TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3246 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: Opposizione a precetto, vertente
TRA
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Parte_1
Piccolella, presso il cui studio domicilia in Melfi al Vico S. Michele n. 2;
-ATTRICE OPPONENTE-
E
- in persona dell'amm. p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zottarelli presso il cui studio domicilia in
Rionero Largo Annunziata;
-CONVENUTA OPPOSTA –
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 cpc , ritualmente notificato, parte opponente sig.ra contestava la legittimità del Parte_1
preavviso di iscrizione ipotecaria e contestualmente proponeva opposizione alla cartella di pagamento sottesa alla preannunciata iscrizione delle suddetta garanzia reale. Nella fattispecie, contestava vizi di legittimità della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, notificata in data 11.09.2019, n. 09276201900000251000 per l'importo di euro 26.742,21, quali: nullità della notifica, vizi formali della cartella, mancata sottoscrizione della cartella, vizi sulla relata di notifica, mancata indicazione del ruolo, mancata chiarezza e trasparenza della cartella e sugli importi indicati, nonché sul calcolo degli interessi. Riteneva la cartella di cui sopra illegittima, non imputabile all'opponente per essere la stessa estranea ad ogni vicenda.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, affinchè si dichiarasse infondata in fatto e in diritto la cartella di
1 pagamento opposta, e lo stesso per il preavviso di iscrizione ipotecaria. Il tutto con vittoria di spese del giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
31.01.2020 l' in persona dell'Amm. p.t. resistendo Controparte_2
ed opponendosi a tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie con richiesta di rigetto di ogni domanda attorea. Asseriva l'inammissibilità della spiegata opposizione a precetto per non essere stata proposta nel termine di venti giorni. Evidenziava che l'azione di esazione fosse esente da qualsiasi vizio di legittimità e di merito, e che emerge per tabulas che la cartella, prima, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, poi, venivano notificate nel rispetto delle norme in materia di riscossione. Deduceva che con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 11.09.2019 veniva intimato alla contribuente il versamento dell'importo dovuto di cui alla cartella di pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni, e che, in mancanza si sarebbe proceduto ad iscrivere ipoteca.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e con vittoria delle spese e competenze di giustizia.
Alla prima udienza di comparizione del 26.02.2020 parte opponente insisteva per la sospensione dell'atto impugnato, parte opposta si opponeva. Il Giudice designato si riservava e con provvedimento del 30.03.2020 ritenendo, alla stregua di una valutazione sommaria, i motivi dell'opposizione infondati, rigettava l'istanza di sospensione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii, all'udienza del
6.11.2024 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione a precetto ex art. 615 cpc del 7.11.2019 notificata in data 11.11.2019 proposta da avverso la cartella di pagamento notificata in Parte_1
data 29.03.2018, nonché avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in data
11.09.2019, è manifestamente infondata. L'opponente fa valere infatti, in questa sede, contestazioni che andavano fatte valere soltanto in altri giudizi di gravame. Sul punto la giurisprudenza è, come noto, consolidata da anni. Nei motivi di opposizione l'opponente contesta, vizi formali alla cartella, mancata sottoscrizione alla cartella, somme ed interessi non esattamente calcolati. ecc.
Trattasi, con ogni evidenza, di contestazioni attinenti al merito della pretesa creditoria, mentre l'opposizione ex art. 615 riguarda l'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, ovvero opposizione a precetto. È noto che nel giudizio di opposizione
2 all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame (cfr., ex multis, Cass. n. 3277 del 2015): tutte le difese inammissibilmente articolate dall'opponente si infrangono, dunque, irrimediabilmente contro tale consolidato principio di diritto. Costituisce ancora orientamento pacifico in giurisprudenza, violato da parte opponente, quello secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (Cass., n. 6605/1988, n.
2870/1997, n. 9061/1999, n. 12664/2000, n. 13872/2001, n. 4505/2011, n. 3850/2011,
n. 16998/2011, n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012, n. 14529/2013, n.
3619/2014, n. 19832/2014). L'opposizione a precetto deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile quando si basa, come nella specie, sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio si evince che i motivi posti a fondamento dell'opposizione sono prevalentemente attinenti alla regolarità formale della cartella oggetto del giudizio e ai vizi relativi alla notificazione e pertanto integranti la fattispecie di cui all'art. 617 cpc ovvero l'opposizione agli atti esecutivi.
3 Dall'esame degli atti prodotti in giudizio da parte opposta è provato per tabulas che la cartella n. 09220180001377821000 veniva notificata all'opponente in data 29.03.2018
e che a seguito di inadempimento veniva notificata la comunicazione di preavviso di ipoteca n. 09276201900000251/000 in data 11.09.2019, a mani della , per Parte_1
un importo di euro 26.742,21 e con ogni descrizione del dovuto.
Alla luce di quanto prodotto agli atti, preliminarmente è da ritenersi inammissibile la domanda con cui il debitore contesta la regolarità formale degli atti notificati (titolo esecutivo o precetto) o la loro notificazione se l'opposizione non è proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notificazione. Nel caso di specie risulta che la comunicazione di preavviso di ipoteca, oggetto della presente opposizione, è stata notificata in data 11.09.2019 e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 11.11.2019 e pertanto oltre il termine di venti giorni previsti dalla legge.
Ma, anche considerando nel merito i motivi di opposizione, gli stessi risultano del tutto infondati e smentiti dalla documentazione in atti, ne consegue che l'opposizione va rigettata.
La complessità della materia trattata e la modesta attività espletata, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Potenza, 14.04.2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
4