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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12555/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12555/2023, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A PALERMO L'08/11/1986 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. VETRI GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 07.08.1981 (CF: OP C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 24/06/2024, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a BELPASSO, in data 07.08.2012, OP Parte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2012, parte II, numero 35, seria A.
Dalla coppia è nata la figlia (l'11.4.2016). Persona_1
Con ricorso depositato il 15.11.2023, ha chiesto cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con , chiedendo altresì di OP
“ Confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione con riferimento all'affidamento della minore e nello specifico confermare la sentenza ove si afferma che: “affida in via Persona_1
esclusiva la figlia minore alla madre, , con collocamento presso di Persona_1 Parte_1
lei; dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni”.
- Confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 219/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta ad eccezione della parte relativa in cui “pone a carico di l'obbligo di versare a OP
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 180,00, quale contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse” disponendo la revoca di detto contributo atteso che allo stato non risulta essere mai stato versato ma che comunque concorre alla determinazione dei redditi della ricorrente con conseguenti limitazioni per l'accesso alle misure di sostegno reddituale considerato che “tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis a causa di indissolubili dissidi e persistenti incomprensioni”;
Quindi, all'udienza del 19/06/2024, si presentava personalmente la ricorrente insistendo in atti e nella volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, la dichiarava “non ho notizie del resistente dal 2020, non si fa sentire neppure Pt_1
per nostra figlia, neppure i parenti di lui, che hanno i miei contatti. Ho cambiato il mio numero di telefono ma il resistente ha quello di mia madre. C'è un procedimento penale in corso a
Caltanissetta per maltrattamenti. A d.r.: “non ha mai versato mantenimento. Non ha rapporti con la figlia dal 2020. Non so dove viva.”
Il resistente non si è costituito.
Nella contumacia del resistente, all'udienza del 24/06/2024, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi riportandosi al ricorso introduttivo ed insistendo nella pronuncia di status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur regolarmente OP
citato, non si curava di costituirsi in giudizio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili, avanzata da , è fondata e Parte_1
deve essere accolta.
Sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale di Caltanissetta all'udienza del 27.9.2021 nella procedura di separazione personale definita con sentenza di quel Tribunale del 31.3.2023 pubblicata il 3.4.2023, passata in giudicato.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
____ Con riferimento all'affidamento della figlia minore la ricorrente ha chiesto confermarsi Per_1
l'affidamento super esclusivo della stessa alla madre, confermando il disinteresse morale ed economico del padre, come già evidenziato nella pronuncia di separazione (Cfr. sentenza
219/2023 allegata al ricorso).
Ritiene il Tribunale che possano confermarsi le condizioni relative all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita di cui alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta, senza procedere all'ascolto della minore (di anni 8), e senza necessità di ulteriore istruttoria, tenuto conto, altresì, della contumacia del resistente che non ha inteso contestare le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Pertanto, va affidata in via esclusiva alla madre, mentre gli incontri padre-figlia potranno Per_1
avvenire in modalità protetta, presso idoneo spazio neutro, secondo il calendario predisposto dal
Servizio sociale di competenza, ove il resistente ne facesse istanza.
____
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di revocare il contributo di mantenimento per la figlia che, sebbene non effettivamente corrisposto, viene conteggiato quale reddito della stessa.
La domanda non può essere accolta.
Invero, il diritto al mantenimento del minore non è soggetto a disponibilità delle parti, per cui lo stesso non può essere rinunciato dalla ricorrente.
D'altra parte, la stessa potrebbe utilizzare gli strumenti processuali a tutela della prole previsti dalla legislazione vigente (compresa eventuale istanza ex art. 316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti) al fine di ottenere la contribuzione dovuta.
____
Attesa la natura del giudizio e la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ex art. 473 bis e ss. C.p.c., ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e OP [...]
, che hanno contratto matrimonio a BELPASSO, in data 07.08.2012, iscritto nei registri Parte_1
dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2012, parte II, numero 35, seria A;
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, e dispone che le decisioni di Persona_1
maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
3) pone a carico di un contributo di € 180,00 per la figlia, rivalutabile annualmente OP
secondo l'indice Istat, oltra al 50 % delle spese straordinarie;
4) spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12555/2023, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A PALERMO L'08/11/1986 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. VETRI GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 07.08.1981 (CF: OP C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 24/06/2024, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a BELPASSO, in data 07.08.2012, OP Parte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2012, parte II, numero 35, seria A.
Dalla coppia è nata la figlia (l'11.4.2016). Persona_1
Con ricorso depositato il 15.11.2023, ha chiesto cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con , chiedendo altresì di OP
“ Confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione con riferimento all'affidamento della minore e nello specifico confermare la sentenza ove si afferma che: “affida in via Persona_1
esclusiva la figlia minore alla madre, , con collocamento presso di Persona_1 Parte_1
lei; dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni”.
- Confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 219/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta ad eccezione della parte relativa in cui “pone a carico di l'obbligo di versare a OP
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 180,00, quale contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse” disponendo la revoca di detto contributo atteso che allo stato non risulta essere mai stato versato ma che comunque concorre alla determinazione dei redditi della ricorrente con conseguenti limitazioni per l'accesso alle misure di sostegno reddituale considerato che “tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis a causa di indissolubili dissidi e persistenti incomprensioni”;
Quindi, all'udienza del 19/06/2024, si presentava personalmente la ricorrente insistendo in atti e nella volontà di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, la dichiarava “non ho notizie del resistente dal 2020, non si fa sentire neppure Pt_1
per nostra figlia, neppure i parenti di lui, che hanno i miei contatti. Ho cambiato il mio numero di telefono ma il resistente ha quello di mia madre. C'è un procedimento penale in corso a
Caltanissetta per maltrattamenti. A d.r.: “non ha mai versato mantenimento. Non ha rapporti con la figlia dal 2020. Non so dove viva.”
Il resistente non si è costituito.
Nella contumacia del resistente, all'udienza del 24/06/2024, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi riportandosi al ricorso introduttivo ed insistendo nella pronuncia di status.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur regolarmente OP
citato, non si curava di costituirsi in giudizio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili, avanzata da , è fondata e Parte_1
deve essere accolta.
Sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale di Caltanissetta all'udienza del 27.9.2021 nella procedura di separazione personale definita con sentenza di quel Tribunale del 31.3.2023 pubblicata il 3.4.2023, passata in giudicato.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria.
Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
____ Con riferimento all'affidamento della figlia minore la ricorrente ha chiesto confermarsi Per_1
l'affidamento super esclusivo della stessa alla madre, confermando il disinteresse morale ed economico del padre, come già evidenziato nella pronuncia di separazione (Cfr. sentenza
219/2023 allegata al ricorso).
Ritiene il Tribunale che possano confermarsi le condizioni relative all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita di cui alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta, senza procedere all'ascolto della minore (di anni 8), e senza necessità di ulteriore istruttoria, tenuto conto, altresì, della contumacia del resistente che non ha inteso contestare le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Pertanto, va affidata in via esclusiva alla madre, mentre gli incontri padre-figlia potranno Per_1
avvenire in modalità protetta, presso idoneo spazio neutro, secondo il calendario predisposto dal
Servizio sociale di competenza, ove il resistente ne facesse istanza.
____
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di revocare il contributo di mantenimento per la figlia che, sebbene non effettivamente corrisposto, viene conteggiato quale reddito della stessa.
La domanda non può essere accolta.
Invero, il diritto al mantenimento del minore non è soggetto a disponibilità delle parti, per cui lo stesso non può essere rinunciato dalla ricorrente.
D'altra parte, la stessa potrebbe utilizzare gli strumenti processuali a tutela della prole previsti dalla legislazione vigente (compresa eventuale istanza ex art. 316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti) al fine di ottenere la contribuzione dovuta.
____
Attesa la natura del giudizio e la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ex art. 473 bis e ss. C.p.c., ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e OP [...]
, che hanno contratto matrimonio a BELPASSO, in data 07.08.2012, iscritto nei registri Parte_1
dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2012, parte II, numero 35, seria A;
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, e dispone che le decisioni di Persona_1
maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
3) pone a carico di un contributo di € 180,00 per la figlia, rivalutabile annualmente OP
secondo l'indice Istat, oltra al 50 % delle spese straordinarie;
4) spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher