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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 07 gennaio 2019 e contraddistinta dal n. 30/2019, iscritto al
n.907/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
TRA
(Cod. Fisc.: , rappresentata e difesa, unitamente Parte_1 CodiceFiscale_1
e disgiuntamente, per delega in calce al presente atto dall'Avv. Tommaso De Bonis
(Cod. Fisc.: e dall'Abogado Antonella De Bonis (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
) iscritta all'Albo degli Avvocati Comunitari Stabiliti – Sezione di La- C.F._3
tina dal 16/01/2018, i quali agiscono d'intesa ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 96/2001, caselle
PEC: - Email_1 Email_2
-appellante-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
in persona del l.r.p.t., codice fiscale in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante Dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_3
liti rilasciata su atto separato, dall' avvocato Federico Liccardo, codice fiscale
, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lu- C.F._4
cia, 20;
-appellata -
E
, (C.F.: ) rapp.to e difeso, giusta procura alle Controparte_1 CodiceFiscale_5
liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Dario Falco (C.F.:
[...]
pec: C.F._6 Email_3
-appellato -
E
(Cod. Fisc. ), in persona del legale Controparte_2 PartitaIVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura speciale notarile in atti, dall'avv.
Paolo Tortorano, (Cod.Fis. ), p.e.c. C.F._7 Email_4
[...]
-appellata -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
, con citazione notificata il 15.02.2019 a propo- Parte_1 Controparte_2
neva appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, non notificata, emessa dal Tri-
bunale di Napoli Nord nel procedimento n.9393/2015 del R.G.C., promosso dall'attuale appellante nei confronti dell'avv. Ferrara Paolo, che chiamava in garanzia
[...]
avente ad oggetto responsabilità professionale dell'Avvocato, che Controparte_2
così statuiva:
“- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di risoluzione per inadempimento;
- rigetta la domanda risarcitoria attorea;
- dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento
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dei compensi proposta dal convenuto;
- visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra e Parte_1 CP_1
le spese di giudizio;
[...]
- visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 13.430 Controparte_4
per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella
misura del 15% sui compensi.”
II. L'attrice promuoveva il giudizio affermando di aver, nell'anno 2003, conferito un in-
carico professionale all'Avv. per promuovere una causa di lavoro nei confronti CP_1
della Società che non si costituiva in giudizio e Controparte_5
che terminava, in primo grado, con la condanna della resistente contumace al paga-
mento della somma complessiva di € 82.656,10 oltre accessori.
La resistente promuoveva appello allegando l'assunta inesistenza e/o nullità della no-
tificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, perché avvenuta presso sede diversa dalla sede legale della motivo quest'ultimo della contumacia, insistendo Pt_2
affinché la sentenza impugnata venisse annullata ex art. 354 c.p.c., con remissione della causa al Primo Giudicante;
l'appellato non aderiva all'eccezione affermando come il luogo della notifica fosse la sede effettiva della società convenuta e, nel frattempo, de-
positava domanda per la dichiarazione di fallimento della Parte_4
senza prima esperire azione esecutiva, allegando il mancato paga-
[...]
mento della somma riconosciuta in primo grado.
Il Tribunale non riscontrava la condizione di insolvenza e rigettava l'istanza condan-
nando l'istante al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello decideva la causa di lavoro accogliendo il gravame dello
[...]
dichiarava la nullità della notifica del ricorso in- Parte_5
troduttivo del giudizio di primo grado e rimetteva la causa innanzi al primo Giudice, con condanna dell'attrice alle spese del doppio grado di giudizio perché l'atto introduttivo
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era stato notificato in una sede differente da quella legale della resistente senza alle-
gare le ragioni in virtù della quale il luogo della tentata notifica avrebbe dovuto essere considerata sede effettiva.
L'avv. quindi riassumeva il giudizio in primo grado, subito sospeso avendo l'av- CP_1
vocato anche proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia di appello. La Su-
prema Corte rigettava il ricorso, con condanna di alle spese di giudizio, Parte_1
e l'esito non mutava in Tribunale, che condannava al pagamento delle Parte_1
spese di lite accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente e fondata sull'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dichiarata nulla. Era stato notificato l'atto di precetto ma la circo-
stanza era stata allegata e dimostrata fuori termine, in occasione della precisazione delle conclusioni.
Nella corrispondenza intercorsa tra le parti l'avv. manifestava a CP_1 Parte_1
la convinzione dell'erroneità della statuizione del Tribunale di Napoli in merito alla pre-
scrizione e la convinzione della possibilità di riforma in appello della decisione perché la notificazione originaria nulla avrebbe avuto comunque valenza interruttiva della prescri-
zione. UR precisava all'avv. che, qualora lo avesse ritenuto utile e/o Pt_1 CP_1
opportuno, avrebbe dovuto egli stesso impugnare la sentenza n. 4757/14 in virtù del mandato conferito, ricevendo il rifiuto dell'avvocato ritenendo cessato il rapporto di fidu-
cia tra esso professionista e la cliente. La sentenza del Tribunale passava quindi in giudicato.
III. L'avv. si difendeva in giudizio contestando l'esistenza della sua respon- CP_1
sabilità perché , a mezzo del nuovo procuratore, avrebbe potuto impu- Parte_1
gnare la sentenza del Tribunale, errata come dalla S.C. conclamato in numerose pro-
nunce ed il mancato gravame era funzionale all'azione di risarcimento danni poi pro-
mossa nei riguardi del professionista. Mancavano sia la colpa grave che il dolo nell'at-
tività del convenuto, necessarie per l'azione promossa in virtù del disposto dell'art. 2236
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c.c., le somme liquidate per spese legali nei giudizi presupposto non erano state versate da che nulla aveva pagato in favore dell'avv. . Parte_1 CP_1
Il convenuto chiamava comunque in causa la quale sua compagnia di Controparte_2
assicurazione per la responsabilità professionale. Chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento delle competenze professionali in suo vantaggio maturate per l'opera pre-
stata, quantificate in € 52.055,00 oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
IV. via pregiudiziale contestava l'operatività di polizza e nel merito ec- CP_2
cepiva il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 co. 2, c.c., in via subordi-
nata contestando l'importo risarcitorio da contenere, comunque, entro i limiti di massi-
male.
V. UR proponeva alla Corte i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
A) Nullità della sentenza, da rimettere in primo grado in virtù del disposto dell'art. 354 c.p.c. perché il giudice, ritenuta superflua l'istruttoria all'esito della produzione do-
cumentale, con l'impugnata sentenza rilevava d'ufficio la carenza del presupposto pro-
cessuale dell'interesse ad agire …” per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 –
111 Costituzione nonché artt. 99 – 101 – 183 – 359 c.p.c., senza consentire il contrad-
dittorio sul punto, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c. Per l'appellante l'interesse della era chiaro perché emergevano l'esistenza, il contenuto, le modalità del rap- Pt_1
porto giuridico proposto in giudizio, le lesioni patite ed il danno rivendicato.
B) Erroneamente il giudice aveva ritenuto cessato il rapporto professionale con l'avv. al momento della promozione del giudizio risarcitorio con la conseguenza CP_1
di non poter domandare la risoluzione del rapporto contrattuale che il Tribunale di Na-
poli Nord faceva cessare dalla pubblicazione dell'ultima sentenza del Giudice del Lavoro
di Napoli n. 4757/14 (quella a definizione del giudizio di riassunzione) omettendo di va-
lutare come successivamente le parti contestavano reciprocamente l'inadempimento a dimostrazione dell'attualità del rapporto e l'interesse sostanziale e processuale a farlo cessare, da parte dell'attrice con la pronuncia di risoluzione, idonea a far venir meno la
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pretesa al corrispettivo delle prestazioni eseguite azionata dall'avvocato.
Oltretutto dopo la sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli, il rapporto non era cessato perché sino al 28/04/2015 pendeva il termine per l'appello, nel corso del quale l'avvo-
cato riteneva cessato il rapporto di fiducia con la cliente, si rifiutava di proporre il gra-
vame, facendo sorgere l'interesse per l'attrice ad ottenere la declaratoria di inadempi-
mento del convenuto, la risoluzione contrattuale e la pronuncia di nulla dover corrispon-
dere all'avv. . CP_1
C) Ulteriore motivo di impugnazione era rivolto alla parte della sentenza nella quale il giudizio affermava che l'attrice non aveva dato prova del pregiudizio economicamente valutabile subito, con carenza di prova del danno emergente perché all'epoca della pro-
mozione del giudizio doveva ancora effettuare i pagamenti delle spese Parte_1
giudiziali in favore della società “ . L'errore consi- Controparte_5
steva nel non aver considerato come il danno emergente potesse essere futuro per la natura esecutiva delle sentenze in danno dell'attrice, per € 11.050,00 (2.160,00 +
4.840,00 + 3.050,00 + 1.000,00 = 11.050,00) oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
D) Il quarto motivo era riferito al mancato riconoscimento del danno da lucro ces-
sante, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, co. 2, c.c. perché il Tribunale
giudicava gravemente negligente nel non proporre appello contro la Parte_1
sentenza n. 4757 del 30/04/2014 pronunciata dal Giudice del Lavoro di Napoli perché i vizi relativi all'individuazione del luogo di notifica ricadono sempre nell'ambito della nul-
lità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc (v. Cass. civ. Sez. U., 20/07/2016,
n. 14916) …”. L'appellante contestava la decisione perché il giudice ometteva di consi-
derare come l'omissione fosse imputabile al professionista ed entrava nel merito della sentenza ormai passata in giudicato. L'orientamento sancito dalla S.C. a ss.uu., che poneva termine alla contrapposizione di diversi orientamenti, era oltretutto successivo alla sentenza del Giudice del Lavoro e l'esistenza di pregressi errori da parte
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dell'avvocato giustificava lo scetticismo manifestato dalla al professionista circa Pt_1
l'eventualità di appellare la sentenza n. 4757/14, comunque superato dall'invito al legale ad interporre appello che, ad ogni buon conto, non avrebbe comunque eliminato la responsabilità professionale da inadempimento contrattuale in cui era già incorso l'avv.
e non avrebbe comportato la certezza dell'esito favorevole. Per l'appellante, CP_1
quindi, non era applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1227 c.c. 2 co, ma semmai il primo comma dello stesso articolo. Il secondo comma non troverebbe applicazione per-
ché tra le condotte esigibili nei riguardi del danneggiato non sono comprese quelle che esulano l'ordinaria diligenza, gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici come quelli che avrebbe dovuto sopportare la nel conferire Pt_1
l'incarico ad altro avvocato dovendo sostenere gravose spese per lo studio della con-
troversia e la proposizione dell'appello idoneo forse a riparare errori procedurali del pro-
fessionista, per poi, ipotizzando l'esito favorevole, riproporre il giudizio innanzi al Giudice
del lavoro.
L'esito favorevole del primo grado del giudizio di lavoro dimostrava l'entità della conse-
guenza del cattivo operato del professionista. L'avvocato quindi deve essere condan-
nato al risarcimento dell'intero danno o, in subordine, nell'ipotesi di concorso colposo,
della parte del pregiudizio nella misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
E) L'ultimo motivo di appello concerneva il governo delle spese di lite, che il Tribu-
nale compensava con il convenuto, per soccombenza reciproca, con condanna dell'at-
trice in favore del terzo.
Per l'attrice il convenuto era venuto meno al dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 c.p.c. che avrebbe dovuto giustificare la sua condanna al pagamento delle spese del terzo. La chiamata in garanzia era stata causata dalla condotta del professionista che ne avrebbe dovuto sostenere le conseguenze, in subordine nella misura di almeno il
50%.
Contestava altresì l'importo riconosciuto per le spese in favore del convenuto perché la
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fase istruttoria e quella decisionale non erano state concretamente espletate perché
né il terzo né il convenuto avevano depositato memorie istruttorie e comparse conclu-
sionali.
Così quindi l'appellante concludeva:” Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita,
rigettata ogni avversa, contraria istanza e deduzione, in accoglimento dell'appello pro-
posto, in totale e/o parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 30/2019
emessa dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, così decidere:
- In via preliminare e pregiudiziale, accertata e rilevata la violazione del diritto di difesa
delle parti ai sensi dell'art. 101, co. 1 c.p.c., così come operata dal Giudice di prime cure,
Voglia dichiarare nulla la sentenza n. 30/2019 pronunciata in data 07/01/2019 e, per
l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c.;
- In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
eccezione preliminare innanzi spiegata, accertato il grave inadempimento posto in es-
sere dall'Avv. (così come espressamente riconosciuto e dichiarato an- Controparte_1
che dal Giudice di prime cure in sentenza) nonché l'assenza di qualsivoglia responsa-
bilità omissiva in capo alla secondo quanto meglio spiegato al punto D) del Pt_1
presente atto, Voglia dichiarare risolti i contratti d'opera intellettuale intercorsi tra esse
parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e ss., dunque estinte le obbligazioni non
ancora adempiute (con particolare riferimento al pagamento dei compensi asserita-
mente ancora dovuti all'Avv. ) e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato CP_1
unico inadempiente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra : Pt_1
A) danno emergente - B) lucro cessante – danno da perdita di chance, così come quan-
tificati nel giudizio di primo grado o nella maggiore o minore somma che la Corte riterrà
congrua ed equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi di lite del doppio grado di giudizio;
- In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse infondato
nel merito il presente appello, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accertato che
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nel primo grado di giudizio attrice e convenuto sono stati riconosciuti entrambi soccom-
benti, che quest'ultimo è stato dichiarato gravemente inadempiente dallo stesso Giudice
di prime cure, visto l'art. 91 comma 1 c.p.c., tenuto conto altresì della operatività della
polizza assicurativa, Voglia condannare l'Avv. al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio;
Controparte_6
- In via ancor più subordinata e gradata, tenuto conto della suddetta acclarata respon-
sabilità del professionista, così come dichiarata dal Giudice di prime cure in sentenza,
nonché dell'operatività della polizza assicurativa, visto l'art. 92, comma 2 c.p.c., attesa
la soccombenza reciproca, Voglia addebitare il rimborso delle spese di giudizio in favore
di terza chiamata nella misura del 50% tra attore e convenuto e/o Controparte_6
secondo il rispettivo grado di responsabilità.
Quanto ai compensi liquidati in favore del terzo chiamato in garanzia, tenuto conto del
mancato espletamento dell'istruttoria e dell'attività difensionale nella fase conclusiva,
Voglia ridurre l'importo liquidato in favore del terzo chiamato, limitandolo all'attività ef-
fettivamente svolta.”
Le conclusioni iniziali, come sopra modificate, all'esito dell'interruzione del giudizio e della sua riassunzione, di cui infra, erano poi formulate, con le note scritte depositate il
15.7.24 per l'ultima udienza, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, in via principale pronunciare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti succes-
sivamente al 30 giugno 2016 giorno del decesso dell'unico procuratore della parte con-
venuta, Avv. , ivi inclusa la sentenza di primo grado, la notificazione Controparte_1
dell'atto di appello e successivi.
Non si oppone, in ogni caso, alla domanda di estinzione del procedimento.
Quanto alla condanna alle spese, si riporta a quanto dedotto ed argomentato in atti e
ne chiede l'accoglimento.
Chiede che la causa venga assunta in decisione, senza nuova concessione dei termini
essendo già state depositate le difese finali.”
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VI. unico appellato inizialmente costituitosi nel gravame, eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello in riferimento all'art. 342 c.p.c. per mancata specificazione dei motivi di gravame e mancata redazione del progetto alternativo di sentenza. L'ap-
pello era comunque infondato anche nel merito risultando corrette le argomentazioni e decisioni del giudice di primo grado. Reiterava ex art. 346 c.p.c., l'eccezione del massi-
male di polizza e concludeva per il rigetto del gravame e, in subordine, per il conteni-
mento della condanna della compagnia di assicurazione nei limiti del massimale di €.
1.000.000,00 con franchigia del 10% a carico dell'assicurato e vittoria di spese. Anche
in occasione delle note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle CP_2
conclusioni, cambiava la domanda proposta alla Corte così diversamente formulata: “ si insiste affinché l'adita Corte di Appello di Napoli provveda come segue:
1) Accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio de quo ex art. 305 c.p.c.;
2) In del tutto subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse non estinto il giudizio de quo, accogliere le conclusioni tutte di di cui alla propria CP_2
comparsa di costituzione e che si abbiano in questa sede per intero ripetute e trascritte;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, rivalsa di IVA e CPA.”
VII. Le diverse domande proposte erano evidentemente conseguenza di quanto emergeva nel corso del giudizio di appello. Avveniva che la Corte, dopo aver trattenuto la causa in decisione una prima volta all'esito dell'udienza del 21.0.2023, con ordinanza del 25.5.2023 rimetteva la causa sul ruolo rilevando come la notifica dell'atto di cita-
zione in appello a , presso il difensore costituito in primo grado, non si Controparte_1
fosse perfezionata e non emergesse in atti riscontro dell'estrazione dell'indirizzo di posta certificata del difensore dal , come pure dichiarato dal notificante;
con- CP_7
statava anche come la notifica a mezzo posta a , sempre presso il di- Controparte_1
fensore costituito in primo grado, non fosse munita del relativo avviso di ricevimento;
onerava quindi l'appellante di fornire riscontro dell'avvenuto perfezionamento della
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notifica dell'atto di appello a entro la successiva udienza in occasione Controparte_1
della quale la causa doveva essere interrotta a seguito dell'allegazione e dimostrazione documentale dell'intervenuto decesso, sin dal primo grado, dell'avvocato Leva Enrico
procuratore e difensore dell'appellato , rimasto contumace in appello. Controparte_1
L'evento comportava l'interruzione del giudizio in maniera automatica ed immediata,
indipendentemente dalla conoscenza che ne potevano avere avuto le parti ed il giudice.
VIII. L'appellante, in data 01.12.23, inoltrava ricorso per riassunzione che veniva no-
tificato, unitamente al pedissequo decreto, all'avv. ed a Controparte_1 Controparte_2
in data 12.12.23 ed il convenuto si costituiva nel grado chiedendo l'inammissibilità del gravame per estinzione del giudizio perché il decesso del difensore del convenuto era avvenuto in data 30.06.2016, ancor prima che si svolgesse la prima udienza di compa-
rizione del giudizio di I grado, fissata per il giorno 24.11.2016 e, a norma dell'art. 301
c.p.c., l'interruzione si determina “automaticamente” nel momento stesso in cui l'evento si verifica e a prescindere che del medesimo il giudice o le parti ne abbiano notizia.
UR stessa aveva dichiarato in giudizio di aver ricevuto dal Comune di S. Pt_1
Antimo richiesta del certificato di morte il 07/07/2023 ed alla data del deposito del ri-
corso per la riassunzione in Corte di Appello in data 01.12.2023, quindi, erano decorsi i tre mesi previsti dall'art. 305 c.p.c. ed il giudizio si è estinto. Ad ogni buon conto ogni attività processuale compiuta in primo grado era nulla, così come la sentenza. Preci-
sava l'appellato che l'elemento discriminante, a seguito delle sentenze della Corte co-
stituzionale sull'art. 305 c.p.c. (n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36
del 1976) era la conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte degli altri soggetti del processo che, ove presente, oltre a comportare l'effetto della nullità degli atti suc-
cessivi all'evento interruttivo comportava anche, al decorso dei tre mesi, l'estinzione del giudizio. La formale dichiarazione di interruzione del processo aveva natura meramente
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ricognitiva perchè il termine è perentorio, decorreva dal certificato rilasciato dal Comune
di Sant'Antimo, e l'estinzione era stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa.
Concludeva quindi per : “In via preliminare: A) Dichiarare l'estinzione del giudizio ex art.
305 c.p.c.; B) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed ono-
rari del grado di giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario. “
IX. La causa era quindi trattenuta in decisione all'udienza del 03.2.24, le parti depo-
sitavano le difese finali e tuttavia era necessario rimetterla sul ruolo due volte, per il trasferimento di uno dei giudici del Collegio e poi per l'errata indicazione del Collegio
giudicante. Il 21.1.2025 la causa era ancora una volta trattenuta per la decisione, senza termine per il deposito delle difese finali, già in atti.
Motivi della decisione
X. Quanto emerso nel corso del giudizio di appello in merito all'avvenuto decesso dell'avvocato del convenuto sin dal primo grado, prima ancora della prima udienza, è
ovviamente decisivo per la decisione del giudizio. La S.C., con la sentenza n.
23486/2021, ribadisce un principio costante sin da Cass. 8720/1998, 7339/2002,
3519/2004 per cui «la morte come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito ... determina au-
tomaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie in-
terruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulte-
riore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza”. La nullità può essere fatta valere (senza che la vicenda sospensiva se ne differenzi come presupposto) «ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela
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della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ul-
tima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (Cass. 26319/2006, 25234/2010, 1574/2020, 21359/2020);
Nel giudizio in esame eccepiva la nullità ed anche l'inammissibilità per Controparte_1
estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi e l'appellante mutava le originarie conclusioni, formulate con l'atto di citazione in appello, rinunciando alla domanda nel merito, aderendo alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e “non opponendosi” alla declaratoria di estinzione, chiesta anche dalla terza chiamata in causa.
In sostanza l'appellante, oltre alla nullità della sentenza di primo grado, dalla quale non conseguiva ex sé la necessità di pronunciarsi nel merito, non riproduceva la domanda e non si opponeva alla declaratoria di estinzione del giudizio così chiaramente ed ine-
quivocabilmente formulando una rinuncia alla pronuncia nel merito, neppure dalle altre parti richiesta tanto che tutte concludevano per l'estinzione del giudizio. La valutazione complessiva della condotta processuale della parte, che secondo la S.C. (da ultimo or-
dinanza n. 12756/2024) in occasione della precisazione delle conclusioni deve compor-
tare la rinuncia alla domanda nel merito, è chiaramente evincibile dalle conclusioni for-
mulate finalizzate a conseguire la nullità dell'intero procedimento anche in appello e la sua estinzione. La Corte deve prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio uni-
tamente alla nullità della sentenza di primo grado.
XI. spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere tra le parti compensate non potendosi imputare a nessuna di loro la nullità caratterizzante il contenzioso.
XII. La S.C. con l'ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 sancisce come la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una
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somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugna-
zione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 07 gennaio 2019 e contraddistinta dal n.
30/2019, dichiara:
- la nullità della sentenza impugnata,
- l'estinzione del giudizio,
- la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso il 30. 01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 07 gennaio 2019 e contraddistinta dal n. 30/2019, iscritto al
n.907/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
TRA
(Cod. Fisc.: , rappresentata e difesa, unitamente Parte_1 CodiceFiscale_1
e disgiuntamente, per delega in calce al presente atto dall'Avv. Tommaso De Bonis
(Cod. Fisc.: e dall'Abogado Antonella De Bonis (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
) iscritta all'Albo degli Avvocati Comunitari Stabiliti – Sezione di La- C.F._3
tina dal 16/01/2018, i quali agiscono d'intesa ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 96/2001, caselle
PEC: - Email_1 Email_2
-appellante-
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in persona del l.r.p.t., codice fiscale in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante Dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_3
liti rilasciata su atto separato, dall' avvocato Federico Liccardo, codice fiscale
, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lu- C.F._4
cia, 20;
-appellata -
E
, (C.F.: ) rapp.to e difeso, giusta procura alle Controparte_1 CodiceFiscale_5
liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Dario Falco (C.F.:
[...]
pec: C.F._6 Email_3
-appellato -
E
(Cod. Fisc. ), in persona del legale Controparte_2 PartitaIVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura speciale notarile in atti, dall'avv.
Paolo Tortorano, (Cod.Fis. ), p.e.c. C.F._7 Email_4
[...]
-appellata -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
, con citazione notificata il 15.02.2019 a propo- Parte_1 Controparte_2
neva appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, non notificata, emessa dal Tri-
bunale di Napoli Nord nel procedimento n.9393/2015 del R.G.C., promosso dall'attuale appellante nei confronti dell'avv. Ferrara Paolo, che chiamava in garanzia
[...]
avente ad oggetto responsabilità professionale dell'Avvocato, che Controparte_2
così statuiva:
“- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di risoluzione per inadempimento;
- rigetta la domanda risarcitoria attorea;
- dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento
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dei compensi proposta dal convenuto;
- visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra e Parte_1 CP_1
le spese di giudizio;
[...]
- visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 13.430 Controparte_4
per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella
misura del 15% sui compensi.”
II. L'attrice promuoveva il giudizio affermando di aver, nell'anno 2003, conferito un in-
carico professionale all'Avv. per promuovere una causa di lavoro nei confronti CP_1
della Società che non si costituiva in giudizio e Controparte_5
che terminava, in primo grado, con la condanna della resistente contumace al paga-
mento della somma complessiva di € 82.656,10 oltre accessori.
La resistente promuoveva appello allegando l'assunta inesistenza e/o nullità della no-
tificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, perché avvenuta presso sede diversa dalla sede legale della motivo quest'ultimo della contumacia, insistendo Pt_2
affinché la sentenza impugnata venisse annullata ex art. 354 c.p.c., con remissione della causa al Primo Giudicante;
l'appellato non aderiva all'eccezione affermando come il luogo della notifica fosse la sede effettiva della società convenuta e, nel frattempo, de-
positava domanda per la dichiarazione di fallimento della Parte_4
senza prima esperire azione esecutiva, allegando il mancato paga-
[...]
mento della somma riconosciuta in primo grado.
Il Tribunale non riscontrava la condizione di insolvenza e rigettava l'istanza condan-
nando l'istante al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello decideva la causa di lavoro accogliendo il gravame dello
[...]
dichiarava la nullità della notifica del ricorso in- Parte_5
troduttivo del giudizio di primo grado e rimetteva la causa innanzi al primo Giudice, con condanna dell'attrice alle spese del doppio grado di giudizio perché l'atto introduttivo
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era stato notificato in una sede differente da quella legale della resistente senza alle-
gare le ragioni in virtù della quale il luogo della tentata notifica avrebbe dovuto essere considerata sede effettiva.
L'avv. quindi riassumeva il giudizio in primo grado, subito sospeso avendo l'av- CP_1
vocato anche proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia di appello. La Su-
prema Corte rigettava il ricorso, con condanna di alle spese di giudizio, Parte_1
e l'esito non mutava in Tribunale, che condannava al pagamento delle Parte_1
spese di lite accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente e fondata sull'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dichiarata nulla. Era stato notificato l'atto di precetto ma la circo-
stanza era stata allegata e dimostrata fuori termine, in occasione della precisazione delle conclusioni.
Nella corrispondenza intercorsa tra le parti l'avv. manifestava a CP_1 Parte_1
la convinzione dell'erroneità della statuizione del Tribunale di Napoli in merito alla pre-
scrizione e la convinzione della possibilità di riforma in appello della decisione perché la notificazione originaria nulla avrebbe avuto comunque valenza interruttiva della prescri-
zione. UR precisava all'avv. che, qualora lo avesse ritenuto utile e/o Pt_1 CP_1
opportuno, avrebbe dovuto egli stesso impugnare la sentenza n. 4757/14 in virtù del mandato conferito, ricevendo il rifiuto dell'avvocato ritenendo cessato il rapporto di fidu-
cia tra esso professionista e la cliente. La sentenza del Tribunale passava quindi in giudicato.
III. L'avv. si difendeva in giudizio contestando l'esistenza della sua respon- CP_1
sabilità perché , a mezzo del nuovo procuratore, avrebbe potuto impu- Parte_1
gnare la sentenza del Tribunale, errata come dalla S.C. conclamato in numerose pro-
nunce ed il mancato gravame era funzionale all'azione di risarcimento danni poi pro-
mossa nei riguardi del professionista. Mancavano sia la colpa grave che il dolo nell'at-
tività del convenuto, necessarie per l'azione promossa in virtù del disposto dell'art. 2236
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c.c., le somme liquidate per spese legali nei giudizi presupposto non erano state versate da che nulla aveva pagato in favore dell'avv. . Parte_1 CP_1
Il convenuto chiamava comunque in causa la quale sua compagnia di Controparte_2
assicurazione per la responsabilità professionale. Chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento delle competenze professionali in suo vantaggio maturate per l'opera pre-
stata, quantificate in € 52.055,00 oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
IV. via pregiudiziale contestava l'operatività di polizza e nel merito ec- CP_2
cepiva il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 co. 2, c.c., in via subordi-
nata contestando l'importo risarcitorio da contenere, comunque, entro i limiti di massi-
male.
V. UR proponeva alla Corte i seguenti motivi di impugnazione: Pt_1
A) Nullità della sentenza, da rimettere in primo grado in virtù del disposto dell'art. 354 c.p.c. perché il giudice, ritenuta superflua l'istruttoria all'esito della produzione do-
cumentale, con l'impugnata sentenza rilevava d'ufficio la carenza del presupposto pro-
cessuale dell'interesse ad agire …” per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 –
111 Costituzione nonché artt. 99 – 101 – 183 – 359 c.p.c., senza consentire il contrad-
dittorio sul punto, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c. Per l'appellante l'interesse della era chiaro perché emergevano l'esistenza, il contenuto, le modalità del rap- Pt_1
porto giuridico proposto in giudizio, le lesioni patite ed il danno rivendicato.
B) Erroneamente il giudice aveva ritenuto cessato il rapporto professionale con l'avv. al momento della promozione del giudizio risarcitorio con la conseguenza CP_1
di non poter domandare la risoluzione del rapporto contrattuale che il Tribunale di Na-
poli Nord faceva cessare dalla pubblicazione dell'ultima sentenza del Giudice del Lavoro
di Napoli n. 4757/14 (quella a definizione del giudizio di riassunzione) omettendo di va-
lutare come successivamente le parti contestavano reciprocamente l'inadempimento a dimostrazione dell'attualità del rapporto e l'interesse sostanziale e processuale a farlo cessare, da parte dell'attrice con la pronuncia di risoluzione, idonea a far venir meno la
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pretesa al corrispettivo delle prestazioni eseguite azionata dall'avvocato.
Oltretutto dopo la sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli, il rapporto non era cessato perché sino al 28/04/2015 pendeva il termine per l'appello, nel corso del quale l'avvo-
cato riteneva cessato il rapporto di fiducia con la cliente, si rifiutava di proporre il gra-
vame, facendo sorgere l'interesse per l'attrice ad ottenere la declaratoria di inadempi-
mento del convenuto, la risoluzione contrattuale e la pronuncia di nulla dover corrispon-
dere all'avv. . CP_1
C) Ulteriore motivo di impugnazione era rivolto alla parte della sentenza nella quale il giudizio affermava che l'attrice non aveva dato prova del pregiudizio economicamente valutabile subito, con carenza di prova del danno emergente perché all'epoca della pro-
mozione del giudizio doveva ancora effettuare i pagamenti delle spese Parte_1
giudiziali in favore della società “ . L'errore consi- Controparte_5
steva nel non aver considerato come il danno emergente potesse essere futuro per la natura esecutiva delle sentenze in danno dell'attrice, per € 11.050,00 (2.160,00 +
4.840,00 + 3.050,00 + 1.000,00 = 11.050,00) oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
D) Il quarto motivo era riferito al mancato riconoscimento del danno da lucro ces-
sante, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, co. 2, c.c. perché il Tribunale
giudicava gravemente negligente nel non proporre appello contro la Parte_1
sentenza n. 4757 del 30/04/2014 pronunciata dal Giudice del Lavoro di Napoli perché i vizi relativi all'individuazione del luogo di notifica ricadono sempre nell'ambito della nul-
lità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc (v. Cass. civ. Sez. U., 20/07/2016,
n. 14916) …”. L'appellante contestava la decisione perché il giudice ometteva di consi-
derare come l'omissione fosse imputabile al professionista ed entrava nel merito della sentenza ormai passata in giudicato. L'orientamento sancito dalla S.C. a ss.uu., che poneva termine alla contrapposizione di diversi orientamenti, era oltretutto successivo alla sentenza del Giudice del Lavoro e l'esistenza di pregressi errori da parte
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dell'avvocato giustificava lo scetticismo manifestato dalla al professionista circa Pt_1
l'eventualità di appellare la sentenza n. 4757/14, comunque superato dall'invito al legale ad interporre appello che, ad ogni buon conto, non avrebbe comunque eliminato la responsabilità professionale da inadempimento contrattuale in cui era già incorso l'avv.
e non avrebbe comportato la certezza dell'esito favorevole. Per l'appellante, CP_1
quindi, non era applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1227 c.c. 2 co, ma semmai il primo comma dello stesso articolo. Il secondo comma non troverebbe applicazione per-
ché tra le condotte esigibili nei riguardi del danneggiato non sono comprese quelle che esulano l'ordinaria diligenza, gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici come quelli che avrebbe dovuto sopportare la nel conferire Pt_1
l'incarico ad altro avvocato dovendo sostenere gravose spese per lo studio della con-
troversia e la proposizione dell'appello idoneo forse a riparare errori procedurali del pro-
fessionista, per poi, ipotizzando l'esito favorevole, riproporre il giudizio innanzi al Giudice
del lavoro.
L'esito favorevole del primo grado del giudizio di lavoro dimostrava l'entità della conse-
guenza del cattivo operato del professionista. L'avvocato quindi deve essere condan-
nato al risarcimento dell'intero danno o, in subordine, nell'ipotesi di concorso colposo,
della parte del pregiudizio nella misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
E) L'ultimo motivo di appello concerneva il governo delle spese di lite, che il Tribu-
nale compensava con il convenuto, per soccombenza reciproca, con condanna dell'at-
trice in favore del terzo.
Per l'attrice il convenuto era venuto meno al dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 c.p.c. che avrebbe dovuto giustificare la sua condanna al pagamento delle spese del terzo. La chiamata in garanzia era stata causata dalla condotta del professionista che ne avrebbe dovuto sostenere le conseguenze, in subordine nella misura di almeno il
50%.
Contestava altresì l'importo riconosciuto per le spese in favore del convenuto perché la
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fase istruttoria e quella decisionale non erano state concretamente espletate perché
né il terzo né il convenuto avevano depositato memorie istruttorie e comparse conclu-
sionali.
Così quindi l'appellante concludeva:” Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita,
rigettata ogni avversa, contraria istanza e deduzione, in accoglimento dell'appello pro-
posto, in totale e/o parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 30/2019
emessa dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, così decidere:
- In via preliminare e pregiudiziale, accertata e rilevata la violazione del diritto di difesa
delle parti ai sensi dell'art. 101, co. 1 c.p.c., così come operata dal Giudice di prime cure,
Voglia dichiarare nulla la sentenza n. 30/2019 pronunciata in data 07/01/2019 e, per
l'effetto, rimettere la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c.;
- In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
eccezione preliminare innanzi spiegata, accertato il grave inadempimento posto in es-
sere dall'Avv. (così come espressamente riconosciuto e dichiarato an- Controparte_1
che dal Giudice di prime cure in sentenza) nonché l'assenza di qualsivoglia responsa-
bilità omissiva in capo alla secondo quanto meglio spiegato al punto D) del Pt_1
presente atto, Voglia dichiarare risolti i contratti d'opera intellettuale intercorsi tra esse
parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e ss., dunque estinte le obbligazioni non
ancora adempiute (con particolare riferimento al pagamento dei compensi asserita-
mente ancora dovuti all'Avv. ) e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato CP_1
unico inadempiente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra : Pt_1
A) danno emergente - B) lucro cessante – danno da perdita di chance, così come quan-
tificati nel giudizio di primo grado o nella maggiore o minore somma che la Corte riterrà
congrua ed equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi di lite del doppio grado di giudizio;
- In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse infondato
nel merito il presente appello, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accertato che
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nel primo grado di giudizio attrice e convenuto sono stati riconosciuti entrambi soccom-
benti, che quest'ultimo è stato dichiarato gravemente inadempiente dallo stesso Giudice
di prime cure, visto l'art. 91 comma 1 c.p.c., tenuto conto altresì della operatività della
polizza assicurativa, Voglia condannare l'Avv. al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio;
Controparte_6
- In via ancor più subordinata e gradata, tenuto conto della suddetta acclarata respon-
sabilità del professionista, così come dichiarata dal Giudice di prime cure in sentenza,
nonché dell'operatività della polizza assicurativa, visto l'art. 92, comma 2 c.p.c., attesa
la soccombenza reciproca, Voglia addebitare il rimborso delle spese di giudizio in favore
di terza chiamata nella misura del 50% tra attore e convenuto e/o Controparte_6
secondo il rispettivo grado di responsabilità.
Quanto ai compensi liquidati in favore del terzo chiamato in garanzia, tenuto conto del
mancato espletamento dell'istruttoria e dell'attività difensionale nella fase conclusiva,
Voglia ridurre l'importo liquidato in favore del terzo chiamato, limitandolo all'attività ef-
fettivamente svolta.”
Le conclusioni iniziali, come sopra modificate, all'esito dell'interruzione del giudizio e della sua riassunzione, di cui infra, erano poi formulate, con le note scritte depositate il
15.7.24 per l'ultima udienza, nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, in via principale pronunciare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti succes-
sivamente al 30 giugno 2016 giorno del decesso dell'unico procuratore della parte con-
venuta, Avv. , ivi inclusa la sentenza di primo grado, la notificazione Controparte_1
dell'atto di appello e successivi.
Non si oppone, in ogni caso, alla domanda di estinzione del procedimento.
Quanto alla condanna alle spese, si riporta a quanto dedotto ed argomentato in atti e
ne chiede l'accoglimento.
Chiede che la causa venga assunta in decisione, senza nuova concessione dei termini
essendo già state depositate le difese finali.”
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VI. unico appellato inizialmente costituitosi nel gravame, eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello in riferimento all'art. 342 c.p.c. per mancata specificazione dei motivi di gravame e mancata redazione del progetto alternativo di sentenza. L'ap-
pello era comunque infondato anche nel merito risultando corrette le argomentazioni e decisioni del giudice di primo grado. Reiterava ex art. 346 c.p.c., l'eccezione del massi-
male di polizza e concludeva per il rigetto del gravame e, in subordine, per il conteni-
mento della condanna della compagnia di assicurazione nei limiti del massimale di €.
1.000.000,00 con franchigia del 10% a carico dell'assicurato e vittoria di spese. Anche
in occasione delle note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle CP_2
conclusioni, cambiava la domanda proposta alla Corte così diversamente formulata: “ si insiste affinché l'adita Corte di Appello di Napoli provveda come segue:
1) Accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio de quo ex art. 305 c.p.c.;
2) In del tutto subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse non estinto il giudizio de quo, accogliere le conclusioni tutte di di cui alla propria CP_2
comparsa di costituzione e che si abbiano in questa sede per intero ripetute e trascritte;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, rivalsa di IVA e CPA.”
VII. Le diverse domande proposte erano evidentemente conseguenza di quanto emergeva nel corso del giudizio di appello. Avveniva che la Corte, dopo aver trattenuto la causa in decisione una prima volta all'esito dell'udienza del 21.0.2023, con ordinanza del 25.5.2023 rimetteva la causa sul ruolo rilevando come la notifica dell'atto di cita-
zione in appello a , presso il difensore costituito in primo grado, non si Controparte_1
fosse perfezionata e non emergesse in atti riscontro dell'estrazione dell'indirizzo di posta certificata del difensore dal , come pure dichiarato dal notificante;
con- CP_7
statava anche come la notifica a mezzo posta a , sempre presso il di- Controparte_1
fensore costituito in primo grado, non fosse munita del relativo avviso di ricevimento;
onerava quindi l'appellante di fornire riscontro dell'avvenuto perfezionamento della
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notifica dell'atto di appello a entro la successiva udienza in occasione Controparte_1
della quale la causa doveva essere interrotta a seguito dell'allegazione e dimostrazione documentale dell'intervenuto decesso, sin dal primo grado, dell'avvocato Leva Enrico
procuratore e difensore dell'appellato , rimasto contumace in appello. Controparte_1
L'evento comportava l'interruzione del giudizio in maniera automatica ed immediata,
indipendentemente dalla conoscenza che ne potevano avere avuto le parti ed il giudice.
VIII. L'appellante, in data 01.12.23, inoltrava ricorso per riassunzione che veniva no-
tificato, unitamente al pedissequo decreto, all'avv. ed a Controparte_1 Controparte_2
in data 12.12.23 ed il convenuto si costituiva nel grado chiedendo l'inammissibilità del gravame per estinzione del giudizio perché il decesso del difensore del convenuto era avvenuto in data 30.06.2016, ancor prima che si svolgesse la prima udienza di compa-
rizione del giudizio di I grado, fissata per il giorno 24.11.2016 e, a norma dell'art. 301
c.p.c., l'interruzione si determina “automaticamente” nel momento stesso in cui l'evento si verifica e a prescindere che del medesimo il giudice o le parti ne abbiano notizia.
UR stessa aveva dichiarato in giudizio di aver ricevuto dal Comune di S. Pt_1
Antimo richiesta del certificato di morte il 07/07/2023 ed alla data del deposito del ri-
corso per la riassunzione in Corte di Appello in data 01.12.2023, quindi, erano decorsi i tre mesi previsti dall'art. 305 c.p.c. ed il giudizio si è estinto. Ad ogni buon conto ogni attività processuale compiuta in primo grado era nulla, così come la sentenza. Preci-
sava l'appellato che l'elemento discriminante, a seguito delle sentenze della Corte co-
stituzionale sull'art. 305 c.p.c. (n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36
del 1976) era la conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte degli altri soggetti del processo che, ove presente, oltre a comportare l'effetto della nullità degli atti suc-
cessivi all'evento interruttivo comportava anche, al decorso dei tre mesi, l'estinzione del giudizio. La formale dichiarazione di interruzione del processo aveva natura meramente
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ricognitiva perchè il termine è perentorio, decorreva dal certificato rilasciato dal Comune
di Sant'Antimo, e l'estinzione era stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa.
Concludeva quindi per : “In via preliminare: A) Dichiarare l'estinzione del giudizio ex art.
305 c.p.c.; B) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed ono-
rari del grado di giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario. “
IX. La causa era quindi trattenuta in decisione all'udienza del 03.2.24, le parti depo-
sitavano le difese finali e tuttavia era necessario rimetterla sul ruolo due volte, per il trasferimento di uno dei giudici del Collegio e poi per l'errata indicazione del Collegio
giudicante. Il 21.1.2025 la causa era ancora una volta trattenuta per la decisione, senza termine per il deposito delle difese finali, già in atti.
Motivi della decisione
X. Quanto emerso nel corso del giudizio di appello in merito all'avvenuto decesso dell'avvocato del convenuto sin dal primo grado, prima ancora della prima udienza, è
ovviamente decisivo per la decisione del giudizio. La S.C., con la sentenza n.
23486/2021, ribadisce un principio costante sin da Cass. 8720/1998, 7339/2002,
3519/2004 per cui «la morte come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito ... determina au-
tomaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie in-
terruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulte-
riore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza”. La nullità può essere fatta valere (senza che la vicenda sospensiva se ne differenzi come presupposto) «ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela
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della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ul-
tima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (Cass. 26319/2006, 25234/2010, 1574/2020, 21359/2020);
Nel giudizio in esame eccepiva la nullità ed anche l'inammissibilità per Controparte_1
estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi e l'appellante mutava le originarie conclusioni, formulate con l'atto di citazione in appello, rinunciando alla domanda nel merito, aderendo alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e “non opponendosi” alla declaratoria di estinzione, chiesta anche dalla terza chiamata in causa.
In sostanza l'appellante, oltre alla nullità della sentenza di primo grado, dalla quale non conseguiva ex sé la necessità di pronunciarsi nel merito, non riproduceva la domanda e non si opponeva alla declaratoria di estinzione del giudizio così chiaramente ed ine-
quivocabilmente formulando una rinuncia alla pronuncia nel merito, neppure dalle altre parti richiesta tanto che tutte concludevano per l'estinzione del giudizio. La valutazione complessiva della condotta processuale della parte, che secondo la S.C. (da ultimo or-
dinanza n. 12756/2024) in occasione della precisazione delle conclusioni deve compor-
tare la rinuncia alla domanda nel merito, è chiaramente evincibile dalle conclusioni for-
mulate finalizzate a conseguire la nullità dell'intero procedimento anche in appello e la sua estinzione. La Corte deve prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio uni-
tamente alla nullità della sentenza di primo grado.
XI. spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere tra le parti compensate non potendosi imputare a nessuna di loro la nullità caratterizzante il contenzioso.
XII. La S.C. con l'ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 sancisce come la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una
Rg 907/19 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugna-
zione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 07 gennaio 2019 e contraddistinta dal n.
30/2019, dichiara:
- la nullità della sentenza impugnata,
- l'estinzione del giudizio,
- la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso il 30. 01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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