Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note di trattazione scritta disposte in luogo dell'udienza del 14 febbraio 2025, ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. R.G. 589/2020, cui è stato riunito il procedimento recante n. R.G. 2213/2020, la seguente S E N T E N Z A
tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Crisafi n. 34, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, sede di Reggio Calabria, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15, giusta procura in atti;
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Gloria Palamara, con cui Parte_2 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi n. 65, giusta procura in atti;
-resistenti- Avente ad oggetto: opposizione a diffida accertativa e ad atto di precetto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10 febbraio 2020 ed iscritto al n. 589/2020 R.G., la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto di convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00000/2019-907, notificatole in data 11.09.2019 e a mezzo del quale l' di Reggio Calabria Controparte_2 le ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.281,00, al lordo delle ritenute di legge, in ragione della presunta violazione commessa con riferimento alla
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Calabria, adducendo la presunta dequalificazione subita. A tal uopo, la Cooperativa ricorrente ha dedotto che -per un mero errore materiale- all'atto dell'assunzione, la era stata inquadrata come OSS ma che Pt_2 la lettera di assunzione sarebbe stata immediatamente rettificata (in data 21.11.2012) allineando la posizione contrattuale della lavoratrice al profilo posseduto ed alle mansioni dalla medesima svolte ossia attribuendole il livello contrattuale previsto (livello B1, del CCNL Cooperative Sociali), in assenza di contestazioni da parte della stessa. Ciò posto, ha eccepito l'inammissibilità della diffida per genericità della stessa, la prescrizione del credito riferito all'annualità 2014 e l'infondatezza dell'accertamento ispettivo nel merito, rispetto al quale, richiamando le caratteristiche del livello C1 previsto dal CCNL Cooperative Sociali, l'odierna opponente sostiene che nel caso de quo non sussistano tali elementi caratterizzanti, avendo frequentato la dipendente un corso indetto dalla Provincia di Reggio Calabria e, quindi, dal carattere locale, nonché in assenza di alcun potere di coordinamento e di controllo su altro personale di qualifica minore e che, dunque, erroneamente l' avrebbe Controparte_1 accolto l'istanza di intervento presentata dalla lavoratrice, affermando che ella avrebbe
“effettivamente svolto le mansioni corrispondenti al livello C1 trattandosi di operatore effettivamente formato”. Ha dedotto, inoltre, di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, trasmesso a mezzo pec in data 11.10.2019, con il quale aveva invocato l'annullamento dell'accertamento evidenziandone i diversi profili di erroneità senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, con il ricorso iscritto al n. R.G. 589/2020, parte ricorrente ha chiesto di: “accertare e dichiarare la prescrizione delle somme rivendicate dalla
[...]
; accertare e dichiarare la correttezza e legittimità dell'inquadramento Controparte_3 all'interno del livello B1 di cui al CCNL Cooperative Sociali, qualifica Operatore socio assistenziale, assegnato alla sig.ra e, per l'effetto, annullare e/o revocare la diffida accertativa n. Parte_2
RC00000/2019-907 ed il prodromico Verbale di Accertamento per obbligazione contributiva n. RC 00000/2019-904-01 del 4/4/2019, nonché ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale e/o successivo e/o agli stessi, dichiarando la non debenza delle somme con gli stessi rivendicata;
accertare e dichiarare comunque che la sig.ra non ha diritto Parte_2 all'inquadramento all'interno del livello C1 del CCNL Cooperative Sociale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la correttezza e legittimità dell'inquadramento assegnato alla stessa dalla odierna ricorrente e che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive.” Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva dell'Ente e, nel merito, ha resistito al ricorso con varie argomentazioni.
2 Ciò posto, con ricorso iscritto al n. R.G. 2213/2020 e depositato il 1° giugno 2020, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 12.05.2020, a mezzo del quale la lavoratrice le ha Parte_2 intimato il pagamento di € 2.466,28, di cui € 2.281,00 a titolo di sorte capitale, € 23,82 a titolo di interessi, ed € 135,00 a titolo di compenso per precetto, oltre iva e cpa specificando che il titolo su cui si basa l'atto di precetto è il provvedimento prot. n. FIDPL/2019- 209 con il quale il Direttore della di Controparte_3
Reggio Calabria ha conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del Decreto legislativo 23/4/2004 n. 124, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo per il lavoratore, alla diffida accertativa n. RC 00000/2019-907, emesso dagli Ispettori del lavoro in data 10.04.2019. Nello specifico, anche in tale sede, la società ricorrente ha sostenuto l'inammissibilità della diffida accertativa in quanto manifestamente generica nonché priva di una compiuta descrizione dell'attività ispettiva realizzata e delle risultanze della medesima, la prescrizione delle somme rivendicate per l'annualità 2014, l'infondatezza dell'accertamento compiuto con riguardo alla posizione della lavoratrice e, infine, la genericità delle somme richieste in assenza di Pt_2 indicazione delle modalità di determinazione del dovuto. Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme rivendicate per l'annualità 2014; c) nel merito: c1) in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza dell'atto di precetto notificato e, conseguentemente, non dovute le somme in esso portate;
c2) Accertare e dichiarare la correttezza e legittimità dell'inquadramento all'interno del livello B1 di cui al CCNL Cooperative Sociali, qualifica Operatore socio assistenziale, assegnato alla sig.ra e, per l'effetto, annullare l'atto di precetto, la diffida accertativa n. Pt_2
RC00000/2019-907, nonché ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale e/o successivo e/o agli stessi, dichiarando la non debenza delle somme con gli stessi rivendicata;
c3) Accertare e dichiarare comunque che la sig.ra non ha Parte_2 diritto all'inquadramento all'interno del livello C1 del CCNL Cooperative Sociale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la correttezza e legittimità dell'inquadramento assegnato alla stessa dalla odierna ricorrente e che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive;
d) In via subordinata, ridurre il quantum nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
” spese vinte. A fronte di ciò, la resistente costituitasi tempestivamente in Parte_2 giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione a precetto per violazione dell'art. 615 II comma c.p.c., l'inammissibilità dell'azione proposta dalla parte ricorrente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché l'infondatezza dei motivi posti alla base dell'avverso ricorso. Incardinata dinanzi al precedente giudicante e rinviata per la discussione, avendo rilevato la sussistenza di una parziale identità soggettiva nonché dell'identità dell'oggetto tra i due giudizi, è stata disposta la riunione del procedimento recante n.
3 R.G. 2213/2020 a quello di antecedente iscrizione a ruolo, dopodiché la causa è stata istruita mediante espletamento di prova testimoniale e poi rinviata per la discussione.
******** 1. Eccezioni preliminari Vanno, anzitutto, esaminate le eccezioni preliminari sollevate -rispettivamente- dall' e dalla opposta . CP_2 Pt_2
Nello specifico, l' resistente ha, in primo luogo, eccepito CP_2
l'inammissibilità della presente opposizione atteso che avverso il provvedimento di convalida della diffida accertativa, introdotto nell'attuale sistema dall'art. 12 del d.lgs. 124/04, il legislatore non avrebbe previsto rimedi giurisdizionali esperibili da parte del datore di lavoro. Orbene, in disparte la tardività della costituzione in giudizio del resistente, l'eccezione -rilevabile anche ex officio- si appalesa infondata atteso che la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto. In particolare, la circostanza che la diffida acquisti il valore di titolo esecutivo non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto, che può sempre essere contestato sicché la mancata opposizione alla diffida accertativa od il rigetto della stessa in via amministrativa, non precludono in alcun modo al datore di contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato (cfr. Cass. Ordinanza 29 luglio 2022, n. 23744). Sempre in via preliminare, la lavoratrice sostiene l'improcedibilità Pt_2 dell'azione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. atteso che la Cooperativa, a seguito dell'opposizione all'atto di precetto, una volta venuta a conoscenza dell'atto di pignoramento -notificatole il 21.07.2020- avrebbe dovuto provvedere a comunicare al Giudice dell'Esecuzione la pendenza del presente giudizio di opposizione, al fine di consentire la sospensione del procedimento esecutivo. Tale eccezione resta parimenti priva di pregio se si considera che la disposizione invocata dall'odierna opposta afferisce alla diversa ipotesi in cui l'esecuzione sia già stata avviata, situazione che non ricorreva alla data di presentazione del ricorso di opposizione all'atto di precetto (01.06.2020).
2. Sulla prescrizione Ciò posto, preliminarmente all'analisi merito della pretesa, l'opponente eccepisce la prescrizione del credito afferente all'annualità 2014 in assenza di atti interruttivi validi intervenuti prima del decreto di convalida della diffida accertativa. L'eccezione è infondata. Com'è noto, l'art. 28 L. n. 689/81 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla predetta legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione opera con riguardo sia alla violazione sia alla sanzione
4 pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito e non soltanto del diritto di riscuotere la somma dovuta a titolo di sanzione. In base al secondo comma del medesimo art. 28, in materia di interruzione della prescrizione occorre fare riferimento alle norme del codice civile e tale rinvio deve intendersi come rinvio pienamente recettizio alla disciplina codicistica, con conseguente esclusione della disciplina del codice penale e utilizzo come modello della regolamentazione del codice civile (cfr. Cass. Civ sez. I sent. 17 marzo 2005 n. 5798). In particolare, occorre stabilire quali specifici atti del procedimento amministrativo sanzionatorio rilevino ai fini dell'interruzione della prescrizione. Il rinvio alla disciplina civilistica rende direttamente applicabile l'art. 2943 c.c., che prevede un sistema chiuso di cause di interruzione identificate nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
nella domanda proposta nel corso di esso e in ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. Secondo la Suprema Corte di Cassazione “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. II sent. 18 gennaio 2007 n. 1081). Sennonché, il modello civilistico di interruzione della prescrizione non può non tener conto che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito di un procedimento amministrativo, configurato dalla stessa legge 689/81, diretto a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare l'entità della sanzione amministrativa (cfr. Cass. Sez. I sent. 17 marzo 2005 n. 5798). In tale prospettiva, non tutti gli atti endoprocedimentali sono idonei a costituire in mora il debitore e, conseguentemente, rilevanti ai fini della interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Sez. I sent. 22 settembre 2006 n. 20692) solo gli atti tipici del procedimento sanzionatorio possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, con conseguente irrilevanza di eventuali atti atipici della prescrizione (cfr. Cass. Sez. I sent. 9 marzo 2006 n. 5063). Secondo l'orientamento giurisprudenziale, la notifica della contestazione della violazione rappresenta l'atto interruttivo per antonomasia (cfr. Cass. Sez. I sent. 12 agosto 1992 n. 9545 e sez. II sent. 4 aprile 2000 n. 4094). Analogamente è atto interruttivo la notifica dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. sez. I sent. 25 maggio 1987 n. 4610 e sent. 23 novembre 2004 n. 22111). Ciò posto, non può essere accolta la tesi -sostenuta dall' dell'efficacia CP_2 interruttiva del primo accesso ispettivo, effettuato presso la sede della il Parte_1
29 marzo 2018. Invero, secondo quanto affermato da Cass. n. 10674/2012, la data di visita degli ispettori può considerarsi come data della interruzione della prescrizione -e salvezza dei diritti di credito posizionati nel quinquennio precedente- solo ove nel verbale si
5 indichi l'ammontare dei contributi riscontrati come dovuti ed il verbale medesimo sia stato comunque consegnato o comunicato all'obbligato. Di contro, nella specie, la prescrizione è stata validamente interrotta soltanto dalla notifica del provvedimento di diffida accertativa, avvenuta il 17.04.2019. Pertanto, trattandosi di crediti contributivi e retributivi relativi all'annualità 2014 e -precisamente- al marzo 2014, la cui esigibilità decorre dal mese successivo, la prescrizione quinquennale è stata validamente interrotta dalla notifica della diffida avvenuta il 17 aprile 2019.
3. Sulla correttezza formale dei titoli Venendo ai titoli contestati, l'opponente eccepisce la genericità della diffida accertativa. A tal fine, è ben noto che la motivazione -necessaria per ogni atto amministrativo- deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Ebbene, dalla lettura della diffida accertativa, prodromica al successivo atto di precetto e versata in atti anche dalla (cfr. all. 11), emergono chiaramente tutti Pt_2 gli elementi che hanno condotto all'importo finale con l'indicazione, per anno di maturazione, dei singoli emolumenti accertati. In tal senso, peraltro, la -su cui incombeva il relativo onere- non ha Parte_1 svolto contestazioni specifiche, tali da evidenziare carenze ovvero inesattezze del calcolo operato dagli ispettori.
4. Sul merito della pretesa Nel merito, entrambi i titoli contestati in questa sede (decreto di convalida della diffida e atto di precetto) traggono origine dal medesimo accertamento ispettivo. Nello specifico, come anticipato, il datore di lavoro ha inquadrato la lavoratrice nel 2012- come OSA B1 sostenendo l'erroneità dell'iniziale Parte_3 inquadramento come OSS a fronte del quale, mediante rettifica della lettera di assunzione, la posizione contrattuale della lavoratrice sarebbe stata riallineata al profilo posseduto ed alle mansioni dalla medesima svolte, corrispondenti al livello B1 del CCNL Cooperative Sociali. In linea di principio, è ben noto come l'operazione di inquadramento debba essere il frutto di una comparazione tra le declaratorie professionali e le mansioni effettivamente attribuite e concretamente svolte. A tal fine, la società datrice di lavoro sostiene che la lavoratrice avrebbe Pt_2 sempre svolto l'attività lavorativa tipica del Livello B1, “occupandosi dell'igiene personale degli utenti della struttura, della pulizia degli stessi, delle camere, degli ambienti ove questi sono ospitati e del ritiro e della sistemazione della biancheria” e che “nello svolgimento di tali attività la resistente non ha mai coordinato, né controllato, alcun dipendente”. Nello specifico, la ha dedotto che la Parte_1
6 avrebbe sempre prestato la propria attività unitamente ad un Ausiliario e ad Pt_2 uno, o due, Educatori, quest'ultimi appartenenti ad un profilo contrattuale superiore e che le tre figure avrebbero operato in ambiti professionali completamente distinti ed autonomi atteso che soltanto gli educatori si sarebbero occupati della fase di riabilitazione dei pazienti, della fase di intrattenimento, prendendosi cura degli stessi durante le uscite riabilitative programmate al di fuori della struttura;
mentre gli Ausiliari si sarebbero occupati della pulizia degli spazi comuni della struttura. Quanto al percorso formativo, l'odierna opponente sostiene, d'altra parte, che la abbia acquisito la qualifica di OSA mediante la frequenza di un corso di Pt_2 formazione provinciale e locale, dalla natura e dai caratteri sensibilmente differenti da quelli previsti dal Livello C1, considerato che tale livello presupporrebbe la frequenza di un corso di formazione a carattere regionale e/o nazionale, e non certamente a carattere provinciale, come quello svolto dall'odierna opposta. Di contro, l' ha dedotto che il riconoscimento della categoria C1 CP_2 deriva dal fatto che la avrebbe “effettivamente svolto le mansioni Pt_2 corrispondenti al livello C1 trattandosi di operatore effettivamente formato”. Nel medesimo senso, la lavoratrice sostiene che -sin alla data di assunzione- si sarebbe occupata della cura degli ospiti della struttura, provvedendo quotidianamente all'igiene personale, aiutandoli a vestirsi, mantenere in ordine i loro armadi, seguendoli durante il pranzo o la cena secondo il turno di lavoro, interfacciandosi con i familiari rappresentando le loro necessità e i loro bisogni, eseguendo le direttive del personale medico e infermieristico presente nella struttura, al fine di garantire all'ospite le cure del caso e l'assistenza necessaria;
che durante i turni di lavoro, le unità lavorative presenti in struttura da sempre sono il medico e l'infermiere professionale, personale questo dipendente dell' , gli educatori, il Parte_4 coordinatore e gli addetti alle pulizie preposti alla pulizia degli spazi comuni della struttura, tutti ovviamente con mansioni diverse e inquadramento di altra natura;
che le dichiarazioni dei quattro dipendenti della raccolte dal personale Parte_1 ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di RC, durante la loro attività investigativa sul luogo di lavoro, comproverebbero tali circostanze. Ciò posto, lo svolgimento delle mansioni, così come descritte dalla lavoratrice nonché dall' , ha trovato piena conferma nella prova testimoniale Pt_2 CP_2 espletata nel corso del presente giudizio, nei termini che seguono. A tal fine, si riportano le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 17 gennaio 2024; in particolare, il teste di parte opponente ha dichiarato Testimone_1 che la : “[…] si occupa dell'igiene personale degli ospiti e del riassetto della Pt_2 camera degli ospiti, di sistemare la loro biancheria ecc. Ci sono altre persone nella struttura che svolgono le medesime mansioni e sono tutte sullo stesso livello e rispondono tutti al responsabile dei turni ovvero a noi educatori. […] Parte_5
ADR: che io sappia la sig.ra è un OSA. Durante uno stesso turno c'è solo Pt_2 un ausiliario, un e un educatore. ADR: può succedere che la Persona_1
7 sig.ra si occupi dell'accompagnamento degli ospiti presso gli ambulatori Pt_2 assieme anche ad un infermiere.” Nel medesimo senso, la teste ha dichiarato che: “La Testimone_2 Pt_2
è un OSA, si occupa dell'igiene del malato, del riordino dello spazio di vita del malato, del riassetto degli armadi, partecipa alla mensa, se vi è necessità si occupa anche di accompagnare gli ospiti al di fuori della struttura, a volte da sola altre volte con noi educatori, dipende dalle esigenze dell'ospite. La sig.ra svolge le sue mansioni Pt_2 in maniera individuale, le direttive provengono sempre dal Presidente, dal vicepresidente o dal coordinatore, c'è un responsabile che è il dott. Parte_5
Che io sappia la svolge la propria attività su 3 turni settimanali. Gli Per_2 Pt_2 ausiliari si occupano della pulizia degli spazi comuni e sono ad es. la sig.ra CP_4
e ADR: ci sono turni in cui sono presenti due OSA con
[...] Parte_6 educatori e ausiliario, altre volte invece sono presenti solo un OSA, un educatore ed un ausiliario.” D'altro canto, il teste di parte opposta ha dichiarato: “la sig.ra Testimone_3
era un OSS che se non sbaglio era subentrata con un bando della Regione Pt_2
Calabria. Preciso di avervi lavorato dal 2003 al 2018. La sig.ra curava l'igiene Pt_2 personale dei pazienti;
li accompagnava fuori in ospedale da sola, qualche volta con infermieri altre volte da sola. La lavorava 5 ore al giorno se non ricordo male Pt_2
e durante il turno era l'unico OSS, poi c'era generalmente un operatore ed un ausiliario;
poteva capitare che ci fossero due operatori, ma l'OSS era uno solo. ADR: che io sappia la in quel periodo seguiva corsi di formazione per gli OSS, Pt_2 sempre nell'ambito del bando regionale che prevedeva una formazione ed assunzione obbligatorie. Preciso di esserne a conoscenza in quanto me lo riferiva la e Pt_2 poi lo deduco dal fatto che lo prevedesse il bando.” Da ultimo, il teste ha dichiarato: “La è un OSS, è Testimone_4 Pt_2 inquadrata come OSA, ma in realtà svolge un'assistenza completa agli ospiti sia sotto il profilo dell'assistenza personale che dello spazio vitale degli ospiti, peraltro è anche titolata perché possiede il titolo di OSS, che ha acquisito dopo aver svolto a proprie spese da un po' di anni. La è stata assunta con la borsa lavoro della Regione Pt_2
Calabria che prevedeva l'obbligo di formazione continua, in quegli anni è stato indetto un corso di OSS gratuito a cui però la non ha avuto accesso, per cui negli Pt_2 anni successivi ha dovuto svolgere il corso da privatista a sue spese. Lo so perché per circa 5 anni, forse anche di più, ho lavorato anche in amministrazione, essendo io esperto di informatica, e quindi ho avuto modo di vedere la documentazione riguardante la in prima persona. ADR: la ha un contratto part-time Pt_2 Pt_2
a 19 ore, svolgendo turni di circa 5 ore, durante questo turno c'è un solo OSS/OSA, difficilmente si accavallano, ma il turno in struttura è svolto sempre in maniera individuale, anzi può succedere che siamo noi educatori a dover aiutare loro. ADR: all'inizio della sua attività lavorativa, la ha lavorato prevalentemente Pt_2 all'esterno, svolgendo servizi domiciliari integrati per conto del Comune di Melito, adesso lavora in struttura, però va anche a casa degli utenti su richiesta. Gli OSA si
8 occupano anche di accompagnare gli ospiti per le visite specialistiche presso gli ambulatori, li vanno a trovare anche quando sono ricoverati presso gli ospedali.” Tanto premesso, appare utile riportare le declaratorie contrattuali riferite ad entrambi i livelli oggetto di causa. In particolare, mentre il livello B del CCNL Cooperative Sociali ricomprende
“le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni”; il livello C ricomprende “le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, competenze professionali, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro”. Ciò posto, dall'analisi del richiamato livello non appare che la qualifica di OSA livello C1 richieda l'esercizio effettivo di controllo e coordinamento di altri atteso che ciò attiene esclusivamente alle capacità e conoscenze e non anche all'esercizio effettivo di tale modalità da parte del lavoratore. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla Cooperativa, il possesso delle competenze professionali necessarie a ricoprire detto livello sono -in maniera alternativa- quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi ovvero dall'esperienza maturata in costanza di lavoro. Ebbene, a tal fine, la -sotto il profilo eminentemente documentale- ha Pt_2 dimostrato di possedere dei titoli di formazione perseguiti addirittura in epoca anteriore rispetto all'assunzione presso la e, dunque, all'accertamento Parte_1 operato dall' (cfr. corso di formazione di operatore socio-assistenziale del CP_2
2007 e l'attestato di frequenza per “riqualificazione del personale settore sociale dal 11.09.2008 al 06.11.2008) nonché la frequentazione di tirocini formativi (tirocinio formativo per Operatore Socio Sanitario della durata di mesi 9 prestato dal 16.11.2011 al 16.8.2012). Se ne desume che al mese di marzo 2014 -data dalla quale l' ha fatto CP_2 discendere il diverso inquadramento- la lavoratrice aveva già sicuramente raggiunto l'esperienza e le competenze corrispondenti al livello C1, ossia di operatore
9 effettivamente formato, anche tenendo in considerazione l'assunzione formalizzata nel 2012. A tal uopo, la prova testimoniale espletata non ha in alcun modo smentito l'assistenza e la formazione come sopra considerate, invero, tutti i testi escussi hanno confermato lo svolgimento, da parte della e sin alla data di assunzione, delle Pt_2 mansioni di assistenza agli ospiti della struttura, provvedendo quotidianamente all'igiene personale, aiutandoli a vestirsi, a mantenere in ordine i loro armadi e la loro biancheria. Attività non meramente materiali bensì di vicinanza e assistenza della persona richiedenti capacità tecniche e manuali, espressione anche di competenze professionali acquisite, tanto attraverso la frequentazione di corsi, quanto in virtù dell'esperienza maturata. Invero, com'è noto, entrambi i livelli (B1 e C1) contemplano lo svolgimento di mansioni di assistenza di base, laddove -tuttavia- a distinguete il livello C1 dall'altro è proprio il diverso grado di formazione del personale. Ebbene, dall'analisi del compendio istruttorio, complessivamente valutato, ben possono cogliersi nel bagaglio di titoli e di esperienza maturata dalla le Pt_2 caratteristiche richieste dal livello C1, all'interno della categoria OSA, di cui al CCNL Cooperative Sociali. Sulla base di quanto sinora esposto, l'opposizione -tanto alla diffida accertativa quanto all'atto di precetto- andrà rigettata, con conseguente conferma dei titoli impugnati.
5. Spese di lite Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto di convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00000/2019-907 nonché l'atto di precetto notificato dall'opposta in data 12.05.2020; Parte_2
- dichiara il diritto della parte opposta al riconoscimento del Parte_2 livello di inquadramento OSA livello C1 CCNL Cooperative Sociali, con ogni conseguenza in punto di differenze retributive maturate ed accertate;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, in favore di entrambe le parti opposte, liquidate nella complessiva somma di € 1.312,00 (€ 656,00 in favore di ciascuna), con distrazione in favore del procuratore Palamara, dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 15 febbraio 2025 Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Bianco
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