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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2485 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO, come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA ARENA LOC. SAN BENEDETTO CASERTA 81100 CASERTA rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito- agricoli CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/02/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , per sentir dichiarare la nullità della pretesa di ripetizione, di cui alle CP_1 comunicazioni pervenute in data 1.10.2022: A) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983052324-7 per un importo complessivo di euro 1.569,96, emesso a seguito di precedente comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2003 / 31.12.2003;
B) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983036299-3 per un importo complessivo di euro 1.177,46, emesso a seguito di precedente comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2005 / 31.12.2005; C) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983036300-4 per un importo complessivo di euro 4.337,76, emesso a seguito di precedente 1 comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2006 / 31.12.2006; D) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983036304-9 per un importo complessivo di euro 1.569,96, emesso a seguito di precedente comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2004 / 31.12.2004; per un totale di euro 8.655,14. Si costituiva l che resisteva al ricorso, concludendo per il rigetto. CP_1
Istruita la causa, lette le note, veniva decisa ex art. 127 ter cpc mediante il deposito della presente sentenza.
***
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo riguardante l'indennità di disoccupazione agricola. In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento CP_1 negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale. Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito CP_1 contributivo in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altra parte ed in via generale, i provvedimenti CP_1 amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1 previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero CP_1 accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un CP_1 ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e
3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 2 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del
2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacché questa potestà, ancorché espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talché, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
3 Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di proporre il ricorso giurisdizionale introduttivo del presente giudizio sollevata dall'ente convenuto. L'art. 22, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, così dispone: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Va quindi rilevato che il preliminare profilo di decadenza, che è rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (per i suoi riflessi sulle prestazioni previdenziali e, quindi, per l'interesse pubblico alla definitività e certezza dei bilanci pubblici), è dirimente e, pertanto, il ricorso non può essere accolto. Nel caso de quo, come precisato dall' , non è più previsto l'invio per posta CP_1 del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, sostituito dalla pubblicazione telematica sul sito dell' con valore di notifica a tutti gli CP_1 effetti di legge, come prevede l'art. 38 comma 6 -7 dl 98/2011 convertito in l. 111/2011. Né è condivisibile la prospettazione attorea secondo la quale non sarebbe valida, in quanto inapplicabile alla fattispecie in esame, la notifica effettuata mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli in quanto riguardante un'annualità anteriore all'anno 2011. Il d.l. 98 del 2011, art. 38 ha aggiunto al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12, il seguente art. 12-bis. “(Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1 decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet CP_1 entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. ". CP_2
Il successivo comma 7 ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai CP_1 lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
4 L'articolo prevede due distinte disposizioni. La prima fa riferimento e limita il campo di applicazione alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e disciplina la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 disponendo che gli stessi vengano notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica. Gli elenchi annuali cui la norma fa riferimento sono quelli di cui all'art. 12 del r.d. n. 1949 del 1940 (“e' compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'eta' di ciascuno”). La seconda disposizione, invece, fa riferimento al riconoscimento o al disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale di cui all'art. 12 cit. e ne prevede la pubblicazione telematica solo quando il provvedimento di riconoscimento (in caso di previo disconoscimento) o di disconoscimento (in caso di previo riconoscimento) sia di data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge (6.7.2011). La prima disposizione, quindi, fa riferimento alla prima redazione dell'elenco annuale in base alle dichiarazioni dei datori di lavoro o in base agli accertamenti dell'ufficio, la seconda disposizione, invece, fa riferimento ad un successivo provvedimento amministrativo che interviene dopo la pubblicazione degli elenchi annuali ed all'evidenza è sollecitato dall'interessato che, non iscritto negli elenchi per giornate lavorative che abbia espletato, abbia in via amministrativa, chiesto l'inserimento, ovvero è posto in essere dall'ufficio che, in seguito ad accertamenti ispettivi o segnalazioni o istanze, disponga la cancellazione di giornate precedentemente inserite in un elenco annuale successivamente rivelatosi non veritiero. La medesima distinzione tra la prima fattispecie e la seconda è riportata nell'art.
9-quinquies del d.l. 510 del 1996 così come modificato dalla legge di conversione 608 del 1996, il quale dispone che, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l' , sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata CP_1 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali e elenchi nominativi trimestrali. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza.
5 La norma prosegue affermando che in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta CP_1 notifica al lavoratore interessato. Pertanto, per la pubblicazione degli elenchi annuali era prevista la affissione all'albo pretorio, mentre per il disconoscimento o il riconoscimento successivi era prevista la notifica diretta all'interessato. Orbene, dalla lettura complessiva del formante normativo appare evidente che il legislatore del 2011 è intervenuto a disciplinare distintamente con due disposizioni diverse la fase della pubblicazione degli elenchi e degli atti correlati distinguendo la pubblicazione degli elenchi annuali e la pubblicazione degli atti che riconoscono o disconoscono giornate lavorative dopo la pubblicazione degli elenchi annuali. In relazione agli elenchi annuali la pubblicazione con affissione all'albo pretorio è stata sostituita con la pubblicazione telematica e l'efficacia della norma è stata limitata alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010. Il regime, pertanto, è rimasto pressoché immutato, continuandosi ad escludere, come in precedenza, la notifica diretta, e prevedendosi, invece, una forma di pubblicità collettiva sostituendosi solamente la pubblicità cartacea con quella telematica. In relazione alle variazioni (iscrizioni o cancellazioni successive alle pubblicazioni degli elenchi annuali), invece, la modifica è stata rilevante, sostituendosi la notifica diretta con la stessa pubblicità telematica prevista per gli elenchi annuali. Rimangono, però, distinte le due fattispecie, quella di cui all'art. 12 bis r.d. 1949 del 1940 e quella di cui agli artt.
9-quinquies d.l. 510 del 1996 e 38, co. 7, d.l.8 del 2011. La prima limita la sua applicazione alle giornate lavorative successive al 31.12.2010, la seconda, invece, prende come punto di riferimento, ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo, non la giornata oggetto di variazione ma l'atto di variazione (iscrizione o cancellazione). La distinzione, peraltro, risponde ad una chiara ratio atteso che gli elenchi annuali devono essere pubblicati entro il 31 maggio dell'anno successivo, mentre le cancellazioni possono intervenire anche a distanza di anni dalla pubblicazione dei relativi elenchi annuali laddove elementi idonei a segnalare falsità delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro emergano in seguito ad attività di accertamento. Sarebbe, peraltro, illogico ed irrazionale prevedere due distinti regimi di pubblicità in relazione all'annualità di riferimento creando una non spiegabile disparità di trattamento tra lavoratori oggetti della medesima tipologia di provvedimento di cancellazione. Deve ritenersi, pertanto, che in relazione ai provvedimenti di cancellazione successivi al 6.7.2011 sia valida la pubblicazione telematica, laddove esclusivamente la pubblicazione degli elenchi annuali di cui alla novella del 2011 vada limitata alle giornate successive al 31.12.2010. Nel caso di specie, per le giornate annullate per l'anno 2003, 2004, 2005 e 2006, la cancellazione è avvenuta per via telematica sul sito dell' , con gli elenchi CP_1
6 di variazione nominativi trimestrali del 2013, pubblicato sul sito internet dell'Istituto ( cfr cruscotto estratto in atti). Si precisa, poi, che “in tema di indennità di disoccupazione, la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato, è decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice” (Cass. 7148/2008). Ai sensi dell'art. 4 DL 384/92 "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_2 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma". Detta normativa deve essere letta in combinato disposto con la disciplina sulla domanda amministrativa e sui termini di definizione del ricorso amministrativo nella materia dell'iscrizione dei braccianti agricoli nei relativi elenchi. L'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Pt_2 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Ne segue che, dalla lettura combinata di dette disposizioni normative, il termine di decadenza di 120 giorni decorre dai seguenti periodi: a) dalla data di comunicazione della decisione del comitato provinciale sul ricorso amministrativo proposto dall'assistito, sempre che detto ricorso sia stato ritualmente proposto dall'assistito e sempre che il comitato si sia pronunciato nei termini di legge;
b) dal 90° giorno dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, laddove il comitato provinciale non si sia pronunciato (e dunque dalla data di scadenza del termine stabilito per la decisione del comitato provinciale sul ricorso amministrativo), sempre che detto ricorso amministrativo sia stato ritualmente proposto dall'assistito, nei termini sopra indicati;
7 c) trascorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(e cioè: 120 giorni per la formazione del silenzio-diniego relativamente alla domanda amministrativa + 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo + 90 giorni per la formazione del silenzio-diniego relativamente alla decisione sul ricorso amministrativo). Nel caso di specie, poiché il provvedimento di cancellazione è stato pubblicato fino alla data del 2013, il ricorso amministrativo deve ritenersi tardivo in quanto proposto allorquando il termine di 30 giorni era oramai elasso. Pertanto, il termine di 120 giorni deve farsi decorrere dalla scadenza dei 180 giorni dalla scadenza del 30° giorno dalla data di pubblicazione della cancellazione. Il ricorso è stato, pertanto, depositato tardivamente in data 28.2.2023. Va ritenuta legittima pertanto la ripetizione di indebito azionata dall' CP_1
Le spese di lite sono irripetibili considerata la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Chiara Cucinella, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2485 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO, come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA ARENA LOC. SAN BENEDETTO CASERTA 81100 CASERTA rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito- agricoli CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/02/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , per sentir dichiarare la nullità della pretesa di ripetizione, di cui alle CP_1 comunicazioni pervenute in data 1.10.2022: A) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983052324-7 per un importo complessivo di euro 1.569,96, emesso a seguito di precedente comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2003 / 31.12.2003;
B) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983036299-3 per un importo complessivo di euro 1.177,46, emesso a seguito di precedente comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2005 / 31.12.2005; C) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983036300-4 per un importo complessivo di euro 4.337,76, emesso a seguito di precedente 1 comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2006 / 31.12.2006; D) sollecito di pagamento inviato con n. di raccomandata a/r 68983036304-9 per un importo complessivo di euro 1.569,96, emesso a seguito di precedente comunicazione di indebito notificata in data 8.7.2013 e finalizzata al recupero di somme indebite percepite a titolo di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2004 / 31.12.2004; per un totale di euro 8.655,14. Si costituiva l che resisteva al ricorso, concludendo per il rigetto. CP_1
Istruita la causa, lette le note, veniva decisa ex art. 127 ter cpc mediante il deposito della presente sentenza.
***
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo riguardante l'indennità di disoccupazione agricola. In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento CP_1 negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale. Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito CP_1 contributivo in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altra parte ed in via generale, i provvedimenti CP_1 amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1 previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero CP_1 accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un CP_1 ampio potere discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e
3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 2 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del
2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacché questa potestà, ancorché espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talché, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
3 Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di proporre il ricorso giurisdizionale introduttivo del presente giudizio sollevata dall'ente convenuto. L'art. 22, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, così dispone: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Va quindi rilevato che il preliminare profilo di decadenza, che è rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (per i suoi riflessi sulle prestazioni previdenziali e, quindi, per l'interesse pubblico alla definitività e certezza dei bilanci pubblici), è dirimente e, pertanto, il ricorso non può essere accolto. Nel caso de quo, come precisato dall' , non è più previsto l'invio per posta CP_1 del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, sostituito dalla pubblicazione telematica sul sito dell' con valore di notifica a tutti gli CP_1 effetti di legge, come prevede l'art. 38 comma 6 -7 dl 98/2011 convertito in l. 111/2011. Né è condivisibile la prospettazione attorea secondo la quale non sarebbe valida, in quanto inapplicabile alla fattispecie in esame, la notifica effettuata mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli in quanto riguardante un'annualità anteriore all'anno 2011. Il d.l. 98 del 2011, art. 38 ha aggiunto al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12, il seguente art. 12-bis. “(Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del CP_1 decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet CP_1 entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. ". CP_2
Il successivo comma 7 ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai CP_1 lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
4 L'articolo prevede due distinte disposizioni. La prima fa riferimento e limita il campo di applicazione alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e disciplina la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 disponendo che gli stessi vengano notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica. Gli elenchi annuali cui la norma fa riferimento sono quelli di cui all'art. 12 del r.d. n. 1949 del 1940 (“e' compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'eta' di ciascuno”). La seconda disposizione, invece, fa riferimento al riconoscimento o al disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale di cui all'art. 12 cit. e ne prevede la pubblicazione telematica solo quando il provvedimento di riconoscimento (in caso di previo disconoscimento) o di disconoscimento (in caso di previo riconoscimento) sia di data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge (6.7.2011). La prima disposizione, quindi, fa riferimento alla prima redazione dell'elenco annuale in base alle dichiarazioni dei datori di lavoro o in base agli accertamenti dell'ufficio, la seconda disposizione, invece, fa riferimento ad un successivo provvedimento amministrativo che interviene dopo la pubblicazione degli elenchi annuali ed all'evidenza è sollecitato dall'interessato che, non iscritto negli elenchi per giornate lavorative che abbia espletato, abbia in via amministrativa, chiesto l'inserimento, ovvero è posto in essere dall'ufficio che, in seguito ad accertamenti ispettivi o segnalazioni o istanze, disponga la cancellazione di giornate precedentemente inserite in un elenco annuale successivamente rivelatosi non veritiero. La medesima distinzione tra la prima fattispecie e la seconda è riportata nell'art.
9-quinquies del d.l. 510 del 1996 così come modificato dalla legge di conversione 608 del 1996, il quale dispone che, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l' , sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata CP_1 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali e elenchi nominativi trimestrali. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza.
5 La norma prosegue affermando che in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta CP_1 notifica al lavoratore interessato. Pertanto, per la pubblicazione degli elenchi annuali era prevista la affissione all'albo pretorio, mentre per il disconoscimento o il riconoscimento successivi era prevista la notifica diretta all'interessato. Orbene, dalla lettura complessiva del formante normativo appare evidente che il legislatore del 2011 è intervenuto a disciplinare distintamente con due disposizioni diverse la fase della pubblicazione degli elenchi e degli atti correlati distinguendo la pubblicazione degli elenchi annuali e la pubblicazione degli atti che riconoscono o disconoscono giornate lavorative dopo la pubblicazione degli elenchi annuali. In relazione agli elenchi annuali la pubblicazione con affissione all'albo pretorio è stata sostituita con la pubblicazione telematica e l'efficacia della norma è stata limitata alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010. Il regime, pertanto, è rimasto pressoché immutato, continuandosi ad escludere, come in precedenza, la notifica diretta, e prevedendosi, invece, una forma di pubblicità collettiva sostituendosi solamente la pubblicità cartacea con quella telematica. In relazione alle variazioni (iscrizioni o cancellazioni successive alle pubblicazioni degli elenchi annuali), invece, la modifica è stata rilevante, sostituendosi la notifica diretta con la stessa pubblicità telematica prevista per gli elenchi annuali. Rimangono, però, distinte le due fattispecie, quella di cui all'art. 12 bis r.d. 1949 del 1940 e quella di cui agli artt.
9-quinquies d.l. 510 del 1996 e 38, co. 7, d.l.8 del 2011. La prima limita la sua applicazione alle giornate lavorative successive al 31.12.2010, la seconda, invece, prende come punto di riferimento, ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo, non la giornata oggetto di variazione ma l'atto di variazione (iscrizione o cancellazione). La distinzione, peraltro, risponde ad una chiara ratio atteso che gli elenchi annuali devono essere pubblicati entro il 31 maggio dell'anno successivo, mentre le cancellazioni possono intervenire anche a distanza di anni dalla pubblicazione dei relativi elenchi annuali laddove elementi idonei a segnalare falsità delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro emergano in seguito ad attività di accertamento. Sarebbe, peraltro, illogico ed irrazionale prevedere due distinti regimi di pubblicità in relazione all'annualità di riferimento creando una non spiegabile disparità di trattamento tra lavoratori oggetti della medesima tipologia di provvedimento di cancellazione. Deve ritenersi, pertanto, che in relazione ai provvedimenti di cancellazione successivi al 6.7.2011 sia valida la pubblicazione telematica, laddove esclusivamente la pubblicazione degli elenchi annuali di cui alla novella del 2011 vada limitata alle giornate successive al 31.12.2010. Nel caso di specie, per le giornate annullate per l'anno 2003, 2004, 2005 e 2006, la cancellazione è avvenuta per via telematica sul sito dell' , con gli elenchi CP_1
6 di variazione nominativi trimestrali del 2013, pubblicato sul sito internet dell'Istituto ( cfr cruscotto estratto in atti). Si precisa, poi, che “in tema di indennità di disoccupazione, la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato, è decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice” (Cass. 7148/2008). Ai sensi dell'art. 4 DL 384/92 "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_2 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma". Detta normativa deve essere letta in combinato disposto con la disciplina sulla domanda amministrativa e sui termini di definizione del ricorso amministrativo nella materia dell'iscrizione dei braccianti agricoli nei relativi elenchi. L'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 dispone: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Pt_2 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Ne segue che, dalla lettura combinata di dette disposizioni normative, il termine di decadenza di 120 giorni decorre dai seguenti periodi: a) dalla data di comunicazione della decisione del comitato provinciale sul ricorso amministrativo proposto dall'assistito, sempre che detto ricorso sia stato ritualmente proposto dall'assistito e sempre che il comitato si sia pronunciato nei termini di legge;
b) dal 90° giorno dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, laddove il comitato provinciale non si sia pronunciato (e dunque dalla data di scadenza del termine stabilito per la decisione del comitato provinciale sul ricorso amministrativo), sempre che detto ricorso amministrativo sia stato ritualmente proposto dall'assistito, nei termini sopra indicati;
7 c) trascorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(e cioè: 120 giorni per la formazione del silenzio-diniego relativamente alla domanda amministrativa + 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo + 90 giorni per la formazione del silenzio-diniego relativamente alla decisione sul ricorso amministrativo). Nel caso di specie, poiché il provvedimento di cancellazione è stato pubblicato fino alla data del 2013, il ricorso amministrativo deve ritenersi tardivo in quanto proposto allorquando il termine di 30 giorni era oramai elasso. Pertanto, il termine di 120 giorni deve farsi decorrere dalla scadenza dei 180 giorni dalla scadenza del 30° giorno dalla data di pubblicazione della cancellazione. Il ricorso è stato, pertanto, depositato tardivamente in data 28.2.2023. Va ritenuta legittima pertanto la ripetizione di indebito azionata dall' CP_1
Le spese di lite sono irripetibili considerata la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Chiara Cucinella, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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