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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 3649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/11/2025 nella causa n. 3649/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli Parte_1 C.F._1 avv. SOFIA MERCALDO e PIERO NOBILE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. La ricorrente , alle dipendenze della Parte_1 dal 22/12/2015 in forza di contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato come assistente alla programmazione, ed inquadramento da ultimo in seconda fascia – quarto livello CCNL Federculture, afferma di aver rassegnato le dimissioni volontarie con effetto dal 15/10/2024, convalidate dall'Ispettorato di Area
Metropolitana a Torino – Aosta in quanto madre di un bambino di età inferiore ad un anno;
riferisce che la convenuta la ha esonerata dal prestare il periodo di preavviso ma non ha versato la relativa indennità sostitutiva;
agisce nei confronti della datrice di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della somma lorda di € 7.190,49 (o in subordine di € 3.595,24) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dovuta ai sensi dell'art. 55 comma 1 D.Lgs. 151/2001.
1 RGL n. 3649/2025
2. La convenuta, nonostante la regolarità della notifica ricevuta CP_1 presso la sede a mani di soggetto incaricato alla ricezione, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. L'articolo 55 del testo unico a sostegno di maternità e paternità prevede che «in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui
è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso».
4. La ricorrente documenta di aver rassegnato le dimissioni a far data dal
15/10/2024 (doc. 5), e pertanto nel periodo protetto dal divieto di licenziamento ex art. 54 D.Lgs. 151/2001, in quanto il figlio non Per_1 aveva ancora compiuto un anno di età, essendo nato il [...] (cfr. doc. 6). In forza della disposizione sopra riportata alla ricorrente competono le indennità previste dalla legge e dal contratto collettivo nell'ipotesi di licenziamento, e segnatamente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. L'art. 76 CCNL prevede che in caso di licenziamento (escluso quello intimato per giusta causa) al lavoratore inquadrato – come la ricorrente – nella seconda fascia spetti un periodo di preavviso di tre mesi, la cui indennità sostitutiva deve essere calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c.: appare contabilmente corretto il conteggio contenuto nel ricorso, che sulla base degli elementi retributivi ricavabili dall'ultima busta paga in atti determina l'indennità sostitutiva del preavviso nell'importo di
€ 7.190,49: somma per cui deve essere disposta la condanna della parte convenuta che, rimasta contumace, non ha provato di aver adempiuto agli obblighi di legge e di contratto. Per completezza occorre escludere che l'importo debba essere dimezzato in applicazione della disposizione del
CCNL secondo cui in caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà: l'art. 55 cit. è esplicito nel richiamare, in favore della lavoratrice madre dimissionaria nel periodo protetto, le indennità previste per il licenziamento e non quelle previste per il caso di dimissioni volontarie.
2 RGL n. 3649/2025
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in relazione ai parametri minimi dello scaglione di valore per un giudizio senza istruttoria, attesa la linearità delle questioni.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 7.190,49, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.109,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/11/2025 nella causa n. 3649/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli Parte_1 C.F._1 avv. SOFIA MERCALDO e PIERO NOBILE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. La ricorrente , alle dipendenze della Parte_1 dal 22/12/2015 in forza di contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato come assistente alla programmazione, ed inquadramento da ultimo in seconda fascia – quarto livello CCNL Federculture, afferma di aver rassegnato le dimissioni volontarie con effetto dal 15/10/2024, convalidate dall'Ispettorato di Area
Metropolitana a Torino – Aosta in quanto madre di un bambino di età inferiore ad un anno;
riferisce che la convenuta la ha esonerata dal prestare il periodo di preavviso ma non ha versato la relativa indennità sostitutiva;
agisce nei confronti della datrice di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della somma lorda di € 7.190,49 (o in subordine di € 3.595,24) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dovuta ai sensi dell'art. 55 comma 1 D.Lgs. 151/2001.
1 RGL n. 3649/2025
2. La convenuta, nonostante la regolarità della notifica ricevuta CP_1 presso la sede a mani di soggetto incaricato alla ricezione, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. L'articolo 55 del testo unico a sostegno di maternità e paternità prevede che «in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui
è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso».
4. La ricorrente documenta di aver rassegnato le dimissioni a far data dal
15/10/2024 (doc. 5), e pertanto nel periodo protetto dal divieto di licenziamento ex art. 54 D.Lgs. 151/2001, in quanto il figlio non Per_1 aveva ancora compiuto un anno di età, essendo nato il [...] (cfr. doc. 6). In forza della disposizione sopra riportata alla ricorrente competono le indennità previste dalla legge e dal contratto collettivo nell'ipotesi di licenziamento, e segnatamente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. L'art. 76 CCNL prevede che in caso di licenziamento (escluso quello intimato per giusta causa) al lavoratore inquadrato – come la ricorrente – nella seconda fascia spetti un periodo di preavviso di tre mesi, la cui indennità sostitutiva deve essere calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c.: appare contabilmente corretto il conteggio contenuto nel ricorso, che sulla base degli elementi retributivi ricavabili dall'ultima busta paga in atti determina l'indennità sostitutiva del preavviso nell'importo di
€ 7.190,49: somma per cui deve essere disposta la condanna della parte convenuta che, rimasta contumace, non ha provato di aver adempiuto agli obblighi di legge e di contratto. Per completezza occorre escludere che l'importo debba essere dimezzato in applicazione della disposizione del
CCNL secondo cui in caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà: l'art. 55 cit. è esplicito nel richiamare, in favore della lavoratrice madre dimissionaria nel periodo protetto, le indennità previste per il licenziamento e non quelle previste per il caso di dimissioni volontarie.
2 RGL n. 3649/2025
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in relazione ai parametri minimi dello scaglione di valore per un giudizio senza istruttoria, attesa la linearità delle questioni.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 7.190,49, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.109,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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