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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10578/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/09/2025 da 1) Parte_1
Nato a Genova (GE) il 27/03/1981 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 21.12.1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], località Monti di Bassano n. 1 con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, e Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e avranno collocazione paritetica presso i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Cornaredo, via Monzoro n. 39.
Le Parti concordano in particolare - tenendo in considerazione i pareri della dott.sa Testimone_1 psicologa libero professionista e della dott.sa terapista di negli anni Persona_2 Per_1
2022/2023, presso la Cooperativa Futura di Bareggio - che l'affidamento sarà paritetico al 50%, a settimane alterne da lunedì alla domenica, una settimana presso l'abitazione del padre e la successiva presso l'abitazione della madre.
Inoltre, le Parti concordano che:
- verrà mantenuta la routine quotidiana dei bambini, maturata durante questi anni, mantenendo invariato il legame con i nonni paterni, che si sono resi disponibili nel supporto della gestione dei bambini.
- quando i bambini staranno con la madre, nei pomeriggi infrasettimanali potranno essere accompagnati da questa, dopo la scuola, dai nonni paterni dove rimarranno sino alle 18:30-19:00 circa.
- Quando i bambini staranno col padre, saranno i nonni paterni (laddove possibile, previo accordo tra i genitori, anche durante la settimana di spettanza del padre la madre potrà andare a prendere i bambini a scuola e portarli dai nonni paterni e/o attività sportiva) ad andare a prendere i bambini a scuola e ad accompagnarli dove necessario per fare sport o altre attività;
- la disponibilità dei nonni paterni nella gestione e cura dei bambini avviene a titolo gratuito;
- eventuali visite infrasettimanali verranno concordate di volta in volta;
- le Parti condivideranno mese per mese un calendario suscettibile di subire variazioni, sempre concordate, per la gestione di eventuali imprevisti nel rispetto del principio dell'alternanza e della pariteticità;
pagina 2 di 6 - per il periodo in cui terranno i figli con sé, entrambi i genitori si impegnano a garantire la reperibilità telefonica in modo da consentire a entrambi di sentire telefonicamente i figli rassicurandoli sulla loro costante presenza.
2) Per la gestione delle festività e delle vacanze, si concorda, salvo miglior accordo che tenga conto delle precipue esigenze dei minori e del miglior rispetto dei loro bisogni, che:
a. I figli trascorreranno Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore.
b. Le vacanze estive verranno concordate dai genitori di anno in anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e/o personali e, previo accordo tra i genitori medesimi, potranno avere durata superiore ad una settimana. Durante le vacanze estive i figli saranno sempre accompagnati dal genitore di turno.
c. Le vacanze invernali seguiranno quanto previsto dal calendario ordinario di cui al punto 1), fermo quanto concordato per le Festività di cui al precedente punto a) del presente articolo.
Non si prevede necessità di preventiva approvazione reciproca sulle mete di villeggiatura/vacanza che saranno scelte esclusivamente dal singolo genitore, fermo il reciproco obbligo di comunicare le località di villeggiatura/vacanza ove verranno portati i figli minori.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori si impegnano ad una condivisione responsabile delle scelte educative informandosi reciprocamente e consultandosi costantemente in merito alle scelte formative, all'andamento scolastico dei figli e agli impegni/attività extrascolastiche dei medesimi, mantenendo un atteggiamento sereno, corretto e rispettoso l'uno nei confronti dell'altro in speciale modo quando si trovino alla presenza dei minori.
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di
€ 630,00 (€ 315,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2025, e che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa.
Le Parti concordano che la somma mensile di cui sopra è comprensiva anche della mensa scolastica.
Il padre terrà a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'assegno universale unico INPS sarà incassato integralmente dalla madre.
6) Le Parti concordano che l'autovettura Fiat 500X tg. GD305FL, intestata al sig. , continui Pt_2 ad essere utilizzata esclusivamente dalla sig.ra la quale si farà carico di ogni relativo costo Parte_1
(a titolo meramente esemplificativo: spese di assicurazione, bollo auto, carburante, spese di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, eventuali multe ecc.).
7) I genitori prestano, sin d'ora, il loro assenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato pagina 4 di 6 le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/09/2025 da 1) Parte_1
Nato a Genova (GE) il 27/03/1981 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 21.12.1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], località Monti di Bassano n. 1 con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano, e Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e avranno collocazione paritetica presso i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Cornaredo, via Monzoro n. 39.
Le Parti concordano in particolare - tenendo in considerazione i pareri della dott.sa Testimone_1 psicologa libero professionista e della dott.sa terapista di negli anni Persona_2 Per_1
2022/2023, presso la Cooperativa Futura di Bareggio - che l'affidamento sarà paritetico al 50%, a settimane alterne da lunedì alla domenica, una settimana presso l'abitazione del padre e la successiva presso l'abitazione della madre.
Inoltre, le Parti concordano che:
- verrà mantenuta la routine quotidiana dei bambini, maturata durante questi anni, mantenendo invariato il legame con i nonni paterni, che si sono resi disponibili nel supporto della gestione dei bambini.
- quando i bambini staranno con la madre, nei pomeriggi infrasettimanali potranno essere accompagnati da questa, dopo la scuola, dai nonni paterni dove rimarranno sino alle 18:30-19:00 circa.
- Quando i bambini staranno col padre, saranno i nonni paterni (laddove possibile, previo accordo tra i genitori, anche durante la settimana di spettanza del padre la madre potrà andare a prendere i bambini a scuola e portarli dai nonni paterni e/o attività sportiva) ad andare a prendere i bambini a scuola e ad accompagnarli dove necessario per fare sport o altre attività;
- la disponibilità dei nonni paterni nella gestione e cura dei bambini avviene a titolo gratuito;
- eventuali visite infrasettimanali verranno concordate di volta in volta;
- le Parti condivideranno mese per mese un calendario suscettibile di subire variazioni, sempre concordate, per la gestione di eventuali imprevisti nel rispetto del principio dell'alternanza e della pariteticità;
pagina 2 di 6 - per il periodo in cui terranno i figli con sé, entrambi i genitori si impegnano a garantire la reperibilità telefonica in modo da consentire a entrambi di sentire telefonicamente i figli rassicurandoli sulla loro costante presenza.
2) Per la gestione delle festività e delle vacanze, si concorda, salvo miglior accordo che tenga conto delle precipue esigenze dei minori e del miglior rispetto dei loro bisogni, che:
a. I figli trascorreranno Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore.
b. Le vacanze estive verranno concordate dai genitori di anno in anno sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e/o personali e, previo accordo tra i genitori medesimi, potranno avere durata superiore ad una settimana. Durante le vacanze estive i figli saranno sempre accompagnati dal genitore di turno.
c. Le vacanze invernali seguiranno quanto previsto dal calendario ordinario di cui al punto 1), fermo quanto concordato per le Festività di cui al precedente punto a) del presente articolo.
Non si prevede necessità di preventiva approvazione reciproca sulle mete di villeggiatura/vacanza che saranno scelte esclusivamente dal singolo genitore, fermo il reciproco obbligo di comunicare le località di villeggiatura/vacanza ove verranno portati i figli minori.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori si impegnano ad una condivisione responsabile delle scelte educative informandosi reciprocamente e consultandosi costantemente in merito alle scelte formative, all'andamento scolastico dei figli e agli impegni/attività extrascolastiche dei medesimi, mantenendo un atteggiamento sereno, corretto e rispettoso l'uno nei confronti dell'altro in speciale modo quando si trovino alla presenza dei minori.
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di
€ 630,00 (€ 315,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2025, e che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa.
Le Parti concordano che la somma mensile di cui sopra è comprensiva anche della mensa scolastica.
Il padre terrà a proprio carico il 70 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'assegno universale unico INPS sarà incassato integralmente dalla madre.
6) Le Parti concordano che l'autovettura Fiat 500X tg. GD305FL, intestata al sig. , continui Pt_2 ad essere utilizzata esclusivamente dalla sig.ra la quale si farà carico di ogni relativo costo Parte_1
(a titolo meramente esemplificativo: spese di assicurazione, bollo auto, carburante, spese di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, eventuali multe ecc.).
7) I genitori prestano, sin d'ora, il loro assenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato pagina 4 di 6 le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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