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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 14 dLgs n.
150/2011, 281 decies e ss. cpc iscritto al n. 606/2024 RG
T R A
Avv. GIUSEPPE ROMANELLI c.f. C.F._1
difeso da se stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Giuseppe Andreotta in forza di procura speciale su foglio allegato al ricorso
1 RICORRENTE
E
c.f. ; Controparte_1 C.F._2
, c.f. Parte_1 C.F._3 [...]
, c.f. in proprio nonché quale Parte_2 C.F._4 socio accomandatario e legale rapp.te p.t. della società “
[...]
, c.f. Controparte_2
Pa ; , c.f. P.IVA_1 Parte_3 C.F._5
c.f. Parte_4
, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te P.IVA_2
, c.f. Parte_5 C.F._6
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
e dall'avv. Angelo Pierri in virtù di procura ad Parte_1
litem rilasciata su supporto cartaceo e munita di sottoscrizione autentica, allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTI
avente ad OGGETTO: Ricorso ex artt. 14 dLgs n. 150/2011 e 281 decies cpc per la liquidazione di competenze professionali di avvocato sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note conclusionali depositate nei termini concessi e richiamate all'udienza di discussione del 27/03/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29/05/2024 ai sensi degli artt. 14 dLgs
n. 150/2011- 281 decies cpc l'avv. Giuseppe Romanelli, riassumendo il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Salerno che si era dichiarato incompetente per la liquidazione dei compensi relativi ai procedimenti di impugnazione, ha chiesto alla Corte di Appello la liquidazione delle competenze relative ai seguenti procedimenti:
2 -- giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno n. 506/2017 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. Co 4588/2016, di definizione parziale dell'opp. al d.i. n.20/2010 per il pagamento della somma di € 27.399,65 oltre interessi.
Il valore della causa è indicato in € 60.311,49, così composto: € 27.399,65 per importo capitale di cui al d.ing., € 13.315,00 per interessi al 6,50 dal
21/10/2009 al 10/04/2017, € 19.595,98 per competenze dell'originario patrocinante avv. Romano.
Gli appellanti erano: , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e quale legale rapp.te di di
[...] Controparte_2 [...]
. Parte_2
Il giudizio è stato definito con sentenza n.1299/2019 di rigetto integrale dell'appello e condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali.
Si chiede qui la somma di € 26.091,94, di cui € 13.635,00 a titolo di compenso, € 8.181,20 per maggiorazione del 30% trattandosi di tre parti, €
3.272,40 per rimborso forfettario, € 1.003,54 per Cassa, oltre I.V.A.;
-- giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 14431/2020 RG, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno
n.1299/2019.
Il valore della controversia è indicato in € 46.276,91, di cui € 27.399,00 pari all'importo del d. ing. N. 20/2010, ed € 18.877,91 per interessi al tasso convenzionale del 6,50% dal 21/10/2009 al 12/09/2019.
I ricorrenti erano: , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e quale leg. rapp. di
[...] Controparte_2
Il giudizio è stato definito con Ordinanza n.27009/2021, con la quale il ricorso
è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art.366 nn.3 e 6,
c.p.c. e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Si chiede qui la somma di € 10.046,40, di cui € 8.400,00 a titolo di compenso comprensivo della maggiorazione del 60% trattandosi di tre ricorrenti, € 1.260,00 per rimborso forfettario ed € 86,40 per Cassa, oltre
I.V.A.
-- giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno n.1492/2017 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4637/2017, resa dal Tribunale di
3 Salerno in esito al procedimento r.g.11254/2010 di opposizione a precetto di €
73.000,00.
Il valore del giudizio è indicato in € 73.000,00.
Gli appellanti erano: e la n persona Parte_6 Parte_4 del legale rappr.p.t. . Parte_5
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 211/2021 di rigetto dell'appello, in parte dichiarato inammissibile, e condanna degli appellanti in solido alle spese.
Si chiede qui la somma di € 21.199,70, di cui € 13.635,00, per compenso,
€ 4.090,50 per maggiorazione trattandosi di due assistiti, € 2.658,83 per rimborso forfettario, € 815,37 per Cassa, oltre I.V.A.
-- presentazione di Istanza di visibilità del fascicolo di primo grado per la presentazione di atto di appello, poi effettivamente proposto e iscritto al n.
1492/2017 di R.G. App., con riferimento al giudizio del Tribunale di Salerno
R.G. n.11254/2010 (opp. ne a precetto)
Gli interessati erano: La e la Parte_3 Parte_4
Si chiede qui la somma di € 1.196,00, di cui € 1.000,00 per compenso, €
150,00 per rimborso forfettario, € 46,00 per Cassa, oltre I.V.A..
2. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti congiuntamente i resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso con declaratoria che nulla è da essi dovuto al ricorrente, con vittoria di spese e compensi processuali;
in subordine, in caso di parziale accoglimento della domanda, hanno chiesto la compensazione delle spese processuali.
In particolare,
- con riferimento al giudizio davanti alla Corte di Appello n. 506/2017 RG,
i resistenti eccepiscono che l'appello andava proposto soltanto dai garanti e giacché il giudizio di primo grado Parte_1 Parte_2 contro continuava con la rimessione sul ruolo, sicché Controparte_4 nulla era dovuto per l'appello da , e Controparte_4 Parte_2
; Controparte_1 che lo scaglione cui ha fatto riferimento il ricorrente è errato essendo state erroneamente considerate come componente del valore della causa anche le competenze dovute all'avv. Romano, difensore delle parti in primo grado, e gli interessi sulla somma richiesta, in violazione dei criteri dettati dall'art. 10 cpc,
4 sicché, espunte dette voci, lo scaglione da considerare era quello sino ad €
52.000,00, con un compenso al valore medio nella misura di € 6.615,00; che erano stati computati il compenso anche per la fase della trattazione, che però non si era tenuta, e ingiustificatamente un aumento del 30% per i tre fideiussori, con riferimento ai quali le questioni di fatto e di diritto esaminate erano del tutto identiche;
l'appello, risultato erroneo ed infondato, era stato rigettato, sicché con applicazione dei valori minimi tabellari, il compenso da liquidare non poteva superare l'importo di € 3.307,50;
- con riferimento al giudizio davanti alla Corte di Cassazione n. 14331/2020
RG, i resistenti eccepiscono che la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso su tutti i motivi proposti e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
che, oltre alla proposizione dell'atto introduttivo, non consta che il difensore abbia svolto ulteriore attività; che dalla lettura del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione non emergono elementi idonei a giustificare l'aumento del compenso per la pluralità di assistiti;
che, al più, tenendo conto del valore della causa contenuto nello scaglione sino ad € 52.000,00, applicando i valori medi potrebbe essere riconosciuto al ricorrente un compenso massimo di € 4.100,00, essendo tuttavia congruo il compenso nei valori minimi, pari ad € 2.050,00, per essere l'attività espletata dal professionista mancante del requisito minimo necessario per integrare una controprestazione e giustificare la corresponsione di un compenso;
- con riferimento al giudizio davanti alla Corte di Appello di Salerno n.
1492/2017 RG, i resistenti eccepiscono che, a fronte di un precetto del valore di € 73.000,00, che ha visto le appellanti, difese dall'avv. Romanelli, totalmente soccombenti, la richiesta di compensi, pari ad € 21.119,70 oltre iva, deve considerarsi iniqua e non giustificata dall'attività svolta, sì come emerge dalla motivazione della stessa sentenza, ove si è rigettata la domanda di nullità e dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda di rideterminazione del saldo di c/c; che l'assoluta inutilità dell'appello sì come strutturato non giustifica l'aumento del compenso di cui all'art. 4,co.2, DM n.55/2014; che pertanto vanno applicati i valori minimi e quindi riconosciuto il compenso di € 5.994,00 ovvero, ai valori medi, il compenso di € 13.635,00;
- con riferimento all'istanza di visibilità del fascicolo del Tribunale Salerno n.
11254/2010 RG ( oppos. a precetto) per la proposizione dell'appello n.
5 1492/2027 RG i resistenti eccepiscono la non debenza di alcun compenso trattandosi di richiesta non prevista dai parametri forensi e riconducibile alla fase di 'studio'.
I resistenti richiamano altresì le eccezioni e difese spiegate dinanzi al
Tribunale, in particolare ribadendo che non è comunque spettante al ricorrente alcun compenso giacché le cause introdotte dinanzi a questa Corte di Appello
“erano state proposte ab origine dall'avv. Romanelli al solo fine di implementare le spese ed i compensi e senza alcuna reale utilità per le parti e pertanto non possono essere remunerate: per ciascuna di esse appare palese che l'avocato Romanelli avrebbe dovuto palesemente sconsigliare le impugnative proposte, essendo le stesse palesemente senza probabilità alcuna di esito favorevole ed, inoltre, le stesse impugnative presentano molteplici profili di inammissibilità evidenziati nella sentenza n.1299-2019 della
Corte d'Appello di Salerno, nella Ordinanza n.27009/2021 della Suprema
Corte di Cassazione e nella sentenza n.211/2021 della Corte d'Appello di
Salerno, pertanto si riformula la richiesta a Codesta Ecc.ma Corte di accertare
e dichiarare che, essendo preciso onere dell'avvocato quello di sconsigliare cause meramente dilatorie ed inutili al cliente e non avendo adempiuto a tal onere, alcun compenso risulta dovuto per i giudizi sopra uno per uno vagliati”.
3. Nelle note di trattazione per l'udienza l'avv. Romanelli ha eccepito la tardiva costituzione dei resistenti con conseguenti decadenze di legge e inammissibilità della produzione documentale e la formazione del giudicato sull'eccezione di inadempimento rivolta nei suoi confronti dai resistenti e già decisa dal Tribunale con statuizione non impugnata. I resistenti hanno fatto rilevare l'infondatezza delle eccezioni trattandosi di riassunzione del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale.
4. Sulle conclusioni rassegnate in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi, all'udienza del 27/03/2025 la Corte, all'esito della discussione orale, ha riservato la decisione.
5. In via preliminare rileva la Corte che:
- pur essendosi costituiti tardivamente in questa sede, i resistenti non sono incorsi nelle decadenze previste dalla legge giacché, costituendo il presente giudizio la riassunzione di quello intrapreso dinanzi al
Tribunale, per la previsione dell'art. 50 cpc il processo 'continua' davanti a questa Corte competente. Ne consegue che, per effetto della trasmigrazione della controversia, non si viene a costituire un nuovo
6 rapporto e si conservano gli effetti processuali e sostanziali della domanda e delle eccezioni precedentemente proposte;
- per la previsione dell'art. 5, co.2, prima parte, DM n. 55/2014, “nella determinazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”. Il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina pertanto “in base alle norme del codice di rito, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, senza che assumano rilievo, al riguardo, gli interessi e la eventuale rivalutazione maturati sulla somma capitale nelle more della controversia” ( cfr. Cass. 2006/9082; 2001/7691). In applicazione del richiamato principio, il valore delle cause n. 506/2017 RG Corte
Appello di Salerno e n. 14431/2020 Corte di Cassazione è di €
27.399,00; il valore della causa n. 1492/2017 Corte di Appello di
Salerno è di € 73.000,00;
- non vanno riconosciuti i compensi per la fase di trattazione/istruttoria dei due giudizi di appello. Ed infatti, come statuito dal Giudice di legittimità (cfr Cass. 2023 n. 8561; Cass. 2023 n. 30219), la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione che spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.
Tuttavia, poiché per espressa previsione generale contenuta nell'art. 4, co.5, lett.c, DM n. 55/2014, “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, il ricorrente – che, nella specie, ha riconosciuto di non aver avanzato istanze istruttorie – al fine di ottenere il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, avrebbe comunque dovuto dimostrare l'effettivo esercizio di attività riconducibili alla “trattazione”. In difetto di alcuna allegazione sul punto, i compensi per questa fase non possono essere riconosciuti;
- per quanto attiene al giudizio svolto dinanzi alla Corte di Cassazione, vanno liquidate le sole fasi di studio e introduttiva, giacché non è stato documentato dal ricorrente il compimento di attività relative alla fase
7 decisionale, ovvero il deposito di memorie in cancelleria giacché, come risulta anche dall'intestazione dell'ordinanza della Corte, la decisione è stata adottata “udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio non partecipata”;
- l'aumento dei compensi previsto dall'art. 4, co. 2, DM n. 55/2014 nella misura del 20% per ogni soggetto, oltre il primo, assistito dal ricorrente, non può essere riconosciuto giacché la posizione processuale e sostanziale degli assistiti nei rispettivi giudizi che si esaminano è del tutto identica e non ha comportato la disamina di specifiche e distinte questioni di fatto e/o di diritto che possano giustificare l'aumento dei compensi;
- in difetto di domanda di risoluzione del contratto di patrocinio per inadempimento del professionista, l'esito negativo dei giudizi per i quali i resistenti sono stati assistiti dall'avv. Romanelli non esclude il diritto del difensore al compenso ma, per la previsione dell'art. 4, co.1, DM n.
55/2014, costituisce una vicenda che può rilevare ai fini della determinazione del relativo importo. Nella specie, tuttavia, la complessità delle vicende e delle relative difese esclude che si possa procedere ad alcuna decurtazione dei compensi tabellari;
- la rimessione sul ruolo disposta dalla Corte di Appello per CP_1
, e nel giudizio n.
[...] Controparte_4 CP_5
506/2017 non esclude il diritto dell'avv. Romanelli al compenso anche per l'attività difensiva espletata nel loro interesse, avendo i predetti conferito al professionista specifica procura ad impugnare la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4588/2016;
- i compensi vanno liquidati applicando i valori medi, essendosi gli assistiti a tanto specificamente impegnati con le procure rilasciate al difensore, allegate agli atti della presente causa;
- non può, infine, essere riconosciuto il compenso chiesto dal ricorrente per la proposizione di una “istanza di visibilità” degli atti del giudizio n.
11254/2010 RG, svolto dinanzi al Tribunale di Salerno, in cui l'avv.
Romanelli non difendeva i resistenti, concluso con la sentenza n.
4637/2017 cui è seguita la proposizione dell'appello n.1492/2017. Ed infatti, la riconduzione della presentazione dell'istanza all'”attività
8 stragiudiziale” di cui all'art. 20 DM n. 55/2014, fatta dal ricorrente per giustificare la richiesta di compenso, non è corretta giacché la richiesta di “essere autorizzato all'accesso temporaneo al fascicolo telematico nonché a quello cartaceo per visionare ed eventualmente richiedere copia di tutti gli atti depositati nel processo recante n° di ruolo
11254/10”, a differenza di quella “stragiudiziale” contemplata dalla norma, è priva dell' “autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale” richiesta dalla norma ed è riconducibile alla fase di “studio”, che infatti comprende proprio “l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”.
6. Sulla base di siffatte premesse, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
A tal fine,
6.1. con riferimento al giudizio dinanzi alla Corte di Appello n. 506/2017
RG, concluso con sentenza n. 1299/2019, tenuto conto che:
il valore della causa è di € 27.399,00;
lo scaglione di riferimento è quello da € 26.001,00 a € 52.000,00;
le fasi da liquidare sono quelle di studio, introduttiva e decisionale;
i valori da applicare sono quelli medi;
i parametri sono quelli aggiornati dal DM n. 147/2022,
spetta all'avv. Romanelli il compenso di € 6.946,00, che, maggiorato del rimborso del 15% per spese generali, di cassa al 4% ed iva al 22% sull'imponibile, ascende definitivamente ad € 10.135,05;
la somma così liquidata va posta a carico di , di Parte_1
, di in proprio e quale legale Controparte_1 Parte_2
rappresentante p.t. della con vincolo di Controparte_4
solidarietà e maggiorata degli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora in data 13/10/2021;
9 6.2. con riferimento al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n.
14431/2020 RG, concluso con ordinanza n. 27009/2021, tenuto conto che il valore della causa è di € 27.399,00;
lo scaglione di riferimento è quello da € 26.001,00 a € 52.000,00;
le fasi da liquidare sono quelle di studio e introduttiva;
i valori da applicare sono quelli medi;
i parametri sono quelli aggiornati dal DM n. 147/2022,
spetta all'avv. Romanelli il compenso di € 4.305,00, che, maggiorato del rimborso del 15% per spese generali, di cassa al 4% ed iva al 22% sull'imponibile, ascende definitivamente ad € 6.281,51;
la somma così liquidata va posta a carico di , di Parte_1
, di in proprio e quale legale Controparte_1 Parte_2
rappresentante p.t. della con vincolo di Controparte_4
solidarietà e maggiorata degli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora in data 13/10/2021;
6.3. con riferimento al giudizio dinanzi alla Corte di Appello n.
1492/2017 RG, conclusosi con sentenza n. 211/2021, tenuto conto che il valore della causa è di € 73.000,00;
lo scaglione di riferimento è quello da € 52.001,00 a € 260.000,00;
le fasi da liquidare sono quelle di studio, introduttiva e decisionale;
i valori da applicare sono quelli medi;
i parametri sono quelli aggiornati dal DM n. 147/2022,
spetta all'avv. Romanelli il compenso di € 9.991,00, che, maggiorato del rimborso del 15% per spese generali, di cassa al 4% ed iva al 22% sull'imponibile, ascende definitivamente ad € 14.578,07;
la somma così liquidata va posta a carico di e di Parte_6
nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_5 CP_6
[...]
[...] con vincolo di solidarietà e maggiorata degli interessi al tasso
[...]
legale dalla costituzione in mora in data 13/10/2021;
6.4. nulla va liquidato a titolo di compenso per la presentazione dell'
“istanza di visibilità” del fascicolo del Tribunale di Salerno n.
11254/2010 RG.
7. Il ricorso va pertanto accolto limitatamente agli importi come
liquidati.
8. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui a DM n.
147/2022, con riferimento al valore del decisum ( somma totale riconosciuta € 24.719,40, riconducibile allo scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00), nei valori medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato il 29/05/2024 dall'avv. GIUSEPPE
ROMANELLI, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto
a) condanna , di , di Parte_1 Controparte_1 [...]
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_2
in solido, al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente della somma di € 10.135,05 a titolo di compenso per l'attività svolta nel giudizio n. 506/2017 RG dinanzi alla Corte di
Appello di Salerno, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale dal 13/10/2021;
b) condanna , di , di Parte_1 Controparte_1 [...]
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_2
in solido, al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente della somma di € 6.281,51 a titolo di compenso per l'attività svolta nel giudizio n. 14431/2020 RG dinanzi alla Corte di
Cassazione, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale dal
13/10/2021;
11 c) condanna e di nella qualità di Parte_6 Parte_5
legale rappresentante p.t. della in solido, al Parte_4 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 14.578,07 a titolo di compenso per l'attività svolta nel giudizio n. 1492/2017 RG dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale dal 13/10/2021;
2. CONDANNA tutti i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di questo giudizio, che liquida, in favore dell'avv. Romanelli, in € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, cap e iva, e così definitivamente in € 5.786,87.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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