i restanti quattro quinti, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente in misura di quattro quinti e a carico di parte opposta per il restante quinto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma - VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, sull'opposizione proposta dalla
[...]
nei confronti di Parte_7 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7793/2020, così provvede:
[...]
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna la
[...]
al Parte_7 pagamento, in favore della soc. della somma di € Controparte_1
12 58.571,37, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate in parte motiva;
3) compensa le spese di lite per un quinto e condanna la
[...]
alla refusione dei Parte_7
restanti quattro quinti in favore di che liquida Controparte_1 complessivamente in € 5.600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
4) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente in misura di quattro quinti e a carico di parte opposta per il restante quinto.
Così deciso in Roma, 10 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Valeria CP_3
Apicella.
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