Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2026, proposto da
Luppu S.r.l., Soc. Generale Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Serusi, Alfio Sciacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Calcestruzzi Vignola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Mura, Claudio Mannoni, Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Olbia in ordine all'istanza di annullamento in autotutela e/o revoca della pratica n. 1553.852173 del 20.10.2025 trasmessa il 18.11.2025, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla menzionata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia e della Calcestruzzi Vignola S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- le ricorrenti hanno domandato la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Olbia sulla loro istanza del 18 novembre 2025 volta ad ottenere l’annullamento o la revoca in autotutela del titolo SUAPE n. 1553.852173, rilasciato alla controinteressata;
- il Comune di Olbia, con la memoria depositata il 23 marzo 2026, ha eccepito, tra le altre cose, la propria incompetenza a provvedere, dovendosi ravvisare la stessa in capo alla Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna che, con nota prot. n. 4155 del 03.03.2026 ha espresso le proprie determinazioni negative in merito alla suddetta istanza di autotutela;
- all’esito dell’udienza camerale del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- di dover dichiarare cessata la materia del contendere, prescindendo dalle plurime eccezioni in rito formulate dall’Amministrazione e dalla controinteressata, atteso che l'emanazione di un provvedimento espresso che chiude il procedimento iniziato con l'istanza del privato, quale che sia la natura (accoglimento ovvero di reiezione), determina, in ogni caso, il soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione, dell'interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. (v. ex multis, T.A.R. Salerno Campania sez. III, 29/07/2025, n. 1393);
- di dover compensare le spese di lite, in ragione dell’esito della causa e della sua particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO AR |
IL SEGRETARIO