CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 368 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Mastrobattista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Faa' di Bruno n. 79 Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in CP_1 atti, dall'avv. Sabrina Filosa e dall'avv. Giuseppe La Marra e domiciliata presso lo studio dell'avv. Marilena Torre in Roma viale delle Milizie n. 34 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 92/2025 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 27/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa dal 01/10/2014 al CP_1
24/04/2017 alle dipendenze della e dedotto di essere stato adibito Controparte_2
a mansioni superiori rispetto a quelle attribuite dal contratto di assunzione e di non essere stato retribuito in relazione allo svolgimento di svariate ore di lavoro straordinario, ha agito in giudizio contro la indicata società rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che: - fra la società in persona del Controparte_2
l.r.p.t. di essa ed il Sig. è intercorso, ininterrottamente dal 01/10/2014 al CP_1
1 24/04/2017, rapporto di lavoro subordinato;
- nel suddetto rapporto di lavoro fra le parti avente natura subordinata, a tempo determinato dal 01/10/2014 al 30/03/2015 ed a tempo indeterminato dal 30/03/2015 al 24/04/2017, il Sig. ha svolto per CP_1 tutto il periodo prestazioni di lavoro di “responsabile di magazzino” corrispondenti alla qualifica di 2° livello del contratto di lavoro di categoria (CCNL Commercio e Terziario);
- nel periodo dal 01/10/2014 al 24/04/2017, la società in p.l.r.pt. ha Controparte_2 corrisposto al Sig. retribuzioni inferiori al dovuto in quanto CP_1 corrispondenti all'inquadramento come “addetto alle pulizie/garzone” per mansioni di cui al 7° livello del CCNL “Commercio e Terziario”; - la società in p.l.r.pt. Controparte_2 non ha corrisposto al sig. le somme dovute per retribuzioni corrispondenti CP_1 alle prestazioni di lavoro effettivamente svolte di “responsabile di magazzino” di cui alla qualifica di 2° livello del contratto di lavoro di categoria (CCNL Commercio e Terziario) nel periodo contrattuale sopra indicato, unitamente a quelle per ferie non interamente godute, lavoro straordinario anche notturno e TFR relativo al 2° livello del CCNL, oltre contribuzione come dovuta;
- il ricorrente, ai sensi del CCNL Commercio e Terziario o, in subordine, dell'art. 36 Cost., è creditore nei confronti della società in Controparte_2
p.l.r.pt. e relativamente a tutto il periodo contrattuale sopra indicato, del differenziale per retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro di “responsabile di magazzino” di cui alla qualifica di 2° livello del contratto di lavoro di categoria unitamente alle spettanze per ferie non interamente godute, al compenso per lavoro straordinario anche notturno e TFR relativo al 2° livello del CCNL, quantificate in complessivi euro 68.683,75 oltre ad interessi e rivalutazione al dì del soddisfo nonché a contribuzione equivalente;
per l'effetto: - condannare la società in persona del l.r.p.t. della stessa, in Controparte_2 applicazione del CCNL Commercio e Terziario o, in subordine, dell'art.36 Cost., al pagamento, a titolo di conguaglio fra gli emolumenti versati e quelli dovuti (differenziale retributivo nel superiore inquadramento, compensi per lavoro straordinario diurno e notturno, ferie non completamente godute, TFR relativo al superiore inquadramento), in favore del ricorrente della somma di euro 68.683,75 o di quell'altra che, per motivi esposti in narrativa, sarà secondo il prudente apprezzamento dell'Intestato Tribunale, ritenuta dovuta, oltre interessi come per legge e la svalutazione monetaria subita dal credito fino al dì del soddisfo;
- condannare la società in persona del l.r.p.t. della Controparte_2 stessa, in ciascuna ipotesi, comunque, al risarcimento del danno da omissione contributiva da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Cassino, non definitivamente Controparte_2 pronunciando, ha così statuito: “accerta e dichiara che ha svolto, alle CP_1 dipendenze della dal 1.10.2014 sino al 24.04.2017, mansioni Controparte_3 riconducibili al II livello del CCNL dipendenti delle Aziende del Terziario, del Commercio, della Distribuzione e dei Serviv, applicato dalle parti al rapporto di lavoro;
accerta e dichiara che , durante l'indicato rapporto di lavoro ha osservato il CP_1 seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore dalle ore 7:00 sino alle ore 19:00, ed il sabato dalle ore 7:00 fino alle 18:30 (nei medi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno) e fino alle 17:30, nei restanti mesi dell'anno; provvede per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza”.
1.2. Successivamente, il Tribunale di Cassino, disposta c.t.u. contabile, definitivamente pronunciando, ha così statuito: “condanna la in persona del Controparte_4
2 l.r.p.t., al pagamento in favore di alla complessiva somma di euro CP_1
80.479,43 (di cui di cui euro 5.660,05 a titolo di TFR già rivalutato alla data del 26.08.2024), al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, per le causali di cui in motivazione, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.930,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., nei termini di cui in motivazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Con 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello è lamentando CP_2
l'erroneità della gravata sentenza per vizio di ultrapetizione, avendo disposto il primo giudice la condanna della società al pagamento di un importo eccedente la somma chiesta con l'originario ricorso, nonché in ragione della non corretta quantificazione delle differenze retributive, dovendosi considerare errate le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone la CP_1 declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 4/12/2025 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
3 La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 368 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Mastrobattista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Faa' di Bruno n. 79 Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in CP_1 atti, dall'avv. Sabrina Filosa e dall'avv. Giuseppe La Marra e domiciliata presso lo studio dell'avv. Marilena Torre in Roma viale delle Milizie n. 34 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 92/2025 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 27/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa dal 01/10/2014 al CP_1
24/04/2017 alle dipendenze della e dedotto di essere stato adibito Controparte_2
a mansioni superiori rispetto a quelle attribuite dal contratto di assunzione e di non essere stato retribuito in relazione allo svolgimento di svariate ore di lavoro straordinario, ha agito in giudizio contro la indicata società rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che: - fra la società in persona del Controparte_2
l.r.p.t. di essa ed il Sig. è intercorso, ininterrottamente dal 01/10/2014 al CP_1
1 24/04/2017, rapporto di lavoro subordinato;
- nel suddetto rapporto di lavoro fra le parti avente natura subordinata, a tempo determinato dal 01/10/2014 al 30/03/2015 ed a tempo indeterminato dal 30/03/2015 al 24/04/2017, il Sig. ha svolto per CP_1 tutto il periodo prestazioni di lavoro di “responsabile di magazzino” corrispondenti alla qualifica di 2° livello del contratto di lavoro di categoria (CCNL Commercio e Terziario);
- nel periodo dal 01/10/2014 al 24/04/2017, la società in p.l.r.pt. ha Controparte_2 corrisposto al Sig. retribuzioni inferiori al dovuto in quanto CP_1 corrispondenti all'inquadramento come “addetto alle pulizie/garzone” per mansioni di cui al 7° livello del CCNL “Commercio e Terziario”; - la società in p.l.r.pt. Controparte_2 non ha corrisposto al sig. le somme dovute per retribuzioni corrispondenti CP_1 alle prestazioni di lavoro effettivamente svolte di “responsabile di magazzino” di cui alla qualifica di 2° livello del contratto di lavoro di categoria (CCNL Commercio e Terziario) nel periodo contrattuale sopra indicato, unitamente a quelle per ferie non interamente godute, lavoro straordinario anche notturno e TFR relativo al 2° livello del CCNL, oltre contribuzione come dovuta;
- il ricorrente, ai sensi del CCNL Commercio e Terziario o, in subordine, dell'art. 36 Cost., è creditore nei confronti della società in Controparte_2
p.l.r.pt. e relativamente a tutto il periodo contrattuale sopra indicato, del differenziale per retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro di “responsabile di magazzino” di cui alla qualifica di 2° livello del contratto di lavoro di categoria unitamente alle spettanze per ferie non interamente godute, al compenso per lavoro straordinario anche notturno e TFR relativo al 2° livello del CCNL, quantificate in complessivi euro 68.683,75 oltre ad interessi e rivalutazione al dì del soddisfo nonché a contribuzione equivalente;
per l'effetto: - condannare la società in persona del l.r.p.t. della stessa, in Controparte_2 applicazione del CCNL Commercio e Terziario o, in subordine, dell'art.36 Cost., al pagamento, a titolo di conguaglio fra gli emolumenti versati e quelli dovuti (differenziale retributivo nel superiore inquadramento, compensi per lavoro straordinario diurno e notturno, ferie non completamente godute, TFR relativo al superiore inquadramento), in favore del ricorrente della somma di euro 68.683,75 o di quell'altra che, per motivi esposti in narrativa, sarà secondo il prudente apprezzamento dell'Intestato Tribunale, ritenuta dovuta, oltre interessi come per legge e la svalutazione monetaria subita dal credito fino al dì del soddisfo;
- condannare la società in persona del l.r.p.t. della Controparte_2 stessa, in ciascuna ipotesi, comunque, al risarcimento del danno da omissione contributiva da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Cassino, non definitivamente Controparte_2 pronunciando, ha così statuito: “accerta e dichiara che ha svolto, alle CP_1 dipendenze della dal 1.10.2014 sino al 24.04.2017, mansioni Controparte_3 riconducibili al II livello del CCNL dipendenti delle Aziende del Terziario, del Commercio, della Distribuzione e dei Serviv, applicato dalle parti al rapporto di lavoro;
accerta e dichiara che , durante l'indicato rapporto di lavoro ha osservato il CP_1 seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore dalle ore 7:00 sino alle ore 19:00, ed il sabato dalle ore 7:00 fino alle 18:30 (nei medi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno) e fino alle 17:30, nei restanti mesi dell'anno; provvede per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza”.
1.2. Successivamente, il Tribunale di Cassino, disposta c.t.u. contabile, definitivamente pronunciando, ha così statuito: “condanna la in persona del Controparte_4
2 l.r.p.t., al pagamento in favore di alla complessiva somma di euro CP_1
80.479,43 (di cui di cui euro 5.660,05 a titolo di TFR già rivalutato alla data del 26.08.2024), al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, per le causali di cui in motivazione, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.930,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., nei termini di cui in motivazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Con 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello è lamentando CP_2
l'erroneità della gravata sentenza per vizio di ultrapetizione, avendo disposto il primo giudice la condanna della società al pagamento di un importo eccedente la somma chiesta con l'originario ricorso, nonché in ragione della non corretta quantificazione delle differenze retributive, dovendosi considerare errate le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone la CP_1 declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 4/12/2025 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
3 La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
4