CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 700/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Tavernese)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
(avv.ti Mittoni e Morelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9543 del 30/9/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_
e dell , volta alla condanna del primo al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
€ 1.087,88, a titolo di differenze retributive spettanti, come detenuto, riguardo alle prestazioni lavorative relative al periodo gennaio 2016 - settembre 2017, compensando le spese di lite.
Lo interponeva gravame, cui resisteva il mentre l si rimetteva alla giustizia. Pt_1 CP_1 CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il Tribunale capitolino ha disatteso la domanda attorea, sull'unico assunto per cui fosse fondata l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Nello specifico, il primo giudice, rilevando che il rapporto di lavoro intramurario dello era Pt_1 cessato in data 15/12/2017, quando quest'ultimo era “uscito” dal carcere per affidamento al servizio sociale, per poi essere scarcerato in data 27/1/2019, ha ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione aveva iniziato a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta, appunto, il 15/12/2017, ma risultava inesorabilmente decorso considerando il primo atto di costituzione in mora del 28/4/2023 ed il successivo deposito del ricorso introduttivo avvenuto il 13/9/2023.
Tali rilievi non meritano condivisione.
Invero, l'affidamento al servizio sociale non è consistito in una misura estintiva della detenzione, bensì esclusivamente in un temporaneo beneficio, in vista del reinserimento sociale del condannato, peraltro, pienamente compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, che sarà oggetto di valutazione per la successiva, eventuale, cessazione della detenzione, per cui, essendo comprovato dallo stesso estratto matricolare che l'effettiva scarcerazione era avvenuta soltanto in data 27/1/2019, il termine prescrizionale quinquennale non poteva ritenersi decorso nel 2023.
Peraltro, risulta che, dopo pochi mesi di tale scarcerazione del 2019, ha fatto seguito un nuovo periodo di reclusione dal 14/7/2019, con ripresa dell'attività lavorativa in carcere, determinando, comunque, la permanenza della sospensione della prescrizione, stante la sussistenza dell'ipotesi della successione di plurimi rapporti a tempo indeterminato tra le medesime parti (v. appresso).
Infatti, con riferimento all'eccezione di prescrizione correlata alla cessazione di ciascun rapporto, da cui inizierebbe il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto-lavoratore, vanno richiamate le osservazioni di questa Corte riguardo al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale: invero, sul punto, il non contesta che, stante la situazione giustificante di metus, si CP_1 applichi la sospensione della prescrizione durante lo svolgimento dal lavoro carcerario, ma sostiene che, nel caso concreto, si registravano prestazioni svolte in anni diversi e con varie interruzioni, sicché le stesse dovevano valutarsi come autonome ai fini prescrizionali.
Tale tesi si rivela infondata.
E' pacifico - per quel che qui rileva - che lo è stato recluso presso varie Case circondariali Pt_1
(Reggio Emilia, Modena e Castelfranco Emilia) e che lo stesso ha prestato la propria attività lavorativa in favore dell'Amministrazione penitenziaria dal mese di gennaio 2016 sino al mese di settembre 2017, svolgendo le mansioni di “magazziniere”, “addetto pulizie” e “inserviente di cucina” (v., altresì, le buste paga depositate in atti, di provenienza datoriale, nonché tutte le decorrenze e le quantità lavorative indicate nel prospetto accluso al ricorso, non contestate dalla controparte). Si ritiene, tuttavia, che il rapporto di lavoro del suddetto detenuto-lavoratore, come parte integrante ed obbligatoria del trattamento rieducativo (v. artt. 15 e 20 della legge n. 353/1975), debba essere considerato,
per un verso, unitario, in quanto riconducibile, come datore di lavoro, in capo al Ministero della Giustizia (per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), e, per altro verso, continuativo, indipendentemente dalle eventuali interruzioni intercorrenti tra un periodo di paga e l'altro (del resto, il non ha prodotto in giudizio documentazione comprovante la successione di autonomi rapporti a CP_1 termine intervenuti tra le parti, né provvedimenti da cui evincere la cessazione dell'attività lavorativa o predeterminarne ab origine la durata).
Con ciò non si intende andare di contrario avviso rispetto a quanto affermato costantemente dai giudici di legittimità - v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n.
3062/2015, Cass. n. 2696/2015 - secondo i quali “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”.
Invero, pur nella diversità delle mansioni (riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena), e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo - lo si ripete - è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità.
In altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione, anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione).
Al riguardo - pur in difetto di idonea documentazione di supporto da parte del Ministero (v. supra) - potrebbe opinarsi che trattavasi di una pluralità di contratti a termine, ma privi della forma scritta, richiesta ad substantiam per il lavoro a tempo determinato.
In realtà, va evidenziata la peculiarità del lavoro penitenziario che, innanzitutto, per i condannati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria;
le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili;
inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del “rapporto di lavoro” interno, potendo il lavoratore-detenuto essere “escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferiscono specificamente al lavoro come tale (v, in proposito, legge n. 354/1975, d.P.R. n. 230/2000, e s.m.i.).
Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare e l'altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede;
i detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario (quindi, non sono ipotizzabili licenziamenti in senso stretto, tanto che, ai detenuti-lavoratori, non dovrebbe spettare l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione di cui sopra).
In quest'ordine di concetti, non risulta chiaro quando, in una condizione stabile di detenzione, cesserebbe il “rapporto di lavoro” svolto nelle more, non essendoci tra le parti alcun rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti sono reciprocamente tenute se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da svolgere in carcere. Trovano conferma i rilievi secondo cui, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie datoriali, è riconducibile al fatto che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
Resta fermo che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , e non con l'Istituto di pena (argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009, sia CP_1 pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c.).
Pertanto, il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né - come sostiene il - la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via CP_1 via assegnate.
Nel caso di specie, ne consegue che, a fronte del fatto che lo risulta aver continuato l'attività Pt_1 lavorativa alle dipendenze del , quantomeno, fino al febbraio 2023, alcuna prescrizione CP_1 quinquennale doveva considerarsi maturata al momento del deposito del ricorso avvenuto in data 13/9/2023, tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dal sollecito di pagamento del 28/4/2023.
Si intende, dunque, dare giuridica continuità all'orientamento espresso da questo Collegio (fin dalla sentenza n. 3257 del 13/9/2022), non condividendo alcuni precedenti della Corte territoriale capitolina (v., in particolare, n. 3076 del 16/9/2021, n. 1745 del 22/4/2022 e n. 2229 del 23/5/2022).
Peraltro, l'interpretazione qui accolta ha ottenuto il recente avallo del Supremo Collegio il quale, con la recente decisione n. 17484 del 25/6/2024 (ed altre successive conformi), ha ribadito che, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro, che va però considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.
Passando al merito delle rivendicazioni attoree, si osserva che, con l'art. 22 della legge n. 354/1975, il legislatore ha sancito il diritto dei detenuti-lavoratori ad una retribuzione non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Ne consegue che, avendo il omesso di aggiornare - dal 1993 al mese di settembre 2017 - CP_1
l'importo della retribuzione (diretta e differita) spettante all'odierno appellante per il lavoro carcerario dallo stesso prestato, si rivela fondata la richiesta di condanna dello stesso al pagamento degli importi CP_1 analiticamente indicati nei conteggi (non oggetto di specifica contestazione) compiegati al ricorso introduttivo, relativi al periodo febbraio 2016-settembre 2017, pari appunto ai due terzi del trattamento economico vigente al momento di espletamento della prestazione lavorativa - detratto quanto medio tempore
percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro - oltre gli accessori di legge dal dovuto al soddisfo nonchè la relativa regolarizzazione contributiva.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello, l'impugnata sentenza va in toto riformata, con conseguente accoglimento dell'originaria domanda.
Le spese del doppio grado di giudizio - da distrarre - seguono la soccombenza del , e CP_1 vengono liquidate in dispositivo in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta, mentre sussistono giusti motivi per CP_ compensarle nei confronti dell stante la linea difensiva “attendista” di quest'ultimo.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 1.087,88, oltre interessi legali Parte_1 dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva nei confronti
CP_ dell;
b - condanna il suddetto alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo grado in € 550,00 e quanto al presente in € 700,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e compensa le stesse spese nei confronti dell . CP_2
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO LE)