TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1759/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. alla scadenza del termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1759/2025 R.G.A.C.,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. BO GIUSEPPE (c.f.: ) e dall'Avv. C.F._2
BO IO (c.f.: , elettivamente domiciliato in Aversa al Viale C.F._3
Kennedy n. 13, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. 11827/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli
Nord in data 9 maggio 2022, pubblicata in data 6.9.2024”.
Conclusioni: Come da atto introduttivo e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord, deducendo: di essere titolare di un Controparte_1 contratto di trasporto con la compagnia aerea per viaggiare da Roma a New York CP_1
Pag. 1 di 5
con scalo a Toronto per il giorno 23.5.2020 con i voli AC893 ed AC7638 e ritorno per il giorno 30.5.2020 con i voli AC7741 ed AC892; che pochi giorni prima della partenza veniva informato tramite email della cancellazione del volo a causa delle restrizioni causate dall'emergenza Covid19; che in data 23.6.2020 inviava la richiesta di rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del biglietto che rimaneva, tuttavia, priva di riscontro.
Tanto premesso, chiedeva al Giudice di Pace la condanna della convenuta al rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del biglietto pari ad euro 441,34 , con vittoria delle spese di lite
Incardinato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord (R.G. 6399/2020), nonostante la ritualità della notifica non si costituiva che veniva dichiarata Controparte_1 contumace. All'udienza di prima comparizione la parte attrice dichiarava che la convenuta, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, aveva provveduto al rimborso delle spese per il biglietto e, pertanto, chiedeva la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva decisa con sentenza n. 11827/2024 del 9 maggio 2022, pubblicata il 6.9.2024, con la quale il Giudice di Pace dichiarava cessata la materia del contendere e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...]
. Pt_1
Con unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese del giudizio, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per carente e contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 115, 116, 91, 92 e 93 c.p.c.. Ha dedotto poi che il primo Giudice era incorso in errore allorquando aveva precisato che la Compagnia aveva provveduto al rimborso del biglietto entro 30 gg. dalla cancellazione del volo, rilevando invece che la Compagnia, durante questo arco temporale, aveva solo comunicato che avrebbe provveduto al rimborso del biglietto, avvenuto dopo 5 mesi e successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
Per tali ragioni, ha chiesto accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la
[...] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio di primo grado, nella misura di € 460,18 (come da Prospetto di liquidazione ai valori “medi” che si deposita), ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.”;
Pag. 2 di 5
B) Condannare parte appellata, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.”.
Benché ritualmente citato, l'appellata non si è costituita in giudizio onde ne viene dichiarata la contumacia.
La causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 13.11.2025 e decisa alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente va rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, di cui era stata disposta l'acquisizione, non pervenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace. Tale acquisizione - che comunque è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I, 1/10/2012, n. 16664; Cass. 688/10) - non
è tuttavia necessaria nella fattispecie, atteso che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e dei motivi di gravame, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini della decisione. Oltretutto, la parte appellante con l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.6.2025 è stata onerata a depositare il fascicolo di parte di primo grado almeno 20 gg. prima dell'udienza fissata per la decisione. L'appellante, dato atto della impossibilità di provvedere al deposito dell'intero fascicolo di primo grado poiché non più rinvenibile all'interno della struttura del Giudice di Pace, ha depositato unicamente l'atto di citazione con procura alle liti e relata di notifica, in uno alle ricevute pec di accettazione e consegna di detta notifica a la prenotazione del volo aereo ed il CP_1 riscontro del rimborso del volo effettuato da CP_1
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, va premesso che il principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il cd. criterio della soccombenza, disciplinato dall'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Una deroga al criterio della soccombenza è prevista dall'art. 92 c.p.c., che trova applicazione nelle ipotesi di reciproca soccombenza ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Orbene, è necessario segnalare che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione.
Pag. 3 di 5
Nel caso in esame vi è stata una pronuncia di cessata materia del contendere. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016;
Cass., sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939).
Pertanto, solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali deve formare oggetto di adeguata motivazione (si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n.
11744).
Occorre valutare, dunque, se la pronuncia della compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di "gravità ed eccezionalità" normativamente previste;
il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15413 del 2011). Certamente non rientra nelle ipotesi delle "gravi ed eccezionali ragioni" la contumacia del convenuto né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla
"natura dell'impugnazione”, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, n.23186)
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della statuizione sulla compensazione delle spese, emergendo tali ragioni dal contesto della motivazione della decisione.
Il Giudice di Pace ha, infatti, statuito che: “Orbene nella fattispecie in esame, l'attore ha solo dedotto l'avvenuta cancellazione del volo ma di tanto non vi è prova in atti;
dalla documentazione in atti si rileva che l'attore in data 23.06.2020, a mezzo l'avv. Pt_1 richiedeva alla convenuta il rimborso del biglietto e, in data 30.06.2020 aveva CP_1 provveduto a notificare l'atto di citazione. Sempre dalla documentazione in atti si rileva che la convenuta in data 25.06.2020 comunicava all'attore il rimborso del biglietto. Atteso che la convenuta ha tempestivamente (a distanza di circa 30 gg dalla cancellazione del volo) provveduto al rimborso del costo del biglietto aereo cancellato, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.”
Ciò posto, non vi è dubbio che la disposta integrale compensazione delle spese di lite abbia trovato adeguata giustificazione e, soprattutto, espresso supporto motivazionale.
Pag. 4 di 5
Dalla documentazione in atti, emerge incontrovertibilmente che la richiesta di rimborso inoltrata dall'attore alla veniva riscontrata dalla compagnia di volo in data CP_1
25.6.2020, ed in essa l'appellata manifestava l'intenzione di provvedere al rimborso del biglietto non utilizzato invitando al contempo l'attore a contattare l'agenzia di viaggio presso cui era stata effettuata la prenotazione. Malgrado ciò, l'attore notificava appena cinque giorni dopo la predetta comunicazione l'atto di citazione alla compagnia aerea (30.6.2020).
A nulla rileva poi la censura dell'appellante che il rimborso del biglietto sia avvenuto dopo cinque mesi dalla cancellazione del volo – circostanza questa peraltro, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, solo dedotta e non provata - e successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
Giova osservare poi che, pur non essendo dirimente nel caso di specie per le ragioni sopra esposte, non vi è prova della data in cui detto rimborso è stato realmente effettuato, atteso che l'allegato denominato “riscontro rimborso” neppure risulta leggibile.
Il gravame va , pertanto rigettato con l'integrale conferma della sentenza gravata.
Nulla sulle spese per presente grado di giudizio, stante la contumacia di parte appellata.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co.1 quater T.U. n. 115/02 come mod. dall'art. 1 co.17
L. 228/12.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 11827/2024 resa Parte_1 dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 9 maggio 2022 e pubblicata in data 6.9.2024, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- rigetta l'appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Aversa, 13.12.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 5 di 5