Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Avellino di immediata sospensione del ricorrente dalla attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno contenzioso riguarda il provvedimento di sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti -OMISSIS- -OMISSIS- più precisamente indicato in epigrafe.
Il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato, ha impugnato l’atto di invito alla produzione di documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’attestazione relativa all’esenzione dalla vaccinazione datato 15 dicembre 2021 e il successivo decreto di sospensione dall’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4 ter, comma 3 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) a firma del Questore di Avellino, assunto il 21 dicembre 2021.
La sospensione è ivi disposta “ fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 21 dicembre 2021 ”.
L’esponente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente, apparente insufficiente . Con tale censura il ricorrente sostiene che, pur avendo verbalmente riferito all’ufficio di volersi sottoporre a vaccino solo se gliel’avessero prescritto, non ha ricevuto riscontro;
II. In subordine, nullità del provvedimento di sospensione per carenza in astratto del firmatario . I dirigenti hanno l’onere di accertare l’inadempimento all’obbligo vaccinale, a termini del D.L. 172/2021, ma non hanno il potere di incidere sullo status giuridico di altri dipendenti.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 23 marzo 2022, n. 608, non appellata.
Il ricorrente non ha spiegato difese successive.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 14 maggio 2025 ove, nessuno presente, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In assenza di difese di parte ricorrente successive al provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il ricorso va respinto confermando i rilievi già in tale sede formulati considerando:
“- il mancato riscontro all'invito ritualmente formulato dalla Amministrazione e funzionale alla verifica dell’assolvimento degli obblighi foggiati dalla legge in materia di vaccinazione per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato;
- che la voluntas di sottoporsi alla ridetta vaccinazione, quivi solo genericamente allegata, appare apertis verbis collidente con la circostanza –allegata dalla resistente Amministrazione e non mai puntualmente contestata- per cui, ad oggi, il ricorrente “non ha prodotto alcuna documentazione relativa all’obbligo vaccinale”;
- che l’inerte comportamento serbato dal ricorrente –certato dalla Amministrazione- determina ipso iure l’effetto interdittivo che quivi si censura, comechè discendente invero direttamente dalla legge che, in parte qua, è chiaramente ricostruibile nei termini di lex perfecta .”
Invero nel ricorso introduttivo il ricorrente si limita ad affermare, senza darne alcuna prova, della sua intenzione di sottoporsi al vaccino, ove gli fosse stato prescritto.
Dalla documentazione depositata dall’amministrazione resistente risulta -per contro- che egli, contattato telefonicamente dalla Segreteria Affari generali della Questura di Avellino, ha riferito “ di non volersi sottoporre ad alcuna vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da -OMISSIS- per motivi personali ” e che non ha prodotto alcuna attestazione in merito.
Va disatteso anche il secondo motivo di gravame.
L’art. 4 ter comma 2 del D.L. 44/2021, che ha esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da -OMISSIS- già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nel quale è compreso il personale appartenente alla Polizia di Stato, ha individuato nei “responsabili delle strutture” le figure deputate a garantire l'osservanza dell'obbligo introdotto e ad adottare i provvedimenti conseguenziali in caso di inadempimento in attuazione della normativa. (Cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 11 aprile 2025, n. 7127)
Dispone infatti il menzionato articolo ai commi 2 e 3:
“2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 . I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.37 44
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti -OMISSIS- o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. (…)”.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato (Sez. I parere 12 luglio 2023, n. 01216), “ la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Essa è, dunque, conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento.
Orbene, la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa.
La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione .”
Con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333°- 021554 del 10 dicembre 2021 (recante disposizioni applicative in materia di obbligo vaccinale) ha inoltre, coerentemente, precisato che “i responsabili delle strutture” sono da intendersi “come i dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e periferiche. In relazione alla dimensione degli Uffici e/o alla presenza di uno o più Uffici decentrati, il dirigente può, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti con qualifica dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica ”.
Sicché il provvedimento di sospensione censurato, sottoscritto dal Questore, è stato assunto dall’organo competente.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione al Ministero dell’Interno delle spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.