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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 482 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Perrotta il quale discute la causa ed insiste in atti e per l'accoglimento del ricorso.
Per l' è comparso l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'avv. Savona che discute la CP_1
causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 482/2024
promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. NU Perrotta giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente
Contro
legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Savona giusta procura in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.02.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso CP_ di addebito n. 59820230001105170000 notificato il 15.1.2024 con cui l' aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 4.929,23 a titolo di iscrizione gestione commercianti relativamente alle periodo 9/2021-9/2022.
La ricorrente esponeva “in data 18/2/2020 era stata costituita la società “The CP_3
società a responsabilità limitata semplificata, con amministratore e socio il sig. CP_4
che la ricorrente aveva solo rivestito la qualità di socia;
che detta società a causa
[...] dell'emergenza pandemica rimaneva inoperante e del tutto inattiva tant'è che l' CP_1
comunicava alla sig.ra la non iscrizione alla Gestione previdenziale degli Parte_1
esercenti attività commerciali, come da comunicazione del 17/9/2021; che nonostante
l'inattività della società predetta, con comunicazione del 30/9/2021 provvedeva alla CP_1 iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione Commercianti a decorrere dal 14/9/2021, senza peraltro indicare le motivazione della iscrizione d'uffici; che non ha Parte_1 rivestito nessuna delle condizioni previste per l'iscrizione alla gestione commercianti poichè non ha esercitato né esercita, neppure saltuariamente, attività commerciale. La ricorrente infatti non ha svolto attività commerciale, imprenditoriale e gestionale avendo costituito unitamente al sig. la predetta società (...); che nel mese di settembre 2021 Controparte_4 veniva ampliato l'oggetto sociale con la individuazione anche della “conduzione di campagne pubblicitarie e altri sevizi pubblicitari”, ma ciò invano ed inutilmente per la scarsissima e sporadica attività, tanto che ad oggi la società sta per essere posta in liquidazione. In ogni caso, neppure dopo il settembre 2021 la ricorrente ha prestato attività alcuna in favore della società, non ha percepito utili e/o compensi, avendo mantenuto la mera qualità di socia”; eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato atteso che è che la ricorrente non CP_ riveste i requisiti per tale iscrizione di Siracusa non ha mai comunicato alla ricorrente le ragioni e le motivazioni di tale iscrizione d'ufficio, e tale omessa motivazione rende l'iscrizione alla gestione Commerciante e tutti gli atti successivi ad esso collegati, compreso l'atto oggi impugnato, nulli ed illegittimi eccepiva inoltre il difetto di motivazione dell'atto opposto. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto ritenendo sussistenti le condizioni per l'iscrizione della ricorrente alla
Gestione commercianti. Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dal ricorrente, espletata la prova orale ed assegnato alle parti termine per note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
In ordine all'eccepito difetto di motivazione si osserva che la censura è completamente priva di pregio giuridico, poiché dall'esame dell'atto impugnato si evince la specifica descrizione della causale relativa alle voci di debito nonché il periodo di riferimento e la relativa scadenza
– descrizione sufficiente ai fini di una compiuta difesa di parte opponente – e, pertanto, si può riscontrare con chiarezza la presenza di tutti gli elementi previsti dalla normativa ossia che pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, il periodo contestato, matricola, importo fisso, le sanzioni.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi
o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
Infatti, secondo il Supremo Collegio, per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Nel caso che ci occupa, dai documenti versati in atti (cfr Visura camerale e Bilancio ed ISEE)
e nel periodo in contestazione l'istante ha provato di non aver percepito redditi riferibili all'attività sociale, di essere solo socia di capitali.
I testi escussi all'udienza del 19.3.2025 hanno dichiarato: , compagno della Testimone_1
“l' opponente non ha mai espletato attività commerciale/gestionale all'interno Pt_1
della società The White Box. La società si occupa di pubblicità e comunicazione. Pt_1 ha una quota sociale” ; amministratore della società e ciò Controparte_4 CP_3 fino al febbraio 2022 “La opponente non ha mai svolto all'interno della società attività commerciale/gestionale. E' stata solo socia di capitale, lo è tutt'ora e la società è in fase di liquidazione” ( cfr. dichiarazioni testimoniali).
L'assunto attoreo ha trovato conferma, non vi è prova che l'istante, nel periodo dedotto in ricorso abbia prestato in modo abituale, ossia stabile, continuativo, lavoro nell'impresa.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e
CP_ l' non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, il ricorso è fondato e merita accoglimento e deve essere annullato l'avviso di addebito n.
59820230001105170000 e deve conseguentemente la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti deve essere accolta nel periodo di contestazione 09/2021-09/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 e successive modificazioni, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. NU
Perrotta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione -Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59820230001105170000 notificato il 15.1.2024 e conseguentemente accoglie la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti a far data 09/2021- al periodo 09/2022.
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €.
2.620,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv.
NU Perrotta
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 482 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Perrotta il quale discute la causa ed insiste in atti e per l'accoglimento del ricorso.
Per l' è comparso l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'avv. Savona che discute la CP_1
causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 482/2024
promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. NU Perrotta giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente
Contro
legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Savona giusta procura in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.02.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva avviso CP_ di addebito n. 59820230001105170000 notificato il 15.1.2024 con cui l' aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 4.929,23 a titolo di iscrizione gestione commercianti relativamente alle periodo 9/2021-9/2022.
La ricorrente esponeva “in data 18/2/2020 era stata costituita la società “The CP_3
società a responsabilità limitata semplificata, con amministratore e socio il sig. CP_4
che la ricorrente aveva solo rivestito la qualità di socia;
che detta società a causa
[...] dell'emergenza pandemica rimaneva inoperante e del tutto inattiva tant'è che l' CP_1
comunicava alla sig.ra la non iscrizione alla Gestione previdenziale degli Parte_1
esercenti attività commerciali, come da comunicazione del 17/9/2021; che nonostante
l'inattività della società predetta, con comunicazione del 30/9/2021 provvedeva alla CP_1 iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione Commercianti a decorrere dal 14/9/2021, senza peraltro indicare le motivazione della iscrizione d'uffici; che non ha Parte_1 rivestito nessuna delle condizioni previste per l'iscrizione alla gestione commercianti poichè non ha esercitato né esercita, neppure saltuariamente, attività commerciale. La ricorrente infatti non ha svolto attività commerciale, imprenditoriale e gestionale avendo costituito unitamente al sig. la predetta società (...); che nel mese di settembre 2021 Controparte_4 veniva ampliato l'oggetto sociale con la individuazione anche della “conduzione di campagne pubblicitarie e altri sevizi pubblicitari”, ma ciò invano ed inutilmente per la scarsissima e sporadica attività, tanto che ad oggi la società sta per essere posta in liquidazione. In ogni caso, neppure dopo il settembre 2021 la ricorrente ha prestato attività alcuna in favore della società, non ha percepito utili e/o compensi, avendo mantenuto la mera qualità di socia”; eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato atteso che è che la ricorrente non CP_ riveste i requisiti per tale iscrizione di Siracusa non ha mai comunicato alla ricorrente le ragioni e le motivazioni di tale iscrizione d'ufficio, e tale omessa motivazione rende l'iscrizione alla gestione Commerciante e tutti gli atti successivi ad esso collegati, compreso l'atto oggi impugnato, nulli ed illegittimi eccepiva inoltre il difetto di motivazione dell'atto opposto. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto ritenendo sussistenti le condizioni per l'iscrizione della ricorrente alla
Gestione commercianti. Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dal ricorrente, espletata la prova orale ed assegnato alle parti termine per note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione, ex art. 24 D.Lgs. 46/99 è tempestiva.
In punto di diritto il decidente osserva:
In ordine all'eccepito difetto di motivazione si osserva che la censura è completamente priva di pregio giuridico, poiché dall'esame dell'atto impugnato si evince la specifica descrizione della causale relativa alle voci di debito nonché il periodo di riferimento e la relativa scadenza
– descrizione sufficiente ai fini di una compiuta difesa di parte opponente – e, pertanto, si può riscontrare con chiarezza la presenza di tutti gli elementi previsti dalla normativa ossia che pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, il periodo contestato, matricola, importo fisso, le sanzioni.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “ l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi
o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. ( cfr. Cass. Ordinanza n. 26680/2018).
Infatti, secondo il Supremo Collegio, per una giurisprudenza ormai consolidata, “Non è sufficiente a giustificare l'iscrizione del socio di società commerciale negli elenchi degli esercenti attività commerciale, né il fatto che la società sia un soggetto per definizione commerciale (ciò che non fa, agli effetti previdenziali, del suo socio, ancorché amministratore, un commerciante, se non vi presta lavoro in modo abituale e prevalente); né che il socio, anche in quanto sia pure amministratore, in ipotesi, svolga attività di gestione dell'impresa: occorre che nei fatti, egli presti in modo abituale, ossia stabile, continuativo, il suo lavoro, nel senso sopra precisato, nell'impresa, e tale lavoro abbia rilievo prevalente rispetto ad altre attività».
Nel caso che ci occupa, dai documenti versati in atti (cfr Visura camerale e Bilancio ed ISEE)
e nel periodo in contestazione l'istante ha provato di non aver percepito redditi riferibili all'attività sociale, di essere solo socia di capitali.
I testi escussi all'udienza del 19.3.2025 hanno dichiarato: , compagno della Testimone_1
“l' opponente non ha mai espletato attività commerciale/gestionale all'interno Pt_1
della società The White Box. La società si occupa di pubblicità e comunicazione. Pt_1 ha una quota sociale” ; amministratore della società e ciò Controparte_4 CP_3 fino al febbraio 2022 “La opponente non ha mai svolto all'interno della società attività commerciale/gestionale. E' stata solo socia di capitale, lo è tutt'ora e la società è in fase di liquidazione” ( cfr. dichiarazioni testimoniali).
L'assunto attoreo ha trovato conferma, non vi è prova che l'istante, nel periodo dedotto in ricorso abbia prestato in modo abituale, ossia stabile, continuativo, lavoro nell'impresa.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e
CP_ l' non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, il ricorso è fondato e merita accoglimento e deve essere annullato l'avviso di addebito n.
59820230001105170000 e deve conseguentemente la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti deve essere accolta nel periodo di contestazione 09/2021-09/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 e successive modificazioni, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da distrarsi in favore dell'Avv. NU
Perrotta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione -Accoglie, il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59820230001105170000 notificato il 15.1.2024 e conseguentemente accoglie la domanda di cancellazione dalla gestione commercianti a far data 09/2021- al periodo 09/2022.
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €.
2.620,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv.
NU Perrotta
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna