TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2626/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
19/12/1980 rappresentato e difeso dall'avv. PALMA GIOVANNI presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to LO PRESTI MAURO con il quale elettivamente domicilia in VIA CESARIO CONSOLE,3 80100 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ritualmente depositato ( dopo la dichiarazione di interruzione del processo) si conveniva CP_2
[.
liquidazione Giudiziale innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” In via preliminare si chiede l'emissione di ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. per la somma di €
1 8.692,91, per le motivazioni di cui al capo 6. del ricorso, quali somme dovute in base al formale inquadramento e non corrisposte;
I II. Accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 lavorato alle dipendenze della dal dal 08/01/2014 sino al CP_1
30/07/2022 con inquadramento formale al livello 4; I III. Accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 svolto mansioni che avrebbero determinato un inquadramento almeno al livello 7 del CCNL applicato, area tecnico- amministrativa, in quanto si occupava di intrattenere rapporti con i responsabili dei vari cantieri, con le sigle sindacali e con gli enti comunali, eseguiva i sopralluoghi propedeutici alla presentazione di offerte per la partecipazione alle gare di appalto, che preparava insieme ai tecnici, I partecipava per conto della a riunioni prefettizie e ad CP_1 incontri con le sigle sindacali, essendo il referente aziendale per i lavoratori e per i responsabili di cantiere, per i sindacati e per i responsabili degli enti committenti, sostituendosi direttamente all'amministrazione e su diretto incarico di questa. I IV. Accertare e dichiarare che l'effettiva mansione esercitata dal sig. comporta un livello diverso e superiore rispetto al Pt_1 livello 4 nel quale il ricorrente è stato inquadrato per tutta la durata del rapporto il lavoro, corrispondente al livello7 del CCNL Igiene ambientale - aziende private, area tecnico- amministrativa, con posizione parametrale B fino al dicembre 2018 ed A dal gennaio 2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro o altro livello accertato dall'adito Giudice del Lavoro;
I V. Per effetto del riconoscimento del livello come sopra individuato, accertare e dichiarare il diritto del sig. a Pt_1 percepire differenze retribuzione pari ad € 61.142,50 sulla retribuzione diretta ed € 13.535,77 sulla retribuzione differita o altra somma determinata dall'adito Giudicante, anche a seguito di consulenza tecnica nel caso se ne ravvisasse la necessità e dunque condannare la al pagamento della somma di € 74.678,27 CP_1 in favore del ricorrente, o altra cifra ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singola voce di retribuzione al soddisfo. I VI. Accertare e dichiarare che il sig. era impegnato Pt_1 nell'orario lavorativo 8:00- 19:00 per 6 giorni settimanali per tutta la durata del rapporto di lavoro, maturando così il diritto al riconoscimento dell'indennità per lavoro straordinario per l'importo complessivo pari ad € 179.715,63 e dunque condannare la CP_1 al pagamento della somma di € 179.715,63 in favore del ricorrente,
o altra cifra ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione
2 monetaria dalla maturazione di ogni singola voce di retribuzione al soddisfo. I VII. Per effetto del riconoscimento del livello come sopra individuato accertare e dichiarare il diritto del sig. ad una Pt_1 differenza sul computo del TFR in conseguenza delle differenze retributive maturate nella somma di € € 19.043,7. Per l'effetto condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 19.043,7, o altra cifra ritenuta congrua Pt_1 dall'adito Giudice, a titolo di differenze rispetto al TFR dovuto da riconoscimento formale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singola voce di retribuzione al soddisfo. I VIII. Accertare e dichiarare il mancato pagamento delle retribuzioni dovute da inquadramento formale per le mensilità di giugno e luglio 2022, 14a 2022, 7 ratei di 13a 2022 e ratei di TFR maturati da gennaio a luglio 2022, per la somma complessiva di € 8.692,91, come dettagliata al capo 6. e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di € 8.692,91 o altra cifra CP_1 ritenuta congrua dall'adito Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singola voce di retribuzione al soddisfo.” Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificato ricorso e decreto, la Giudiziale si costituiva Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui alla memoria difensiva. Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., depositate le note di discussione della sola parte ricorrente, la causa è stata assegnata a sentenza. Ciò detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile dato che le domande ad esso sottese contengono una richiesta di condanna nei confronti di una s.r.l. in Liquidazione Giudiziale. Ed invero, anche all'indomani della interruzione dell'originario Giudizio intentato contro e quindi in sede di CP_1
“riassunzione”, il ricorrente ha lasciato immutato sia il petitum che la causa petendi nei confronti della società (già) datrice di lavoro. Il ricorrente, pur notificando l'atto di riassunzione alla
[...]
ribadisce un petitum finale nel quale Controparte_4 rivendica il proprio diritto di credito per differenze retributive a vario titolo nei confronti di . Controparte_3
In vero la pretesa azionata continua ad essere associata in maniera indissolubile all'onere, evidentemente economico-patrimoniale, gravante sulla società e quindi sulla Liquidazione Giudiziale. Infatti, in buona sostanza, anche nel ricorso in riassunzione il ricorrente
3 conclude per la condanna della propria ex datrice di lavoro al pagamento della somma indicata in ricorso Ebbene, va segnalata l'inidoneità anche strutturale della domanda proposta dal ricorrente in relazione alla perdurante competenza funzionale del Giudice del Lavoro. Tale soluzione è perfettamente in linea con l'orientamento di legittimità sintetizzato da Cass. n.2991/2020, di cui si riportano i passaggi di maggiore impatto interpretativo:”…La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass. 7510/2002) E' noto che nel riparto di cognizione tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) alla cognizione del giudice fallimentare, invece, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621; CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 gennaio 2024, n. 94 su cui cfr. infra). Al riguardo secondo la giurisprudenza di legittimità:” Il giudice del lavoro è competente per tutti gli accertamenti relativi allo status di
4 lavoratore, mentre il giudice del concorso è competente rispetto a tutte le domande relative all'accertamento e alla qualificazione dei crediti dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso. - Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro poi dichiarato insolvente, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la propria posizione all'interno dell'impresa dichiarata insolvente, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum.” ( cfr. Cass 94/2024). Si deve quindi ritenere, pur riconoscendo la controversia della questione di cui si deve tenere conto nel governo delle spese, che la competenza del giudice del lavoro possa perdurare qualora non vengano (ri)proposte domande di condanna, come nel caso di specie, che potrebbero determinare la formazione di un titolo esecutivo, in violazione della par condicio creditorum. Consegue che la perimetrazione della domanda attorea anche nella formulazione della “riassunzione”, non consente soluzioni alternative, dato che si insiste per una sentenza di condanna. Pertanto, la presente domanda volta a sollecitare al G.U.L. una pronuncia di condanna ad una determinata prestazione economico- patrimoniale in danno di società in Liquidazione Giudiziale, è preclusa alla cognizione del A.G. “ordinaria”. Ovviamente una domanda di mero accertamento potrà essere, in ipotesi, nuovamente riproposta nei limiti ammessi dalla giurisprudenza, dato che viene emessa in questa sede una sentenza di rito. Le spese devono essere compensate, considerata la novità e controversia delle questioni esaminate, ricorrendo i presupposti dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
5 3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 7/4/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
6