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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9664/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9664/2018
Oggi 10/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. GRATTACASO GIOVANNI, il quale si Parte_1 riporta i propri scritti difensivi chiede l'accoglimento ad ogni effetto è conseguenza di legge. Chiede che la causa venga decisa nessuno è comparso per le altre parti
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9664/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRATTACASO GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, rinotificato in data 23/3/2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: «[…] a) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare ammissibile e procedibile la domanda introd uttiva come proposta. Altresì, si chiede che l'On.le Giudicante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 bis, voglia disporre, nell'udienza di trattazione il passaggio dal rito ordinario al sommario di cognizione, “valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria” che permettono una risoluzione immediata della controversia.
b) nel merito, accertata e dichiarata la penale responsabilità del convenuto, anche in forza delle pronunce giurisdizionali di condanna, come elencate e pagina 2 di 9 rubricate in epigrafe, sentir condannare il medesimo convenuto sig. CP_1
al risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e no, morali ed
[...] esistenziali in conseguenza dei fatti illeciti e pregiudizievoli di cui in assertiva.
Danni che si quantificano complessivamente in misura non inferiore ad euro
100.000,00= ovvero in quella somma maggiore o minore che l'adito Giudicante potrà quantificare anche in via equitativa secondo il proprio prudente apprezzamento e alla luce delle risultanze documentali e proces suali tutte.
c) Vittoria di spese e competenze professionali di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario […]».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
− che, in data 22/5/2013 alle ore 20:45 circa in Campagna (Sa), nel ment re era intento ad aprire il cancello di accesso al proprio fondo, sito in via Piantito, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco a carica multipla, esploso dalla propria sinistra;
− che il detto colpo era stato esploso da il quale si trovava Controparte_1
a una distanza non superiore ai mt. 5 da esso attore;
− che, aveva riportato lesioni personali che interessavano il viso, la regione laterale sinistra del torace, il braccio sinistro e l'avambraccio destro;
− che, in seguito all'evento, era stato trasportato presso il P.S. di Eboli e sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di alcuni pallini del proiettile;
− che per altri pallini presenti non si era potuto procedere alla loro rimozione a causa della vicinanza alla regione orbitale dell'occhio e che, pertanto, sono ancora in loco con conseguente annebbiamento del visus dell'occhio sinistro;
− che ha dovuto osservare un periodo di riposto assoluto complessivo di giorni 25 con postumi permanenti e ha dovuto subire un'operazione chirurgica al fine di asportare dall'avambraccio destro un proiettile mentre l'altro, conficcato nella parotide sulla guancia destra, non è stato possibile asportarlo;
− che gli eventi cagionati e imputabili ad poiché gravi e Parte_2 volutamente realizzati, sono stati oggetto di procedimento penale;
− che dalla C.T.U. espletata nel giudizio penale è emerso che «l'arma da fuoco usata e le zone attinte (cranio e torace) erano idonee a cagionare l'obitus del soggetto nel caso in cui il colpo fosse stato esploso a una distanza inferiore»;
− che, in data 9/8/2013, per la gravità dei fatti accaduti, il P.M. presso la pagina 3 di 9 Procura di Salerno aveva formulato espressa e formale richiesta di giudizio immediato nei confronti del al Giudice per le indagini preliminari;
CP_1
− che il data 26/9/2013 il G.I.P. aveva emesso decreto di giudizio immediato;
− che la causa era stata rubricata con n. R.G. Dib. 6680/2013 e CP_1
era stato imputato per il «delitto p. e p. dagli artt. 56, 575, 577 n. 4
[...]
c.p.»;
− che il processo si era concluso con la sentenza n. 2418/14 con la quale era stata accertata la colpevolezza del per aver commesso il fatto di cui al CP_1 capo di imputazione;
− che il provvedimento era stato impugnato dallo stesso imputato e il giudizio di appello (R.G. 1629/17) si era concluso con sentenza n. 200/2015 con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado;
− che i rapporti di vicinato con il convenuto si erano incrinati a causa del fatto che alcuni animali di esso attore superavano la recinzione realizzata dal nel proprio fondo in quanto rotta e consumata e creavano danni alle sue CP_1 coltivazioni e alberi da frutto;
− che la sentenza penale n. 200/15, resa dalla Corte di Appello di Salerno in data 29/1/2018, in conferma della precedente pronuncia di primo grado n.
2418/15, resa dal Tribunale di Salerno in data 2/7/2014, è divenuta irrevocabile con attestazione di giudicato in data 5/4/2018.
Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Nonostante regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1
, restando contumace.
[...]
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico -legale e, dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascic oli di precedente iscrizione, è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Preliminarmente, si osserva in diritto, sull'efficacia extra-penale della sentenza irrevocabile di condanna, che parte attorea fa valere il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sentenza penale resa nei confronti del convenuto contumace e divenuta irrevocabile a seguito di attestazione del 5/4/2018 (all.to 3).
pagina 4 di 9 1.1. Il titolo posto a fondamento della domanda di risarcime nto è costituito, quindi, dal fatto illecito che risulta accertato in sede penale.
1.2. Vanno chiariti, pertanto, gli effetti che possono discendere, sul piano civile, dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato.
1.3. L'art. 651 c.p.p. dispone: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia s tato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
1.4. Tale norma si occupa dell'efficacia extra-penale delle sentenze irrevocabili di condanna emesse all'esito di un giudizio penale.
1.5. Com'è noto, le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia per le parti del giudizio penale in merito all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione dello stessa da parte dell'imputato, anche nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
1.6. Ne consegue che, in questa sede, sussiste il vincolo del giudicato penale in ordine alla posizione di ritenuto responsabile del reato a lui Controparte_1 ascritto, coincidente con il fatto illecito per il quale è stata formulata domanda risarcitoria.
1.7. Va precisato che quanto appena espresso deve essere applicato anche qualora il reato sia stato dichiarato prescritto, in quanto la Suprema Corte afferma: «Nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia, le spese sostenute dalla persona offesa per costituirs i parte civile nel procedimento penale sono ripetibili in Sede civile a titolo di risarcimento di danno e la loro liquidazione non può che essere fatta dal giudice investito dalla relativa domanda» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 20/01/1977).
1.8. Quanto ai limiti dell'accertamento esperibile è sufficiente richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto recentemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo la quale per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla pagina 5 di 9 condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di es so.
1.9. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi
– la ricostruzione storico-dinamica di essi è, invece, preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio (Cass. lav. n. 15392 del 13/06/2018).
1.10. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna emessa nei confronti di , ha efficacia di giudicato – Controparte_1 quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso – nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dall'odierno attore nei confronti del condannato citato nel CP_1 processo penale.
1.11. La sentenza n. 200/15 resa dalla Corte di Appello di Salerno – caduta in giudicato-, infatti, conferma la sentenza di primo grado con la quale CP_1
era stato condannato al capo 3) del reato a lui ascrittog li: «3) del
[...] delitto p. e p. dagli artt. 61 n. ro 2, 582 in relazione all'art. 585 comma
2 n.ro 1 c.p. perché al fine di commettere il reato di cui al capo 1, colpendo una ferita d'arma da fuoco all'emifaccia Parte_1 sinistra, alla regione del collo, alla nuca, all'emitorace sinistro nonché ad ambedue gli arti superiori cagionandogli lesioni personali guaribili in gg. 25» e in esso assorbito il delitto ascrittogli al capo 1: « del delitto p.
e p. dagli artt. 56, 575, 577 n.ro 4 c.p. perché, esplo dendo un colpo di arma da fuoco da un fucile a carica multipla all'indirizzo di
[...]
e colpendolo al cranio ed al torace in zone vitali Parte_1 cagionandogli le lesioni di cui al capo 3 poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a causare la morte del predetto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà; con
l'aggravante di avere commesso il fatto per futili motivi consistenti in banali ragioni di vicinato connesse al pascolo di pecore non autorizzato sul proprio fondo».
1.12. Pertanto, accertata penalmente la dinamica della condotta tenuta pagina 6 di 9 dall'odierno convenuto contumace, è preclusa ogni ulteriore indagine.
1.13. In base alle argomentazioni sopra esposte si evince la presenza di tutti i presupposti per la sussunzione dell'art. 651 c.p.p. alla fattispecie concreta e di conseguenza le valutazioni da compiere in questa sede atterranno solo al quantum del risarcimento e non anche all'an (sussistenza del fatto, illiceità penale e riconducibilità dello stesso al comportamento omi ssivo di CP_1
, riconosciuto esistente dalla sentenza penale passata in giudicato e
[...] idonea a produrre effetti, nei limiti indicati nell'art. 651 c.p.p., nell'istaurato processo civile).
2. Sul danno risarcibile.
2.1. Venendo al danno, si ritiene sussistente il diritto del al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'evento lesivo contestato.
2.2. In tal senso, l'art. 185 c.p. dispone: «ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale
o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
2.3. Nel caso in esame, risulta dirimente la C.T.U. medico -legale resa nel corso del presente giudizio, nella quale il consulente, visitando il periziando, ha svolto una accurata valutazione dell'invalidità temporanea totale e parziale nonché quella permanente patita dall'attore in conseguenza dei fatti di causa.
2.4. A pag. 4 si legge: «Nel caso di specie prevale la fase ansiogena, tant'è che il Collega psichiatra ha riscontrato disturbo d'ansia generalizzato con spunti fobici marcati inerenti situazioni ambientali sede di pregresso trauma. Focalizzazione ideativa su ricordi traumatici che invadono il campo di coscienza limita molto alcune attività quotidiane, insonnia angosciata che in relazione all'evento delittuoso in cui il periziato è parte lesa può ragionevolmente tradursi in Disturbo
Post-Traumatico cronico da Stress.
In ordine alla valutazione dei postumi si ritiene trattarsi di forma lieve.
Utile, ma non risulta praticata, è la psicoterapia che porta alla rielaborazione dell'esperienza traumatica al fine di superare il trauma, considerandolo esperienza passata. pagina 7 di 9 Tutto considerando, si ritiene persista una lieve forma di disturbo post- traumatico da stress cronico. Cui si aggiungono gli esiti cicatriziali e della ritenzione di corpo estraneo di cui si è detto.
In definitiva, si ritiene essere nel giusto riconoscendo:
• Postumi permanenti 10%;
• Inabilità temporanea parziale (50%) per 7 giorni
• Inabilità temporanea parziale (25%) per ulteriori 7 giorni.
Da considerare la possibilità di danno morale di medio impatto».
2.5. Pertanto, alla luce della valutazione medico-legale, per la liquidazione del danno non patrimoniale deve darsi applicazione delle ultime Tabelle di Milano
(Cass. 12408/2011; 1553/2019); in ragione della natura di reato del fatto commesso, deve essere riconosciuto l'incremento per la sofferenza soggettiva, in ragione della gravità del fatto subito dall'attore, della maggiore paura da questo provato per essere stato aggredito presso la propria abitazione e dei futili motivi
(liti tra vicinato) che hanno scatenato l'ira del convento:
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 7
Danno biologico risarcibile € 18.287,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 23.041,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 402,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 201,25
pagina 8 di 9 Totale danno biologico temporaneo € 603,75
Totale generale: € 23.644,75
2.6. Deve essere riconosciuto all'attore a titolo risarcitorio € 23.644,75 oltre interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno, ossia al 22/5/2013, e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi e ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo. Deve essere altresì riconosciuto l'incremento per la sofferenza morale soggettiva, in considerazione della scaturigine della lesione da una condotta penalmente rilevante.
3. Le spese di c.t.u. sono poste integralmente a carico del convenuto.
4. Le spese di lite, liquidate ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per quella istruttoria e decisionale, visto il minore sforzo difensivo derivato dalla contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno da reato e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma di
€23.644,75 oltre rivalutazione e interessi, così come indicati in motivazione;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 790,00 per spese vive, € 3.387,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
10 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9664/2018
Oggi 10/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. GRATTACASO GIOVANNI, il quale si Parte_1 riporta i propri scritti difensivi chiede l'accoglimento ad ogni effetto è conseguenza di legge. Chiede che la causa venga decisa nessuno è comparso per le altre parti
La Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9664/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRATTACASO GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, rinotificato in data 23/3/2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: «[…] a) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare ammissibile e procedibile la domanda introd uttiva come proposta. Altresì, si chiede che l'On.le Giudicante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 bis, voglia disporre, nell'udienza di trattazione il passaggio dal rito ordinario al sommario di cognizione, “valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria” che permettono una risoluzione immediata della controversia.
b) nel merito, accertata e dichiarata la penale responsabilità del convenuto, anche in forza delle pronunce giurisdizionali di condanna, come elencate e pagina 2 di 9 rubricate in epigrafe, sentir condannare il medesimo convenuto sig. CP_1
al risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e no, morali ed
[...] esistenziali in conseguenza dei fatti illeciti e pregiudizievoli di cui in assertiva.
Danni che si quantificano complessivamente in misura non inferiore ad euro
100.000,00= ovvero in quella somma maggiore o minore che l'adito Giudicante potrà quantificare anche in via equitativa secondo il proprio prudente apprezzamento e alla luce delle risultanze documentali e proces suali tutte.
c) Vittoria di spese e competenze professionali di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario […]».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
− che, in data 22/5/2013 alle ore 20:45 circa in Campagna (Sa), nel ment re era intento ad aprire il cancello di accesso al proprio fondo, sito in via Piantito, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco a carica multipla, esploso dalla propria sinistra;
− che il detto colpo era stato esploso da il quale si trovava Controparte_1
a una distanza non superiore ai mt. 5 da esso attore;
− che, aveva riportato lesioni personali che interessavano il viso, la regione laterale sinistra del torace, il braccio sinistro e l'avambraccio destro;
− che, in seguito all'evento, era stato trasportato presso il P.S. di Eboli e sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di alcuni pallini del proiettile;
− che per altri pallini presenti non si era potuto procedere alla loro rimozione a causa della vicinanza alla regione orbitale dell'occhio e che, pertanto, sono ancora in loco con conseguente annebbiamento del visus dell'occhio sinistro;
− che ha dovuto osservare un periodo di riposto assoluto complessivo di giorni 25 con postumi permanenti e ha dovuto subire un'operazione chirurgica al fine di asportare dall'avambraccio destro un proiettile mentre l'altro, conficcato nella parotide sulla guancia destra, non è stato possibile asportarlo;
− che gli eventi cagionati e imputabili ad poiché gravi e Parte_2 volutamente realizzati, sono stati oggetto di procedimento penale;
− che dalla C.T.U. espletata nel giudizio penale è emerso che «l'arma da fuoco usata e le zone attinte (cranio e torace) erano idonee a cagionare l'obitus del soggetto nel caso in cui il colpo fosse stato esploso a una distanza inferiore»;
− che, in data 9/8/2013, per la gravità dei fatti accaduti, il P.M. presso la pagina 3 di 9 Procura di Salerno aveva formulato espressa e formale richiesta di giudizio immediato nei confronti del al Giudice per le indagini preliminari;
CP_1
− che il data 26/9/2013 il G.I.P. aveva emesso decreto di giudizio immediato;
− che la causa era stata rubricata con n. R.G. Dib. 6680/2013 e CP_1
era stato imputato per il «delitto p. e p. dagli artt. 56, 575, 577 n. 4
[...]
c.p.»;
− che il processo si era concluso con la sentenza n. 2418/14 con la quale era stata accertata la colpevolezza del per aver commesso il fatto di cui al CP_1 capo di imputazione;
− che il provvedimento era stato impugnato dallo stesso imputato e il giudizio di appello (R.G. 1629/17) si era concluso con sentenza n. 200/2015 con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado;
− che i rapporti di vicinato con il convenuto si erano incrinati a causa del fatto che alcuni animali di esso attore superavano la recinzione realizzata dal nel proprio fondo in quanto rotta e consumata e creavano danni alle sue CP_1 coltivazioni e alberi da frutto;
− che la sentenza penale n. 200/15, resa dalla Corte di Appello di Salerno in data 29/1/2018, in conferma della precedente pronuncia di primo grado n.
2418/15, resa dal Tribunale di Salerno in data 2/7/2014, è divenuta irrevocabile con attestazione di giudicato in data 5/4/2018.
Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Nonostante regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1
, restando contumace.
[...]
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico -legale e, dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascic oli di precedente iscrizione, è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Preliminarmente, si osserva in diritto, sull'efficacia extra-penale della sentenza irrevocabile di condanna, che parte attorea fa valere il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sentenza penale resa nei confronti del convenuto contumace e divenuta irrevocabile a seguito di attestazione del 5/4/2018 (all.to 3).
pagina 4 di 9 1.1. Il titolo posto a fondamento della domanda di risarcime nto è costituito, quindi, dal fatto illecito che risulta accertato in sede penale.
1.2. Vanno chiariti, pertanto, gli effetti che possono discendere, sul piano civile, dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato.
1.3. L'art. 651 c.p.p. dispone: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia s tato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
1.4. Tale norma si occupa dell'efficacia extra-penale delle sentenze irrevocabili di condanna emesse all'esito di un giudizio penale.
1.5. Com'è noto, le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia per le parti del giudizio penale in merito all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione dello stessa da parte dell'imputato, anche nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
1.6. Ne consegue che, in questa sede, sussiste il vincolo del giudicato penale in ordine alla posizione di ritenuto responsabile del reato a lui Controparte_1 ascritto, coincidente con il fatto illecito per il quale è stata formulata domanda risarcitoria.
1.7. Va precisato che quanto appena espresso deve essere applicato anche qualora il reato sia stato dichiarato prescritto, in quanto la Suprema Corte afferma: «Nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per amnistia, le spese sostenute dalla persona offesa per costituirs i parte civile nel procedimento penale sono ripetibili in Sede civile a titolo di risarcimento di danno e la loro liquidazione non può che essere fatta dal giudice investito dalla relativa domanda» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 20/01/1977).
1.8. Quanto ai limiti dell'accertamento esperibile è sufficiente richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto recentemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo la quale per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla pagina 5 di 9 condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di es so.
1.9. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi
– la ricostruzione storico-dinamica di essi è, invece, preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio (Cass. lav. n. 15392 del 13/06/2018).
1.10. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna emessa nei confronti di , ha efficacia di giudicato – Controparte_1 quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso – nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dall'odierno attore nei confronti del condannato citato nel CP_1 processo penale.
1.11. La sentenza n. 200/15 resa dalla Corte di Appello di Salerno – caduta in giudicato-, infatti, conferma la sentenza di primo grado con la quale CP_1
era stato condannato al capo 3) del reato a lui ascrittog li: «3) del
[...] delitto p. e p. dagli artt. 61 n. ro 2, 582 in relazione all'art. 585 comma
2 n.ro 1 c.p. perché al fine di commettere il reato di cui al capo 1, colpendo una ferita d'arma da fuoco all'emifaccia Parte_1 sinistra, alla regione del collo, alla nuca, all'emitorace sinistro nonché ad ambedue gli arti superiori cagionandogli lesioni personali guaribili in gg. 25» e in esso assorbito il delitto ascrittogli al capo 1: « del delitto p.
e p. dagli artt. 56, 575, 577 n.ro 4 c.p. perché, esplo dendo un colpo di arma da fuoco da un fucile a carica multipla all'indirizzo di
[...]
e colpendolo al cranio ed al torace in zone vitali Parte_1 cagionandogli le lesioni di cui al capo 3 poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a causare la morte del predetto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà; con
l'aggravante di avere commesso il fatto per futili motivi consistenti in banali ragioni di vicinato connesse al pascolo di pecore non autorizzato sul proprio fondo».
1.12. Pertanto, accertata penalmente la dinamica della condotta tenuta pagina 6 di 9 dall'odierno convenuto contumace, è preclusa ogni ulteriore indagine.
1.13. In base alle argomentazioni sopra esposte si evince la presenza di tutti i presupposti per la sussunzione dell'art. 651 c.p.p. alla fattispecie concreta e di conseguenza le valutazioni da compiere in questa sede atterranno solo al quantum del risarcimento e non anche all'an (sussistenza del fatto, illiceità penale e riconducibilità dello stesso al comportamento omi ssivo di CP_1
, riconosciuto esistente dalla sentenza penale passata in giudicato e
[...] idonea a produrre effetti, nei limiti indicati nell'art. 651 c.p.p., nell'istaurato processo civile).
2. Sul danno risarcibile.
2.1. Venendo al danno, si ritiene sussistente il diritto del al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'evento lesivo contestato.
2.2. In tal senso, l'art. 185 c.p. dispone: «ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale
o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
2.3. Nel caso in esame, risulta dirimente la C.T.U. medico -legale resa nel corso del presente giudizio, nella quale il consulente, visitando il periziando, ha svolto una accurata valutazione dell'invalidità temporanea totale e parziale nonché quella permanente patita dall'attore in conseguenza dei fatti di causa.
2.4. A pag. 4 si legge: «Nel caso di specie prevale la fase ansiogena, tant'è che il Collega psichiatra ha riscontrato disturbo d'ansia generalizzato con spunti fobici marcati inerenti situazioni ambientali sede di pregresso trauma. Focalizzazione ideativa su ricordi traumatici che invadono il campo di coscienza limita molto alcune attività quotidiane, insonnia angosciata che in relazione all'evento delittuoso in cui il periziato è parte lesa può ragionevolmente tradursi in Disturbo
Post-Traumatico cronico da Stress.
In ordine alla valutazione dei postumi si ritiene trattarsi di forma lieve.
Utile, ma non risulta praticata, è la psicoterapia che porta alla rielaborazione dell'esperienza traumatica al fine di superare il trauma, considerandolo esperienza passata. pagina 7 di 9 Tutto considerando, si ritiene persista una lieve forma di disturbo post- traumatico da stress cronico. Cui si aggiungono gli esiti cicatriziali e della ritenzione di corpo estraneo di cui si è detto.
In definitiva, si ritiene essere nel giusto riconoscendo:
• Postumi permanenti 10%;
• Inabilità temporanea parziale (50%) per 7 giorni
• Inabilità temporanea parziale (25%) per ulteriori 7 giorni.
Da considerare la possibilità di danno morale di medio impatto».
2.5. Pertanto, alla luce della valutazione medico-legale, per la liquidazione del danno non patrimoniale deve darsi applicazione delle ultime Tabelle di Milano
(Cass. 12408/2011; 1553/2019); in ragione della natura di reato del fatto commesso, deve essere riconosciuto l'incremento per la sofferenza soggettiva, in ragione della gravità del fatto subito dall'attore, della maggiore paura da questo provato per essere stato aggredito presso la propria abitazione e dei futili motivi
(liti tra vicinato) che hanno scatenato l'ira del convento:
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 7
Danno biologico risarcibile € 18.287,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 23.041,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 402,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 201,25
pagina 8 di 9 Totale danno biologico temporaneo € 603,75
Totale generale: € 23.644,75
2.6. Deve essere riconosciuto all'attore a titolo risarcitorio € 23.644,75 oltre interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno, ossia al 22/5/2013, e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi e ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo. Deve essere altresì riconosciuto l'incremento per la sofferenza morale soggettiva, in considerazione della scaturigine della lesione da una condotta penalmente rilevante.
3. Le spese di c.t.u. sono poste integralmente a carico del convenuto.
4. Le spese di lite, liquidate ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per quella istruttoria e decisionale, visto il minore sforzo difensivo derivato dalla contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno da reato e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma di
€23.644,75 oltre rivalutazione e interessi, così come indicati in motivazione;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 790,00 per spese vive, € 3.387,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
10 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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