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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1199/2024
CP_1 Parte_1
[.
2018-2 s.r.l
[...]
Oggi, 25 novembre 2025 ore 09.00, innanzi al Giudice dott. FA AN, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Dario Nardone oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Gianpietro
Casagrande.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Fabrizio Panzavuota oggi sostituito, per delega orale, dall'avv.
IE EC.
Per l , nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Casagrande si riporta alla propria comparsa conclusionale e conclude: “In favore dell'opponente e ai danni della convenuta opposta, previamente rilevata l'assenza di contabili coeve al titolo esecutivo attestanti la costituzione del deposito cauzionale, accertare e dichiarare che nessuna erogazione e/o immissione nella disponibilità giuridica della somma mutuata venne a verificarsi al giorno della stipula del titolo esecutivo;
per l'effetto, accogliere la formulata revoca della quietanza per errore di fatto ex art. 2732 c.c. e dichiarare inefficace detta quietanza di ricezione della somma contenuta nel titolo esecutivo;
per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il titolo esecutivo non documentando con immediatezza e contestualità la traditio della somma mutuata, non documenta, con autosufficienza, la sussistenza di una obbligazione attuale in cappo alla mutuataria di restituire la somma mutuata alla banca, sicché non può avere vis executiva, per l'ulteriore effetto, pronunciare l'estinzione della opposta procedura esecutiva, vinte le spese. L'avv. EC contesta integralmente le note conclusive in atti e le conclusioni oggi rassegnate contenenti eccezioni e richieste non sollevate con i precedenti atti di causa e, pertanto, inammissibili;
conclude come da comparsa di costituzione e risposta di cui chiede l'accoglimento, vinte le spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale d'udienza.
Il Giudice
dott. FA AN
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice FA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1199 anno 2024 R.G.
Promossa da:
, nato ad [...] il [...] c.f. , residente Controparte_3 C.F._1 in Offida (AP) c.da Tesino n. 164, con il patrocinio dell'avv. Dario Nardone.
Attore Opponente contro
c.f. , con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria c.f. E partita Controparte_5
i.v.a. , con sede in Verona Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Panzavuota.
. ON PO
, c.f. partita iva con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_3
Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore.
ON contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
Conclusioni delle parti : Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di Controparte_3 merito a fronte del provvedimento del G.E. datato 28/06/2014, che fissava il perentorio termine di giorni sessanta, poiché il con ricorso del 24/05/2024 aveva proposto, dinanzi l'intestato CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno, opposizione all'esecuzione immobiliare iscritta al n. 103/2021 R.G.N.R. eccependo l'inidoneità del contratto di mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo per mancata pagina 2 di 5 attestazione dello svincolo della somma mutuata nella forma solenne ex art. 474 c.p.c., ai sensi della pronuncia della Corte di Cassazione n. 12007/2024.
Si è costituita la convenuta opposta, impugnando e contestando le avverse Controparte_4 deduzioni e richieste, concludendo per il rigetto dell'opposizione asserendo l'idoneità del contratto di mutuo in oggetto ad assumere rilevanza di titolo esecutivo.
La convenuta, , non si è costituita in giudizio, pertanto ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Il presente giudizio, di natura documentale, è stato fissato all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo". Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
Sulla base dell'ormai consolidato principio della c.detta “ragione più liquida” - al Giudice è inoltre consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 comma 2
c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, dunque di più agevole soluzione
(cfr. Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016).
La presente opposizione è infondata e va rigettata.
Nel merito, è invero infondata la tesi della inefficacia del contratto di mutuo in oggetto come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.c., sostenuta dall'opponente.
L'art. 1 del contratto di mutuo in parola recita: “La Banca... concede a titolo di mutuo, alle condizioni previste nella citata delibera, la somma di euro 70.000,00 (settantamila) alla parte mutuataria, che a tale titolo la riceve, rilasciandone quietanza. La parte mutuataria con il presente atto riconsegna alla CP_6 la somma mutuata, perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa, CP_6
...”. pagina 3 di 5 Su punto sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito - dirimendo il contrato giurisprudenziale- la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo in oggetto, pronunciando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi assunto l'obbligazione-univoca, espressa ed incondizionata-di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (Cass. Sez. Un. n. 5968 del 06/05/2025).
La traditio rei, pertanto il perfezionamento del contratto reale con contestuale obbligo in capo al mutuatario di restituire la somma mutuata e pertanto l'idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, è provata dallo stesso atto dispositivo del mutuatario, il quale non avrebbe potuto disporre il trasferimento alla banca dell'importo mutuato se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale, senza che rilevi- ad avviso delle Sezioni Unite- alcuna successiva pattuizione o vicenda in quanto ad essere condizionato al verificarsi del successivo evento non è l'erogazione della somma mutuata ma l'adempimento delle distinte seppure collegate obbligazioni del mutuante di svincolare la somma mutuata dal deposito condizionale.
Alla luce del suddetto recente autorevole intervento giurisprudenziale di legittimità, la presente opposizione va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, stante il chiarimento delle Sezioni unite sul punto, intervenuto nelle mote del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1199/2024 R.G., così provvede:
-dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
-rigetta l'opposizione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 25 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
FA AN
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1199/2024
CP_1 Parte_1
[.
2018-2 s.r.l
[...]
Oggi, 25 novembre 2025 ore 09.00, innanzi al Giudice dott. FA AN, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Dario Nardone oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Gianpietro
Casagrande.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Fabrizio Panzavuota oggi sostituito, per delega orale, dall'avv.
IE EC.
Per l , nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Casagrande si riporta alla propria comparsa conclusionale e conclude: “In favore dell'opponente e ai danni della convenuta opposta, previamente rilevata l'assenza di contabili coeve al titolo esecutivo attestanti la costituzione del deposito cauzionale, accertare e dichiarare che nessuna erogazione e/o immissione nella disponibilità giuridica della somma mutuata venne a verificarsi al giorno della stipula del titolo esecutivo;
per l'effetto, accogliere la formulata revoca della quietanza per errore di fatto ex art. 2732 c.c. e dichiarare inefficace detta quietanza di ricezione della somma contenuta nel titolo esecutivo;
per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il titolo esecutivo non documentando con immediatezza e contestualità la traditio della somma mutuata, non documenta, con autosufficienza, la sussistenza di una obbligazione attuale in cappo alla mutuataria di restituire la somma mutuata alla banca, sicché non può avere vis executiva, per l'ulteriore effetto, pronunciare l'estinzione della opposta procedura esecutiva, vinte le spese. L'avv. EC contesta integralmente le note conclusive in atti e le conclusioni oggi rassegnate contenenti eccezioni e richieste non sollevate con i precedenti atti di causa e, pertanto, inammissibili;
conclude come da comparsa di costituzione e risposta di cui chiede l'accoglimento, vinte le spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale d'udienza.
Il Giudice
dott. FA AN
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice FA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1199 anno 2024 R.G.
Promossa da:
, nato ad [...] il [...] c.f. , residente Controparte_3 C.F._1 in Offida (AP) c.da Tesino n. 164, con il patrocinio dell'avv. Dario Nardone.
Attore Opponente contro
c.f. , con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria c.f. E partita Controparte_5
i.v.a. , con sede in Verona Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Panzavuota.
. ON PO
, c.f. partita iva con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_3
Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore.
ON contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
Conclusioni delle parti : Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di Controparte_3 merito a fronte del provvedimento del G.E. datato 28/06/2014, che fissava il perentorio termine di giorni sessanta, poiché il con ricorso del 24/05/2024 aveva proposto, dinanzi l'intestato CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno, opposizione all'esecuzione immobiliare iscritta al n. 103/2021 R.G.N.R. eccependo l'inidoneità del contratto di mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo per mancata pagina 2 di 5 attestazione dello svincolo della somma mutuata nella forma solenne ex art. 474 c.p.c., ai sensi della pronuncia della Corte di Cassazione n. 12007/2024.
Si è costituita la convenuta opposta, impugnando e contestando le avverse Controparte_4 deduzioni e richieste, concludendo per il rigetto dell'opposizione asserendo l'idoneità del contratto di mutuo in oggetto ad assumere rilevanza di titolo esecutivo.
La convenuta, , non si è costituita in giudizio, pertanto ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Il presente giudizio, di natura documentale, è stato fissato all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo". Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
Sulla base dell'ormai consolidato principio della c.detta “ragione più liquida” - al Giudice è inoltre consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 comma 2
c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, dunque di più agevole soluzione
(cfr. Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016).
La presente opposizione è infondata e va rigettata.
Nel merito, è invero infondata la tesi della inefficacia del contratto di mutuo in oggetto come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.c., sostenuta dall'opponente.
L'art. 1 del contratto di mutuo in parola recita: “La Banca... concede a titolo di mutuo, alle condizioni previste nella citata delibera, la somma di euro 70.000,00 (settantamila) alla parte mutuataria, che a tale titolo la riceve, rilasciandone quietanza. La parte mutuataria con il presente atto riconsegna alla CP_6 la somma mutuata, perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa, CP_6
...”. pagina 3 di 5 Su punto sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito - dirimendo il contrato giurisprudenziale- la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo in oggetto, pronunciando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi assunto l'obbligazione-univoca, espressa ed incondizionata-di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (Cass. Sez. Un. n. 5968 del 06/05/2025).
La traditio rei, pertanto il perfezionamento del contratto reale con contestuale obbligo in capo al mutuatario di restituire la somma mutuata e pertanto l'idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, è provata dallo stesso atto dispositivo del mutuatario, il quale non avrebbe potuto disporre il trasferimento alla banca dell'importo mutuato se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale, senza che rilevi- ad avviso delle Sezioni Unite- alcuna successiva pattuizione o vicenda in quanto ad essere condizionato al verificarsi del successivo evento non è l'erogazione della somma mutuata ma l'adempimento delle distinte seppure collegate obbligazioni del mutuante di svincolare la somma mutuata dal deposito condizionale.
Alla luce del suddetto recente autorevole intervento giurisprudenziale di legittimità, la presente opposizione va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, stante il chiarimento delle Sezioni unite sul punto, intervenuto nelle mote del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1199/2024 R.G., così provvede:
-dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
-rigetta l'opposizione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 25 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
FA AN
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