TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Patrizia Fantin,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. nella causa promossa
DA
[C.F. ] e per essa, quale mandataria, da Parte_1 P.IVA_1 [...] con l'avv. DURANTE OLGA, Parte_2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. IPPOLITO DARIO e Controparte_1 C.F._1
l'avv. VIGANO' DAVIDE
NONCHE' CONTRO
[C.F. ]; [C.F. Controparte_2 C.F._2 Parte_3
e [ C.F. ] C.F._3 CP_3 C.F._4 con gli avvocati LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO e NINO MARCO PE
PARTI CONVENUTE
*
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e qui riportate
PER LA RICORRENTE
“Voglia l'on.le tribunale di Monza, giudice unico:
accogliere la presente azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti della qui rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
almeno fino alla concorrenza del suo credito ammontante ad € 204.323,81, oltre
[...] interessi al saggio annuo del 5 % dall'1.10.2007 al soddisfo, e nei limiti della quota spettante
a , pari al 50 % dell'intero: Controparte_1
a) del contratto di compravendita 9.9.2019 ricevuto dal notaio di Monza Persona_1
n. 102699 Rep., registrato presso l'agenzia delle entrate di Monza e Brianza il 10.9.2019 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 il 10.9.2019 al n.
113415 R.G. e 73885 R.P. con cui ha alienato per la quota di proprietà di Controparte_1 sua spettanza, pari al 50 % dell'intero, rispettivamente a la nuda proprietà Controparte_2 ed a e “il diritto di usufrutto vita natural durante e con reciproco Parte_3 CP_3 diritto di accrescimento, e quindi insieme la piena proprietà sui seguenti beni immobili siti in comune di Agrate Brianza, frazione Omate, con accesso dalla via De Gasperi al civico 62 e più precisamente: - villetta a schiera unifamilare composta da soggiorno pranzo, cucina, servizio e balconi al piano terra, tre camere oltre servizio e balcone al piano primo con annessi un vano cantina e lavanderia al piano seminterrato, il tutto collegato da scala interna.
Con annesso giardino esclusivo corrente lungo i lati ovest, nord ed est del corpo di fabbrica. -
Un vano autorimessa sito al piano interrato costituente pertinenza dell'appartamento anzi indicato. Dichiarazione ex art. 29 comma 1 bis legge n. 52/1985, novellato dal D.L. 78/2010 e successiva legge di conversione n. 122/2010. Nel catasto dei fabbricati il tutto trovasi attualmente riportato al foglio 14, mappale 166, subalterni: - 2, via Alcide De Gasperi n. 62,
P. t – 1 S1, cat. A7, Cl. 1, vani 7, superficie catastale totale - 1, via Alcide De Gasperi n. 62, P.
S1, Cat. C6, Cl. 4, mq. 24, superficie catastale totale 24 mq, R.C. euro 66,93”;
b) dell'atto 14.10.2019 ricevuto dal notaio di Monza n. 102772 Rep., Persona_1 registrato presso l'agenzia delle entrate di Monza e Brianza il 15.10.2019 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 il 16.10.2019 ai nn. 128338 R.G. e 20167
R.P. trascritto con cui , , e hanno Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_3 dato atto dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto di compravendita 9.9.2019:
- dichiarare inammissibili e/o rigettare le eccezioni avversarie.
Con vittoria di spese e competenze di lite.” 2 Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi tutti di cui in atti accogliere le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, respingere le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti con ogni conseguente statuizione.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e instare.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, cpa, iva e accessori come per legge”
*
PER I RESTANTI CONVENUTI
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Monza, contrariis reiectis, con ogni più ampia motivazione in fatto e diritto, così giudicare:
In via principale:
- respingere le domande tutte proposte dalla perché infondate in fatto e Parte_2 in diritto.
In ogni caso: condannare la ricorrente al pagamento dei compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 27.02.2024
[...]
, in qualità di mandataria di (per brevità Parte_2 Parte_1 Pt_1
quale cessionaria del credito originariamente vantato da poi
[...] Controparte_4 fusa per incorporazione in il 22.12.2008), ha chiesto di Controparte_5 revocare e quindi dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c., il contratto di compravendita stipulato il 9.9.2019 per atto notaio di Monza – Repertorio n. Persona_1
102699, con cui aveva alienato la sua quota di proprietà, pari al 50% Controparte_1 dell'intero - precisamente a il diritto di nuda proprietà ed a Controparte_2
e il diritto di usufrutto vita natural durante e con reciproco Parte_3 CP_3 diritto di accrescimento - degli immobili (villetta a schiera e box) siti in Agrate Brianza con accesso da via De Gasperi al civico 62; nonché l'atto stipulato in data 14.10.2019 avanti il summenzionato notaio – Repertorio n. 102772, con cui gli odierni convenuti avevano dato atto
3 dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto di compravendita del 9.9.2019.
A sostegno del ricorso ha dedotto quanto segue:
- in data 25.06.1999 la società IR s.a.s. di aveva stipulato con Controparte_6
filiale di Vibo Valentia, contratto di conto corrente n. 10363 F;
Controparte_4
- i soci, tra cui , con atto del 3.06.2004 avevano prestato fideiussione in Controparte_1 favore della suddetta società fino alla concorrenza dell'importo di € 690.000,00;
- con decreto in data 22.11.2007 il Tribunale di Vibo Valentia aveva ingiunto alla
, in solido con altro socio, il pagamento a favore della suddetta banca CP_1 dell'importo di € 204.323,81, oltre interessi al saggio annuo del 5 % dall'1.10.2007 al soddisfo e oltre spese della procedura;
decreto che era stato opposto;
- con sentenza depositata il 20.03.2018, passata in giudicato, l'opposizione era stata rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo;
- la società (poi dichiarata fallita) ed i fideiussori si erano resi inadempienti agli obblighi contrattualmente assunti, facendo così sorgere nei riguardi di una situazione Controparte_4 debitoria, che si era consolidata nel tempo e non era stata più sanata e la creditrice aveva anche ottenuto in data 17.05.2010 una sentenza con cui questo Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale effettuato dalla , unitamente al proprio coniuge, in data 17.05.2006, e con il quale CP_1 era stati destinati alle esigenze della famiglia i medesimi immobili successivamente fatti oggetto della su descritta compravendita del 9.09.2019;
- detta compravendita recava “pregiudizio alle ragioni della ricorrente, avendo comportato una rilevante variazione qualitativa del patrimonio della tale da comportare maggiore CP_1 incertezza e difficoltà nel soddisfacimento del credito e, precisamente, la sostituzione di un immobile (bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore) con denaro, che al contrario è un bene agevolmente distraibile, occultabile e non facilmente aggredibile dal creditore”;
- il pregiudizio si presentava tanto più grave in quanto l'immobile alienato è l'unico bene significativo di cui la stessa era proprietaria;
- ricorrevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria (l'eventus damni; la scientia damni in capo alla e la consapevolezza del pregiudizio in capo agli CP_1 acquirenti).
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la contestando le avverse allegazioni e produzioni, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda, deducendo ed eccependo quanto segue:
4 - la carenza di prova della titolarità del credito in capo a non essendovi Parte_1 prova né dell'asserita cessione, né dell'inclusione dello specifico credito per cui è causa e, in ogni caso, l'inopponibilità della cessione;
- la non revocabilità della vendita stante il tenore del comma 3 dell'art. 2901 c.c., essendo l'alienazione del bene immobile oggetto della presente domanda “atto necessario ad estinguere, con parte del ricavato della vendita, un pregresso debito scaduto per l'importo di € 81.777,81 nei confronti di ed avente origine anteriormente al credito di cui alla Controparte_7 presente contenzioso e precisamente di un credito nascente da mutuo fondiario stipulato in data
13.12.2001;
- in funzione dell'estinzione di detto debito, nel contratto di compravendita all'art. 6) lett. A) il corrispettivo era stato consegnato dalle parti acquirenti al Notaio con espresso incarico «di Co consegnare tale somma all'Istituto Credito a cui favore risulta trascritto Controparte_7 il pignoramento ed iscritta l'ipoteca anzi citati, non appena si sarà avverata la condizione di cui al superiore art. 2)», ovvero l'estinzione della procedura esecutiva nella quale era intervenuta la banca creditrice;
- a seguito dell'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva (doc. 19), l'importo di € 81.777,81= era stato versato dal Notaio rogante a ad estinzione del Controparte_7 credito da questa vantato nei confronti dell'odierna opponente, non avendo quest'ultima alcuna diversa possibilità di reperire altrimenti le sostanze, essendo le quote degli immobili venduti le uniche dalla stessa possedute;
- l'insussistenza in ogni caso dei presupposti dell'azione revocatoria non avendo
[...] dato prova della propria titolarità del credito e mancando sia l'eventus damni, sia la Parte_1 scientia damni in capo alla venditrice e ai terzi acquirenti;
- l'applicabilità dei principi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n.9479/2023 anche in caso decreto ingiuntivo opposto, come nel caso di specie, “laddove in sede di opposizione non sia stata rilevata la nullità delle clausole abusive”, atteso che la doveva qualificarsi CP_1 quale consumatore e stante, in particolare, “la previsione, all'art. 15 delle condizioni della fideiussione, di un foro competente per le controversie diverso da quello della residenza o domicilio del consumatore, in contrasto con quanto previsto dall'art. 33 lett. u) Codice
Consumo e dal previgente art. 1469bis n. 19 c.c”.
Si costituivano anche i restanti convenuti i quali chiedevano parimenti il rigetto della domanda attorea, deducendo in sintesi quanto qui riportato:
a) Gli acquirenti hanno in buona fede ritenuto che l'unico debito dei venditori fosse quello vantato da per i ratei di mutuo non pagati;
CP_8
5 b) Non hanno nemmeno sospettato che , ottenuta dal Tribunale Controparte_4
l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nel 2010, nove anni dopo non avesse ancoraprovveduto alla riscossione coattiva del credito, come aveva fatto;
CP_8
c) La vendita è stata eseguita sotto lo stretto controllo del Tribunale di Monza, che ha autorizzato l'atto al prezzo di € 240.000;
d) In ogni caso, eventuali creditori dei venditori sarebbero stati garantiti dal nuovo immobile che i venditori avrebbero dovuto acquistare con il ricavato nell'interesse della famiglia
e in particolare della minore.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.; fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; dato atto a verbale dei problemi di visibilità del fascicolo telematico, con ordinanza del 24.07.2025, a scioglimento della riserva assunta, questo giudicante si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
Devono essere esaminate le seguenti questioni preliminari
I. Sull'eccepita carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a Pt_1
[...]
L'eccezione è infondata
Deve infatti ritenersi provata l'avvenuta successione nel credito oggetto di causa, in quanto l'attrice ha depositato la Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2016 (doc. 16) dalla quale risulta la cessione con cui, in data 20/12/2016, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. cedeva pro soluto un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici di cui alle informazioni ivi riportate, le quali dettagliano la tipologia di crediti rendendo identificabili per categorie i crediti ceduti.
Viene inoltre fatto rinvio al seguente link https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html nel quale sono messi a disposizione i dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione
Accedendo col suddetto link e digitando il numero FG 3398949, quale indicato dalla cedente nella propria dichiarazione (v. infra) si può verificare che detto credito è stato effettivamente oggetto di cessione come da pagina internet che si riporta
6 Vi è poi la dichiarazione della cedente avente ad oggetto “l'avvenuta cessione del credito pos.
IR Sas di IR PP - FG 3398949 - NDC 143436676 – ID Pratica
200836610003503 – Rapporto di conto corrente n. 10363”. ha infatti dichiarato di aver ceduto a i Controparte_5 Parte_1 crediti vantati relativamente alla posizione RA S.A.S. DI RA PE
(rif. FG 3398949 - NDC 143436676 (cfr. doc. 18 ricorrente); trattasi di dichiarazione pienamente valida in quanto sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, la quale assume “pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo” (così Corte d'Appello di Milano sentenza n.
220 del 24/01/2023).
Il credito vantato nei confronti della suddetta società include ex art. 1263 c.c. gli accessori.
Per effetto della cessione il credito è, infatti, trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori e pertanto, nel caso di specie, anche unitamente alla fideiussione prestata dalla . CP_1
II. Sulla dedotta applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023
Reputa il Tribunale che quanto stabilito dalla su indicata pronuncia non possa trovare applicazione nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato, come nel caso di specie, opposto e la relativa opposizione sia stata rigettata con sentenza e, quindi, il sindacato sulla legittimità e sull'efficacia del contratto dal quale scaturisce il credito e delle relative clausole sia stato effettuato, o avrebbe potuto/dovuto essere effettuato, nel giudizio di opposizione (cfr. Trib.
Roma – Sez. Spec. Imprese – sent. 10146/2023).
Del reso non si comprende quale sia la richiesta della convenuta, non avendo avanzato alcuna istanza di concessione di termine per opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non potendo questo giudice effettuare sul punto alcun vaglio.
Devono pertanto ritenersi provati sia la legittimazione attiva dell'attrice sia il credito.
Ciò posto la domanda deve comunque essere rigettata in quanto, sulla base della assorbente e più liquida ragione, la ricorrente non ha provato la scientia damni in capo ai terzi acquirenti e tale prova, come ribadito dalla Corte di Cassazione grava interamente sul creditore che agisce in revocatoria.
Pertanto, anche a voler ritenere non applicabile il comma 3 dell'art. 2901 c.c., invocato dalla - atteso che: CP_1
7 - pur estendendosi l'irrevocabilità di un atto dovuto anche nell'ipotesi di alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo sia destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti, purchè sia accertato che l'alienazione era l'unico mezzo per il debitore di procurarsi il denaro, è salva in ogni caso la revocabilità degli atti ulteriori con i quali il debitore abbia disposto della somma residua;
- nel caso di specie l'eccedenza non è però stata utilizzata per adempiere al debito scaduto della ricorrente, avendo la trattenuto per sé la restante e considerevole parte del prezzo CP_1 conseguito (€ 158.222,19), con ciò non solo omettendo di impiegare una parte di esso all'adempimento di altro debito parimenti scaduto qual è appunto quello verso l'odierna ricorrente in revocatoria, finendo con il tradire la ratio legis della stessa norma invocata, ma altresì disattendendo i comandi del Tribunale che peraltro, dal tenore dei ricorsi prodotti dalla stessa , non risulta essere stato edotto dell'esistenza di altri creditori della CP_1 convenuta (cfr. allegati sub doc. 10) e del fatto che nei confronti di l'atto di Controparte_4 costituzione del fondo patrimoniale, relativamente alla quota della convenuta, nel 2010 era stato revocato e dichiarato inefficace (cfr. doc. 7 ricorrente);
reputa il Tribunale che non abbia assolto il proprio onere probatorio. Parte_1
Trattandosi di acquisto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito grava infatti sul creditore dimostrare che il terzo fosse a conoscenza del fatto che il debitore aveva assunto obbligazioni verso altri e che, di conseguenza, l'atto di disposizione poteva concretamente nuocere a tali creditori.
Come affermato da Cass. 23326/2018 “il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore. Ove così non fosse, l'inefficacia dell'atto dipenderebbe dalla conoscenza, da parte del creditore, del solo fatto che esso possa nuocere al disponente: laddove, di contro, l'azione revocatoria ha la funzione di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore, sicché la scientia damni non può che essere correlata a tale ragione di pregiudizio, la quale implica, di necessità, la conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente (che è suo debitore) nei confronti di altri.
Sempre la Cassazione ha inoltre precisato che l'azione ex art.2901 c.c., “costituisce uno strumento di forte impatto sull'autonomia privata a tutela delle ragioni creditorie”, sicchè è proprio la necessità di assicurare un loro reciproco contemperamento ad escludere che si possa
“basare il presupposto di operatività dell'azione solo su una considerazione oggettiva degli
8 effetti dell'atto”, dovendo, invece, assicurarsi che l'azione revocatoria “rispetti contemporaneamente l'affidamento dei terzi nella conclusione dell'atto”. Orbene, la “tutela di tale affidamento trova la sua identificazione in uno stato soggettivo di buona fede che precipuamente viene identificato nell'assenza dell'elemento del “consilium fraudis””, dovendosi, pertanto, garantirsi “l'operatività della tutela revocatoria solo in quanto essa sia in grado di rispettare la tutela dell'affidamento del terzo nella possibilità di obbligarsi con la stipulazione di un contratto cui ha interesse” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9970 del 2008, cit.).
Occorre del resto rammentare che, quanto alla consapevolezza richiesta in capo al terzo, è richiesta l'ignoranza determinata da colpa grave (e non da colpa lieve), alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass. n. 1468 del 1979).
Applicando detti principi al caso di specie deve osservarsi che;
i. gli acquirenti non risultano legati da vincoli di parentela con i venditori e, pertanto, è ben plausibile la loro ignoranza circa l'esistenza di altri creditori della;
CP_1
ii. l'atto di compravendita è stato stipulato in esecuzione di un provvedimento di questo
Tribunale che ha non solo imposto il prezzo minimo della vendita (€ 240.000,00) ma anche che il ricavato fosse utilizzato per l'estinzione del debito nei confronti di (creditrice CP_8 procedente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata nei confronti della convenuta e del coniuge) e la restante parte “impiegata per l'acquisto di un nuovo immobile da sottoporre a vincolo del fondo patrimoniale”;
iii. la menzione nell'atto di compravendita della trascrizione in data 23.09.2009 n. 34625/21360 della domanda giudiziale di revoca di atti e dell'intervenuta “sentenza di inefficacia parziale annotata in data 24 settembre 2010 n. 117941/19876 nei soli confronti della Controparte_4
e relativamente alla quota di diritti vantata dalla signora ” non può
[...] Controparte_1 ritenersi sufficiente a configurare in capo agli acquirenti l'ignoranza, determinata da colpa grave, della presenza di altro creditore della , atteso anche il notevole lasso CP_1 temporale trascorso dall'ottenuta sentenza, che aveva accolto la domanda revocatoria (2010), e la compravendita per cui è causa (stipulata nel 2019) senza che la creditrice si sia adoperata in alcun modo per la riscossione/soddisfazione del proprio credito;
iv. la vendita è avvenuta al prezzo indicato dal Tribunale ed il debito verso - CP_8 pregresso rispetto a quello di - è stato estinto con parte del prezzo versato, come CP_4 stabilito sempre dal Tribunale;
l'inadempimento da parte dei venditori di impiegare la restante parte per l'acquisto di altro immobile, nulla ha a che vedere con i profili dell'azione pauliana e soprattutto con i terzi acquirenti che semmai, proprio da questa prescrizione, potevano trarre il plausibile convincimento che la non si fosse in toto spogliata del proprio CP_1 patrimonio.
9 Il ricorso va pertanto rigettato
.*
Sulle spese del giudizio
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3697/2020), il valore dell'azione revocatoria deve essere parametrato, come correttamente fatto dall'attrice, non sulla base dell'atto impugnato, ma sulla base del credito vantato dalla stessa.
Ciò posto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai minimi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento ai sensi del DM 55/2014 e succ. modif., in considerazione del rito prescelto e quindi della più contenuta attività difensiva svolta.
Con riguardo al rapporto tra la ricorrente e la , atteso il rigetto delle eccezioni CP_1 svolte da quest'ultima e considerate le motivazioni che hanno condotto al rigetto della domanda, si ritiene equo disporre tra esse l'integrale compensazione delle spese di lite.
Vanno invece poste a totale carico di quelle nei confronti dei restanti Parte_1 convenuti che si liquidano come in dispositivo.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta il ricorso perché infondato;
2. compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
4. condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.052,00 Parte_3 CP_3 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed adempimenti di competenza
Monza, 15/09/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Patrizia Fantin,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. nella causa promossa
DA
[C.F. ] e per essa, quale mandataria, da Parte_1 P.IVA_1 [...] con l'avv. DURANTE OLGA, Parte_2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. IPPOLITO DARIO e Controparte_1 C.F._1
l'avv. VIGANO' DAVIDE
NONCHE' CONTRO
[C.F. ]; [C.F. Controparte_2 C.F._2 Parte_3
e [ C.F. ] C.F._3 CP_3 C.F._4 con gli avvocati LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO e NINO MARCO PE
PARTI CONVENUTE
*
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e qui riportate
PER LA RICORRENTE
“Voglia l'on.le tribunale di Monza, giudice unico:
accogliere la presente azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti della qui rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
almeno fino alla concorrenza del suo credito ammontante ad € 204.323,81, oltre
[...] interessi al saggio annuo del 5 % dall'1.10.2007 al soddisfo, e nei limiti della quota spettante
a , pari al 50 % dell'intero: Controparte_1
a) del contratto di compravendita 9.9.2019 ricevuto dal notaio di Monza Persona_1
n. 102699 Rep., registrato presso l'agenzia delle entrate di Monza e Brianza il 10.9.2019 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 il 10.9.2019 al n.
113415 R.G. e 73885 R.P. con cui ha alienato per la quota di proprietà di Controparte_1 sua spettanza, pari al 50 % dell'intero, rispettivamente a la nuda proprietà Controparte_2 ed a e “il diritto di usufrutto vita natural durante e con reciproco Parte_3 CP_3 diritto di accrescimento, e quindi insieme la piena proprietà sui seguenti beni immobili siti in comune di Agrate Brianza, frazione Omate, con accesso dalla via De Gasperi al civico 62 e più precisamente: - villetta a schiera unifamilare composta da soggiorno pranzo, cucina, servizio e balconi al piano terra, tre camere oltre servizio e balcone al piano primo con annessi un vano cantina e lavanderia al piano seminterrato, il tutto collegato da scala interna.
Con annesso giardino esclusivo corrente lungo i lati ovest, nord ed est del corpo di fabbrica. -
Un vano autorimessa sito al piano interrato costituente pertinenza dell'appartamento anzi indicato. Dichiarazione ex art. 29 comma 1 bis legge n. 52/1985, novellato dal D.L. 78/2010 e successiva legge di conversione n. 122/2010. Nel catasto dei fabbricati il tutto trovasi attualmente riportato al foglio 14, mappale 166, subalterni: - 2, via Alcide De Gasperi n. 62,
P. t – 1 S1, cat. A7, Cl. 1, vani 7, superficie catastale totale - 1, via Alcide De Gasperi n. 62, P.
S1, Cat. C6, Cl. 4, mq. 24, superficie catastale totale 24 mq, R.C. euro 66,93”;
b) dell'atto 14.10.2019 ricevuto dal notaio di Monza n. 102772 Rep., Persona_1 registrato presso l'agenzia delle entrate di Monza e Brianza il 15.10.2019 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 il 16.10.2019 ai nn. 128338 R.G. e 20167
R.P. trascritto con cui , , e hanno Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 CP_3 dato atto dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto di compravendita 9.9.2019:
- dichiarare inammissibili e/o rigettare le eccezioni avversarie.
Con vittoria di spese e competenze di lite.” 2 Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi tutti di cui in atti accogliere le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, respingere le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti con ogni conseguente statuizione.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e instare.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, cpa, iva e accessori come per legge”
*
PER I RESTANTI CONVENUTI
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Monza, contrariis reiectis, con ogni più ampia motivazione in fatto e diritto, così giudicare:
In via principale:
- respingere le domande tutte proposte dalla perché infondate in fatto e Parte_2 in diritto.
In ogni caso: condannare la ricorrente al pagamento dei compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 27.02.2024
[...]
, in qualità di mandataria di (per brevità Parte_2 Parte_1 Pt_1
quale cessionaria del credito originariamente vantato da poi
[...] Controparte_4 fusa per incorporazione in il 22.12.2008), ha chiesto di Controparte_5 revocare e quindi dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c., il contratto di compravendita stipulato il 9.9.2019 per atto notaio di Monza – Repertorio n. Persona_1
102699, con cui aveva alienato la sua quota di proprietà, pari al 50% Controparte_1 dell'intero - precisamente a il diritto di nuda proprietà ed a Controparte_2
e il diritto di usufrutto vita natural durante e con reciproco Parte_3 CP_3 diritto di accrescimento - degli immobili (villetta a schiera e box) siti in Agrate Brianza con accesso da via De Gasperi al civico 62; nonché l'atto stipulato in data 14.10.2019 avanti il summenzionato notaio – Repertorio n. 102772, con cui gli odierni convenuti avevano dato atto
3 dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto di compravendita del 9.9.2019.
A sostegno del ricorso ha dedotto quanto segue:
- in data 25.06.1999 la società IR s.a.s. di aveva stipulato con Controparte_6
filiale di Vibo Valentia, contratto di conto corrente n. 10363 F;
Controparte_4
- i soci, tra cui , con atto del 3.06.2004 avevano prestato fideiussione in Controparte_1 favore della suddetta società fino alla concorrenza dell'importo di € 690.000,00;
- con decreto in data 22.11.2007 il Tribunale di Vibo Valentia aveva ingiunto alla
, in solido con altro socio, il pagamento a favore della suddetta banca CP_1 dell'importo di € 204.323,81, oltre interessi al saggio annuo del 5 % dall'1.10.2007 al soddisfo e oltre spese della procedura;
decreto che era stato opposto;
- con sentenza depositata il 20.03.2018, passata in giudicato, l'opposizione era stata rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo;
- la società (poi dichiarata fallita) ed i fideiussori si erano resi inadempienti agli obblighi contrattualmente assunti, facendo così sorgere nei riguardi di una situazione Controparte_4 debitoria, che si era consolidata nel tempo e non era stata più sanata e la creditrice aveva anche ottenuto in data 17.05.2010 una sentenza con cui questo Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale effettuato dalla , unitamente al proprio coniuge, in data 17.05.2006, e con il quale CP_1 era stati destinati alle esigenze della famiglia i medesimi immobili successivamente fatti oggetto della su descritta compravendita del 9.09.2019;
- detta compravendita recava “pregiudizio alle ragioni della ricorrente, avendo comportato una rilevante variazione qualitativa del patrimonio della tale da comportare maggiore CP_1 incertezza e difficoltà nel soddisfacimento del credito e, precisamente, la sostituzione di un immobile (bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore) con denaro, che al contrario è un bene agevolmente distraibile, occultabile e non facilmente aggredibile dal creditore”;
- il pregiudizio si presentava tanto più grave in quanto l'immobile alienato è l'unico bene significativo di cui la stessa era proprietaria;
- ricorrevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria (l'eventus damni; la scientia damni in capo alla e la consapevolezza del pregiudizio in capo agli CP_1 acquirenti).
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la contestando le avverse allegazioni e produzioni, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda, deducendo ed eccependo quanto segue:
4 - la carenza di prova della titolarità del credito in capo a non essendovi Parte_1 prova né dell'asserita cessione, né dell'inclusione dello specifico credito per cui è causa e, in ogni caso, l'inopponibilità della cessione;
- la non revocabilità della vendita stante il tenore del comma 3 dell'art. 2901 c.c., essendo l'alienazione del bene immobile oggetto della presente domanda “atto necessario ad estinguere, con parte del ricavato della vendita, un pregresso debito scaduto per l'importo di € 81.777,81 nei confronti di ed avente origine anteriormente al credito di cui alla Controparte_7 presente contenzioso e precisamente di un credito nascente da mutuo fondiario stipulato in data
13.12.2001;
- in funzione dell'estinzione di detto debito, nel contratto di compravendita all'art. 6) lett. A) il corrispettivo era stato consegnato dalle parti acquirenti al Notaio con espresso incarico «di Co consegnare tale somma all'Istituto Credito a cui favore risulta trascritto Controparte_7 il pignoramento ed iscritta l'ipoteca anzi citati, non appena si sarà avverata la condizione di cui al superiore art. 2)», ovvero l'estinzione della procedura esecutiva nella quale era intervenuta la banca creditrice;
- a seguito dell'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva (doc. 19), l'importo di € 81.777,81= era stato versato dal Notaio rogante a ad estinzione del Controparte_7 credito da questa vantato nei confronti dell'odierna opponente, non avendo quest'ultima alcuna diversa possibilità di reperire altrimenti le sostanze, essendo le quote degli immobili venduti le uniche dalla stessa possedute;
- l'insussistenza in ogni caso dei presupposti dell'azione revocatoria non avendo
[...] dato prova della propria titolarità del credito e mancando sia l'eventus damni, sia la Parte_1 scientia damni in capo alla venditrice e ai terzi acquirenti;
- l'applicabilità dei principi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n.9479/2023 anche in caso decreto ingiuntivo opposto, come nel caso di specie, “laddove in sede di opposizione non sia stata rilevata la nullità delle clausole abusive”, atteso che la doveva qualificarsi CP_1 quale consumatore e stante, in particolare, “la previsione, all'art. 15 delle condizioni della fideiussione, di un foro competente per le controversie diverso da quello della residenza o domicilio del consumatore, in contrasto con quanto previsto dall'art. 33 lett. u) Codice
Consumo e dal previgente art. 1469bis n. 19 c.c”.
Si costituivano anche i restanti convenuti i quali chiedevano parimenti il rigetto della domanda attorea, deducendo in sintesi quanto qui riportato:
a) Gli acquirenti hanno in buona fede ritenuto che l'unico debito dei venditori fosse quello vantato da per i ratei di mutuo non pagati;
CP_8
5 b) Non hanno nemmeno sospettato che , ottenuta dal Tribunale Controparte_4
l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nel 2010, nove anni dopo non avesse ancoraprovveduto alla riscossione coattiva del credito, come aveva fatto;
CP_8
c) La vendita è stata eseguita sotto lo stretto controllo del Tribunale di Monza, che ha autorizzato l'atto al prezzo di € 240.000;
d) In ogni caso, eventuali creditori dei venditori sarebbero stati garantiti dal nuovo immobile che i venditori avrebbero dovuto acquistare con il ricavato nell'interesse della famiglia
e in particolare della minore.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.; fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; dato atto a verbale dei problemi di visibilità del fascicolo telematico, con ordinanza del 24.07.2025, a scioglimento della riserva assunta, questo giudicante si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
Devono essere esaminate le seguenti questioni preliminari
I. Sull'eccepita carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a Pt_1
[...]
L'eccezione è infondata
Deve infatti ritenersi provata l'avvenuta successione nel credito oggetto di causa, in quanto l'attrice ha depositato la Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2016 (doc. 16) dalla quale risulta la cessione con cui, in data 20/12/2016, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. cedeva pro soluto un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici di cui alle informazioni ivi riportate, le quali dettagliano la tipologia di crediti rendendo identificabili per categorie i crediti ceduti.
Viene inoltre fatto rinvio al seguente link https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html nel quale sono messi a disposizione i dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione
Accedendo col suddetto link e digitando il numero FG 3398949, quale indicato dalla cedente nella propria dichiarazione (v. infra) si può verificare che detto credito è stato effettivamente oggetto di cessione come da pagina internet che si riporta
6 Vi è poi la dichiarazione della cedente avente ad oggetto “l'avvenuta cessione del credito pos.
IR Sas di IR PP - FG 3398949 - NDC 143436676 – ID Pratica
200836610003503 – Rapporto di conto corrente n. 10363”. ha infatti dichiarato di aver ceduto a i Controparte_5 Parte_1 crediti vantati relativamente alla posizione RA S.A.S. DI RA PE
(rif. FG 3398949 - NDC 143436676 (cfr. doc. 18 ricorrente); trattasi di dichiarazione pienamente valida in quanto sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, la quale assume “pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo” (così Corte d'Appello di Milano sentenza n.
220 del 24/01/2023).
Il credito vantato nei confronti della suddetta società include ex art. 1263 c.c. gli accessori.
Per effetto della cessione il credito è, infatti, trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori e pertanto, nel caso di specie, anche unitamente alla fideiussione prestata dalla . CP_1
II. Sulla dedotta applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023
Reputa il Tribunale che quanto stabilito dalla su indicata pronuncia non possa trovare applicazione nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato, come nel caso di specie, opposto e la relativa opposizione sia stata rigettata con sentenza e, quindi, il sindacato sulla legittimità e sull'efficacia del contratto dal quale scaturisce il credito e delle relative clausole sia stato effettuato, o avrebbe potuto/dovuto essere effettuato, nel giudizio di opposizione (cfr. Trib.
Roma – Sez. Spec. Imprese – sent. 10146/2023).
Del reso non si comprende quale sia la richiesta della convenuta, non avendo avanzato alcuna istanza di concessione di termine per opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non potendo questo giudice effettuare sul punto alcun vaglio.
Devono pertanto ritenersi provati sia la legittimazione attiva dell'attrice sia il credito.
Ciò posto la domanda deve comunque essere rigettata in quanto, sulla base della assorbente e più liquida ragione, la ricorrente non ha provato la scientia damni in capo ai terzi acquirenti e tale prova, come ribadito dalla Corte di Cassazione grava interamente sul creditore che agisce in revocatoria.
Pertanto, anche a voler ritenere non applicabile il comma 3 dell'art. 2901 c.c., invocato dalla - atteso che: CP_1
7 - pur estendendosi l'irrevocabilità di un atto dovuto anche nell'ipotesi di alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo sia destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti, purchè sia accertato che l'alienazione era l'unico mezzo per il debitore di procurarsi il denaro, è salva in ogni caso la revocabilità degli atti ulteriori con i quali il debitore abbia disposto della somma residua;
- nel caso di specie l'eccedenza non è però stata utilizzata per adempiere al debito scaduto della ricorrente, avendo la trattenuto per sé la restante e considerevole parte del prezzo CP_1 conseguito (€ 158.222,19), con ciò non solo omettendo di impiegare una parte di esso all'adempimento di altro debito parimenti scaduto qual è appunto quello verso l'odierna ricorrente in revocatoria, finendo con il tradire la ratio legis della stessa norma invocata, ma altresì disattendendo i comandi del Tribunale che peraltro, dal tenore dei ricorsi prodotti dalla stessa , non risulta essere stato edotto dell'esistenza di altri creditori della CP_1 convenuta (cfr. allegati sub doc. 10) e del fatto che nei confronti di l'atto di Controparte_4 costituzione del fondo patrimoniale, relativamente alla quota della convenuta, nel 2010 era stato revocato e dichiarato inefficace (cfr. doc. 7 ricorrente);
reputa il Tribunale che non abbia assolto il proprio onere probatorio. Parte_1
Trattandosi di acquisto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito grava infatti sul creditore dimostrare che il terzo fosse a conoscenza del fatto che il debitore aveva assunto obbligazioni verso altri e che, di conseguenza, l'atto di disposizione poteva concretamente nuocere a tali creditori.
Come affermato da Cass. 23326/2018 “il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore. Ove così non fosse, l'inefficacia dell'atto dipenderebbe dalla conoscenza, da parte del creditore, del solo fatto che esso possa nuocere al disponente: laddove, di contro, l'azione revocatoria ha la funzione di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore, sicché la scientia damni non può che essere correlata a tale ragione di pregiudizio, la quale implica, di necessità, la conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente (che è suo debitore) nei confronti di altri.
Sempre la Cassazione ha inoltre precisato che l'azione ex art.2901 c.c., “costituisce uno strumento di forte impatto sull'autonomia privata a tutela delle ragioni creditorie”, sicchè è proprio la necessità di assicurare un loro reciproco contemperamento ad escludere che si possa
“basare il presupposto di operatività dell'azione solo su una considerazione oggettiva degli
8 effetti dell'atto”, dovendo, invece, assicurarsi che l'azione revocatoria “rispetti contemporaneamente l'affidamento dei terzi nella conclusione dell'atto”. Orbene, la “tutela di tale affidamento trova la sua identificazione in uno stato soggettivo di buona fede che precipuamente viene identificato nell'assenza dell'elemento del “consilium fraudis””, dovendosi, pertanto, garantirsi “l'operatività della tutela revocatoria solo in quanto essa sia in grado di rispettare la tutela dell'affidamento del terzo nella possibilità di obbligarsi con la stipulazione di un contratto cui ha interesse” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9970 del 2008, cit.).
Occorre del resto rammentare che, quanto alla consapevolezza richiesta in capo al terzo, è richiesta l'ignoranza determinata da colpa grave (e non da colpa lieve), alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass. n. 1468 del 1979).
Applicando detti principi al caso di specie deve osservarsi che;
i. gli acquirenti non risultano legati da vincoli di parentela con i venditori e, pertanto, è ben plausibile la loro ignoranza circa l'esistenza di altri creditori della;
CP_1
ii. l'atto di compravendita è stato stipulato in esecuzione di un provvedimento di questo
Tribunale che ha non solo imposto il prezzo minimo della vendita (€ 240.000,00) ma anche che il ricavato fosse utilizzato per l'estinzione del debito nei confronti di (creditrice CP_8 procedente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata nei confronti della convenuta e del coniuge) e la restante parte “impiegata per l'acquisto di un nuovo immobile da sottoporre a vincolo del fondo patrimoniale”;
iii. la menzione nell'atto di compravendita della trascrizione in data 23.09.2009 n. 34625/21360 della domanda giudiziale di revoca di atti e dell'intervenuta “sentenza di inefficacia parziale annotata in data 24 settembre 2010 n. 117941/19876 nei soli confronti della Controparte_4
e relativamente alla quota di diritti vantata dalla signora ” non può
[...] Controparte_1 ritenersi sufficiente a configurare in capo agli acquirenti l'ignoranza, determinata da colpa grave, della presenza di altro creditore della , atteso anche il notevole lasso CP_1 temporale trascorso dall'ottenuta sentenza, che aveva accolto la domanda revocatoria (2010), e la compravendita per cui è causa (stipulata nel 2019) senza che la creditrice si sia adoperata in alcun modo per la riscossione/soddisfazione del proprio credito;
iv. la vendita è avvenuta al prezzo indicato dal Tribunale ed il debito verso - CP_8 pregresso rispetto a quello di - è stato estinto con parte del prezzo versato, come CP_4 stabilito sempre dal Tribunale;
l'inadempimento da parte dei venditori di impiegare la restante parte per l'acquisto di altro immobile, nulla ha a che vedere con i profili dell'azione pauliana e soprattutto con i terzi acquirenti che semmai, proprio da questa prescrizione, potevano trarre il plausibile convincimento che la non si fosse in toto spogliata del proprio CP_1 patrimonio.
9 Il ricorso va pertanto rigettato
.*
Sulle spese del giudizio
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3697/2020), il valore dell'azione revocatoria deve essere parametrato, come correttamente fatto dall'attrice, non sulla base dell'atto impugnato, ma sulla base del credito vantato dalla stessa.
Ciò posto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai minimi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento ai sensi del DM 55/2014 e succ. modif., in considerazione del rito prescelto e quindi della più contenuta attività difensiva svolta.
Con riguardo al rapporto tra la ricorrente e la , atteso il rigetto delle eccezioni CP_1 svolte da quest'ultima e considerate le motivazioni che hanno condotto al rigetto della domanda, si ritiene equo disporre tra esse l'integrale compensazione delle spese di lite.
Vanno invece poste a totale carico di quelle nei confronti dei restanti Parte_1 convenuti che si liquidano come in dispositivo.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta il ricorso perché infondato;
2. compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
4. condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.052,00 Parte_3 CP_3 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed adempimenti di competenza
Monza, 15/09/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
10