CASS
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 13/11/2025, n. 37156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37156 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NA MA DE AN MA MA MA R.G.N. 16355/2025 US IC SENTENZA Sul ricorso proposto da: IO NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell’interesse diNC IO;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NC IO in relazione al reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, cod. pen.) di un lavandino posto all’interno della Casa Circondariale “Ucciardone” di Palermo, reato commesso in data 7 ottobre 2016.
Considerato che
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per non avere la Corte dichiarato il bis in idem e, conseguentemente, per non avere emesso sentenza ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen. avendo l’imputato già subito condanna disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 10 giorni) per il medesimo fatto;
secondo la difesa del ricorrente la sanzione disciplinare irrogata dovrebbe ritenersi di natura penale ai sensi dell’art. 6 CEDU e dell’art. 4, protocollo 7, CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
Rilevato, in via preliminare ed assorbente, che NC IO risulta deceduto in data 23 maggio 2025 come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Ispica in data 7 giugno 2025 e prodotto in atti dal difensore;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Penale Sent. Sez. 7 Num. 37156 Anno 2025 Presidente: LI NO Relatore: MA MA MA Data Udienza: 23/09/2025 MA MA MA NO LI 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell’interesse diNC IO;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NC IO in relazione al reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, cod. pen.) di un lavandino posto all’interno della Casa Circondariale “Ucciardone” di Palermo, reato commesso in data 7 ottobre 2016.
Considerato che
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per non avere la Corte dichiarato il bis in idem e, conseguentemente, per non avere emesso sentenza ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen. avendo l’imputato già subito condanna disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 10 giorni) per il medesimo fatto;
secondo la difesa del ricorrente la sanzione disciplinare irrogata dovrebbe ritenersi di natura penale ai sensi dell’art. 6 CEDU e dell’art. 4, protocollo 7, CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
Rilevato, in via preliminare ed assorbente, che NC IO risulta deceduto in data 23 maggio 2025 come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Ispica in data 7 giugno 2025 e prodotto in atti dal difensore;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Penale Sent. Sez. 7 Num. 37156 Anno 2025 Presidente: LI NO Relatore: MA MA MA Data Udienza: 23/09/2025 MA MA MA NO LI 2