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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/07/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 265/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
__________________________________________________________
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 265/2024, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
NARDONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Giovanni n. 73;
Resistente contumace
********
OGGETTO: Occupazione sine titulo immobile. Azione di rilascio.
1 n. 265/2024 r.g.a.c.
CONCLUSIONI: All'udienza del 03.07.2025, il ricorrente ha concluso come da note scritte di udienza depositate il 02.07.2025.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Il Sig. notificava, al Sig. , ricorso ex art. 281-undecies Parte_1 Controparte_1
c.p.c. del 13.03.2024, per chiedere: “ a) dichiarare che il Sig. nato a [...]
Guardiagrele il 17.06.1973 ed ivi res.te alla Via S. Giovanni n. 73, occupa senza titolo
l'unità immobiliare sita in Francavilla al Mare (CH) alla Via Cattaro n.2 e condannarlo all'immediato rilascio della stessa in favore del proprietario ricorrente, Sig. Parte_1
, libero da persone e da cose;
b) con vittoria di spese e compensi di causa.”
[...]
A fondamento della richiesta, il Sig. sulla premessa di essere Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare di sua proprietà, interamente ammobiliata, ubicata in
Francavilla al Mare, alla Via Cattaro n. 2, individuata in N.C.E.U. del comune di
Francavilla al Mare al foglio 15, particella n.216, sub. 10, categoria A/3, rendita euro
440,28, ad esso pervenuta in forza di donazione con atto per Notar di Persona_1
Lanciano del 18.12.2010, N.100.674 Rep., trascritto a Chieti il 21.12.2010 al N.16135 di
R.P., deduceva che: - il predetto immobile era stato concesso in godimento al Sig. CP_1 per esigenze temporanee e che, nonostante le reiterate richieste di rilascio avanzate
[...] nei suoi confronti, anche con raccomandata N.20077321565-0 del 26.10.2023, questi continuava ad occupare l'immobile senza titolo e senza versare alcun corrispettivo al proprietario;
- il ricorrente era ancora intestatario delle utenze relative all'immobile e che, pertanto, aveva dovuto sostenere i costi relativi ai consumi delle utenze di luce, gas e acqua, come anche della TARI e degli oneri condominiali;
- il ricorrente intendeva riacquistare la disponibilità dell'immobile e, con la suddetta lettera racc.ta, invitava il Sig. Controparte_1
a rilasciare la sua abitazione, ma la missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
2. Alla udienza del 03.06.2024, il Giudice, Dott. Gianluca Falco, stante l'assenza del resistente, onerava il ricorrente della produzione telematica del certificato storico di residenza del Sig. e, nel contempo, trasmetteva gli atti al Presidente del Controparte_1
2 n. 265/2024 r.g.a.c.
Tribunale per l'eventuale assegnazione della causa alla sezione distaccata di Ortona, ritenendo applicabile l'art. 21 c.p.c. quale foro esclusivo, poiché l'immobile è ubicato a
Francavilla al Mare.
Il certificato storico di residenza del Sig. veniva depositato Controparte_1 telematicamente dal ricorrente in data 06.06.2024 ed il Presidente del Tribunale di Chieti,
Dott. Guido Campli, con provvedimento dell'11.06.2024, disponeva la trasmissione del fascicolo alla Sezione Distaccata di Ortona, ex art. 83 ter disp. att. del c.p.c.
Su invito del nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, il ricorrente, in data 24.06.2024, depositava tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo telematico del Tribunale di
Chieti, individuato dal N. 336/2024 R.G.A.C.C.
Il Giudice, con decreto del 25.06.2024, acquisita tutta la documentazione depositata dal ricorrente, fissava l'udienza del 19.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza e, a scioglimento dell'ordinanza assunta alla predetta udienza, ammetteva la documentazione prodotta dal ricorrente e la prova orale offerta, fissando, per l'espletamento della stessa, l'udienza del
05.06.2025.
Alla udienza del 05.06.2025, il resistente non compariva e la difesa del ricorrente, nonché il ricorrente stesso, presente personalmente in udienza, chiedevano darsi inizio all'espletamento della prova per testi così come ammessa;
escussi i due testi presenti, Sig.ri e , parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di Testimone_1 Testimone_2 precisazione delle conclusioni con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e con facoltà di deposito di note conclusive nei termini di legge;
il Giudice, dato atto, fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 c.p.c., l'udienza del 03.07.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., da note scritte di udienza da depositarsi entro la medesima data di udienza e con facoltà per la parte costituita di deposito di note conclusive entro giorni dieci prima della fissata udienza.
Alla udienza del 03.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, nelle note di udienza depositate il 02.07.2025, si riportava ai propri atti depositati ed alle conclusioni rassegnate, nonché alle note conclusive depositate in data 21.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 n. 265/2024 r.g.a.c.
3. In primis, si evidenzia che, dal certificato storico di residenza del resistente, Sig. CP_1
emerge che la notifica dell'atto introduttivo risulta regolare, essendo stata inviata
[...] nell'indirizzo di residenza dello stesso, pertanto, alla sua mancata costituzione e comparizione in giudizio nei termini di rito, consegue la formale dichiarazione di sua contumacia nel presente giudizio.
4. La domanda proposta dal Sig. è fondata e merita accoglimento, per le Parte_2 ragioni di seguito evidenziate.
Va osservato innanzitutto che, dall'espletata istruttoria, non è emerso alcun rapporto giuridico pregresso tra le parti in causa, quali ad esempio un contratto di locazione scaduto o inesistente, pertanto appare corretta l'azione proposta di rilascio dell'immobile ubicato in Francavilla al Mare alla Via Cattaro n.2, individuato in N.C.E.U. del Comune di
Francavilla al Mare al foglio 15, particella n.216, sub. 10, categoria A/3, rendita euro
440,28, pervenuto al ricorrente, Sig. , in virtù di donazione (atto per Parte_2
Notar di Lanciano del 18.12.2010, N.100.674 Rep., trascritto a Chieti Persona_1 il 21.12.2010 al N.16135 di R.P), occupato senza titolo dal Sig. . (Cfr. doc. Controparte_1
n. 1 atto introduttivo del giudizio)
Venendo, quindi, all'esame della fondatezza della domanda proposta, va prima di tutto osservato che il ricorrente ha dimostrato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa.
Infatti, l'atto di donazione dell'immobile oggetto di causa, di cui al citato doc. n. 1 allegato al fascicolo del ricorrente, attesta che, con atto pubblico del 18.12.2010, trascritto il
21.1.2010, l'unità abitativa diveniva di proprietà del ricorrente.
Inoltre, la circostanza è stata pure confermata dai due testi addotti dal ricorrente.
Alla udienza del 05.06.2025, invero, la teste , coniuge del ricorrente e con Testimone_1 esso in regime di comunione dei beni (tuttavia, il bene oggetto della presente controversia
è di esclusiva proprietà del per essergli pervenuto in donazione dal di Parte_2 lui defunto padre), sulla circostanza articolata nell'atto introduttivo, sub 1), “Vero che il
Sig. è proprietario di una unità immobiliare sita in Francavilla al Mare, Parte_1 alla via Cattaro n. 2, piano 1°, interamente ammobiliata, individuata in N.C.E.U. del comune di Francavilla al Mare al foglio 15, particella n.216, sub. 10”; rispondeva “Si è
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vera la circostanza, mio marito ha ricevuto in donazione circa quindici anni fa l'immobile di cui mi si chiede”.
Anche il teste che previa dichiarazione di essere un commercialista Testimone_2
e di avere un immobile posto al piano superiore rispetto a quello per cui è causa, escusso alla medesima udienza, sulla circostanza sub 1), rispondeva “Si è vera la circostanza, ma non ricordo con precisione la particella dell'immobile oggetto del presente giudizio”.
Sulla seconda circostanza, del seguente tenore letterale “Vero che il predetto immobile era stato concesso in godimento per esigenze temporanee al Sig. , res.te a Controparte_1
Guardiagrele alla via S. Giovanni n.73, il quale nonostante le reiterate richieste di rilascio avanzate dal Sig. , continua ad occupare il predetto immobile senza alcun Parte_1 titolo e senza corrispondere alcun corrispettivo”, la teste dichiarava “Si è Testimone_1 vero, all'incirca sei anni fa l'immobile veniva concesso in uso al che a Controparte_1 tutt'oggi lo occupa senza averne titolo e senza corrispondere nulla”.
Anche il teste , sulla medesima circostanza, rispondeva “Preciso sul Testimone_2 capitolo di prova che non so dire il nome dell'occupante l'immobile in questione, ma confermo il resto della circostanza, preciso che anche nel corso delle riunioni condominiali ho appurato la circostanza relativa all'occupazione dell'immobile da parte del soggetto di cui non so dire il nome e anche di altri che frequentano l'immobile con regolarità e di tale ultima circostanza si lamentavano anche gli altri condomini, così ho notiziato di tali lamentele e lo stesso mi riferiva dell'occupazione e che avrebbe Parte_1 cercato di risolvere nel più breve tempo possibile, ma tanto accadeva diversi anni fa;
preciso che nel corso dell'anno 2022 e ancora più di recente nel 2023 io ho chiesto al
se poi fosse riuscito a liberare l'immobile poiché mi era stato richiesto per un Parte_1 familiare del mio inquilino che occupa il mio appartamento posto sopra a quello per cui è causa”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta pure confermata la circostanza, dedotta nell'atto introduttivo, relativa all'occupazione dell'immobile da parte del resistente, già da diversi anni e, peraltro, tale circostanza non è neppure contestata dal resistente, che ha deciso volontariamente di non costituirsi e di non comparire nel presente giudizio.
Anche l'ulteriore circostanza, relativa al pagamento delle utenze dell'immobile da parte del è stata confermata dalla teste che, sulla circostanza n. 3 Parte_2 Testimone_1
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ammessa, rispondeva “Si è vera al circostanza” ed anche dal teste Testimone_2 che, sulla medesima circostanza, dichiarava “Posso rispondere solo in merito agli oneri condominiali che comprendono anche i consumi di acqua e confermo che sono interamente versati dal , non so dire gli ulteriori da chi vengono pagati.”. Parte_1
Nel caso di specie, è risultato certo che il resistente, cui era stato concesso di abitare nell'immobile temporaneamente, senza versare alcun corrispettivo in denaro, a tutt'oggi occupa l'immobile di proprietà del e non versa neppure le somme di denaro Parte_2 relative ai consumi delle utenze domestiche di acqua luce e gas, così costringendo il ricorrente a sopportarne i costi, come lo stesso ha dimostrato documentalmente.
Infatti, il ricorrente, a conforto delle deduzioni relative alle spese per le utenze domestiche dell'immobile, ha prodotto, con i docc.ti 2, 3, 4, 5 e 8, le fatture da esso pagate per effetto della mancata volturazione delle stesse a nome del . Controparte_1
Tale ultima circostanza rende verosimile che l'occupazione dell'immobile era stata concessa solo temporaneamente, poiché, diversamente argomentando, sarebbero state volturate le utenze a suo nome.
Inoltre, per le predette spese sostenute per le utenze e per la TARI non versata, il ricorrente,
a riprova dei pagamenti eseguiti, ha allegato un sollecito di pagamento della utenza idrica pervenuto nell'anno 2023 (Cfr. doc. nn. 6 e 7).
E, d'altro canto, il resistente non ha fornito dati in senso contrario, pertanto, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., si conferma il dato riportato dal ricorrente, Sig. . Parte_2
In ordine alla occupazione senza titolo, anche la Riforma Cartabia, rafforzando la tutela del proprietario, in caso di occupazione sine titulo, ha previsto strumenti più efficaci per il rilascio dell'immobile e sanzioni più severe per l'occupazione abusiva, inoltre ha introdotto modifiche significative al regime delle occupazioni senza titolo, in particolare per quanto riguarda le occupazioni abusive di immobili.
Come noto, la riforma mira a velocizzare le procedure di rilascio degli immobili occupati senza titolo e a potenziare la tutela del proprietario, anche attraverso l'introduzione di un nuovo reato specifico per l'occupazione abusiva di immobili adibiti ad uso abitativo.
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Inoltre, ha anche precisato che l'occupazione sine titulo, o senza titolo, si verifica quando un soggetto occupa un immobile senza averne alcun diritto, come un contratto di locazione o di comodato, ovvero quando il titolo che lo legittimava è venuto meno.
In pratica, si tratta di un'occupazione abusiva, sia che sia avvenuta senza alcun titolo iniziale, sia che il titolo sia successivamente cessato.
E, nel caso di specie, è di palmare evidenza che la situazione dedotta dal ricorrente si può con certezza qualificare come occupazione senza titolo.
Ritenuta provata, per tutti i motivi esposti, la proprietà dell'immobile in capo al ricorrente e l'occupazione dello stesso sine titulo da parte del resistente, che non versa alcun corrispettivo, né per l'occupazione dell'immobile, né per le relative spese di utenze e Tari, la domanda proposta è, dunque, fondata e va accolta in toto.
Ciò posto, avendo il ricorrente assolto all'onere della prova su di esso incombente, va disposto l'ordine di rilascio dell'immobile da parte del Sig. , fissando la Controparte_1 data della consegna al ricorrente, Sig. , entro e non oltre il 10.08.2025. Parte_2
5. Le spese seguono la soccombenza, anche nella contumacia del resistente, posto che, in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5813).
Le spese si liquidano (secondo il valore del decisum), ex D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, considerati i valori minimi per la semplicità e ripetitività delle questioni di fatto e di diritto affrontate e della natura esclusivamente documentale del procedimento, per la fase di merito del presente giudizio, compresa nello scaglione tra Euro 5.201,00 a €
26.000,00, determinato considerando il danno patrimoniale subito dal proprietario a causa dell'occupazione illegittima, danno che viene generalmente quantificato in base al valore locativo del bene, ovvero il canone di affitto che il proprietario avrebbe potuto percepire se l'immobile fosse stato libero, dunque, in complessivi € 2.540,00.
6. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
7 n. 265/2024 r.g.a.c.
P.Q.M.
7. Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie
in toto la domanda proposta dal Sig. e, per l'effetto, Parte_2
Dichiara
che il Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Giovanni n. 73, occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Francavilla al Mare al foglio
15, particella n.216, sub. 10, categoria A/3, rendita euro 440,28, interamente ammobiliata, di proprietà del ricorrente Sig. Parte_2
Ordina
il rilascio dell'immobile suindicato, occupato senza titolo da parte del Sig. , Controparte_1
Par libero e vuoto da persone e cose in favore del ricorrente ,Sig. alla data Parte_2 del 10.08.2025;
Condanna
il Sig. al pagamento, in favore del Sig. , delle spese Controparte_1 Parte_2 processuali, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, meglio precisati sopra, oltre al
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A, come per legge, se dovuti, nonché per esborsi € 759 per la presente e le successive occorrende, per le ragioni di cui alla parte motiva.
DISPONE
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
8 n. 265/2024 r.g.a.c.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Chieti, lì 10.07.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
__________________________________________________________
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 265/2024, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parte_1 C.F._1
NARDONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Giovanni n. 73;
Resistente contumace
********
OGGETTO: Occupazione sine titulo immobile. Azione di rilascio.
1 n. 265/2024 r.g.a.c.
CONCLUSIONI: All'udienza del 03.07.2025, il ricorrente ha concluso come da note scritte di udienza depositate il 02.07.2025.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Il Sig. notificava, al Sig. , ricorso ex art. 281-undecies Parte_1 Controparte_1
c.p.c. del 13.03.2024, per chiedere: “ a) dichiarare che il Sig. nato a [...]
Guardiagrele il 17.06.1973 ed ivi res.te alla Via S. Giovanni n. 73, occupa senza titolo
l'unità immobiliare sita in Francavilla al Mare (CH) alla Via Cattaro n.2 e condannarlo all'immediato rilascio della stessa in favore del proprietario ricorrente, Sig. Parte_1
, libero da persone e da cose;
b) con vittoria di spese e compensi di causa.”
[...]
A fondamento della richiesta, il Sig. sulla premessa di essere Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare di sua proprietà, interamente ammobiliata, ubicata in
Francavilla al Mare, alla Via Cattaro n. 2, individuata in N.C.E.U. del comune di
Francavilla al Mare al foglio 15, particella n.216, sub. 10, categoria A/3, rendita euro
440,28, ad esso pervenuta in forza di donazione con atto per Notar di Persona_1
Lanciano del 18.12.2010, N.100.674 Rep., trascritto a Chieti il 21.12.2010 al N.16135 di
R.P., deduceva che: - il predetto immobile era stato concesso in godimento al Sig. CP_1 per esigenze temporanee e che, nonostante le reiterate richieste di rilascio avanzate
[...] nei suoi confronti, anche con raccomandata N.20077321565-0 del 26.10.2023, questi continuava ad occupare l'immobile senza titolo e senza versare alcun corrispettivo al proprietario;
- il ricorrente era ancora intestatario delle utenze relative all'immobile e che, pertanto, aveva dovuto sostenere i costi relativi ai consumi delle utenze di luce, gas e acqua, come anche della TARI e degli oneri condominiali;
- il ricorrente intendeva riacquistare la disponibilità dell'immobile e, con la suddetta lettera racc.ta, invitava il Sig. Controparte_1
a rilasciare la sua abitazione, ma la missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
2. Alla udienza del 03.06.2024, il Giudice, Dott. Gianluca Falco, stante l'assenza del resistente, onerava il ricorrente della produzione telematica del certificato storico di residenza del Sig. e, nel contempo, trasmetteva gli atti al Presidente del Controparte_1
2 n. 265/2024 r.g.a.c.
Tribunale per l'eventuale assegnazione della causa alla sezione distaccata di Ortona, ritenendo applicabile l'art. 21 c.p.c. quale foro esclusivo, poiché l'immobile è ubicato a
Francavilla al Mare.
Il certificato storico di residenza del Sig. veniva depositato Controparte_1 telematicamente dal ricorrente in data 06.06.2024 ed il Presidente del Tribunale di Chieti,
Dott. Guido Campli, con provvedimento dell'11.06.2024, disponeva la trasmissione del fascicolo alla Sezione Distaccata di Ortona, ex art. 83 ter disp. att. del c.p.c.
Su invito del nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, il ricorrente, in data 24.06.2024, depositava tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo telematico del Tribunale di
Chieti, individuato dal N. 336/2024 R.G.A.C.C.
Il Giudice, con decreto del 25.06.2024, acquisita tutta la documentazione depositata dal ricorrente, fissava l'udienza del 19.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza e, a scioglimento dell'ordinanza assunta alla predetta udienza, ammetteva la documentazione prodotta dal ricorrente e la prova orale offerta, fissando, per l'espletamento della stessa, l'udienza del
05.06.2025.
Alla udienza del 05.06.2025, il resistente non compariva e la difesa del ricorrente, nonché il ricorrente stesso, presente personalmente in udienza, chiedevano darsi inizio all'espletamento della prova per testi così come ammessa;
escussi i due testi presenti, Sig.ri e , parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di Testimone_1 Testimone_2 precisazione delle conclusioni con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e con facoltà di deposito di note conclusive nei termini di legge;
il Giudice, dato atto, fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 c.p.c., l'udienza del 03.07.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., da note scritte di udienza da depositarsi entro la medesima data di udienza e con facoltà per la parte costituita di deposito di note conclusive entro giorni dieci prima della fissata udienza.
Alla udienza del 03.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, nelle note di udienza depositate il 02.07.2025, si riportava ai propri atti depositati ed alle conclusioni rassegnate, nonché alle note conclusive depositate in data 21.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 n. 265/2024 r.g.a.c.
3. In primis, si evidenzia che, dal certificato storico di residenza del resistente, Sig. CP_1
emerge che la notifica dell'atto introduttivo risulta regolare, essendo stata inviata
[...] nell'indirizzo di residenza dello stesso, pertanto, alla sua mancata costituzione e comparizione in giudizio nei termini di rito, consegue la formale dichiarazione di sua contumacia nel presente giudizio.
4. La domanda proposta dal Sig. è fondata e merita accoglimento, per le Parte_2 ragioni di seguito evidenziate.
Va osservato innanzitutto che, dall'espletata istruttoria, non è emerso alcun rapporto giuridico pregresso tra le parti in causa, quali ad esempio un contratto di locazione scaduto o inesistente, pertanto appare corretta l'azione proposta di rilascio dell'immobile ubicato in Francavilla al Mare alla Via Cattaro n.2, individuato in N.C.E.U. del Comune di
Francavilla al Mare al foglio 15, particella n.216, sub. 10, categoria A/3, rendita euro
440,28, pervenuto al ricorrente, Sig. , in virtù di donazione (atto per Parte_2
Notar di Lanciano del 18.12.2010, N.100.674 Rep., trascritto a Chieti Persona_1 il 21.12.2010 al N.16135 di R.P), occupato senza titolo dal Sig. . (Cfr. doc. Controparte_1
n. 1 atto introduttivo del giudizio)
Venendo, quindi, all'esame della fondatezza della domanda proposta, va prima di tutto osservato che il ricorrente ha dimostrato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa.
Infatti, l'atto di donazione dell'immobile oggetto di causa, di cui al citato doc. n. 1 allegato al fascicolo del ricorrente, attesta che, con atto pubblico del 18.12.2010, trascritto il
21.1.2010, l'unità abitativa diveniva di proprietà del ricorrente.
Inoltre, la circostanza è stata pure confermata dai due testi addotti dal ricorrente.
Alla udienza del 05.06.2025, invero, la teste , coniuge del ricorrente e con Testimone_1 esso in regime di comunione dei beni (tuttavia, il bene oggetto della presente controversia
è di esclusiva proprietà del per essergli pervenuto in donazione dal di Parte_2 lui defunto padre), sulla circostanza articolata nell'atto introduttivo, sub 1), “Vero che il
Sig. è proprietario di una unità immobiliare sita in Francavilla al Mare, Parte_1 alla via Cattaro n. 2, piano 1°, interamente ammobiliata, individuata in N.C.E.U. del comune di Francavilla al Mare al foglio 15, particella n.216, sub. 10”; rispondeva “Si è
4 n. 265/2024 r.g.a.c.
vera la circostanza, mio marito ha ricevuto in donazione circa quindici anni fa l'immobile di cui mi si chiede”.
Anche il teste che previa dichiarazione di essere un commercialista Testimone_2
e di avere un immobile posto al piano superiore rispetto a quello per cui è causa, escusso alla medesima udienza, sulla circostanza sub 1), rispondeva “Si è vera la circostanza, ma non ricordo con precisione la particella dell'immobile oggetto del presente giudizio”.
Sulla seconda circostanza, del seguente tenore letterale “Vero che il predetto immobile era stato concesso in godimento per esigenze temporanee al Sig. , res.te a Controparte_1
Guardiagrele alla via S. Giovanni n.73, il quale nonostante le reiterate richieste di rilascio avanzate dal Sig. , continua ad occupare il predetto immobile senza alcun Parte_1 titolo e senza corrispondere alcun corrispettivo”, la teste dichiarava “Si è Testimone_1 vero, all'incirca sei anni fa l'immobile veniva concesso in uso al che a Controparte_1 tutt'oggi lo occupa senza averne titolo e senza corrispondere nulla”.
Anche il teste , sulla medesima circostanza, rispondeva “Preciso sul Testimone_2 capitolo di prova che non so dire il nome dell'occupante l'immobile in questione, ma confermo il resto della circostanza, preciso che anche nel corso delle riunioni condominiali ho appurato la circostanza relativa all'occupazione dell'immobile da parte del soggetto di cui non so dire il nome e anche di altri che frequentano l'immobile con regolarità e di tale ultima circostanza si lamentavano anche gli altri condomini, così ho notiziato di tali lamentele e lo stesso mi riferiva dell'occupazione e che avrebbe Parte_1 cercato di risolvere nel più breve tempo possibile, ma tanto accadeva diversi anni fa;
preciso che nel corso dell'anno 2022 e ancora più di recente nel 2023 io ho chiesto al
se poi fosse riuscito a liberare l'immobile poiché mi era stato richiesto per un Parte_1 familiare del mio inquilino che occupa il mio appartamento posto sopra a quello per cui è causa”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta pure confermata la circostanza, dedotta nell'atto introduttivo, relativa all'occupazione dell'immobile da parte del resistente, già da diversi anni e, peraltro, tale circostanza non è neppure contestata dal resistente, che ha deciso volontariamente di non costituirsi e di non comparire nel presente giudizio.
Anche l'ulteriore circostanza, relativa al pagamento delle utenze dell'immobile da parte del è stata confermata dalla teste che, sulla circostanza n. 3 Parte_2 Testimone_1
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ammessa, rispondeva “Si è vera al circostanza” ed anche dal teste Testimone_2 che, sulla medesima circostanza, dichiarava “Posso rispondere solo in merito agli oneri condominiali che comprendono anche i consumi di acqua e confermo che sono interamente versati dal , non so dire gli ulteriori da chi vengono pagati.”. Parte_1
Nel caso di specie, è risultato certo che il resistente, cui era stato concesso di abitare nell'immobile temporaneamente, senza versare alcun corrispettivo in denaro, a tutt'oggi occupa l'immobile di proprietà del e non versa neppure le somme di denaro Parte_2 relative ai consumi delle utenze domestiche di acqua luce e gas, così costringendo il ricorrente a sopportarne i costi, come lo stesso ha dimostrato documentalmente.
Infatti, il ricorrente, a conforto delle deduzioni relative alle spese per le utenze domestiche dell'immobile, ha prodotto, con i docc.ti 2, 3, 4, 5 e 8, le fatture da esso pagate per effetto della mancata volturazione delle stesse a nome del . Controparte_1
Tale ultima circostanza rende verosimile che l'occupazione dell'immobile era stata concessa solo temporaneamente, poiché, diversamente argomentando, sarebbero state volturate le utenze a suo nome.
Inoltre, per le predette spese sostenute per le utenze e per la TARI non versata, il ricorrente,
a riprova dei pagamenti eseguiti, ha allegato un sollecito di pagamento della utenza idrica pervenuto nell'anno 2023 (Cfr. doc. nn. 6 e 7).
E, d'altro canto, il resistente non ha fornito dati in senso contrario, pertanto, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., si conferma il dato riportato dal ricorrente, Sig. . Parte_2
In ordine alla occupazione senza titolo, anche la Riforma Cartabia, rafforzando la tutela del proprietario, in caso di occupazione sine titulo, ha previsto strumenti più efficaci per il rilascio dell'immobile e sanzioni più severe per l'occupazione abusiva, inoltre ha introdotto modifiche significative al regime delle occupazioni senza titolo, in particolare per quanto riguarda le occupazioni abusive di immobili.
Come noto, la riforma mira a velocizzare le procedure di rilascio degli immobili occupati senza titolo e a potenziare la tutela del proprietario, anche attraverso l'introduzione di un nuovo reato specifico per l'occupazione abusiva di immobili adibiti ad uso abitativo.
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Inoltre, ha anche precisato che l'occupazione sine titulo, o senza titolo, si verifica quando un soggetto occupa un immobile senza averne alcun diritto, come un contratto di locazione o di comodato, ovvero quando il titolo che lo legittimava è venuto meno.
In pratica, si tratta di un'occupazione abusiva, sia che sia avvenuta senza alcun titolo iniziale, sia che il titolo sia successivamente cessato.
E, nel caso di specie, è di palmare evidenza che la situazione dedotta dal ricorrente si può con certezza qualificare come occupazione senza titolo.
Ritenuta provata, per tutti i motivi esposti, la proprietà dell'immobile in capo al ricorrente e l'occupazione dello stesso sine titulo da parte del resistente, che non versa alcun corrispettivo, né per l'occupazione dell'immobile, né per le relative spese di utenze e Tari, la domanda proposta è, dunque, fondata e va accolta in toto.
Ciò posto, avendo il ricorrente assolto all'onere della prova su di esso incombente, va disposto l'ordine di rilascio dell'immobile da parte del Sig. , fissando la Controparte_1 data della consegna al ricorrente, Sig. , entro e non oltre il 10.08.2025. Parte_2
5. Le spese seguono la soccombenza, anche nella contumacia del resistente, posto che, in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5813).
Le spese si liquidano (secondo il valore del decisum), ex D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, considerati i valori minimi per la semplicità e ripetitività delle questioni di fatto e di diritto affrontate e della natura esclusivamente documentale del procedimento, per la fase di merito del presente giudizio, compresa nello scaglione tra Euro 5.201,00 a €
26.000,00, determinato considerando il danno patrimoniale subito dal proprietario a causa dell'occupazione illegittima, danno che viene generalmente quantificato in base al valore locativo del bene, ovvero il canone di affitto che il proprietario avrebbe potuto percepire se l'immobile fosse stato libero, dunque, in complessivi € 2.540,00.
6. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
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P.Q.M.
7. Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie
in toto la domanda proposta dal Sig. e, per l'effetto, Parte_2
Dichiara
che il Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Giovanni n. 73, occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Francavilla al Mare al foglio
15, particella n.216, sub. 10, categoria A/3, rendita euro 440,28, interamente ammobiliata, di proprietà del ricorrente Sig. Parte_2
Ordina
il rilascio dell'immobile suindicato, occupato senza titolo da parte del Sig. , Controparte_1
Par libero e vuoto da persone e cose in favore del ricorrente ,Sig. alla data Parte_2 del 10.08.2025;
Condanna
il Sig. al pagamento, in favore del Sig. , delle spese Controparte_1 Parte_2 processuali, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, meglio precisati sopra, oltre al
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A, come per legge, se dovuti, nonché per esborsi € 759 per la presente e le successive occorrende, per le ragioni di cui alla parte motiva.
DISPONE
che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente riportati sulla sentenza.
8 n. 265/2024 r.g.a.c.
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Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Chieti, lì 10.07.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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