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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 973 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Lo Piccolo, presso il cui studio a Palermo, via
Agrigento n. 15/A, è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Bacchi, presso il cui studio a Palermo, corso Finocchiaro
Aprile n. 15, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/01/2024 La ha chiesto – a modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio n. 1644/2023 emessa il 29/03/2023–04/04/2023 – la revoca dell'obbligo del medesimo di corrispondere alla resistente l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nato il [...], e della Per_1 compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 60%, in conseguenza
1 dell'intervenuta indipendenza economica del figlio;
ha chiesto, altresì, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla resistente.
2. Con comparsa del 20/05/2024 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, negando l'indipendenza economica del figlio, ed in via riconvenzionale ha chiesto l'aumento dell'assegno per entrambi i figli da € 1.200,00 ad €
1.600,00 al mese o, in caso di revoca dell'assegno per l'aumento di quello per Per_1
(09/10/2003) ad € 1.000,00 al mese. Persona_2
3. Con memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. depositata il 31/05/2024 il ricorrente ha chiesto revocarsi anche l'assegno di mantenimento per , il quale, nelle more, avrebbe Persona_2 iniziato a svolgere attività lavorativa come operatore call center.
4. All'udienza del 09/07/2024 sono state ascoltate le parti ed all'esito la resistente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale avanzata in comparsa di costituzione
Con ordinanza emessa il 22/07/2024 il Giudice delegato ha sospeso l'obbligo di Parte_1
di corrispondere a l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di
[...] Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio Per_1
Il giudizio è stato istruito con l'escussione di un testimone e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, dopo il deposito delle note conclusive delle parti, è stato posto in decisione.
5. Ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza divorzile, ai sensi dell'art. 9 della l. n.
898 del 1970, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia medesima, non potendo, invero, il giudice della revisione rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato.
6. Nella specie, è circostanza pacifica tra le parti l'intervenuta indipendenza economica del figlio il quale ad agosto 2020 ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società Per_1
“Nimax GmbH” con la qualifica di technical sales advisor (cf. curriculum) ed ha percepito nell'anno 2021 un reddito di € 10.963,00 e nell'anno 2022 di € 15.990,00 (cf. Modelli Persone fisiche)
Ricorrono, pertanto, le condizioni per accogliere la domanda del ricorrente, alla quale, peraltro, la resistente non si è opposta, seppur solo in sede di note conclusive.
Va, dunque, revocato l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 oltre al 60% delle spese straordinarie, con decorrenza come per legge dalla domanda (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021).
2 7. Quanto all'assegno per il mantenimento del figlio nato il [...], dalle Persona_2 emergenze processuali raccolte risulta che lo stesso:
- dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore, non si è mai iscritto all'università ma ha svolto attività in diversi ambiti, come risulta dal profilo Linkedin;
- ha poi lavorato come operatore di call center presso 4U con contratto a tempo pieno CP_2 dal mese di ottobre 2023 sino al 2 maggio 2024, data in cui ha rassegnato le dimissioni, percependo una retribuzione netta di € 900,00 circa al mese (cf. verbale di esame testimoniale di legale rappresentante pro tempore della società); Testimone_1
- un mese dopo essersi dimesso da detta società, ha stipulato nuovo contratto con ES
s.p.a., svolgendo attività lavorativa per quasi un anno dal 01/07/2024 sino al 16/05/2025
(circostanza rappresentata dal ricorrente e non contestata dalla resistente, la quale ha soltanto allegato che la retribuzione del figlio non superava l'importo di € 1.000,00 al mese).
8. In punto di diritto giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, arte o mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia;
che il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli;
(cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808); che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico e/o universitario ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass. 23673/2006).
Dal punto di vista dell'onere probatorio, va ricordato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi
3 adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021).
9. Nella specie, lavora ininterrottamente dal mese di ottobre 2023, Parte_2 avendo, in particolare, prestato la propria attività, dapprima per otto mesi, da ottobre 2023 a maggio 2024, alle dipendenze di con una retribuzione netta di € 900,00 al mese e Controparte_3 poi, con l'interruzione del solo mese di giugno 2024, per altri undici mesi da luglio 2024 a maggio 2025 alle dipendenze della ES s.p.a. con una retribuzione di almeno € 1.000,00 al mese.
Deve, quindi, ritenersi che lo stesso sia inserito stabilmente nel mercato del lavoro e percepisca un reddito che gli consente di provvedere da sé al proprio mantenimento;
la retribuzione percepita è, peraltro, consona al titolo di studio posseduto ed alle concrete opportunità di lavoro offerte dal mercato locale.
Va, pertanto, revocato l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
oltre al 60% delle spese straordinarie, con decorrenza come per legge dalla domanda
[...]
(maggio 2024).
10. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione formulata dal ricorrente;
invero, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.; non è, pertanto, possibile il cumulo in un unico processo della domanda di modifica delle condizioni del divorzio e di quelle di restituzione di somme di danaro e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da quelli nascenti dal matrimonio, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
11. La quasi totale soccombenza della resistente comporta la condanna al pagamento dei 3/4 delle spese di lite sostenute dal ricorrente, compensando la restante porzione di 1/4; le spese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'istruttoria svolta, anche orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
4 A modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 1644/2023, emessa da questo Tribunale il 29/03/2023–04/04/2023;
1) Revoca, a decorrere dal mese di gennaio 2024, l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di € 600,00 al mese, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento del figlio oltre al 60% delle spese straordinarie. Per_1
2) Revoca, a decorrere dal mese di maggio 2024, l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento del figlio oltre al 60% delle spese straordinarie. Persona_2
3) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione formulata da . Parte_1
4) Condanna a pagare a 3/4 delle spese di lite dal Controparte_1 Parte_1 medesimo sostenute, che liquida nella misura di € 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante porzione di 1/4.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA AR FR LA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 973 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Lo Piccolo, presso il cui studio a Palermo, via
Agrigento n. 15/A, è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Bacchi, presso il cui studio a Palermo, corso Finocchiaro
Aprile n. 15, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/01/2024 La ha chiesto – a modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio n. 1644/2023 emessa il 29/03/2023–04/04/2023 – la revoca dell'obbligo del medesimo di corrispondere alla resistente l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nato il [...], e della Per_1 compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 60%, in conseguenza
1 dell'intervenuta indipendenza economica del figlio;
ha chiesto, altresì, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla resistente.
2. Con comparsa del 20/05/2024 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, negando l'indipendenza economica del figlio, ed in via riconvenzionale ha chiesto l'aumento dell'assegno per entrambi i figli da € 1.200,00 ad €
1.600,00 al mese o, in caso di revoca dell'assegno per l'aumento di quello per Per_1
(09/10/2003) ad € 1.000,00 al mese. Persona_2
3. Con memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. depositata il 31/05/2024 il ricorrente ha chiesto revocarsi anche l'assegno di mantenimento per , il quale, nelle more, avrebbe Persona_2 iniziato a svolgere attività lavorativa come operatore call center.
4. All'udienza del 09/07/2024 sono state ascoltate le parti ed all'esito la resistente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale avanzata in comparsa di costituzione
Con ordinanza emessa il 22/07/2024 il Giudice delegato ha sospeso l'obbligo di Parte_1
di corrispondere a l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di
[...] Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio Per_1
Il giudizio è stato istruito con l'escussione di un testimone e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, dopo il deposito delle note conclusive delle parti, è stato posto in decisione.
5. Ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza divorzile, ai sensi dell'art. 9 della l. n.
898 del 1970, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia medesima, non potendo, invero, il giudice della revisione rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato.
6. Nella specie, è circostanza pacifica tra le parti l'intervenuta indipendenza economica del figlio il quale ad agosto 2020 ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società Per_1
“Nimax GmbH” con la qualifica di technical sales advisor (cf. curriculum) ed ha percepito nell'anno 2021 un reddito di € 10.963,00 e nell'anno 2022 di € 15.990,00 (cf. Modelli Persone fisiche)
Ricorrono, pertanto, le condizioni per accogliere la domanda del ricorrente, alla quale, peraltro, la resistente non si è opposta, seppur solo in sede di note conclusive.
Va, dunque, revocato l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 oltre al 60% delle spese straordinarie, con decorrenza come per legge dalla domanda (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021).
2 7. Quanto all'assegno per il mantenimento del figlio nato il [...], dalle Persona_2 emergenze processuali raccolte risulta che lo stesso:
- dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore, non si è mai iscritto all'università ma ha svolto attività in diversi ambiti, come risulta dal profilo Linkedin;
- ha poi lavorato come operatore di call center presso 4U con contratto a tempo pieno CP_2 dal mese di ottobre 2023 sino al 2 maggio 2024, data in cui ha rassegnato le dimissioni, percependo una retribuzione netta di € 900,00 circa al mese (cf. verbale di esame testimoniale di legale rappresentante pro tempore della società); Testimone_1
- un mese dopo essersi dimesso da detta società, ha stipulato nuovo contratto con ES
s.p.a., svolgendo attività lavorativa per quasi un anno dal 01/07/2024 sino al 16/05/2025
(circostanza rappresentata dal ricorrente e non contestata dalla resistente, la quale ha soltanto allegato che la retribuzione del figlio non superava l'importo di € 1.000,00 al mese).
8. In punto di diritto giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, arte o mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia;
che il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli;
(cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808); che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico e/o universitario ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass. 23673/2006).
Dal punto di vista dell'onere probatorio, va ricordato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi
3 adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021).
9. Nella specie, lavora ininterrottamente dal mese di ottobre 2023, Parte_2 avendo, in particolare, prestato la propria attività, dapprima per otto mesi, da ottobre 2023 a maggio 2024, alle dipendenze di con una retribuzione netta di € 900,00 al mese e Controparte_3 poi, con l'interruzione del solo mese di giugno 2024, per altri undici mesi da luglio 2024 a maggio 2025 alle dipendenze della ES s.p.a. con una retribuzione di almeno € 1.000,00 al mese.
Deve, quindi, ritenersi che lo stesso sia inserito stabilmente nel mercato del lavoro e percepisca un reddito che gli consente di provvedere da sé al proprio mantenimento;
la retribuzione percepita è, peraltro, consona al titolo di studio posseduto ed alle concrete opportunità di lavoro offerte dal mercato locale.
Va, pertanto, revocato l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
oltre al 60% delle spese straordinarie, con decorrenza come per legge dalla domanda
[...]
(maggio 2024).
10. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione formulata dal ricorrente;
invero, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.; non è, pertanto, possibile il cumulo in un unico processo della domanda di modifica delle condizioni del divorzio e di quelle di restituzione di somme di danaro e di disciplina di rapporti obbligatori diversi da quelli nascenti dal matrimonio, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
11. La quasi totale soccombenza della resistente comporta la condanna al pagamento dei 3/4 delle spese di lite sostenute dal ricorrente, compensando la restante porzione di 1/4; le spese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'istruttoria svolta, anche orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
4 A modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 1644/2023, emessa da questo Tribunale il 29/03/2023–04/04/2023;
1) Revoca, a decorrere dal mese di gennaio 2024, l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di € 600,00 al mese, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento del figlio oltre al 60% delle spese straordinarie. Per_1
2) Revoca, a decorrere dal mese di maggio 2024, l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento del figlio oltre al 60% delle spese straordinarie. Persona_2
3) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione formulata da . Parte_1
4) Condanna a pagare a 3/4 delle spese di lite dal Controparte_1 Parte_1 medesimo sostenute, che liquida nella misura di € 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante porzione di 1/4.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA AR FR LA
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