Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4773/2024 R.G.E.
Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2025; esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 4773/2024 R.G.E.; considerato che occorre provvedere sulla istanza di sospensione dell'esecuzione di cui al ricorso depositato dalla avverso il pignoramento di crediti presso Parte_1
terzi ex art. 72 bis DPR. 602/73 per l'importo di €. 171.327,97 notificatole ad istanza dell' con terza pignorata la CP_1 Controparte_2
considerato che, con decreto del 2.1.2025, il G.E. sospendeva l'esecuzione inaudita altera parte;
considerato che
, all'esito della disposta comparizione delle parti, non si costituiva l' pur risultata destinataria della notifica del ricorso e del decreto di fissazione CP_1
udienza;
considerato che
si costituiva , eccependo la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva ed evidenziando di aver reso dichiarazione di quantità per Euro
352,73; rilevato che la mancata costituzione dell' impedisce di confutare le CP_1
argomentazioni spese dall'opponente ai fini della sospensione dell'esecuzione (quanto alla dedotta omessa notifica degli atti presupposti;
ritenuto pertanto che la disposta sospensione vada confermata;
ritenuto che
le spese della presente fase sommaria debbano seguire la soccombenza con condanna dell alla relativa rifusione in favore della come da CP_1 Pt_1
liquidazione in dispositivo in base al valore del credito per cui si procede – con riferimento ai minimi stante l'esigua attività difensiva per la mancata costituzione della opposta (nulla per le spese della , rispetto alle quali alcuna doglianza era CP_2
mossa dall'opponente e destinataria della notifica del ricorso in opposizione soltanto quale consorte in lite necessario del giudizio per pacifica giurisprudenza di legittimità);
P.Q.M.
CONFERMA la disposta sospensione dell'esecuzione; CONDANNA l' alla CP_1
rifusione delle spese della presente fase sommaria in favore della Parte_1
ACCORDA termine fino al
15.7.2025 per l'introduzione del giudizio di merito sulla opposizione, previa iscrizione della causa al ruolo.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 16.04.2025
Il G.E. dott.ssa Emanuela Musi