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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3674 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 ME presso lo studio dell'Avv. BELLI FRANCESCA
ROMANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con atto depositato in data 20 ottobre 2021, ha impugnato Parte_2 la richiesta di restituzione di € 2.134,05 quale indebito relativo alla CP_1 disoccupazione agricola (DS/2018), deducendo di avere regolarmente lavorato nel
2018 per 102 giornate alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, ed eccependo la nullità/indeterminatezza del provvedimento e, in via subordinata, la spettanza della prestazione. Dal ricorso risulta che l' fonda l'indebito su CP_1 accertamenti ispettivi con correlata cancellazione di giornate notificata tramite elenco di variazione prot. n. 4 – var. 10/03/2020. La parte ha proposto ricorso amministrativo poi infruttuoso. All'udienza del 9/10/2025 la difesa del ricorrente ha insistito nelle conclusioni e chiesto rinvio per produrre estratto contributivo aggiornato.
– Art. 22, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83: in caso di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, il lavoratore decade dal diritto di promuovere l'azione giudiziaria se non agisce entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.
– Art. 38, comma 7, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, e art. 12-bis r.d. 24 settembre 1940, n. 1949: la notifica dei provvedimenti di variazione avviene mediante pubblicazione telematica sul sito , per i periodi CP_1 tecnici stabiliti dall'Istituto. La Corte costituzionale, sent. n. 45/2021, ha reputato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale nella parte in cui la legge consente la notifica per pubblicazione, ribadendo che la modalità è di per sé compatibile con l'art. 24 Cost., ferma la verifica giudiziale sulle concrete modalità tecniche attuate dall' (circ. n. 82/2012). CP_1
Dagli atti di causa emerge che la cancellazione su cui l' ha fondato il CP_1 recupero è stata notificata per pubblicazione attraverso elenco di variazione del
10/03/2020. Tale evenienza integra una notifica legale ai sensi dell'art. 38, comma
7, d.l. n. 98/2011, come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 45/2021).
Da quella conoscibilità legale decorre, dunque, il termine perentorio di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970.
Per effetto dell'art. 83, commi 1-2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura
Italia”), come prorogato dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, il decorso dei termini per il compimento di atti introduttivi dei giudizi civili è stato sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020; se il dies a quo cade all'interno di tale arco, l'inizio del termine è differito al 12 maggio 2020.
Nel caso concreto, essendo la pubblicazione riferita al 10/03/2020, l'inizio del termine di 120 giorni resta differito al 12/05/2020, con scadenza al più tardi intorno al 9/09/2020 (in difetto di ulteriori sospensioni legali specifiche per i termini di proposizione dell'azione). L'odierno ricorso giurisdizionale è stato depositato il 04/10/2021, dunque oltre il termine perentorio di cui all'art. 22 cit.
L'eventuale ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento non risulta, per legge, idoneo a sospendere la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970, in mancanza di espressa previsione derogatoria;
e anche a voler considerare il tempo del procedimento amministrativo, l'azione giudiziaria è stata comunque introdotta ben oltre i 120 giorni decorrenti (come sopra differiti) dalla pubblicazione. (Cfr., in via generale, art. 11 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, sui ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli).
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata. La questione CP_1 della decadenza, per il suo carattere assorbente, preclude l'esame del merito circa la sussistenza del rapporto di lavoro e l'eventuale spettanza della DS agricola/2018. (Sul punto, la giurisprudenza di legittimità considera l'iscrizione negli elenchi come mera agevolazione probatoria e non come prova legale del rapporto: onere della prova in capo al lavoratore in caso di disconoscimento;
richiamo utile, ex multis, Cass. n. 2739/2016 e n. 12001/2018).
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
(Per completezza: in atti è, peraltro, presente la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. circa l'esonero in caso di soccombenza).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da per Parte_2 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, come interpretato alla luce dell'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 e dei principi affermati dalla Corte costituzionale, sent. n. 45 del 23 marzo 2021;
2. dà atto che la questione sulla decadenza è assorbente rispetto al merito, che pertanto non viene trattato;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 12/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo