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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21920/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ELENA BERTOGLIO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. GABRIELE ZANNI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , che rimarrà collocato Per_1
anagraficamente presso la madre, nella residenza già familiare e nella quale prevalentemente resterà insieme alla IG.ra ; Parte_1
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà indivisa al 50% di entrambi i coniugi sita in Palazzolo
S/O (BS) alla via Gennaro Sora, 15, gravata da mutuo ipotecario con un capitale residuo di
€114.600,00 circa, alla IG.ra , nell'interesse esclusivo del minore;
Parte_1
3) porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo, versando alla IGnora
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, a far data dal mese di agosto Parte_1
1 2024, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese la somma di €400,00 (quattrocento/00), importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione mese di agosto, anno 2025;
4) disporre che ciascun coniuge provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie, intese come tali quelle rientranti nell'elenco che segue, che riproduce integralmente il “Protocollo d'intesa sulle spese non rientranti nell'assegno di mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Brescia:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5) disporre che, il padre potrà tenere con sé il figlio:
a week-end alternati dal venerdì pomeriggio, prelevandolo direttamente da scuola, ovvero dalla casa materna nei periodi di vacanza e/o in cui per ragioni eccezionali non dovesse frequentare la scuola, e sino al lunedì successivo indicativamente alle ore 19,00, con pernottamenti inclusi, allorquando il figlio verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
i lunedì e martedì successivi ai fine settimana trascorsi da con la madre, pernottamenti Per_1
inclusi, allorquando il padre potrà prelevarlo da scuola, ovvero dalla casa materna nei periodi di vacanza e/o in cui per ragioni eccezionali non dovesse frequentare la scuola, nel pomeriggio di lunedì.
verrà riportato a scuola, ovvero presso la casa materna nei periodi di vacanza e/o in cui per Per_1
ragioni eccezionali non dovesse frequentare la scuola, direttamente il mercoledì mattina.
6) il figlio trascorrerà con il padre: Per_1
2 durante le vacanze natalizie, almeno sette giorni, anche non consecutivi, ma ove consecutivi con pernottamento incluso, da concordarsi tra i genitori entro l'inizio del mese di dicembre di ogni anno, con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali, almeno tre giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo, avendo cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive, almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da effettuarsi nel mese di agosto e da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
7) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, non avendo perciò nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo e/o ragione;
8) i coniugi continueranno a onorare pro quota al 50% ciascuno tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario acceso presso la Banca Intesa San Paolo datato 01.08.2011 per l'acquisto dell'abitazione coniugale di cui al punto 4) delle presenti condizioni, mediante versamento delle somme richieste dalla banca sul c/c cointestato di cui alle seguenti coordinate: cod. IBAN
[...];
9) il IG. rifonderà alla IG.ra il 50% delle spese sanitarie Parte_2 Parte_1 straordinarie, che dovessero rivelarsi necessarie per la cura del cane “Cumbia”, laddove queste siano previamente concordate, autorizzate e fiscalmente giustificate dalla IG.ra ; Parte_1
10) le parti dichiarano che con l'integrale adempimento di quanto sopra previsto, rebus sic stantibus, nulla più avranno reciprocamente a pretendere in relazione ai titoli suindicati, e che ogni reciproca pretesa patrimoniale, anche inerente precedenti accordi assunti in sede di separazione, si intende qui integralmente compensata ed estinta;
11) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti al figlio;
Per_1
12) dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OL (atto n. 20, parte II, serie A) e Parte_3
hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21920/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ELENA BERTOGLIO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. GABRIELE ZANNI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , che rimarrà collocato Per_1
anagraficamente presso la madre, nella residenza già familiare e nella quale prevalentemente resterà insieme alla IG.ra ; Parte_1
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà indivisa al 50% di entrambi i coniugi sita in Palazzolo
S/O (BS) alla via Gennaro Sora, 15, gravata da mutuo ipotecario con un capitale residuo di
€114.600,00 circa, alla IG.ra , nell'interesse esclusivo del minore;
Parte_1
3) porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo, versando alla IGnora
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, a far data dal mese di agosto Parte_1
1 2024, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese la somma di €400,00 (quattrocento/00), importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione mese di agosto, anno 2025;
4) disporre che ciascun coniuge provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie, intese come tali quelle rientranti nell'elenco che segue, che riproduce integralmente il “Protocollo d'intesa sulle spese non rientranti nell'assegno di mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Brescia:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5) disporre che, il padre potrà tenere con sé il figlio:
a week-end alternati dal venerdì pomeriggio, prelevandolo direttamente da scuola, ovvero dalla casa materna nei periodi di vacanza e/o in cui per ragioni eccezionali non dovesse frequentare la scuola, e sino al lunedì successivo indicativamente alle ore 19,00, con pernottamenti inclusi, allorquando il figlio verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna;
i lunedì e martedì successivi ai fine settimana trascorsi da con la madre, pernottamenti Per_1
inclusi, allorquando il padre potrà prelevarlo da scuola, ovvero dalla casa materna nei periodi di vacanza e/o in cui per ragioni eccezionali non dovesse frequentare la scuola, nel pomeriggio di lunedì.
verrà riportato a scuola, ovvero presso la casa materna nei periodi di vacanza e/o in cui per Per_1
ragioni eccezionali non dovesse frequentare la scuola, direttamente il mercoledì mattina.
6) il figlio trascorrerà con il padre: Per_1
2 durante le vacanze natalizie, almeno sette giorni, anche non consecutivi, ma ove consecutivi con pernottamento incluso, da concordarsi tra i genitori entro l'inizio del mese di dicembre di ogni anno, con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali, almeno tre giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo, avendo cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive, almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da effettuarsi nel mese di agosto e da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
7) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, non avendo perciò nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo e/o ragione;
8) i coniugi continueranno a onorare pro quota al 50% ciascuno tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario acceso presso la Banca Intesa San Paolo datato 01.08.2011 per l'acquisto dell'abitazione coniugale di cui al punto 4) delle presenti condizioni, mediante versamento delle somme richieste dalla banca sul c/c cointestato di cui alle seguenti coordinate: cod. IBAN
[...];
9) il IG. rifonderà alla IG.ra il 50% delle spese sanitarie Parte_2 Parte_1 straordinarie, che dovessero rivelarsi necessarie per la cura del cane “Cumbia”, laddove queste siano previamente concordate, autorizzate e fiscalmente giustificate dalla IG.ra ; Parte_1
10) le parti dichiarano che con l'integrale adempimento di quanto sopra previsto, rebus sic stantibus, nulla più avranno reciprocamente a pretendere in relazione ai titoli suindicati, e che ogni reciproca pretesa patrimoniale, anche inerente precedenti accordi assunti in sede di separazione, si intende qui integralmente compensata ed estinta;
11) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti al figlio;
Per_1
12) dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OL (atto n. 20, parte II, serie A) e Parte_3
hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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