Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga all' udienza del 17 febbraio 2025 ha pronunziato e pubblicato - ex articolo 429 c.p.c. - la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4219/2024 R.G.
TRA
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Falqui Cao unitamente all'Avv. Stefania Sotgia
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, esponeva: Parte_1
- di avere presentato in data 7 novembre 2022 domanda al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- in esito alla visita medica da parte della competente Commissione, era stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed il ctu nominato aveva escluso la sussistenza del requisito richiesto;
- aveva, pertanto, depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, evidenziando che il ctu non aveva valutato adeguatamente le singole patologie che l'affliggevano e le conseguenze prodotte.
Evidenziava, inoltre, che era affetta da cardiopatia e che al riguardo il ctu avrebbe dovuto applicare il codice 6442, valutando adeguatamente la percentuale d'invalidità, che nel caso di specie era opportuno riconoscere il 50%, soprattutto in relazione alle conseguenze provocate dalla stessa.
Osservava, poi, che risultava afflitta da malattia aterosclerotica in soggetto con declino cognitivo con la sussistenza, altresì, di sindrome ansiosa depressiva e che il ctu avrebbe dovuto applicare il codice
2209 con la relativa percentuale di invalidità del 50%.
Rilevava, altresì, che il consulente aveva omesso la valutazione su alcune patologie documentate.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla relativa liquidazione ed al relativo pagamento, con gli CP_1 interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.-. L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l' inammissibilità della domanda di condanna CP_1 dell' al pagamento della prestazione. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 1748/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito richiesto dalla ricorrente che, dunque, esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma suindicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Parte ricorrente, in ricorso, evidenzia che il ctu non ha valutato adeguatamente le singole patologie che l'affliggono e le conseguenze prodotte;
rileva che il consulente ha sottovalutato le patologie osteoarticolari e che avrebbe dovuto applicare per analogia il codice 7001; evidenziava, inoltre, che
è affetta da cardiopatia e che al riguardo il ctu avrebbe dovuto applicare il codice 6442, valutando adeguatamente la percentuale d'invalidità, che nel caso di specie sarebbe stato opportuno riconoscere il 50%; osserva, poi, che risulta afflitta da malattia aterosclerotica in soggetto con declino cognitivo con la sussistenza, altresì, di sindrome ansiosa depressiva e che il ctu avrebbe dovuto applicare il codice 2209 con la relativa percentuale di invalidità del 50%; rilevava, altresì, che il consulente ha omesso la valutazione di alcune patologie documentate.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “cardiopatia ipertensiva in labile compenso in soggetto con broncopatia cronica. Poliartrosi con osteopenia rachide dorsale, lombare e ginocchia in obesa. Malattia aterosclerotica non emodinamicamente significativa. insufficienza venosa arti inferiori. Sindrome ansioso depressiva in soggetto tiroidectomizzato” e, dopo avere analizzato le patologie ed avere indicato i relativi codici da applicare e le percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura del
100% ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente, il ctu, nella relazione depositata nel procedimento per atp, ha precisato che “..Per quanto riguarda la patologia osteoarticolare la ricorrente presentava una patologia artrosica localizzata in più distretti corporei e nel tempo si è sempre più aggravata interessando la deambulazione ed alcune principali attività quotidiane. In tale situazione ha avuto un ruolo preponderante l'obesità di cui era affetta che ha complicato la patologia artrosica di base.
Tuttavia la situazione pur essendo limitante non era di gravità tale da impedire la deambulazione e lo svolgimento delle comuni attività quotidiane. Alla luce di ciò è stato riconosciuto il cod.7105 nella percentuale massima. Non è possibile riconoscere il richiesto cod. 7001 anchilosi totale del rachide in quanto la limitazione funzionale riscontrata era solo del 50% e non totale come previsto dal tabellare. Per quanto riguarda la patologia cardiovascolare nella CTU era stato già riconosciuto il cod.6442 con la percentuale del 50%, .. sono state considerate anche tutte le altre patologie di cui la ricorrente era affetta, ovvero la broncopatia cronica, la sindrome depressiva e la insufficienza venosa agli arti inferiori e la malattia aterosclerotica non emodinamicamente significativa. Non valutabile era la tiroidectomia subita nel 2010. Dopo aver esaminato le varie patologie, indipendentemente dei valori tabellari delle singole patologie, è stato valutato il danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Dall'esame delle condizioni globali della sig.ra Parte_1
si è rilevato che pur essendo le patologie di cui è affetta di una certa gravità, il suo quadro generale, tuttavia, è compatibile con una vita di relazione adeguata ed esclude la assoluta mancanza di autonomia e, pertanto, non è tale da rendere necessaria l'assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana e di relazione compatibilmente alla età. Inoltre, pur essendo il quadro clinico della ricorrente sicuramente compromesso dalla patologia artrosica, da quella cardiovascolare e dalla broncopatia, la ricorrente può in atto deambulare, i cambi di postura sono autonomi ed è capace di svolgere i più importanti atti della vita quotidiana in modo autonomo senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore..”.
Il ctu ha, dunque, concluso confermando le conclusioni rese.
Ora, il giudizio espresso dal ctu non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il ctu sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
5.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede :
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp.
Messina, 17 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga