TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5197/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 12/05/2025 il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per la parte costituita
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5197 /2023 , di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 800/2022 pubblicata il 1/11/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DONATI GISELLA, l'avv. MONIGA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA e l'avv. ORLANDI ANDREA;
APPELLANTE contro
(c.f. ). Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice strada).
CONCLUSIONI
Per parte appellante: per i motivi di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia, dr.ssa Poma n. 800/2022 pubblicata in data 1.11.2022 e non notificata, voglia
Codesta On.le Tribunale, rigettare il ricorso in primo grado proposto da avverso Controparte_1
i verbali sanzionatori nn.
[omissis] elevati a suo carico dalla Polizia Locale del e per l'effetto confermare i verbali stessi. Parte_1
Spese, compreso il contributo unificato, e compenso professionale integralmente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/04/2023, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia annullava n. 69 verbali (individuati in atti) elevati a carico di dalla Polizia Locale di Brescia per violazione dell'art. 7 co. Controparte_1
9-14 CdS. pagina 2 di 5 All'udienza del 19/07/2023, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice verificata la regolarità della notifica all'appellata, ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa per la decisione ex art. 437 c.p.c. al
12/05/2025, previa assegnazione di termine per note conclusive.
***
La Polizia Locale di Brescia notificava (tra l'8/02/2022 ed il 7/03/2022) a oggi in Controparte_1
liquidazione giudiziale, n. 69 verbali di accertamento per violazioni degli obblighi, divieti o limitazioni inerenti a zone a traffico limitato, art. 7 co. 9 – 14 CdS, contestando l'attraversamento delle ztl istituite nel Comune di Brescia avvenuto 69 volte nel periodo compreso tra il 12/12/2021 e l'8/01/2022 con il veicolo targato FS440RB di cui risultava intestataria, cui non era associato il relativo CP_1
titolo autorizzativo.
Le sanzioni pecuniarie irrogate attraverso i plurimi verbali ammontavano complessivamente ad euro
5.949,18. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Brescia rappresentando che il Controparte_1
veicolo targato FS440RB era stato dato in comodato alla società ; che quest'ultima società, Parte_2 di cui legale rappresentante risiedeva in ztl, disponeva di permesso all'attraversamento in relazione ad un altro proprio veicolo al tempo non circolante per guasto, sicché aveva chiesto la variazione temporanea del permesso affinché fosse associato al veicolo prestatole da che al rinnovo della CP_1
richiesta di variazione (decorsi 15 giorni) errava l'inserimento della targa identificativa del Parte_2
veicolo (indicando la targa FS440RP, anziché quella corretta FS440RB), reiterando l'errore anche nei successivi tre rinnovi avvenuti a cadenza quindicinale;
così facendo, il veicolo intestato a CP_1
aveva di fatto circolato in ztl con titolo autorizzativo non corrispondente alla targa, per errore di Pt_2
nella comunicazione dei dati;
l'opponente deduceva che l'errore era stato sanato (comunicando la
[...]
targa corretta) non appena avvedutosi, e che una contestazione immediata della prima infrazione avrebbe evitato il susseguirsi delle violazioni successive. L'opponente, invocando l'esimente della buona fede e dell'errore incolpevole chiedeva, pertanto, l'annullamento dei verbali, in subordine l'applicazione di una sola sanzione (poiché le violazioni successivamente sanzionate si sarebbero dovute considerare difettanti dell'elemento soggettivo), in ulteriore subordine l'applicazione di una sola sanzione per la prima infrazione del giorno in cui si sono realizzate plurime infrazioni;
in ogni caso l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
Il Giudice di Pace riteneva la condotta contestata all'opponente carente dell'elemento soggettivo necessario per la sussistenza dell'illecito amministrativo e per l'effetto annullava i verbali impugnati, mantenendo dovute le sole spese di notifica.
pagina 3 di 5 L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per falsa applicazione Parte_1 dell'art. 3 L. 689/1981 e per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione contradditoria, avendo il
Giudice di Pace reputato scusabile l'errore di (applicando in modo errato l'art. 3 cit.) Controparte_1 per poi comunque, in contraddizione con l'assunto, dare rilevo all'errore ai fini della condanna al pagamento delle spese di notifica dei verbali.
L'appello merita accoglimento.
È pacifico il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale l'errore sulla liceità della condotta possa rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Sentenza n. 16320 del 12/07/2010; Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018; Ordinanza
4006/2024).
La circolazione in ztl deve avvenire con veicolo munito di apposita targa corrispondente a quella per la quale è stata richiesta e, conseguentemente, rilasciata l'autorizzazione al transito e alla sosta nella ztl.
A prescindere dalle esigenze di chi fruisce del permesso, la corrispondenza della targa del veicolo usato a quella riportata nel titolo autorizzativo è indispensabile per la circolazione in ztl, di conseguenza, il richiedente il permesso -o chi per lui, come nel caso di specie- ha l'onere di comunicare correttamente alla PA i dati identificativi del veicolo, condotta da valutare rigorosamente ai fini della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo della colpa, sufficiente a configurare l'illecito amministrativo.
In altri termini, l'ordinaria diligenza richiesta al richiedente impone a quest'ultimo di controllare i dati del veicolo al momento della presentazione dell'istanza (nel caso di specie al momento della istanza di variazione temporanea del permesso) e trasmetterli correttamente all'ente competente;
ancor più se si considera che nel caso in esame il veicolo era stato prestato a un terzo che ha materialmente effettuato la richiesta, con conseguente onere del titolare del veicolo di verificarne la correttezza dell'operato; vieppiù considerato che trattasi di errore commesso quattro volte, al momento della richiesta di variazione ed ai successivi tre rinnovi.
Neppure rileva, ai fini della buona fede di che a commettere l'errore sia stato il terzo CP_1
comodatario, sussistendo comunque la sua responsabilità in quanto intestatario del veicolo (art. 6 l.
689/1981 e artt. 1228-2054 c.c.).
Gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da , non esaminati da Controparte_1
Giudice di Pace in quanto assorbiti nell'accoglimento della domanda principale del ricorso, si intendono pagina 4 di 5 implicitamente rinunciati, a fronte della mancata riproposizione da parte dell'appellato, rimasto contumace nel presente giudizio, stante la natura totalmente devolutiva del giudizio di appello (art. 346
c.p.c.).
All'accoglimento del ricorso consegue la riforma della sentenza impugnata nel senso di confermare la legittimità dei verbali opposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore di € 5.949,18 di bassa complessità:
− per il giudizio di primo grado in € 762,00 per compenso professionale (segnatamente, € 213,00 per fase di studio, € 176,00 per fase introduttiva, € 373,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
− per il presente giudizio in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale (segnatamente, €
460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. accerta la legittimità dei verbali oggetto impugnazione emessi dalla Polizia Locale di Brescia a carico di oggi in liquidazione giudiziale;
Controparte_1
2. condanna in liquidazione giudiziale, al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1
favore del liquidate in motivazione: Parte_1
− per il giudizio di primo grado in complessivi € € 762,00 per compenso professionale, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 12 maggio 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 12/05/2025 il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per la parte costituita
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice
Michele Posio, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5197 /2023 , di appello della sentenza del Giudice di Pace di Brescia
n. 800/2022 pubblicata il 1/11/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DONATI GISELLA, l'avv. MONIGA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA e l'avv. ORLANDI ANDREA;
APPELLANTE contro
(c.f. ). Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice strada).
CONCLUSIONI
Per parte appellante: per i motivi di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brescia, dr.ssa Poma n. 800/2022 pubblicata in data 1.11.2022 e non notificata, voglia
Codesta On.le Tribunale, rigettare il ricorso in primo grado proposto da avverso Controparte_1
i verbali sanzionatori nn.
[omissis] elevati a suo carico dalla Polizia Locale del e per l'effetto confermare i verbali stessi. Parte_1
Spese, compreso il contributo unificato, e compenso professionale integralmente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/04/2023, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
specificata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Brescia annullava n. 69 verbali (individuati in atti) elevati a carico di dalla Polizia Locale di Brescia per violazione dell'art. 7 co. Controparte_1
9-14 CdS. pagina 2 di 5 All'udienza del 19/07/2023, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice verificata la regolarità della notifica all'appellata, ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa per la decisione ex art. 437 c.p.c. al
12/05/2025, previa assegnazione di termine per note conclusive.
***
La Polizia Locale di Brescia notificava (tra l'8/02/2022 ed il 7/03/2022) a oggi in Controparte_1
liquidazione giudiziale, n. 69 verbali di accertamento per violazioni degli obblighi, divieti o limitazioni inerenti a zone a traffico limitato, art. 7 co. 9 – 14 CdS, contestando l'attraversamento delle ztl istituite nel Comune di Brescia avvenuto 69 volte nel periodo compreso tra il 12/12/2021 e l'8/01/2022 con il veicolo targato FS440RB di cui risultava intestataria, cui non era associato il relativo CP_1
titolo autorizzativo.
Le sanzioni pecuniarie irrogate attraverso i plurimi verbali ammontavano complessivamente ad euro
5.949,18. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Brescia rappresentando che il Controparte_1
veicolo targato FS440RB era stato dato in comodato alla società ; che quest'ultima società, Parte_2 di cui legale rappresentante risiedeva in ztl, disponeva di permesso all'attraversamento in relazione ad un altro proprio veicolo al tempo non circolante per guasto, sicché aveva chiesto la variazione temporanea del permesso affinché fosse associato al veicolo prestatole da che al rinnovo della CP_1
richiesta di variazione (decorsi 15 giorni) errava l'inserimento della targa identificativa del Parte_2
veicolo (indicando la targa FS440RP, anziché quella corretta FS440RB), reiterando l'errore anche nei successivi tre rinnovi avvenuti a cadenza quindicinale;
così facendo, il veicolo intestato a CP_1
aveva di fatto circolato in ztl con titolo autorizzativo non corrispondente alla targa, per errore di Pt_2
nella comunicazione dei dati;
l'opponente deduceva che l'errore era stato sanato (comunicando la
[...]
targa corretta) non appena avvedutosi, e che una contestazione immediata della prima infrazione avrebbe evitato il susseguirsi delle violazioni successive. L'opponente, invocando l'esimente della buona fede e dell'errore incolpevole chiedeva, pertanto, l'annullamento dei verbali, in subordine l'applicazione di una sola sanzione (poiché le violazioni successivamente sanzionate si sarebbero dovute considerare difettanti dell'elemento soggettivo), in ulteriore subordine l'applicazione di una sola sanzione per la prima infrazione del giorno in cui si sono realizzate plurime infrazioni;
in ogni caso l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
Il Giudice di Pace riteneva la condotta contestata all'opponente carente dell'elemento soggettivo necessario per la sussistenza dell'illecito amministrativo e per l'effetto annullava i verbali impugnati, mantenendo dovute le sole spese di notifica.
pagina 3 di 5 L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per falsa applicazione Parte_1 dell'art. 3 L. 689/1981 e per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione contradditoria, avendo il
Giudice di Pace reputato scusabile l'errore di (applicando in modo errato l'art. 3 cit.) Controparte_1 per poi comunque, in contraddizione con l'assunto, dare rilevo all'errore ai fini della condanna al pagamento delle spese di notifica dei verbali.
L'appello merita accoglimento.
È pacifico il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale l'errore sulla liceità della condotta possa rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Sentenza n. 16320 del 12/07/2010; Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018; Ordinanza
4006/2024).
La circolazione in ztl deve avvenire con veicolo munito di apposita targa corrispondente a quella per la quale è stata richiesta e, conseguentemente, rilasciata l'autorizzazione al transito e alla sosta nella ztl.
A prescindere dalle esigenze di chi fruisce del permesso, la corrispondenza della targa del veicolo usato a quella riportata nel titolo autorizzativo è indispensabile per la circolazione in ztl, di conseguenza, il richiedente il permesso -o chi per lui, come nel caso di specie- ha l'onere di comunicare correttamente alla PA i dati identificativi del veicolo, condotta da valutare rigorosamente ai fini della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo della colpa, sufficiente a configurare l'illecito amministrativo.
In altri termini, l'ordinaria diligenza richiesta al richiedente impone a quest'ultimo di controllare i dati del veicolo al momento della presentazione dell'istanza (nel caso di specie al momento della istanza di variazione temporanea del permesso) e trasmetterli correttamente all'ente competente;
ancor più se si considera che nel caso in esame il veicolo era stato prestato a un terzo che ha materialmente effettuato la richiesta, con conseguente onere del titolare del veicolo di verificarne la correttezza dell'operato; vieppiù considerato che trattasi di errore commesso quattro volte, al momento della richiesta di variazione ed ai successivi tre rinnovi.
Neppure rileva, ai fini della buona fede di che a commettere l'errore sia stato il terzo CP_1
comodatario, sussistendo comunque la sua responsabilità in quanto intestatario del veicolo (art. 6 l.
689/1981 e artt. 1228-2054 c.c.).
Gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da , non esaminati da Controparte_1
Giudice di Pace in quanto assorbiti nell'accoglimento della domanda principale del ricorso, si intendono pagina 4 di 5 implicitamente rinunciati, a fronte della mancata riproposizione da parte dell'appellato, rimasto contumace nel presente giudizio, stante la natura totalmente devolutiva del giudizio di appello (art. 346
c.p.c.).
All'accoglimento del ricorso consegue la riforma della sentenza impugnata nel senso di confermare la legittimità dei verbali opposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore di € 5.949,18 di bassa complessità:
− per il giudizio di primo grado in € 762,00 per compenso professionale (segnatamente, € 213,00 per fase di studio, € 176,00 per fase introduttiva, € 373,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge;
− per il presente giudizio in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale (segnatamente, €
460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata,
1. accerta la legittimità dei verbali oggetto impugnazione emessi dalla Polizia Locale di Brescia a carico di oggi in liquidazione giudiziale;
Controparte_1
2. condanna in liquidazione giudiziale, al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1
favore del liquidate in motivazione: Parte_1
− per il giudizio di primo grado in complessivi € € 762,00 per compenso professionale, oltre
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− per il presente giudizio in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 12 maggio 2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 5 di 5