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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 17170/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17170/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 22.11.2023 da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 C.F._1
elettronica certificata dell'avv. Marco Portantiolo ( che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Treviso, Piazza Controparte_1 C.F._2
Giustinian n. 7 presso lo studio dell'avv. Andrea Piccoli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto - in punto: inadempimento contrattuale-permuta;
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, parte ricorrente adiva il presente Tribunale al fine di ottenere, previo accertamento dell'inadempimento da parte di al contratto di permuta stipulato Controparte_1
con quest'ultimo, la condanna del suddetto al risarcimento del danno pari ad euro 21.000,00 (di cui euro
18.000,00 corrispondenti al valore del bene consegnato ed euro 3.000,00 a titolo di danno derivante dal mancato godimento del bene promesso in cambio e mai ricevuto) o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, pagina 1 di 7 previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento di la condanna del medesimo al Controparte_1
pagamento della somma di euro 18.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva in particolare:
- di aver acquistato da un rivenditore di auto tedesco, nell'aprile del 2022, un'autovettura Audi modello Q3 targato HBNWZ318, al prezzo di € 18.000,00;
- che gli aveva proposto di scambiare il suddetto mezzo con un modello Audi Q2 Controparte_1
del 2019 di proprietà del medesimo, all'epoca in riparazione;
- di aver, dunque, consegnato, in data 24.05.2022, la propria auto unitamente alla carta di circolazione tedesca (non avendo, infatti, nel frattempo provveduto alla relativa immatricolazione in Italia) con la promessa, da parte del convenuto, che quest'ultimo gli avrebbe poi consegnato la propria auto una volta terminato l'intervento riparativo;
- che non aveva mai provveduto a consegnare il veicolo promesso in cambio, Controparte_1
adducendo che lo stesso fosse ancora in riparazione;
- che circa un mese dopo la consegna della vettura, il convenuto aveva proceduto all'intestazione del mezzo a se stesso, dopo averlo formalmente acquistato dalla New Car s.r.l.s. di Benevento, ottenendone l'immatricolazione con relativa carta di circolazione;
- che l'Audi A3 era stata, poi, alienata dal suddetto a soggetti terzi per l'importo di euro 10.000,00 trattenendo per sé tale cifra;
- che non gli aveva mai consegnato l'Audi Q2 né, tantomeno, il prezzo d'acquisto Controparte_1
dell'Audi Q3 e neppure il prezzo conseguito tramite la cessione della stessa con conseguente ingiustificato arricchimento;
- di voler ottenere il prezzo di acquisto originario (oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma c.c. a decorrere dal mese di settembre 2022, data in cui avrebbe dovuto ottenere in cambio l'Audi A2 nonché gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso) stante l'impossibilità di recuperare il mezzo dai terzi acquirenti in buona fede, ovvero la medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento. pagina 2 di 7 Si costituiva nel presente giudizio chiedendo 1)in via principale, il rigetto della domanda Controparte_1
di risarcimento del danno da inadempimento ex adverso formulata;
2) in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità di per la mancata conclusione del contratto di vendita Parte_1
avente ad oggetto l'autovettura a Audi Q2 targata FF597XC, la condanna del medesimo al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro 6.596,72, comprensiva della somma di euro 2.596,72 corrispondente alla differenza tra il costo delle riparazioni della vettura Audi A3 targata GJ165ZS e il ricavato della relativa vendita e della somma di euro 4.000,00 riconosciuta come dovuta dallo stesso ricorrente quale corrispettivo per l'immatricolazione del suddetto mezzo;
3) il riconoscimento del danno da perdita di chance da valutarsi in via equitativa;
4) l'accertamento del diritto alla corresponsione della minor somma di euro 6.403,28 derivante dal ricavato della vendita dell'autovettura Audi Q3 per euro 13.000,00 sottratto il costo delle spese di immatricolazione del veicolo nonché la somma pari alla differenza tra il costo delle riparazioni dell'autovettura e il ricavato della vendita dell'Audi Q3.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta eccepiva in particolare: 1) che parte ricorrente, pur interessata all'Audi Q2, non avendo liquidità per acquistarla, aveva comprato l'Audi A3; 2) che Pt_1
, non riuscendo ad immatricolarla in Italia, gli aveva chiesto aiuto per l'adempimento di tale pratica
[...]
amministrativa, accordandosi allo stesso tempo per l'acquisto, per il prezzo di euro 23.000,00, dell'Audi Q2;
3) di aver, dunque, anticipato il costo di immatricolazione pari ad euro 4.000,00; 4) di aver riferito a parte ricorrente che l'Audi Q3 era stata intestata alla New Car s.r.l.s. di Benevento per la questione inerente all'immatricolazione e che la stessa auto era stata poi a lui ceduta, il quale l'aveva ulteriormente alienata a terzi e utilizzato l'incasso a titolo di acconto sul prezzo dell'Audi Q2 e per finanziare i lavori di riparazione del medesimo veicolo;
5) di aver, infatti, acquistato dalla suddetta società l'Audi Q3 per il prezzo di euro
12.000,00 e di averla poi rivenduta a terzi per euro 13.000,00; 6) di aver comunicato a parte ricorrente che le somme incassate dalla vendita a terzi sarebbero state usate per finanziare le riparazioni della vettura Audi
Q2, con obbligo di versare il saldo di euro 10.000,00 per l'acquisto della stessa;
7) il riconoscimento di debito di controparte per quanto riguarda il costo di immatricolazione anticipato e il saldo per l'acquisto dell'Audi Q2; 8) di aver dovuto sopportare personalmente le spese di riparazione dell'Audi Q2, per euro
15.596,72; 9) che vi è prova che era già stato stipulato un contratto di compravendita dell'automobile Audi pagina 3 di 7 Q2 e che tale contratto si sarebbe perfezionato una volta versata la somma necessaria per la sistemazione e il saldo del prezzo;
10) che parte ricorrente avrebbe eventualmente diritto alla minor somma derivante dal prezzo di cessione dell'Audi A3 pari ad euro 13.000,00 sottratto il costo di immatricolazione e la somma di euro 2.596,72 anticipata a saldo della fattura emessa dall'officina e corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'Audi Q3 e l'intero costo di riparazione dell'Audi Q2; 11) l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno per mancato uso dell'Audi Q2, essendo il ricorrente consapevole delle ragioni del ritardo nella consegna;
12) di non aver potuto proporre il bene ad altri in quanto già venduto ad Pt_1
.
[...]
Tanto premesso, la domanda promossa da parte ricorrente è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
Come detto in punto di fatto, parte ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere la condanna di al pagamento della somma pari a euro 21.000,00 (o di quella diversa ritenuta di Controparte_1
giustizia), comprensiva del valore dell'autovettura consegnata e del danno da mancato godimento del bene promesso in cambio, alla luce dell'inadempimento di parte convenuta al contratto di permuta asseritamente stipulato, il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento di la condanna del medesimo al pagamento della somma Controparte_1
di euro 18.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come, sulla base di quanto chiarito a più riprese dalla giurisprudenza in merito al riparto dei carichi probatori in materia contrattuale “in caso di inadempimento,
l'onere probatorio si atteggia di modo che sul creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno oppure per l'adempimento incombe l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Trib.
Roma, sez. XVI, 21 agosto 2023, n.12344): parte ricorrente non risulta, a ben vedere, aver fornito prova della sussistenza di un contratto di permuta stipulato con parte convenuta, essendosi limitata ad allegare la relativa circostanza, che peraltro non trova conferma nella documentazione in atti (anzi, parziale confutazione, in particolare, sulla base delle conversazioni whatsapp prodotte dal convenuto) da cui l'impossibilità di riconoscere un inadempimento addebitabile a quest'ultima. pagina 4 di 7 Per gli stessi motivi, neppure la domanda formulata in via riconvenzionale da volta ad Controparte_1
ottenere la somma di euro 6.596,72 in ragione dell'inadempimento di parte ricorrente al contratto di vendita asseritamente stipulato tra le medesime parti può trovare accoglimento.
E invero, sulla base della documentazione versata in atti, in particolare dalla messaggistica vocale intercorsa tra le parti, emerge come abbia dichiarato che “non posso permettermi, ora che è incinta, di Parte_1 Per_1
svendere la macchina e ritrovarmi magari con un buco di 10.000,00 euro che devo dare a te”: da tale affermazione, risulta come lo stesso non abbia manifestato alcun consenso alla stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Audi Q2 (in merito al perfezionamento del del contratto di compravendita, ex multis, Corte Giustizia Trib. II grado di Bologna, sez. IV, 01 dicembre 2022, n.1404 in base alla quale “il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfeziona, come la vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso delle parti validamente manifestato;
la forma scritta è richiesta tuttavia al fine della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico e può essere sostituita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, R.D. 29 luglio
1927, n. 1814, nel caso di vendita verbale, da dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice”) da cui l'impossibilità, stante, appunto, la mancata prova del titolo, di ritenere fondato quanto dedotto dal convenuto circa l'inadempimento del suddetto.
Né risulta sufficiente, a tal fine, quanto dedotto da parte in convenuta in merito alla consegna, a titolo di acconto, dell'autovettura Audi Q3 da parte di , posto che non è stata fornita prova Parte_1
dell'accordo sul prezzo asseritamente intervenuto tra le parti per euro 23.000,00 e, dunque, dell'importo che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di saldo: a tal proposito, infatti, non risulta sufficiente quanto affermato sul punto nella lettera inviata dallo stesso convenuto all'avv. Marco Portantiolo (doc. n. 9 di parte ricorrente), trattandosi di documento di formazione unilaterale.
Tanto premesso in ordine alla carenza di prova della sussistenza dei titoli rispettivamente allegati da entrambe le parti (risultando, peraltro, del tutto generici i capitoli di prova a tal fine formulati sia da Pt_1
che da e, dunque, all'impossibilità di riconoscere una responsabilità di natura
[...] Controparte_1
contrattuale in capo alle stesse, merita invece accoglimento la richiesta avanzata in via subordinata da parte ricorrente, a titolo di ingiustificato arricchimento, volta ad ottenere la restituzione della somma di euro
18.000,00 (sulla sussidiarietà di siffatta azione, cfr. Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2025, n. 1284 in base alla pagina 5 di 7 quale “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”).
Dalle deduzioni svolte dalle parti risulta, infatti, pacifico come parte convenuta abbia dapprima ricevuto
(senza nulla corrispondere a parte ricorrente) l'autovettura Audi Q3 e abbia, in un secondo momento, rivenduto quest'ultima per la somma di euro 13.000,00 a soggetti terzi al fine di utilizzare, poi, il ricavato per la riparazione della propria autovettura Audi Q2: da tale avvicendamento emerge in maniera evidente il depauperamento del patrimonio di e il conseguente arricchimento di per la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 18.000,00, corrispondente al valore dell'autovettura Audi Q3 al momento della relativa consegna, non avendo, infatti, parte convenuta fornito prova della relativa diminuzione di valore tra la data in cui il suddetto veicolo gli era stato consegnato e la data di vendita del medesimo a terzi.
In parziale accoglimento di quanto tuttavia eccepito da parte convenuta, a tale importo deve essere detratta la somma di euro 4.000,00 anticipata da per le spese di immatricolazione dell'Audi Q3 Controparte_1
posto che la stessa parte ricorrente, dichiarando che “già cosi che so che devo darti 4000 euro delle targhe non mi sento a posto con me stesso” (doc. n. 2 in atti) risulta aver riconosciuto il proprio debito;
viceversa, non può essere detratto dall'importo così rideterminato in euro 14.000,00, la somma di euro 15.596,72, con conseguente diritto, in capo a ad ottenerne la relativa differenza, considerato che tale Controparte_1
spesa, peraltro sostenuta proprio con i proventi della vendita del veicolo Audi Q3, ha permesso la riparazione e, dunque, la rivalutazione dell'Audo Q2 di proprietà dello stesso convenuto.
Non può, infine, essere ritenuto provato il danno da perdita di chance asseritamente subito dal ricorrente, posto che il medesimo non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alle occasioni di vendita a cui avrebbe rinunciato in ragione della promessa di trasferimento dell'Audi Q2 in favore di . Parte_1
Alla luce di tutto quanto sopra, parte ricorrente risulta aver diritto alla restituzione della somma di euro
14.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre agli interessi legali dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo;
non può, invece, essere accolta la richiesta di pagina 6 di 7 riconoscimento della rivalutazione monetaria non avendo provato alcun pregiudizio Parte_1
patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità della vettura e/o del rispettivo controvalore monetario
(sul punto, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3189 in base al quale “nel caso di azione di ripetizione di indebito, di ingiustificato arricchimento patrimoniale o, in genere, di rimborso di somme ex art. 2033 ss. c.c., spettano al creditore, oltre agli interessi legali sulla somma riconosciuta come dovutagli, anche l'ulteriore risarcimento ex art.
1224 comma 2 c.c., conseguente a svalutazione monetaria, ove risulti provato, anche con presunzioni o per fatti notori, il pregiudizio patrimoniale dal medesimo subito, peraltro decorrente sia per gli interessi legali che per il risarcimento da svalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda giudiziale, e non già dalla mera richiesta di ripetizione dell'indebito, a meno che il creditore non provi la malafede del debitore”).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 17170/2023 R.G., come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna a corrispondere in favore di Parte_2
la somma di euro 14.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
- condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni, e € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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