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Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09865/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01837 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09865/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9865 del 2023, proposto da
EL RE e IN IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico
Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Maria Elena Belvedere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda) n. 707/2023 N. 09865/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni appellanti sono proprietari di un fabbricato destinato a civile abitazione, composto da tre piani fuori terra, sito in Lamezia Terme, via delle Rose (oggi via
Clearco di Reggio n. 4), censito al foglio 81, particella 1228, sub 3, 5 e 6.
In data 5 novembre 1986, presentavano istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 per le opere realizzate in assenza di titolo, versando la prima rata dell'oblazione dovuta.
Con nota prot. n. 47709 del 13 agosto 1998, il Comune di Lamezia Terme richiedeva un'integrazione documentale assegnando il termine di novanta giorni a “pena di improcedibilità della domanda con conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione” ai sensi dell'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996.
In data 24 gennaio 2001 gli istanti provvedevano a trasmettere le attestazioni di avvenuto pagamento delle ulteriori rate dell'oblazione.
Seguivano un ulteriore sollecito per l'integrazione documentale in data 31 gennaio
2001 – con cui si assegnava nuovo termine di novanta giorni a pena di improcedibilità della domanda per carenza di documentazione - e, poi, la nota comunale del 30 settembre 2004, notificata il 13 dicembre 2004, recante riquantificazione delle somme N. 09865/2023 REG.RIC.
per oblazione e oneri, invito al pagamento entro novanta giorni e nuovo richiamo alla produzione di documenti tecnici, ancora una volta nel termine di novanta giorni.
Con note indirizzate al comune nel marzo 2005 e nel giugno 2006, gli appellanti trasmettevano le attestazioni di pagamento dell'oblazione a saldo e degli oneri concessori.
Successivamente, nel 2014, integravano l'istruttoria mediante deposito dell'accatastamento, di perizia giurata e certificato di idoneità statica. Nel 2020 trasmettevano l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto su richiesta del comune.
Con nota n. 34201 del 4 maggio 2021 l'amministrazione comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono per mancato deposito della documentazione richiesta con nota n. 47709 del 13 agosto 1998 nel termine di novanta giorni ivi indicato.
Infine, con provvedimento in data 1° luglio 2021, notificato il 13 luglio 2021, ritenute non accoglibili le osservazioni presentate dagli istanti, veniva adottato diniego dell'istanza di condono edilizio, sul presupposto:
- della mancata presentazione dei documenti richiesti entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune con nota in data 13 agosto
1998 (termine da considerarsi perentorio, con conseguente improcedibilità della domanda);
- dell'inconfigurabilità del silenzio assenso, stante l'incompletezza documentale della pratica;
- dell'inidoneità della nota del 30 settembre 2004 a superare la tardività dell'integrazione in quanto la suddetta comunicazione “non annulla né modifica la precedente del 1998 la quale rimane pienamente valida nel suo contenuto istruttorio non superando così la carenza documentale”. N. 09865/2023 REG.RIC.
I signori RE e IA adivano quindi il Tar della Calabria al fine di chiedere l'annullamento del provvedimento di diniego nonché della presupposta comunicazione dei motivi ostativi, deducendo plurimi profili di censura.
In primo luogo, lamentavano la violazione dell'articolo 35, comma 14 della legge n.
47 del 1985 stante:
- l'assenza di una previsione specifica di perentorietà del termine assegnato per l'integrazione documentale e di improcedibilità dell'istanza di condono in caso di inottemperanza, previsione introdotta solo ad opera della successiva legge n. 724 del
1994, inapplicabile ai condoni presentati in forza della legge precedente;
- l'intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono.
Deducevano, altresì:
- la lesione dell'affidamento in merito all'esito positivo del procedimento di condono a fronte della durata del procedimento nonché della richiesta di pagamento degli oneri pervenuta dal comune nel 2004;
- la disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche di condono che avevano avuto differente esito;
- il difetto di istruttoria e la contraddittorietà del rigetto in quanto basato sul mancato rispetto dei termini di cui alla nota del 1998, da doversi considerare superata dalla successiva comunicazione del 2004.
I ricorrenti avanzavano altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Costituitosi in giudizio, il Comune resistente chiedeva il rigetto nel merito del ricorso.
Il Tribunale amministrativo adito, con la sentenza n. 707/2023, pubblicata il 5 maggio
2023, ha respinto il ricorso.
In particolare, il primo Giudice ha affermato la perentorietà del termine di novanta giorni indicato nella richiesta di integrazione documentale del 19 agosto 1998 in ragione della espressa previsione, contenuta nella suddetta nota, che l'inutile decorso N. 09865/2023 REG.RIC.
di tale termine determinasse l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 37 lett. d) della legge n. 662 del 1996 e tenuto conto che tale ultima disposizione – la quale modifica l'articolo 39, comma 4 della legge n. 724 del 1994 –
è applicabile anche alle domande di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 in forza dell'articolo 49, comma 7 della legge n. 449 del 1997.
Ha inoltre negato la possibile formazione del silenzio assenso una volta decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 35, comma 18 della legge n. 47 del 1985 attesa l'incompletezza della domanda. Nel caso di specie, ha osservato il primo Giudice, la documentazione ritenuta essenziale è stata integralmente prodotta solo in data 8 luglio 2020, laddove il provvedimento di diniego
– in data 1° luglio 2021 - è anteriore al decorso dei ventiquattro mesi da tale data, ragione per cui il silenzio-assenso non poteva essersi perfezionato.
Il TAR ha, ancora, escluso il lamentato difetto di istruttoria, essendo l'improcedibilità della domanda di condono per mancata integrazione documentale entro i prescritti novanta giorni, espressamente prevista dall'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996.
Inoltre il primo Giudice
- ha escluso la possibilità di ravvisare di un legittimo affidamento sulla positiva conclusione del procedimento per effetto della comunicazione in data 30 settembre
2004;
- ha dichiarato infondatezza della censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche di condono, in quanto formulata in modo generico;
- ha dichiarato infondata la domanda risarcitoria, sia per la ritenuta legittimità del diniego, sia per la mancanza di prova dell'an e del quantum del danno allegato.
Avverso tale pronuncia sono insorti i signori RE e IA i quali ne hanno richiesto la integrale riforma e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati in N. 09865/2023 REG.RIC.
primo grado, con condanna del comune di Lamezia Terme al risarcimento di tutti i danni patiti.
In particolare, l'appellante ha articolato quattro motivi di appello, così rubricati:
I) Primo motivo;
II) Silenzio-assenso;
III) Legittimo affidamento – Tardività dell'atto – Ingiustizia manifesta –
Disparità di trattamento – Difetto di istruttoria;
IV) Domanda di risarcimento danni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lamezia Terme il quale ha concluso nel senso della irricevibilità, inammissibilità e/o infondatezza dell'appello
All'udienza di smaltimento dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dai signori RE
e IA (proprietari in Lamezia Terme di un fabbricato per civile abitazione oggetto di domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985) avverso la sentenza del TAR della Calabria con cui è stato respinto il ricorso da loro proposto avverso il provvedimento comunale in data 1° luglio 2021 con cui è stata respinta (rectius: dichiarata improcedibile) l'istanza di condono.
2. Con il primo motivo di ricorso gli appellanti hanno dedotto la non perentorietà del termine di novanta giorni indicato nella richiesta di integrazione documentale del 13 agosto 1998 e l'inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui all'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996, per effetto della successione degli atti e della complessiva condotta serbata dall'amministrazione comunale.
Premettono che la legge n. 47 del 1985 non prevedeva, ab origine, la conseguenza dell'improcedibilità per il mancato rispetto di termini assegnati per le integrazioni N. 09865/2023 REG.RIC.
documentali. Inoltre, la successiva disciplina di cui all'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996, in combinato disposto con l'articolo 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, richiamata dall'articolo 49, comma 7 della legge n. 449 del
1997, non opererebbe automaticamente in quanto la P.A., con atti successivi e concludenti, avrebbe in sostanza riaperto l'istruttoria e rimodulato i relativi termini, così neutralizzando in concreto il termine del 1998.
Gli appellanti richiamano, in particolare, la nota in data 30 settembre 2004, che – diversamente da quella del 1998 – non menzionava più alcuna sanzione di improcedibilità, si limitava a fissare a un termine (ordinatorio) di novanta giorni, chiedeva nuovi adempimenti e riquantificava le somme a titolo di oblazione e oneri, poi integralmente versate e trattenute dal Comune; ciò denoterebbe una persistenza del procedimento e una rinuncia implicita alla perentorietà originaria (quand'ance sussistente).
Inoltre, la stessa nota del 13 agosto 1998, collega il diniego alla carenza documentale e non al mero decorso del termine di novanta giorni: ne deriva che, una volta colmata la carenza, seppure tardivamente, il comune avrebbe dovuto decidere nel merito sull'istanza di condono.
Gli appellanti, dunque, censurano la decisione del giudice di prime cure che avrebbe trascurato la successione degli atti sollecitatori presentati nel corso del tempo e la reiterata apertura verso nuovi termini; invocano il principio 'lex posterior derogat priori' nella successione degli atti amministrativi e la doverosa gestione del procedimento secondo i canoni di buon andamento e leale collaborazione con il privato ai sensi dell'articolo 97, Cost., nonché degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990.
Con il secondo motivo, lamentano che il TAR avrebbe errato nel ritenere non intervenuta la formazione progressiva del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 35, comma 18 della legge n. 47 del 1985, omettendo di rilevare che il termine biennale N. 09865/2023 REG.RIC.
previsto da tale disposizione decorre non dalla data di presentazione dell'istanza, ma da quella di completamento della documentazione istruttoria.
Nella fattispecie, il biennio decorrerebbe quanto meno dal marzo 2014 con perfezionamento del silenzio nel 2016 atteso che, già al marzo del 2014, erano nella disponibilità del comune l'accatastamento, la perizia giurata e il certificato di idoneità statica, oltre i pagamenti integrali di oblazioni e oneri e tenuto conto che il residuo atto unilaterale d'obbligo, stipulato nel maggio 2020, non sarebbe presupposto legale ai fini della formazione del silenzio.
In subordine, anche ritenendo che il dies a quo vada fissato all'8 luglio 2020, il
Comune non avrebbe potuto adottare un diniego per improcedibilità laddove ormai il fascicolo era completo e il procedimento avrebbe dovuto essere definito positivamente
(e, in ogni caso, con valutazione di merito).
Con la terza censura i signori RE e IA contestano il rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo, avendo il TAR omesso di considerare:
- la maturazione del legittimo affidamento in ragione della durata trentacinquennale del procedimento nonché di una serie di condotte dell'amministrazione consistite in riaperture istruttorie, riquantificazioni, riscossione e trattenimento delle somme, acquisizione dei documenti, richiesta e ricezione dell'atto d'obbligo nel 2020, e considerati, inoltre, gli obblighi di conclusione del procedimento entro un termine ragionevole;
- la disparità di trattamento e il difetto di istruttoria, atteso che in casi omologhi il
Comune avrebbe rilasciato titoli in sanatoria nonostante ritardi nella documentazione.
In primo grado, inoltre, è stata richiesta l'esibizione dell'elenco delle pratiche ai sensi della legge n. 47 del 1985 definite dal Comune con integrazioni tardive: Il TAR avrebbe omesso ogni approfondimento tecnico sul punto e avrebbe trascurato di considerare che non si erano registrate formali confutazioni rispetto al tema dei rilasci di concessioni a parità di condizioni procedurali e temporali; N. 09865/2023 REG.RIC.
- la contraddittorietà del diniego, essendosi l'amministrazione pronunciata per l'improcedibilità mentre la pratica era ormai completa e definibile nel merito.
Con il quarto motivo si censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, che viene in questa sede riproposta.
Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'istanza risarcitoria, trascurando che, nella specie, il danno è autoevidente e insito nel ritardo, a prescindere dal giudizio di illegittimità del provvedimento di diniego gravato.
Si conclude, quindi, per la condanna del Comune al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato agli appellanti a causa e in occasione della complessiva vicenda per cui è causa.
3. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati sono nel complesso infondati.
4. È in primo luogo infondato il primo motivo di appello, con i quale gli appellanti contestano la decisione del TAR secondo cui il mancato, tempestivo riscontro alla richiesta di integrazione documentale rivolta loro dal Comune il 13 agosto 1998 (e in seguito reiterata nel corso del 2001 e del 2004) abbia determinato l'improcedibilità della domanda di condono.
La stessa parte appellante richiama al riguardo la previsione dell'articolo 2, comma
37, lettera d) della legge n. 662 del 1996 il quale, modificando il comma 4 dell'articolo
39 della legge n. 724 del 1994, ha stabilito che “(…) la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e i conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione (…)”.
La stessa parte appellante, inoltre, richiama l'articolo 49, comma 7, della legge n. 449 del 1997, secondo cui “le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (…), introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata N. 09865/2023 REG.RIC.
presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge”.
La nota comunale in data 13 agosto 1998 (ritualmente portata a conoscenza delle parti appellanti) è stata trasmessa dopo l'introduzione della novella di cui alla legge n. 662 del 1996 e dopo che la successiva legge n. 724 del 1994 ne aveva espressamente esteso la portata attuativa anche con riferimento alle istanze di condono di cui alla legge n.
47 del 1985 (come quella per cui è causa).
Non vi è quindi ragione alcuna per dubitare dell'applicabilità al caso in esame delle disposizioni dinanzi richiamate, così come del perfezionamento del meccanismo legale delineato dal Legislatore.
La giurisprudenza ha avuto sul punto modo di chiarire che “la legge n. 662 del 1996
(articolo 2, comma 37), nel modificare l'articolo 39, comma 4 della legge n. 724/94 ha introdotto tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono il tardivo deposito dell'integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune «la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione». La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del cosiddetto ultimo condono edilizio di cui è causa, il quale richiama le stesse procedure di cui alla l. 47/85 e alla l. 724/94 tramite il rinvio di cui al comma 25 dell'articolo 32 del
D.L. 269 del 2003 convertito con modifiche in l. 326 del 2003” (Cons. Stato, VII, 29 settembre 2023, n. 8594).
Ebbene, il meccanismo decadenziale delineato dal Legislatore (sia pure richiamando la formula della 'improcedibilità') opera in modo sostanzialmente automatico e non risulta suscettibile di forma alcuna di disponibilità da parte degli uffici amministrativi. N. 09865/2023 REG.RIC.
Deve pertanto concludersi nel senso che l'improcedibilità dell'istanza si fosse perfezionata a seguito dell'infruttuoso decorso del richiamato termine di novanta giorni a decorrere dalla notifica alla parte appellata della nota comunale (del 13 agosto del 1998) che aveva contestato l'incompletezza della documentazione a supporto dell'istanza e ne aveva sollecitato il completamento.
Né può essere condivisa la tesi della parte appellante secondo cui, avendo il Comune continuato ad interloquire con gli interessati anche ben oltre il novantesimo giorno dalla richiamata nota del 1998, avrebbe sortito l'effetto di rendere – in sostanza – meramente ordinatorio il richiamato termine di novanta giorni.
Non è questa la sede per interrogarsi circa le ragioni per cui il Comune abbia continuato a contestare nel corso del tempo agli appellanti la mancata completezza della documentazione a supporto dell'istanza (si vedano, in particolare, le note comunali del 31 gennaio 2001 e del 30 settembre 2004), né se tale condotta abbia potuto ingenerare nei loro confronti una qualche aspettativa in ordine al possibile esito dell'istanza.
Ma il punto è che, anche ad ammettere che il contegno in tal modo serbato dal Comune palesasse criticità operative (e forse, anche la non piena e pronta conoscenza della disciplina normativa applicabile), risulta comunque insuperabile il fatto che il richiamato meccanismo decadenziale operasse ex lege e non fosse nella disponibilità degli uffici comunali (i quali non avrebbero comunque potuto – con il loro contegno
– trasformare in ordinatorio un termine che la legge qualifica come perentorio e al cui superamento connette conseguenza automatiche e non evitabili).
Per tale ragione (e anche ad ammettere che le interlocuzioni protrattesi con il Comune nel corso del tempo avessero ingenerato negli appellanti una qualche aspettativa) non può ritenersi che gli stessi vantassero un legittimo affidamento sul buon esito della pratica. A tacer d'altro, un siffatto affidamento non avrebbe in alcun modo potuto essere legittimo in quanto contrastante con un'espressa previsione di legge. N. 09865/2023 REG.RIC.
Ai ben limitati fini che qui rilevano, inoltre, si osserva che anche il contegno della parte appellante si è rivelato nel corso del tempo tutt'altro che concludente e lineare.
Basti pensare al riguardo che, nel corso del lunghissimo arco di tempo (pari a circa ventitré anni) che va dalla nota comunale del 13 agosto 1998 al preavviso di diniego del 4 maggio 2021, la stessa parte appellante aveva frazionato e dilazionato nel corso del tempo le proprie iniziative vòlte a garantire la completezza documentale, palesando a propria volta un contegno procedimentale tutt'altro che ineccepibile.
Ci si limita qui a ricordare (e in via non esaustiva):
- che il 24 gennaio 2001 gli appellanti hanno prodotto al Comune la prima rata dell'oblazione;
- che solo il 3 marzo 2005 hanno proceduto al versamento del saldo;
- che il 15 giugno 2006 hanno attestato il versamento degli oneri concessori;
- che il 21 marzo 2014 hanno prodotto la prescritta perizia giurata e
- che, infine, il 28 marzo 2014 hanno prodotto il certificato di idoneità statica.
Anche per tale ragione i motivi di appello dinanzi descritti non possono trovare accoglimento.
5. È inoltre infondato il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti chiedono la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha negato che nel caso in esame fosse maturato il silenzio-assenso sulla domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, articolo 35, comma 18.
Come infatti osservato dalla stessa parte appellante, la richiamata previsione normativa fa decorrere il termine biennale per il silenzio-assenso solo dal momento in cui la documentazione possa considerarsi completa.
Ebbene, nel caso in esame non solo la documentazione è rimasta incompleta (e per fatto addebitabile principalmente alla parte appellante) per un lunghissimo periodo di circa trentaquattro anni – dal 1986 al 2020 -, ma inoltre l'ultima allegazione N. 09865/2023 REG.RIC.
documentale (quella del luglio 2020) è stata depositata in atti quando era ormai decorso da molto tempo il termine per l'improcedibilità ex lege della domanda.
Anche per tale ragione non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il
Comune disponesse sin dal 2014 della documentazione completa per provvedere e abbia continuato a restare inerte per un periodo più che biennale.
A prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva completezza della documentazione al 2014 (dato, questo, tutt'altro che pacifico), è comunque dirimente osservare che, a quella data, si fosse ormai perfezionato da molto tempo il maccanismo legale di improcedibilità dell'istanza.
È qui appena il caso di evidenziare comunque che, fra il momento dell'ultimo deposito documentale (13 luglio 2020) e quello dell'adozione del provvedimento finale qui impugnato (1° luglio 2021) era comunque decorso un periodo inferiore a quello biennale.
Quello appena richiamato rappresenta un dato (richiamato anche dal TAR) che non contraddice il dato fondante dell'improcedibilità dell'istanza, ma si limita ad aggiungervi un argomento a fortiori, non in contrasto con esso.
6. È inoltre infondato il terzo motivo, con il quale gli appellanti lamentano che il TAR non avrebbe considerato l'abnormità temporale del procedimento nel suo complesso e il legittimo affidamento ingenerato nei confronti degli stessi appellanti.
Nel rinviare a quanto più diffusamente esposto retro, sub 2 e 3, ci si limita qui a ribadire che l'effetto dell'improcedibilità dell'istanza ai sensi della legge n. 724 del
1994, articolo 39, comma 4 si fosse prodotto ex lege già dal 1998.
Si può discutere, come già esposto, circa la correttezza complessiva del contegno procedimentale serbato dal Comune nel tratto temporale successivo, ma ciò non può in alcun modo travalicare l'operatività di un effetto decadenziale operante ex lege.
Ed ancora, per le ragioni dinanzi esposte, si può ammettere che l'andamento complessivo della vicenda possa aver ingenerato qualche aspettativa in capo ai N. 09865/2023 REG.RIC.
ricorrenti. Si tratta però di aspettative in contrasto con un preciso dato normativo di carattere ostativo e che, pertanto, non potrebbero in ogni caso assurgere al rango di ipotesi di affidamento legittimo.
5. È infine infondato il quinto motivo di appello, con il quale si chiede la riforma della sentenza in epigrafe per avere il primo Giudice dichiarato infondata la domanda risarcitoria già articolata in primo grado (e qui puntualmente riproposta).
Al riguardo ci si limita qui ad osservare:
- che non è stata qui fornita un'esatta qualificazione del danno asseritamente patito;
- che non è stata fornita alcuna prova circa il pregiudizio subito (se non una generica allegazione di pregiudizi connessi alla lunghissima durata del procedimento), nonché circa il suo presunto ammontare;
- che non può essere ammessa a ristoro la frustrazione di un'aspettativa mera, la quale non assurga – per le ragioni dinanzi evidenziate – al rango di affidamento legittimo;
- che, in base a un consolidato – e qui condiviso – orientamento, il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può prescindere da una valutazione di merito sulla spettanza del bene della vita.
L'ingiustizia e la sussistenza del danno non si possono presumere iure tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento. È necessaria la dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata con probabilità ad un esito favorevole (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VII, 21 luglio 2025, n. 6437);
- che la parte appellante non ha allegato alcun elemento idoneo a persuadere circa la spettanza del c.d. 'bene della vita'. Al contrario, è stato confermato nella presente sede di appello che l'inerzia dalla stessa serbata nel corso della fase N. 09865/2023 REG.RIC.
procedimentale avesse determinato l'improcedibilità dell'istanza (e quindi, la possibilità stessa di conseguire l'utilità sperata)
6. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 09865/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01837 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09865/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9865 del 2023, proposto da
EL RE e IN IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico
Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Maria Elena Belvedere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda) n. 707/2023 N. 09865/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni appellanti sono proprietari di un fabbricato destinato a civile abitazione, composto da tre piani fuori terra, sito in Lamezia Terme, via delle Rose (oggi via
Clearco di Reggio n. 4), censito al foglio 81, particella 1228, sub 3, 5 e 6.
In data 5 novembre 1986, presentavano istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 per le opere realizzate in assenza di titolo, versando la prima rata dell'oblazione dovuta.
Con nota prot. n. 47709 del 13 agosto 1998, il Comune di Lamezia Terme richiedeva un'integrazione documentale assegnando il termine di novanta giorni a “pena di improcedibilità della domanda con conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione” ai sensi dell'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996.
In data 24 gennaio 2001 gli istanti provvedevano a trasmettere le attestazioni di avvenuto pagamento delle ulteriori rate dell'oblazione.
Seguivano un ulteriore sollecito per l'integrazione documentale in data 31 gennaio
2001 – con cui si assegnava nuovo termine di novanta giorni a pena di improcedibilità della domanda per carenza di documentazione - e, poi, la nota comunale del 30 settembre 2004, notificata il 13 dicembre 2004, recante riquantificazione delle somme N. 09865/2023 REG.RIC.
per oblazione e oneri, invito al pagamento entro novanta giorni e nuovo richiamo alla produzione di documenti tecnici, ancora una volta nel termine di novanta giorni.
Con note indirizzate al comune nel marzo 2005 e nel giugno 2006, gli appellanti trasmettevano le attestazioni di pagamento dell'oblazione a saldo e degli oneri concessori.
Successivamente, nel 2014, integravano l'istruttoria mediante deposito dell'accatastamento, di perizia giurata e certificato di idoneità statica. Nel 2020 trasmettevano l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto su richiesta del comune.
Con nota n. 34201 del 4 maggio 2021 l'amministrazione comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono per mancato deposito della documentazione richiesta con nota n. 47709 del 13 agosto 1998 nel termine di novanta giorni ivi indicato.
Infine, con provvedimento in data 1° luglio 2021, notificato il 13 luglio 2021, ritenute non accoglibili le osservazioni presentate dagli istanti, veniva adottato diniego dell'istanza di condono edilizio, sul presupposto:
- della mancata presentazione dei documenti richiesti entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune con nota in data 13 agosto
1998 (termine da considerarsi perentorio, con conseguente improcedibilità della domanda);
- dell'inconfigurabilità del silenzio assenso, stante l'incompletezza documentale della pratica;
- dell'inidoneità della nota del 30 settembre 2004 a superare la tardività dell'integrazione in quanto la suddetta comunicazione “non annulla né modifica la precedente del 1998 la quale rimane pienamente valida nel suo contenuto istruttorio non superando così la carenza documentale”. N. 09865/2023 REG.RIC.
I signori RE e IA adivano quindi il Tar della Calabria al fine di chiedere l'annullamento del provvedimento di diniego nonché della presupposta comunicazione dei motivi ostativi, deducendo plurimi profili di censura.
In primo luogo, lamentavano la violazione dell'articolo 35, comma 14 della legge n.
47 del 1985 stante:
- l'assenza di una previsione specifica di perentorietà del termine assegnato per l'integrazione documentale e di improcedibilità dell'istanza di condono in caso di inottemperanza, previsione introdotta solo ad opera della successiva legge n. 724 del
1994, inapplicabile ai condoni presentati in forza della legge precedente;
- l'intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono.
Deducevano, altresì:
- la lesione dell'affidamento in merito all'esito positivo del procedimento di condono a fronte della durata del procedimento nonché della richiesta di pagamento degli oneri pervenuta dal comune nel 2004;
- la disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche di condono che avevano avuto differente esito;
- il difetto di istruttoria e la contraddittorietà del rigetto in quanto basato sul mancato rispetto dei termini di cui alla nota del 1998, da doversi considerare superata dalla successiva comunicazione del 2004.
I ricorrenti avanzavano altresì domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Costituitosi in giudizio, il Comune resistente chiedeva il rigetto nel merito del ricorso.
Il Tribunale amministrativo adito, con la sentenza n. 707/2023, pubblicata il 5 maggio
2023, ha respinto il ricorso.
In particolare, il primo Giudice ha affermato la perentorietà del termine di novanta giorni indicato nella richiesta di integrazione documentale del 19 agosto 1998 in ragione della espressa previsione, contenuta nella suddetta nota, che l'inutile decorso N. 09865/2023 REG.RIC.
di tale termine determinasse l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 37 lett. d) della legge n. 662 del 1996 e tenuto conto che tale ultima disposizione – la quale modifica l'articolo 39, comma 4 della legge n. 724 del 1994 –
è applicabile anche alle domande di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 in forza dell'articolo 49, comma 7 della legge n. 449 del 1997.
Ha inoltre negato la possibile formazione del silenzio assenso una volta decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 35, comma 18 della legge n. 47 del 1985 attesa l'incompletezza della domanda. Nel caso di specie, ha osservato il primo Giudice, la documentazione ritenuta essenziale è stata integralmente prodotta solo in data 8 luglio 2020, laddove il provvedimento di diniego
– in data 1° luglio 2021 - è anteriore al decorso dei ventiquattro mesi da tale data, ragione per cui il silenzio-assenso non poteva essersi perfezionato.
Il TAR ha, ancora, escluso il lamentato difetto di istruttoria, essendo l'improcedibilità della domanda di condono per mancata integrazione documentale entro i prescritti novanta giorni, espressamente prevista dall'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996.
Inoltre il primo Giudice
- ha escluso la possibilità di ravvisare di un legittimo affidamento sulla positiva conclusione del procedimento per effetto della comunicazione in data 30 settembre
2004;
- ha dichiarato infondatezza della censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche di condono, in quanto formulata in modo generico;
- ha dichiarato infondata la domanda risarcitoria, sia per la ritenuta legittimità del diniego, sia per la mancanza di prova dell'an e del quantum del danno allegato.
Avverso tale pronuncia sono insorti i signori RE e IA i quali ne hanno richiesto la integrale riforma e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati in N. 09865/2023 REG.RIC.
primo grado, con condanna del comune di Lamezia Terme al risarcimento di tutti i danni patiti.
In particolare, l'appellante ha articolato quattro motivi di appello, così rubricati:
I) Primo motivo;
II) Silenzio-assenso;
III) Legittimo affidamento – Tardività dell'atto – Ingiustizia manifesta –
Disparità di trattamento – Difetto di istruttoria;
IV) Domanda di risarcimento danni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lamezia Terme il quale ha concluso nel senso della irricevibilità, inammissibilità e/o infondatezza dell'appello
All'udienza di smaltimento dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dai signori RE
e IA (proprietari in Lamezia Terme di un fabbricato per civile abitazione oggetto di domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985) avverso la sentenza del TAR della Calabria con cui è stato respinto il ricorso da loro proposto avverso il provvedimento comunale in data 1° luglio 2021 con cui è stata respinta (rectius: dichiarata improcedibile) l'istanza di condono.
2. Con il primo motivo di ricorso gli appellanti hanno dedotto la non perentorietà del termine di novanta giorni indicato nella richiesta di integrazione documentale del 13 agosto 1998 e l'inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui all'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996, per effetto della successione degli atti e della complessiva condotta serbata dall'amministrazione comunale.
Premettono che la legge n. 47 del 1985 non prevedeva, ab origine, la conseguenza dell'improcedibilità per il mancato rispetto di termini assegnati per le integrazioni N. 09865/2023 REG.RIC.
documentali. Inoltre, la successiva disciplina di cui all'articolo 2, comma 37, lett. d) della legge n. 662 del 1996, in combinato disposto con l'articolo 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, richiamata dall'articolo 49, comma 7 della legge n. 449 del
1997, non opererebbe automaticamente in quanto la P.A., con atti successivi e concludenti, avrebbe in sostanza riaperto l'istruttoria e rimodulato i relativi termini, così neutralizzando in concreto il termine del 1998.
Gli appellanti richiamano, in particolare, la nota in data 30 settembre 2004, che – diversamente da quella del 1998 – non menzionava più alcuna sanzione di improcedibilità, si limitava a fissare a un termine (ordinatorio) di novanta giorni, chiedeva nuovi adempimenti e riquantificava le somme a titolo di oblazione e oneri, poi integralmente versate e trattenute dal Comune; ciò denoterebbe una persistenza del procedimento e una rinuncia implicita alla perentorietà originaria (quand'ance sussistente).
Inoltre, la stessa nota del 13 agosto 1998, collega il diniego alla carenza documentale e non al mero decorso del termine di novanta giorni: ne deriva che, una volta colmata la carenza, seppure tardivamente, il comune avrebbe dovuto decidere nel merito sull'istanza di condono.
Gli appellanti, dunque, censurano la decisione del giudice di prime cure che avrebbe trascurato la successione degli atti sollecitatori presentati nel corso del tempo e la reiterata apertura verso nuovi termini; invocano il principio 'lex posterior derogat priori' nella successione degli atti amministrativi e la doverosa gestione del procedimento secondo i canoni di buon andamento e leale collaborazione con il privato ai sensi dell'articolo 97, Cost., nonché degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990.
Con il secondo motivo, lamentano che il TAR avrebbe errato nel ritenere non intervenuta la formazione progressiva del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 35, comma 18 della legge n. 47 del 1985, omettendo di rilevare che il termine biennale N. 09865/2023 REG.RIC.
previsto da tale disposizione decorre non dalla data di presentazione dell'istanza, ma da quella di completamento della documentazione istruttoria.
Nella fattispecie, il biennio decorrerebbe quanto meno dal marzo 2014 con perfezionamento del silenzio nel 2016 atteso che, già al marzo del 2014, erano nella disponibilità del comune l'accatastamento, la perizia giurata e il certificato di idoneità statica, oltre i pagamenti integrali di oblazioni e oneri e tenuto conto che il residuo atto unilaterale d'obbligo, stipulato nel maggio 2020, non sarebbe presupposto legale ai fini della formazione del silenzio.
In subordine, anche ritenendo che il dies a quo vada fissato all'8 luglio 2020, il
Comune non avrebbe potuto adottare un diniego per improcedibilità laddove ormai il fascicolo era completo e il procedimento avrebbe dovuto essere definito positivamente
(e, in ogni caso, con valutazione di merito).
Con la terza censura i signori RE e IA contestano il rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo, avendo il TAR omesso di considerare:
- la maturazione del legittimo affidamento in ragione della durata trentacinquennale del procedimento nonché di una serie di condotte dell'amministrazione consistite in riaperture istruttorie, riquantificazioni, riscossione e trattenimento delle somme, acquisizione dei documenti, richiesta e ricezione dell'atto d'obbligo nel 2020, e considerati, inoltre, gli obblighi di conclusione del procedimento entro un termine ragionevole;
- la disparità di trattamento e il difetto di istruttoria, atteso che in casi omologhi il
Comune avrebbe rilasciato titoli in sanatoria nonostante ritardi nella documentazione.
In primo grado, inoltre, è stata richiesta l'esibizione dell'elenco delle pratiche ai sensi della legge n. 47 del 1985 definite dal Comune con integrazioni tardive: Il TAR avrebbe omesso ogni approfondimento tecnico sul punto e avrebbe trascurato di considerare che non si erano registrate formali confutazioni rispetto al tema dei rilasci di concessioni a parità di condizioni procedurali e temporali; N. 09865/2023 REG.RIC.
- la contraddittorietà del diniego, essendosi l'amministrazione pronunciata per l'improcedibilità mentre la pratica era ormai completa e definibile nel merito.
Con il quarto motivo si censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, che viene in questa sede riproposta.
Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'istanza risarcitoria, trascurando che, nella specie, il danno è autoevidente e insito nel ritardo, a prescindere dal giudizio di illegittimità del provvedimento di diniego gravato.
Si conclude, quindi, per la condanna del Comune al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato agli appellanti a causa e in occasione della complessiva vicenda per cui è causa.
3. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati sono nel complesso infondati.
4. È in primo luogo infondato il primo motivo di appello, con i quale gli appellanti contestano la decisione del TAR secondo cui il mancato, tempestivo riscontro alla richiesta di integrazione documentale rivolta loro dal Comune il 13 agosto 1998 (e in seguito reiterata nel corso del 2001 e del 2004) abbia determinato l'improcedibilità della domanda di condono.
La stessa parte appellante richiama al riguardo la previsione dell'articolo 2, comma
37, lettera d) della legge n. 662 del 1996 il quale, modificando il comma 4 dell'articolo
39 della legge n. 724 del 1994, ha stabilito che “(…) la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e i conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione (…)”.
La stessa parte appellante, inoltre, richiama l'articolo 49, comma 7, della legge n. 449 del 1997, secondo cui “le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (…), introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata N. 09865/2023 REG.RIC.
presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge”.
La nota comunale in data 13 agosto 1998 (ritualmente portata a conoscenza delle parti appellanti) è stata trasmessa dopo l'introduzione della novella di cui alla legge n. 662 del 1996 e dopo che la successiva legge n. 724 del 1994 ne aveva espressamente esteso la portata attuativa anche con riferimento alle istanze di condono di cui alla legge n.
47 del 1985 (come quella per cui è causa).
Non vi è quindi ragione alcuna per dubitare dell'applicabilità al caso in esame delle disposizioni dinanzi richiamate, così come del perfezionamento del meccanismo legale delineato dal Legislatore.
La giurisprudenza ha avuto sul punto modo di chiarire che “la legge n. 662 del 1996
(articolo 2, comma 37), nel modificare l'articolo 39, comma 4 della legge n. 724/94 ha introdotto tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono il tardivo deposito dell'integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune «la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione». La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del cosiddetto ultimo condono edilizio di cui è causa, il quale richiama le stesse procedure di cui alla l. 47/85 e alla l. 724/94 tramite il rinvio di cui al comma 25 dell'articolo 32 del
D.L. 269 del 2003 convertito con modifiche in l. 326 del 2003” (Cons. Stato, VII, 29 settembre 2023, n. 8594).
Ebbene, il meccanismo decadenziale delineato dal Legislatore (sia pure richiamando la formula della 'improcedibilità') opera in modo sostanzialmente automatico e non risulta suscettibile di forma alcuna di disponibilità da parte degli uffici amministrativi. N. 09865/2023 REG.RIC.
Deve pertanto concludersi nel senso che l'improcedibilità dell'istanza si fosse perfezionata a seguito dell'infruttuoso decorso del richiamato termine di novanta giorni a decorrere dalla notifica alla parte appellata della nota comunale (del 13 agosto del 1998) che aveva contestato l'incompletezza della documentazione a supporto dell'istanza e ne aveva sollecitato il completamento.
Né può essere condivisa la tesi della parte appellante secondo cui, avendo il Comune continuato ad interloquire con gli interessati anche ben oltre il novantesimo giorno dalla richiamata nota del 1998, avrebbe sortito l'effetto di rendere – in sostanza – meramente ordinatorio il richiamato termine di novanta giorni.
Non è questa la sede per interrogarsi circa le ragioni per cui il Comune abbia continuato a contestare nel corso del tempo agli appellanti la mancata completezza della documentazione a supporto dell'istanza (si vedano, in particolare, le note comunali del 31 gennaio 2001 e del 30 settembre 2004), né se tale condotta abbia potuto ingenerare nei loro confronti una qualche aspettativa in ordine al possibile esito dell'istanza.
Ma il punto è che, anche ad ammettere che il contegno in tal modo serbato dal Comune palesasse criticità operative (e forse, anche la non piena e pronta conoscenza della disciplina normativa applicabile), risulta comunque insuperabile il fatto che il richiamato meccanismo decadenziale operasse ex lege e non fosse nella disponibilità degli uffici comunali (i quali non avrebbero comunque potuto – con il loro contegno
– trasformare in ordinatorio un termine che la legge qualifica come perentorio e al cui superamento connette conseguenza automatiche e non evitabili).
Per tale ragione (e anche ad ammettere che le interlocuzioni protrattesi con il Comune nel corso del tempo avessero ingenerato negli appellanti una qualche aspettativa) non può ritenersi che gli stessi vantassero un legittimo affidamento sul buon esito della pratica. A tacer d'altro, un siffatto affidamento non avrebbe in alcun modo potuto essere legittimo in quanto contrastante con un'espressa previsione di legge. N. 09865/2023 REG.RIC.
Ai ben limitati fini che qui rilevano, inoltre, si osserva che anche il contegno della parte appellante si è rivelato nel corso del tempo tutt'altro che concludente e lineare.
Basti pensare al riguardo che, nel corso del lunghissimo arco di tempo (pari a circa ventitré anni) che va dalla nota comunale del 13 agosto 1998 al preavviso di diniego del 4 maggio 2021, la stessa parte appellante aveva frazionato e dilazionato nel corso del tempo le proprie iniziative vòlte a garantire la completezza documentale, palesando a propria volta un contegno procedimentale tutt'altro che ineccepibile.
Ci si limita qui a ricordare (e in via non esaustiva):
- che il 24 gennaio 2001 gli appellanti hanno prodotto al Comune la prima rata dell'oblazione;
- che solo il 3 marzo 2005 hanno proceduto al versamento del saldo;
- che il 15 giugno 2006 hanno attestato il versamento degli oneri concessori;
- che il 21 marzo 2014 hanno prodotto la prescritta perizia giurata e
- che, infine, il 28 marzo 2014 hanno prodotto il certificato di idoneità statica.
Anche per tale ragione i motivi di appello dinanzi descritti non possono trovare accoglimento.
5. È inoltre infondato il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti chiedono la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha negato che nel caso in esame fosse maturato il silenzio-assenso sulla domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, articolo 35, comma 18.
Come infatti osservato dalla stessa parte appellante, la richiamata previsione normativa fa decorrere il termine biennale per il silenzio-assenso solo dal momento in cui la documentazione possa considerarsi completa.
Ebbene, nel caso in esame non solo la documentazione è rimasta incompleta (e per fatto addebitabile principalmente alla parte appellante) per un lunghissimo periodo di circa trentaquattro anni – dal 1986 al 2020 -, ma inoltre l'ultima allegazione N. 09865/2023 REG.RIC.
documentale (quella del luglio 2020) è stata depositata in atti quando era ormai decorso da molto tempo il termine per l'improcedibilità ex lege della domanda.
Anche per tale ragione non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il
Comune disponesse sin dal 2014 della documentazione completa per provvedere e abbia continuato a restare inerte per un periodo più che biennale.
A prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva completezza della documentazione al 2014 (dato, questo, tutt'altro che pacifico), è comunque dirimente osservare che, a quella data, si fosse ormai perfezionato da molto tempo il maccanismo legale di improcedibilità dell'istanza.
È qui appena il caso di evidenziare comunque che, fra il momento dell'ultimo deposito documentale (13 luglio 2020) e quello dell'adozione del provvedimento finale qui impugnato (1° luglio 2021) era comunque decorso un periodo inferiore a quello biennale.
Quello appena richiamato rappresenta un dato (richiamato anche dal TAR) che non contraddice il dato fondante dell'improcedibilità dell'istanza, ma si limita ad aggiungervi un argomento a fortiori, non in contrasto con esso.
6. È inoltre infondato il terzo motivo, con il quale gli appellanti lamentano che il TAR non avrebbe considerato l'abnormità temporale del procedimento nel suo complesso e il legittimo affidamento ingenerato nei confronti degli stessi appellanti.
Nel rinviare a quanto più diffusamente esposto retro, sub 2 e 3, ci si limita qui a ribadire che l'effetto dell'improcedibilità dell'istanza ai sensi della legge n. 724 del
1994, articolo 39, comma 4 si fosse prodotto ex lege già dal 1998.
Si può discutere, come già esposto, circa la correttezza complessiva del contegno procedimentale serbato dal Comune nel tratto temporale successivo, ma ciò non può in alcun modo travalicare l'operatività di un effetto decadenziale operante ex lege.
Ed ancora, per le ragioni dinanzi esposte, si può ammettere che l'andamento complessivo della vicenda possa aver ingenerato qualche aspettativa in capo ai N. 09865/2023 REG.RIC.
ricorrenti. Si tratta però di aspettative in contrasto con un preciso dato normativo di carattere ostativo e che, pertanto, non potrebbero in ogni caso assurgere al rango di ipotesi di affidamento legittimo.
5. È infine infondato il quinto motivo di appello, con il quale si chiede la riforma della sentenza in epigrafe per avere il primo Giudice dichiarato infondata la domanda risarcitoria già articolata in primo grado (e qui puntualmente riproposta).
Al riguardo ci si limita qui ad osservare:
- che non è stata qui fornita un'esatta qualificazione del danno asseritamente patito;
- che non è stata fornita alcuna prova circa il pregiudizio subito (se non una generica allegazione di pregiudizi connessi alla lunghissima durata del procedimento), nonché circa il suo presunto ammontare;
- che non può essere ammessa a ristoro la frustrazione di un'aspettativa mera, la quale non assurga – per le ragioni dinanzi evidenziate – al rango di affidamento legittimo;
- che, in base a un consolidato – e qui condiviso – orientamento, il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può prescindere da una valutazione di merito sulla spettanza del bene della vita.
L'ingiustizia e la sussistenza del danno non si possono presumere iure tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento. È necessaria la dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata con probabilità ad un esito favorevole (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VII, 21 luglio 2025, n. 6437);
- che la parte appellante non ha allegato alcun elemento idoneo a persuadere circa la spettanza del c.d. 'bene della vita'. Al contrario, è stato confermato nella presente sede di appello che l'inerzia dalla stessa serbata nel corso della fase N. 09865/2023 REG.RIC.
procedimentale avesse determinato l'improcedibilità dell'istanza (e quindi, la possibilità stessa di conseguire l'utilità sperata)
6. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 09865/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO