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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB TI
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1756/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa TIZIANA MELIGRANA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 140/2020 emessa dall'
[...]
di ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, Controparte_1 CP_1 con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.437,00 a titolo di sanzione amministrativa.
1 L'ordinanza traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione del 25 novembre 2019, notificato nello stesso giorno, con cui all'odierno ricorrente venivano contestate violazioni degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n.
276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015 e dal D.Lgs. n. 8/2016, per avere posto in essere un'ipotesi di interposizione illecita di manodopera nella gestione di appalti di servizi affidati alla società Controparte_2
Secondo il verbale ispettivo, la società appaltatrice avrebbe svolto attività in violazione dei requisiti di genuinità dell'appalto, impiegando 15 lavoratori per un totale di 749 giornate nel periodo maggio 2017 – settembre 2017, con conseguente imputazione in capo alla committente dell'utilizzazione effettiva della manodopera.
Il procedimento traeva origine da segnalazioni presentate in data 7 gennaio 2020 da due ex lavoratori.
Il ricorrente deduceva: l'insussistenza della responsabilità personale, non avendo egli mai rivestito la qualità di amministratore di fatto della società committente, essendo tale società una società di capitali con amministratore unico formalmente nominato;
mancata prova dell'amministrazione di fatto, non potendosi desumere tale ruolo dalle mere dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva;
violazione degli artt. 75, 79, 80 e 84 del D.Lgs. 276/2003, in relazione alla circolare ITL n. 9/2018, poiché il contratto di appalto stipulato tra e era stato Controparte_2 Controparte_3 regolarmente certificato dalla Commissione di certificazione dell'Ente Paritetico
Bilaterale ENBLI di Roma, con conseguente vincolatività del relativo giudizio;
erroneità della qualificazione dell'appalto come illecito, poiché, diversamente da quanto sostenuto dagli ispettori, l'organizzazione del personale, la gestione delle attività e il rischio d'impresa erano integralmente in capo all'appaltatrice; richiesta di annullamento dell'ordinanza o, in via subordinata, la rideterminazione al minimo edittale della sanzione.
L'ITL si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo: il corretto disconoscimento dell'appalto, in quanto privo degli elementi essenziali di autonomia organizzativa e rischio d'impresa; la responsabilità solidale del ricorrente, ritenuto amministratore di fatto sulla base delle risultanze ispettive;
la piena legittimità della sanzione irrogata, determinata in conformità ai parametri normativi.
2 Il ricorso è infondato.
1. Sulla responsabilità dell'amministratore di fatto
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'amministratore di fatto si identifica in colui che: «esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della gestione societaria, pur in assenza di una formale investitura» (Cass. civ., sez. I,
n. 16404/2015); «svolge un'attività gestoria sistematica, con autonoma capacità decisionale, incidendo sull'indirizzo della società» (Cass. civ., sez. I, n. 17119/2018).
Nel caso di specie, le risultanze ispettive attestano che il ricorrente:
• impartiva direttive operative ai lavoratori,
• stabiliva turnazioni e modalità di esecuzione delle attività,
• rappresentava la società nei rapporti con l'appaltatrice.
Tali elementi consentono di qualificare il ricorrente come amministratore di fatto, legittimamente destinatario dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Sulla disconoscibilità dell'appalto e criteri di genuinità
L'appalto è genuino quando ricorrono i requisiti dell'art. 1655 c.c.: l'organizzazione dei mezzi propri dell'appaltatore; l'autonomia gestionale e organizzativa;
l'assunzione del rischio d'impresa.
La Cassazione ha più volte chiarito che: «è illecito l'appalto quando il potere direttivo sui lavoratori è esercitato dal committente» (Cass. civ., sez. lav., n. 22910/2015); «la mera fornitura di manodopera in assenza di effettiva organizzazione di mezzi integra interposizione vietata»(Cass. civ., sez. lav., n. 19514/2016); «la presenza del rischio
d'impresa in capo all'appaltatore è elemento essenziale per la genuinità dell'appalto»
(Cass. civ., sez. lav., n. 10074/2019).
Nel caso concreto, gli ispettori hanno accertato che:
• il personale era direttamente eterodiretto dalla committente;
• la società appaltatrice non disponeva di mezzi propri;
• mancava ogni rischio imprenditoriale autonomo.
Il disconoscimento dell'appalto è quindi pienamente legittimo.
3 3. Sugli effetti della certificazione ex artt. 75–84 D.Lgs. 276/2003
La certificazione dei contratti produce effetti tra le parti del contratto, ma non vincola l'Ispettorato del lavoro né il giudice quando la realtà sostanziale dei rapporti diverge dal contenuto dell'atto certificato.
La Corte di Cassazione è costante nel ribadire che: «la certificazione non impedisce all'autorità ispettiva e al giudice di accertare la realtà effettiva del rapporto» (Cass. civ., sez. lav., n. 10416/2019); «la funzione della certificazione non è quella di cristallizzare una qualificazione giuridica quando essa risulti smentita dai fatti» (Cass. civ., sez. lav., n. 16623/2020); «la certificazione non prevale sull'accertamento ispettivo quando questo evidenzi una organizzazione del lavoro difforme e un esercizio del potere direttivo da parte del committente» (Cass. civ., sez. lav., n. 7325/2016).
Dunque: la certificazione non rende illegittimo il verbale ispettivo;
non impedisce il disconoscimento dell'appalto; non tutela la società qualora l'appalto sia meramente interpositorio.
4. Sulla sanzione amministrativa
La Cassazione ha chiarito che: «in tema di ordinanza-ingiunzione, il giudice deve verificare la correttezza della contestazione e la sussistenza degli elementi della violazione, potendo rideterminare la sanzione solo in presenza di errori o vizi di proporzionalità» (Cass. civ., sez. II, n. 20355/2017).
Nel caso in esame: la sanzione è stata determinata entro i limiti edittali previsti;
non emergono vizi di motivazione;
non risultano elementi per una rideterminazione in melius.
Stante la natura della controversia si ritiene equo compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 140/2020 dell' ; Controparte_1
2. Conferma integralmente la sanzione amministrativa di euro 17.437,00;
4 3. Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
5
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1756/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa TIZIANA MELIGRANA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 140/2020 emessa dall'
[...]
di ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, Controparte_1 CP_1 con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.437,00 a titolo di sanzione amministrativa.
1 L'ordinanza traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione del 25 novembre 2019, notificato nello stesso giorno, con cui all'odierno ricorrente venivano contestate violazioni degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n.
276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015 e dal D.Lgs. n. 8/2016, per avere posto in essere un'ipotesi di interposizione illecita di manodopera nella gestione di appalti di servizi affidati alla società Controparte_2
Secondo il verbale ispettivo, la società appaltatrice avrebbe svolto attività in violazione dei requisiti di genuinità dell'appalto, impiegando 15 lavoratori per un totale di 749 giornate nel periodo maggio 2017 – settembre 2017, con conseguente imputazione in capo alla committente dell'utilizzazione effettiva della manodopera.
Il procedimento traeva origine da segnalazioni presentate in data 7 gennaio 2020 da due ex lavoratori.
Il ricorrente deduceva: l'insussistenza della responsabilità personale, non avendo egli mai rivestito la qualità di amministratore di fatto della società committente, essendo tale società una società di capitali con amministratore unico formalmente nominato;
mancata prova dell'amministrazione di fatto, non potendosi desumere tale ruolo dalle mere dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva;
violazione degli artt. 75, 79, 80 e 84 del D.Lgs. 276/2003, in relazione alla circolare ITL n. 9/2018, poiché il contratto di appalto stipulato tra e era stato Controparte_2 Controparte_3 regolarmente certificato dalla Commissione di certificazione dell'Ente Paritetico
Bilaterale ENBLI di Roma, con conseguente vincolatività del relativo giudizio;
erroneità della qualificazione dell'appalto come illecito, poiché, diversamente da quanto sostenuto dagli ispettori, l'organizzazione del personale, la gestione delle attività e il rischio d'impresa erano integralmente in capo all'appaltatrice; richiesta di annullamento dell'ordinanza o, in via subordinata, la rideterminazione al minimo edittale della sanzione.
L'ITL si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo: il corretto disconoscimento dell'appalto, in quanto privo degli elementi essenziali di autonomia organizzativa e rischio d'impresa; la responsabilità solidale del ricorrente, ritenuto amministratore di fatto sulla base delle risultanze ispettive;
la piena legittimità della sanzione irrogata, determinata in conformità ai parametri normativi.
2 Il ricorso è infondato.
1. Sulla responsabilità dell'amministratore di fatto
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'amministratore di fatto si identifica in colui che: «esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della gestione societaria, pur in assenza di una formale investitura» (Cass. civ., sez. I,
n. 16404/2015); «svolge un'attività gestoria sistematica, con autonoma capacità decisionale, incidendo sull'indirizzo della società» (Cass. civ., sez. I, n. 17119/2018).
Nel caso di specie, le risultanze ispettive attestano che il ricorrente:
• impartiva direttive operative ai lavoratori,
• stabiliva turnazioni e modalità di esecuzione delle attività,
• rappresentava la società nei rapporti con l'appaltatrice.
Tali elementi consentono di qualificare il ricorrente come amministratore di fatto, legittimamente destinatario dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Sulla disconoscibilità dell'appalto e criteri di genuinità
L'appalto è genuino quando ricorrono i requisiti dell'art. 1655 c.c.: l'organizzazione dei mezzi propri dell'appaltatore; l'autonomia gestionale e organizzativa;
l'assunzione del rischio d'impresa.
La Cassazione ha più volte chiarito che: «è illecito l'appalto quando il potere direttivo sui lavoratori è esercitato dal committente» (Cass. civ., sez. lav., n. 22910/2015); «la mera fornitura di manodopera in assenza di effettiva organizzazione di mezzi integra interposizione vietata»(Cass. civ., sez. lav., n. 19514/2016); «la presenza del rischio
d'impresa in capo all'appaltatore è elemento essenziale per la genuinità dell'appalto»
(Cass. civ., sez. lav., n. 10074/2019).
Nel caso concreto, gli ispettori hanno accertato che:
• il personale era direttamente eterodiretto dalla committente;
• la società appaltatrice non disponeva di mezzi propri;
• mancava ogni rischio imprenditoriale autonomo.
Il disconoscimento dell'appalto è quindi pienamente legittimo.
3 3. Sugli effetti della certificazione ex artt. 75–84 D.Lgs. 276/2003
La certificazione dei contratti produce effetti tra le parti del contratto, ma non vincola l'Ispettorato del lavoro né il giudice quando la realtà sostanziale dei rapporti diverge dal contenuto dell'atto certificato.
La Corte di Cassazione è costante nel ribadire che: «la certificazione non impedisce all'autorità ispettiva e al giudice di accertare la realtà effettiva del rapporto» (Cass. civ., sez. lav., n. 10416/2019); «la funzione della certificazione non è quella di cristallizzare una qualificazione giuridica quando essa risulti smentita dai fatti» (Cass. civ., sez. lav., n. 16623/2020); «la certificazione non prevale sull'accertamento ispettivo quando questo evidenzi una organizzazione del lavoro difforme e un esercizio del potere direttivo da parte del committente» (Cass. civ., sez. lav., n. 7325/2016).
Dunque: la certificazione non rende illegittimo il verbale ispettivo;
non impedisce il disconoscimento dell'appalto; non tutela la società qualora l'appalto sia meramente interpositorio.
4. Sulla sanzione amministrativa
La Cassazione ha chiarito che: «in tema di ordinanza-ingiunzione, il giudice deve verificare la correttezza della contestazione e la sussistenza degli elementi della violazione, potendo rideterminare la sanzione solo in presenza di errori o vizi di proporzionalità» (Cass. civ., sez. II, n. 20355/2017).
Nel caso in esame: la sanzione è stata determinata entro i limiti edittali previsti;
non emergono vizi di motivazione;
non risultano elementi per una rideterminazione in melius.
Stante la natura della controversia si ritiene equo compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 140/2020 dell' ; Controparte_1
2. Conferma integralmente la sanzione amministrativa di euro 17.437,00;
4 3. Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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